Art. 3.
La disposizione di cui all'art. 1 della presente legge si applica anche ai maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 17° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziato nell'anno 1943.
La disposizione di cui all'art. 1 della presente legge si applica anche ai maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 17° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziato nell'anno 1943.