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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 3259 dell'anno 2024, entrambi con l'Avv. promossa da Parte 1 e Parte 2
BI PP
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, Parte 2 hanno adito questo Tribunale Parte 1
affinché pronunciasse la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio civile in data 2 settembre 2017 in ZA, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ZA dell'anno 2017,
Parte 1, n. 22, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione è nata a [...] il [...] Per 1 ; - entrambi i coniugi hanno dei figli nati prima del loro matrimonio, da altre relazioni.
Precisamente, la NOa Parte 1 ha un figlio di quasi 17 anni, Persona 2 nato a
Parte 3Roma, il 22 novembre 2007, per il cui mantenimento il padre, NO dovrebbe versare la somma di € 200,00 mensili, oltre le spese straordinarie;
- il NO Pt 2 ha una figlia di 12 anni, Persona 3 in relazione alla quale corrisponde alla mamma, NOa Persona 4 l'importo mensile di € 350,00, rivalutato secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre alle spese straordinarie nella misura del
50%;
Nel tempo, l'affectio coniugalis è progressivamente venuta meno e per effetto di incomprensioni maturate è finita la comunione di intenti, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Con la precisazione che le stesse non sono mai venute meno ai loro obblighi di assistenza materiale e di collaborazione, contribuendo insieme ai bisogni della famiglia nel superiore interesse della loro figlia minore;
- in data 4 ottobre 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in pari data per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 6 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso in ordine allo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
12) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ZA (Roma), all'Atto n. 22, Parte I,
Anno 2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile ditale Comune di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio.
13) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
ZA (Roma) Via Colle Barco n. 20, piano 2, interno 9, scala "B" (contraddistinta, come detto, al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 53, particella 438, sub 48, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 6, superficie catastale: totale metri quadrati
107, totale escluse aree scoperte metri quadrati 100, rendita € 464,81: cfr. doc. 8 cit.), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della NOa Parte 1 nell'interesse della figlia minore Per 1 ivi stabilmente convivente, laddove la formalizzazione del trasferimento della quota del 50% di comproprietà di tale abitazione dal NO Pt 2 alla mede-sima NOa Parte 1 ai sensi del superiore punto 5 non sia avvenuto per cause non imputabili alla stessa NOa Parte_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
14) Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui Per 1 si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e Per significativi rapporti con entrambe le linee parentali, nonché con il fratello uterino e la sorella consanguinea Per_3.
15) Confermare la collocazione prevalente della figlia Per_1 con la mamma, NOa
Parte 1 presso la dimora materna.
16) I diritti di visita alla minore saranno disciplinati secondo le seguenti cadenze:
- il NO Pt 2 terrà con sé la figlia, durante la settimana, due giorni, che varieranno in funzione dei suoi turni di lavoro che comunicherà alla NOa Parte_1 In tali giorni, preleverà la minore a casa dopo l'uscita di scuola, verso le 16.00, e la terrà con sé fino alle 21.30, cena compresa;
ovvero, quando la bambina non frequenta la scuola, dalle ore 10.00, prelevandola sempre dall'abitazione familiare e tenendola con sé sino alle ore 22.30, cena compresa;
- a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, prelevandola dal luogo in cui la bimbina vive con la madre e riaccompagnandola li personalmente la domenica alle ore
18.00, salvo il caso in cui sia impossibilitato.
Nei restanti giorni, la bambina starà con la mamma.
La suddetta regolamentazione sarà valida tutti i mesi dell'anno ad eccezione delle ferie estive. Relativamente alle quali, le Parti stabiliscono che:
-entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno concordare due settimane in cui la minore starà consecutivamente con il padre, pernotto compreso, e altre due settimane in cui starà consecutivamente con la madre, in modo da consen-tire a ciascuno di portarla in vacanza;
in caso di mancato accordo, il NO Pt_2, ad anni alterni, potrà tenere con sé
Per 1 la prima e la seconda settimana di luglio o la terza e la quarta settimana di detto mese.
Durante le festività natalizie, sempre ad anni alterni, le Parti inoltre concordano che: le vacanze di Natale saranno suddivise, dal 22 dicembre al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le vacanze pa-squali divise a metà, alternando negli anni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Il 25 aprile, 1° maggio, Per 5
e il compleanno di Per_1 saranno divisi, ad anni alterni, tra i genitori.
Il tutto salvo più ampio e diverso accordo tra le Parti e nel rispetto delle volontà della stessa Per 1
17) Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, alle coordinate della NOa Parte 1 a lui note. Detto assegno sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
18) Confermare altresì che le spese straordinarie nell'interesse della stessa figlia minore, previamente concordate come per legge, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo e come stabilito nel Protocollo di intesa utilizzato dal Tribunale
Ordinario di Tivoli (cfr. doc. 11 cit.).
Con particolare riferimento al materiale da acquistare all'inizio di ogni nuovo anno scolastico (a titolo esemplificativo: libri di testo, quaderni e cancelleria varia), le medesime Parti stabiliscono che la relativa spesa documentata verrà sostenuta al 50%
ciascuno.
19) L'Assegno Unico Universale spettante a Per_1 a partire dal 2025, verrà percepito dai coniugi al 50%.
20) Le Parti, in quanto economicamente indipendenti, provvederanno al loro mantenimento.
21) Le spese di giudizio, sia di separazione che di divorzio consensuale, sono interamente compensate tra le Parti.
La causa è stata, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione personale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse della figlia minorenne.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse della minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 3259 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte 1 e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte 2
,
di ZA, alle condizioni qui interamente riportate;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 3259 dell'anno 2024, entrambi con l'Avv. promossa da Parte 1 e Parte 2
BI PP
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, Parte 2 hanno adito questo Tribunale Parte 1
affinché pronunciasse la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio civile in data 2 settembre 2017 in ZA, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ZA dell'anno 2017,
Parte 1, n. 22, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione è nata a [...] il [...] Per 1 ; - entrambi i coniugi hanno dei figli nati prima del loro matrimonio, da altre relazioni.
Precisamente, la NOa Parte 1 ha un figlio di quasi 17 anni, Persona 2 nato a
Parte 3Roma, il 22 novembre 2007, per il cui mantenimento il padre, NO dovrebbe versare la somma di € 200,00 mensili, oltre le spese straordinarie;
- il NO Pt 2 ha una figlia di 12 anni, Persona 3 in relazione alla quale corrisponde alla mamma, NOa Persona 4 l'importo mensile di € 350,00, rivalutato secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre alle spese straordinarie nella misura del
50%;
Nel tempo, l'affectio coniugalis è progressivamente venuta meno e per effetto di incomprensioni maturate è finita la comunione di intenti, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Con la precisazione che le stesse non sono mai venute meno ai loro obblighi di assistenza materiale e di collaborazione, contribuendo insieme ai bisogni della famiglia nel superiore interesse della loro figlia minore;
- in data 4 ottobre 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in pari data per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 6 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso in ordine allo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
12) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ZA (Roma), all'Atto n. 22, Parte I,
Anno 2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile ditale Comune di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio.
13) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
ZA (Roma) Via Colle Barco n. 20, piano 2, interno 9, scala "B" (contraddistinta, come detto, al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 53, particella 438, sub 48, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 6, superficie catastale: totale metri quadrati
107, totale escluse aree scoperte metri quadrati 100, rendita € 464,81: cfr. doc. 8 cit.), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della NOa Parte 1 nell'interesse della figlia minore Per 1 ivi stabilmente convivente, laddove la formalizzazione del trasferimento della quota del 50% di comproprietà di tale abitazione dal NO Pt 2 alla mede-sima NOa Parte 1 ai sensi del superiore punto 5 non sia avvenuto per cause non imputabili alla stessa NOa Parte_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
14) Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui Per 1 si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e Per significativi rapporti con entrambe le linee parentali, nonché con il fratello uterino e la sorella consanguinea Per_3.
15) Confermare la collocazione prevalente della figlia Per_1 con la mamma, NOa
Parte 1 presso la dimora materna.
16) I diritti di visita alla minore saranno disciplinati secondo le seguenti cadenze:
- il NO Pt 2 terrà con sé la figlia, durante la settimana, due giorni, che varieranno in funzione dei suoi turni di lavoro che comunicherà alla NOa Parte_1 In tali giorni, preleverà la minore a casa dopo l'uscita di scuola, verso le 16.00, e la terrà con sé fino alle 21.30, cena compresa;
ovvero, quando la bambina non frequenta la scuola, dalle ore 10.00, prelevandola sempre dall'abitazione familiare e tenendola con sé sino alle ore 22.30, cena compresa;
- a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, prelevandola dal luogo in cui la bimbina vive con la madre e riaccompagnandola li personalmente la domenica alle ore
18.00, salvo il caso in cui sia impossibilitato.
Nei restanti giorni, la bambina starà con la mamma.
La suddetta regolamentazione sarà valida tutti i mesi dell'anno ad eccezione delle ferie estive. Relativamente alle quali, le Parti stabiliscono che:
-entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno concordare due settimane in cui la minore starà consecutivamente con il padre, pernotto compreso, e altre due settimane in cui starà consecutivamente con la madre, in modo da consen-tire a ciascuno di portarla in vacanza;
in caso di mancato accordo, il NO Pt_2, ad anni alterni, potrà tenere con sé
Per 1 la prima e la seconda settimana di luglio o la terza e la quarta settimana di detto mese.
Durante le festività natalizie, sempre ad anni alterni, le Parti inoltre concordano che: le vacanze di Natale saranno suddivise, dal 22 dicembre al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le vacanze pa-squali divise a metà, alternando negli anni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Il 25 aprile, 1° maggio, Per 5
e il compleanno di Per_1 saranno divisi, ad anni alterni, tra i genitori.
Il tutto salvo più ampio e diverso accordo tra le Parti e nel rispetto delle volontà della stessa Per 1
17) Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, alle coordinate della NOa Parte 1 a lui note. Detto assegno sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
18) Confermare altresì che le spese straordinarie nell'interesse della stessa figlia minore, previamente concordate come per legge, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo e come stabilito nel Protocollo di intesa utilizzato dal Tribunale
Ordinario di Tivoli (cfr. doc. 11 cit.).
Con particolare riferimento al materiale da acquistare all'inizio di ogni nuovo anno scolastico (a titolo esemplificativo: libri di testo, quaderni e cancelleria varia), le medesime Parti stabiliscono che la relativa spesa documentata verrà sostenuta al 50%
ciascuno.
19) L'Assegno Unico Universale spettante a Per_1 a partire dal 2025, verrà percepito dai coniugi al 50%.
20) Le Parti, in quanto economicamente indipendenti, provvederanno al loro mantenimento.
21) Le spese di giudizio, sia di separazione che di divorzio consensuale, sono interamente compensate tra le Parti.
La causa è stata, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione personale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse della figlia minorenne.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse della minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 3259 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte 1 e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte 2
,
di ZA, alle condizioni qui interamente riportate;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Michele Cappai