Articolo 3 della Legge 20 febbraio 1950, n. 122
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 aprile 1950
Art. 3.
La disposizione di cui all'art. 1 della presente legge si applica anche ai maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 17° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziato nell'anno 1943.
Entrata in vigore il 23 aprile 1950