Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 1199 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1199/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LANZAVECCHIA PAOLO
E
nato il [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BOSSO ALESSIA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato telematicamente in data 03/04/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto. A questo proposito, si d à atto che il marito ha già lasciato la casa coniugale (di esclusiva proprietà della moglie) con il consenso della moglie a far data dal mese di agosto 2023 trasferendosi presso l'abitazione di sua proprietà esclusiva in Mango (CN) e prelevando i propri beni mobili (CN); - La signora
[...]
, attualmente priva di reddito dichiara di aver intrapreso il programma MIP della Regione Parte_1
Piemonte al fine di avviare una propria attività lavorativa (impresa artigiana). Stante l'insussistenza di reddito della moglie, il sig. si impegna a versare la somma di euro 300,00 mensile Controparte_1
per n.12 mensilità a decorrere retroattivamente da gennaio 2024. L'importo complessivo di euro
3.600,00 verrà versato in due tranche: la prima di euro 1.800,00 all'omologa della separazione e la seconda di euro 1.800,00 entro i successivi mesi 6 dall'omologa; - i coniugi dichiarano altresì di aver definito i loro rapporti economici e finanziari con la presente separazione e di non avanzare reciprocamente più alcuna richiesta che, con la sottoscrizione della presente si darà per rinunciata;
-
i figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: essi avranno la Per_1 Per_2
residenza principale presso la madre in Calosso, Via Piana del Salto n.13. Il piano genitoriale per i minori, concordato tra i genitori, parte dal presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con e . I medesimi si impegnano, pertanto, a mantenere Per_1 Per_2 una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse dei minori stessi. Si impegnano, nelle emergenze, a contattarsi immediatamente. In particolare, la signora nella Pt_1
sua qualità di genitore collocatario dei minori, si impegna a condividere con il signor tutte le CP_1
informazioni inerenti i figli nella loro crescita. Entrambi i genitori si supporteranno nel sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore. Entrambi non devono squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed i figli è infatti nel migliore interesse dei minori che i genitori condividano le principali decisioni dei medesimi e che vi sia un colloquio costruttivo per facilitare i rapporti;
- ciascun genitore potrà prendere decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui/lei; - ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando il più presto possibile l'altro genitore;
- ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei bambini;
- entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i bambini;
- ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
- i genitori concordano, considerando la giovane età dei figli, al fine di far vivere loro con la massima serenità possibile,
l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerli immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulle modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprendano una stabile e duratura relazione sentimentale. I genitori inoltre concordano nella volontà che i rapporti con i nonni, materni e paterni, nonché con gli zii e i cugini da ambo i lati, vengano coltivati e continuati, nel preminente interesse dei figli. Pertanto, alla luce di quanto sopra condiviso dai ricorrenti nella loro qualità di genitori dei minori e essi convengono le Per_1 Per_2
seguenti modalità di visita del genitore non collocatorio come di seguito verranno indicate, fatte salve le diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli. • il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio (nella Controparte_1 Per_1
settimana in cui il padre non avrà con sé il figlio nel weekend) il giovedì, dalle ore 13.00, (quindi dall'uscita dall'asilo dopo il pranzo), pernottando presso la casa paterna, sino al mattino, quando verrà riaccompagnato direttamente all'asilo dal padre;
• i fine settimana, compatibilmente all'attività lavorativa dei genitori che occasionalmente lavorano nel weekend e previo accordo tra gli stessi, che dichiarano e avranno la massima disponibilità, saranno dagli stessi organizzati, indicativamente prevedendo che possa stare con il padre dalle ore alle ore 9.00 del sabato alle ore 21. 30 della Per_1
domenica quando verrà riaccompagnato presso la casa materna, dopo la cena ed in tempo per essere messo a letto;
• durante la settimana in cui non starà con il padre nel weekend, il padre potrà Per_1
tenere con sé il figlio il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18.00 e previo accordo con la madre, anche il mercoledì con pari orario, così da consentire costanza nel rapporto padre – figlio ed una certa
“quotidianità”, vista la tenera età del minore;
• il signor , considerata la tenera età della piccola CP_1
, passerà con la medesima alcune mattinate e/o pomeriggi settimanali, come individuati dalla Per_2
psicologa Dott.ssa che sta già seguendo i coniugi in questo percorso e che si allega quale Tes_1
doc. 6 a seconda dei reciproci impegni lavorativi dei genitori e a far data dal compimento del suo secondo anno di età, compatibilmente alle sue esigenze alimentari e previa valutazione dell'idoneità del collocamento fuori dalla casa famigliare al momento del compimento del secondo anno di età, trascorrerà le giornate di giovedì e i fine settimana alterni come per il fratello , così da Per_1 consentire al padre di poter trascorrere periodi di quotidianità insieme ad entrambi i suoi figli, anche al fine di consentire ai fratelli di condividere spazi di vita con il padre nello stesso momento;
• un periodo continuativo, da concordarsi tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle principali festività una volta con uno, una volta con l'altro genitore: - metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 novembre di ogni anno;
si precisa che il giorno 24 dicembre fino alle ore 17 del 25 dicembre il figlio
(per si deciderà al compimento del secondo anno) resterà con la madre;
la sera del 25 Per_1 Per_2
e la giornata del 26 dicembre con il padre fino alle ore 19,00 . - metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente tra i genitori, con alternatività, consentendo che i figli dormano nell'abitazione del padre;
- le vacanze estive saranno così suddivise: 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi e le settimane saranno valutate di anno in anno a seconda degli impegni lavorativi dei genitori, da concordarsi entro il 30 aprile;
- metà dei ponti festivi alternandosi tra i genitori;
- la madre, in considerazione del regime di convivenza con i figli minori, dovrà consentire al padre di poter avere contatti con i medesimi quotidianamente, suo tramite (vista la tenera età degli stessi) e successivamente con modalità diretta al fine di consentire la costante costruzione di un rapporto costante di presenza con i figli. Saranno consentiti anche i rapporti con le famiglie di origine di entrambi i genitori;
• Gli accordi qui stabiliti per la gestione del tempo con i minor i saranno ovviamente soggetti alle modalità ritenute più idonee, da parte di entrambi i genitori ed in modo paritario, a garantire il benessere dei propri figli e compatibili con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, tenendo in considerazioni le peculiarità delle singole attività lavorative svolte. In considerazione della tenera età dei bambini, i coniugi si impegnano, nell'esclusiva volontà di tutelare il benessere psicofisico dei propri figli e di garantirgli che questa fase di separazione venga da loro vissuta con la massima serenità possibile, di prestare attenzione alle esigenze primarie dei figli, anche quando queste mostreranno discostarsi dagli accordi presi per le visite, consentendo ai due bambini di poter trascorrere del tempo o più tempo possibile con entrambi i genitori, senza che siano limitate le figure genitoriali, ma anche quelle dei nonni, degli zii e dei cugini nel loro percorso di crescita.
Qualora gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, non consentano di organizzarsi tra loro per la gestione del tempo con i bambini e non sia possibile contare sull'aiuto di nonni o zii, si potrà far ricorso all'utilizzo di una persona terza, di fiducia e conosciuta da entrambi i genitori, a cui delegare la cura dei bambini per le ore necessarie a consentire ai genitori di poter regolarmente lavorare. Andrà comunque sempre preferita la disponibilità interna, anche parentale, rispetto all'utilizzo di una baby- sitter, qualora, ovviamente ciò sia possibile. Resta inteso che famigliari e baby-sitter sono da escludere durante la notte, visto la tenera età dei figli. • Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, una somma mensile pari di euro 500,00 (euro 250,00 per ogni figlio), finché i figli non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo di ogni anno, con bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 15 di ogni mese • Il padre contribuirà inoltre, in Pt_1
ragione del 50%, alle spese straordinarie ( scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse de i figli, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate (per ogni altro maggiore dettaglio, si fa comunque riferimento al Protocollo vigente avanti il Tribunale di
Asti redatto dalla Commissione Famiglia in materia). • Le parti espressamente dichiarano che tutte le spese detraibili a carico dei figli verranno attribuite secondo la legge;
l'assegno UNICO (per l'anno pari ad euro 373,00 mensili) continuerà ad essere percepito dalla signora in via esclusiva;
• Il Pt_1 padre verserà l'importo di euro 1.400,00 entro il mese di aprile 2024 a integrazione del mantenimento già versato sino ad oggi per i figli minori e per le spese straordinarie fatte nel loro interesse;
• I coniugi esprimono vicendevole consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio, ad esclusione dei figli, per i quali sarà necessaria espressa autorizzazione dei genitori. ; • Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sosterrà le proprie”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CN) il 14/05/1988, celebrato in Santo Stefano Belbo in data 30/06/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2018
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.