Articolo 2157 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2145Articolo 2170
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 2157. Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798 ((, secondo le modalita' ivi previste)) .
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013