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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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Art. 2157. Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798 ((, secondo le modalita' ivi previste)) .