CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 244 del Ruolo Generale dell'anno 2025. T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Giulio Marzella, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Via Trieste n. 49.
PARTE APPELLANTE E (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Controparte_2 C.F._2 avv.ti Mauro Feruzzi e Nicola Tella, con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, Mestre, Via Fratelli Rondina n. 6.
PARTE APPELLATA E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._3 Giuseppe Pagano, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Galleria Ezzelino n. 5.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 2205 del Tribunale di Treviso depositata il 30/12/2024. CONCLUSIONI Per la parte appellante Parte_1 In via preliminare: respingere l'avversaria eccezione di inammissibilità del presente appello ex art. 348-bis c.p.c.; In via principale:
- nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 2205/2024 pubbl. il 30/12/2024, resa nel giudizio portante R.G. n. 1101/2024 già pendente avanti il Tribunale di Treviso, Giudice dott.ssa Laura Ceccon, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto rigettando in toto la domanda revocatoria proposta da e Controparte_1 [...]
nei confronti dell'Appellante e del sig. Parte_2 Parte_1 CP_3
- disponendo, altresì, che gli Appellati Principali provvedano, senza indugio, alla restituzione della complessiva somma che l'Appellante fosse costretta a versare loro in esecuzione dell'impugnata sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- conseguentemente, sempre per l'effetto dell'accoglimento del presente appello, ordinare al responsabile dell'Ufficio Conservazione Tavolare competente per territorio di procedere all'eliminazione dell'eventuale intavolazione frattanto eseguita della sentenza impugnata, a spese integralmente a carico degli Appellati e Controparte_1
. Parte_2 In ogni caso: condannare gli Appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata e Controparte_1 Parte_2 In via preliminare:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la inammissibilità dell'atto di appello proposto da in forza del disposto di cui all'art. 348 – Parte_1 bis c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la inammissibilità dell'appello adesivo e di quello incidentale tardivo proposto da con ogni CP_3 conseguente statuizione;
Nel merito:
- Rigettare integralmente l'appello principale di e l'appello adesivo ed Parte_1 anche quello incidentale tardivo di e le domande tutte proposte in detti CP_3 atti, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio.
Per la parte appellata CP_3 IN VIA PRELIMINARE:
- il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale adesivo svolte dagli Appellati principali;
NEL MERITO:
‐ in via principale: accogliere l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda di revocatoria ordinaria proposta da e;
Controparte_1 Parte_2
‐ in via di appello incidentale adesivo: accogliere tutti gli ulteriori motivi di appello dedotti in atti dal rag. e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza CP_3 impugnata, rigettando integralmente la domanda di revocatoria ordinaria proposta da e , per tutti le ragioni esposte in atti;
Controparte_1 Parte_2
‐ disponendo, altresì, per l'effetto, che gli Appellati Principali CP_1 e provvedano, senza indugio, alla restituzione
[...] Parte_2 della complessivasomma che l'Appellante incidentale fosse costretto a versare loro in es ecuzione dell'impugnata sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
‐ conseguentemente, sempre per l'effetto dell'accoglimento dell'appello principale e/o del presente appello incidentale, ordinare al responsabile dell'Ufficio Conservazione Tavolare competente per territorio di procedere all'eliminazione dell'eventuale intavolazione frattanto eseguita della sentenza impugnata, a spese integralmente a carico degli Appellati e . Controparte_1 Parte_2
pag. 2/15 Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05/03/2024, e Controparte_1 Parte_2 premettendo di essere creditori di della somma complessiva di euro Parte_1
14.985,14 in forza di sentenza n. 142/2022 del Tribunale di Belluno, proponevano azione revocatoria ex art. 2901 c.c. chiedendo fosse dichiarata l'inefficacia della scrittura privata autenticata del 10.02.2022 (rep. 39909 e racc. 18196), a rogito del Notaio di Cittadella, con cui riservandosi il diritto di Per_1 Parte_1 abitazione, vendeva allo zio paterno unitamente ai mobili e arredi, un CP_3 compendio immobiliare sito in Cortina D'Ampezzo-località Sampei, per il prezzo di euro 350.000,00.
1.1. Il complesso immobiliare sopra descritto rappresentava, secondo l'allegazione dei ricorrenti, l'unico bene sul quale gli stessi avrebbero potuto far valere coattivamente le proprie pretese creditorie non avendo rivenuto ulteriori cespiti attivi nel patrimonio della debitrice. Sotto il profilo soggettivo, i deducenti prospettavano che l'operazione patrimoniale compiuta con l'atto oggetto della domanda revocatoria fosse sorretta da dolosa preordinazione diretta a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori, valorizzando in tal senso: la successione cronologica degli eventi (evidenziando che l'atto era stato compiuto poco dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nella causa definitasi con la sentenza che aveva determinato la pretesa creditoria degli attori e di cui era prevedibile l'esito sfavorevole per la convenuta); la natura dell'atto con cui venne ceduta non solo la proprietà dell'immobile ma anche di tutti i relativi arredi, riservando per sé il diritto di abitazione;
lo stretto rapporto di parentela tra parte venditrice (nipote) e parte acquirente (zio paterno) ed il legame professionale stretto tra questi ed il fratello (padre di . Parte_1
2. Si costituivano i resistenti eccependo, innanzitutto, l'incompetenza per territorio del Giudice adito e contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. In particolare, e evidenziavano, innanzitutto, l'anteriorità del Pt_1 CP_3 credito rispetto all'atto dispositivo e la mancata sussistenza dell'evento soggettivo. Con riferimento a tale secondo presupposto, affermava di essersi determinata Parte_1 alla vendita per far fronte alle urgenti necessità familiari dettate dal fatto di essere madre di due figli minori, non convivente con il loro padre, e per la difficoltà di avere un reddito costante a causa della professione svolta, vale a dire la maestra di sci, che, peraltro, imponeva onerosi trasferimenti all'estero per reperire nuove opportunità di lavoro durante la stagione estiva. Quanto alla partecipatio fraudis, la resistente ne contestava la sussistenza, riferendo che lo zio era completamente all'oscuro tanto dei difetti dell'immobile quanto della causa in corso avente ad oggetto tali vizi.
2.1. Inoltre, il terzo acquirente confermava quanto allegato da CP_3 Pt_1
sostenendo di aver concluso l'atto di compravendita oggetto del giudizio
[...] unicamente al fine di ottenere ad un prezzo vantaggioso un immobile di pregio.
3. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
pag. 3/15 • dichiara inefficace nei confronti di e la CP_1 Parte_2 scrittura privata 10/2/22 rep. n. 39909 e racc. n. 18196, registrata in Padova in data 11/2/22 al n. 5001 serie 1T notaio di Cittadella – e per quanto di necessità Per_1 la prodromica procura speciale autenticata il 4/10/22 allegata sub “A” alla scrittura privata 10/2/22 – con la quale , riservandosi il diritto di abitazione, ha Parte_1 venduto allo zio ex fratre la proprietà gravata del diritto di abitazione CP_3 delle unità immobiliari facenti parte del “complesso immobiliare sito in Persona_2 Cortina d'Ampezzo – località Sompiei, di seguito così identificate: Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) Catasto Fabbricati F. 69 M. 1946 sub. 3 in località Mandres di piani 2 sottostrada primo e piano primo, cat A/2 cl 3 vani 7, RC Euro 2.096,82; F. 69 M. 1946 sub. 14 in località Mandres di piani 1 sottostrada primo cat. C/6 cl. 4 metri quadrati 33 RC Euro 122,71;
• ordina al responsabile dell'Ufficio Conservazione Tavolare competente per territorio di procedere alla intavolazione della presente sentenza;
• condanna e in solido, alla rifusione delle spese di Parte_1 CP_3 lite in favore di e , che liquida in euro CP_1 Parte_2 4.237,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
4. Con la sentenza impugnata, il primo giudice si è così determinato:
- Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dai resistenti poiché incompleta e comunque infondata in quanto il Tribunale adito è stato correttamente individuato in forza del criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione, per la tutela della quale i ricorrenti hanno promosso l'azione ex art. 2901 c.c..
- Con riferimento alla sussistenza del credito e alla contestazione della sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo, devesi evidenziare che la fonte della pretesa creditoria vantata dagli attori è la sentenza n. 142/2022, emessa dal Tribunale di Belluno (pubblicata il 29.04.2022) con cui si condannava l'odierna appellata alla rifusione delle spese di lite in favore -tra gli altri- di e a definizione del procedimento CP_1 Pt_2 n. 431/2016 RG. La causa era stata incardinata da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 (venditrice dell'immobile di cui è causa) e la compagnia assicuratrice CP_5 per l'accertamento dell'esistenza di gravi problemi costruttivi di cui era asseritamente gravato tale bene e per la condanna al conseguente risarcimento del danno;
e CP_1 erano parti di quel giudizio in qualità di terzi chiamati. Pt_2
- In questo giudizio, tanto quanto hanno eccepito il difetto Parte_1 CP_3 di anteriorità del credito rispetto alla data dell'atto dispositivo, in quanto compiuto prima della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Belluno sopra citata. Al momento del compimento dell'atto, infatti, non sarebbe esistito alcun credito per spese legali ma neppure una legittima aspettativa in capo ad alcuna delle parti in causa, in quanto il Giudice avrebbe potuto regolare le spese di lite provvedendo anche ad una compensazione parziale o integrale delle stesse. Tale questione è dirimente ai fini della qualificazione della domanda e dell'accertamento della sussistenza o meno dei suoi presupposti. È pacifico che i ricorrenti rivestissero la qualità di creditori;
altrettanto pacifico è che l'atto dispositivo (10/02/2022) è anteriore al sorgere del credito in quanto la sentenza pag. 4/15 contenente il capo di condanna in favore dei ricorrenti è stata pubblicata a distanza di due mesi dal perfezionamento dell'atto di compravendita (29/04/2022). L'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione ampia di credito, comprensiva anche della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, risulta idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore al fine di poter agire in revocatoria, non è pertinente;
esso si riferisce, infatti, a fattispecie in cui il credito, quand'anche contestato, trova il proprio titolo in un fatto o atto anteriore alla domanda giudiziale o alle contestazioni sollevate dal preteso debitore. Nel peculiare caso del credito avente ad oggetto la rifusione delle spese di lite, invece, il credito non può che sorgere al momento e per l'effetto della pronuncia della sentenza, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. La sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria proposta dai ricorrenti deve essere, quindi, valutata sotto il profilo soggettivo con riferimento alla previsione contenuta nella seconda parte dei punti 1) e 2) dell'art. 2901 c.c., che richiedono, rispetto all'ipotesi dell'atto dispositivo successivo (per cui è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio), i più stringenti requisiti della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore (in capo al disponente) e la partecipazione alla dolosa preordinazione (in capo al terzo). Dalla lettura delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo deve dedursi che la domanda è stata proposta ricomprendendovi cumulativamente ed in via alternativa entrambe le ipotesi previste dall'art. 2901 c.c. In ragione di quanto sopra argomentato, tuttavia, aggiungeva il giudice di prime cure, la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria deve essere condotta, quanto al profilo soggettivo, avuto riguardo esclusivamente alla fattispecie, prevista dall'art. 2901 c.c., in cui l'atto impugnato sia anteriore al sorgere del credito, escludendo quindi che sia sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio in capo alle parti e richiedendosi un vero e proprio dolo specifico.
- Quanto all'eventus damni, come più volte precisato dalla Suprema Corte, questo ricorre non solamente nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta completamente la consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, con l'atto negoziale di cui è Parte_1 causa, si sarebbe spogliata della proprietà dell'unico immobile esistente nel suo patrimonio, nel quale, peraltro, non sarebbero rinvenibili altre poste attive. La circostanza non ha formato oggetto di contestazione e viene pertanto assunta per pacifica ex art. 115 c.p.c.; peraltro, spettava alla convenuta l'onere di indicare l'esistenza di altri beni residui nel proprio patrimonio, idonei a soddisfare le ragioni dei creditori ma nulla è stato allegato sul punto. Seppure l'atto di cui si discute è a titolo oneroso e, quindi, la disponente ha incassato il prezzo della compravendita, va considerato che il pregiudizio alle ragioni creditorie può derivare da una variazione anche solo qualitativa della garanzia patrimoniale generica offerta dal debito che comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. La sostituzione, nel patrimonio della debitrice, della proprietà immobiliare con una somma di danaro configura certamente una variazione qualitativa idonea a rendere più pag. 5/15 difficoltoso il recupero del credito, considerato che il danaro è un bene facilmente occultabile e, quindi, più difficilmente aggredibile da parte dei creditori in sede esecutiva, risultando peraltro irrilevante la circostanza che alla venditrice sia stato riservato il diritto di abitazione.
- Quanto alla dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito in capo alla disponente, sussistono elementi indiziari dai quali è possibile ricavare, in via presuntiva, la sussistenza dell'animus nocendi, anche nell'accezione più restrittiva che ritiene necessario un vero e proprio dolo specifico (è noto, infatti, che persiste sul punto un contrasto giurisprudenziale). Con riferimento a tale presupposto dell'azione revocatoria, va innanzitutto valorizzato il dato temporale: a tal proposito, la resistente, al fine di negare la volontà e specifica intenzione di sottrarre l'immobile venduto alla garanzia dei creditori, ha sostenuto che si sarebbe determinata al compimento dell'atto al solo fine di ottenere in tempi brevi una somma di danaro da destinare alle necessità familiari, data la sua condizione di madre di due figli minori, non sposata e non convivente con il padre degli stessi e in ragione, altresì, del reddito modesto percepito, inferiore a euro 10.000,00, derivante dalla precarietà della sua professione -maestra di sci- che la costringeva a trasferirsi all'estero durante la stagione estiva in Italia. Il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo allo zio le avrebbe consentito, quindi, di garantire stabilità al nucleo familiare. La prospettata precarietà della situazione finanziaria, evidenziava il primo giudice, risaliva tuttavia quantomeno all'anno 2019, quindi ad un periodo non prossimo al momento del compimento dell'atto. Risulta inoltre poco credibile che la resistente non fosse a conoscenza del probabile esito della controversia che aveva incardinato, in quanto oggetto della stessa erano vizi e difetti dell'immobile poi ceduto allo zio;
in tale giudizio, peraltro si discuteva pure dell'operatività di una polizza assicurativa che avrebbe potuto, potenzialmente, costituire un valore aggiunto del bene. Non è verosimile, dunque, che accingendosi a realizzare una operazione finanziaria di notevole rilievo (l'immobile era stato acquistato per circa € 2.000.000,00) ella non avesse chiesto informazioni sull'andamento del procedimento che aveva promosso innanzi al Tribunale di Belluno ed in ogni caso il difensore, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non avrebbe potuto che comunicare alla sua assistita che la causa si sarebbe definita sulla scorta di una C.T.U. ad essa sfavorevole, con conseguente rigetto della domanda e condanna alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti dei terzi chiamati, secondo le regole generali della soccombenza. La consapevolezza della più che probabile soccombenza nel giudizio poi definitosi con la condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni ricorrenti risale, quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 29.11.2021, nella quale il Giudice aveva respinto la richiesta di rinnovazione della C.T.U. proposta dall'odierna resistente, trattenendo la causa in decisione e prospettando l'opportunità di una conciliazione onde scongiurare una condanna alla rifusione delle spese di lite particolarmente onerosa. Risulta anche rilevante al fine di decidere che la determinazione di alienare l'immobile non fu preceduta da trattative, dalla sottoscrizione di un preliminare e dal versamento di una caparra: essa, dunque, sorse e si realizzò in un arco temporale ristretto, imposto pag. 6/15 dalla consapevolezza che fosse ormai imminente la pubblicazione della sentenza;
inoltre, data la portata economica dell'operazione, questa non avrebbe potuto realizzarsi se non con l'intervento di un parente molto stretto. Vi sono, quindi, plurimi elementi indiziari che consentono di ritenere che la venditrice fosse consapevole del fatto che l'obbligazione avente ad oggetto la rifusione delle spese di lite fosse prossima a sorgere e abbia compiuto l'atto dispositivo in funzione di essa per porsi in uno stato di totale impossidenza (conservando, tuttavia, la materiale disponibilità del bene), in modo da precludere o rendere più difficoltoso ai creditori l'attuazione coattiva del loro diritto di credito.
- Quanto, infine, alla partecipatio fraudis del terzo, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, questa può essere accertata anche mediante il ricorso a presunzioni. Sul punto, il vincolo di parentela tra debitrice e terzo (rispettivamente nipote e zio paterno) costituisce un primo dato di rilevo, in quanto risulta inverosimile che l'acquirente non fosse a conoscenza della causa pendente innanzi al Tribunale di Belluno, avente ad oggetto asseriti vizi e difetti del bene compravenduto, e della situazione debitoria che potenzialmente sarebbe a breve sorta in capo alla disponente e delle difficoltà economiche in cui questa versava. Dall'esame del documento n. 29 di parte ricorrente, si evince che CP_3 intratteneva rapporti molto stretti, anche per questioni lavorative, con il fratello Per_3 (padre della disponente) che, peraltro, nel 2011 aveva finanziato l'acquisto del bene. sostiene di non essere stato a conoscenza della causa intrapresa dalla CP_3 nipote in merito ai supposti vizi di isolamento acustico del bene;
tuttavia, la circostanza appare inverosimile: l'immobile aveva un valore considerevole e non appare credibile che l'acquirente non si fosse preventivamente informato di ogni aspetto relativo allo stesso. L'acquirente sostiene che l'unico motivo che l'ha indotto ad acquistare era la notevole rilevanza dal punto di vista turistico del compendio immobiliare;
eppure egli si determinò a concludere la compravendita (in tempi stretti ed anomali) di un immobile situato in una località di villeggiatura rinomata senza poterne sfruttare minimamente le potenzialità, avendo riservato il diritto di abitazione alla nipote. Se da un lato, la giovane età della disponente giustificava una quantificazione ridotta del prezzo di compravendita, dall'altro comportava anche che la piena disponibilità dell'immobile sarebbe stata acquistata dal compratore solo a distanza di molti anni, rendendo la proprietà poco appetibile anche nel mercato immobiliare. Ancora, occorre soffermarsi sulle qualità del terzo acquirente: risulta CP_3 socio di maggioranza di Veneta Partecipazioni srl che ha ad oggetto, oltre alla gestione di partecipazioni sociali, proprio l'acquisto, la gestione e la costruzione di immobili;
inoltre, tale società possiede l'intero capitale di altra società (Ronchi srl) avente ad oggetto, tra l'altro, l'acquisto, la costruzione e la gestione di immobili e tale società possiede l'intero capitale sociale di un'ulteriore azienda avente identico capitale sociale. è, quindi, un professionista nel settore immobiliare il che porta ad CP_3 escludere che ignorasse i riflessi indiretti dell'operazione che andava a compiere. I profili di anomalia dell'atto, per tempi, modalità di attuazione, carenza di attuale interesse della disponente, i rapporti familiari che legano le parti dell'atto oggetto della domanda di revocazione e le qualità personali e professionali del terzo, costituiscono, pag. 7/15 nel loro complesso, indizi univoci e concordanti che consentono, in via presuntiva, di ritenere provata la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'atto da parte del terzo acquirente. Per tali ragioni, il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda proposta dai ricorrenti, risultando integrati tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c, condannando i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituivano e chiedendone il rigetto come da Controparte_1 Parte_2 comparsa di costituzione e risposta. Si costituiva chiedendo in via principale l'accoglimento dell'appello CP_3 proposto da e con appello incidentale adesivo l'accoglimento dei motivi Parte_1 dedotti con integrale rigetto della domanda revocatoria ordinaria. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
6. introduceva tre motivi di impugnazione: Parte_1
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'eventus damni;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere il requisito della dolosa preordinazione in capo alla venditrice Parte_1
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la partecipatio fraudis del terzo acquirente CP_3
* * * 7. Vanno innanzi tutto disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla difesa della parte appellata e CP_1 Pt_2 Quella basata sul richiamo dell'art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016). Quanto all'eccezione di tardività dell'appello incidentale adesivo proposto da CP_3
la Corte rigetta l'eccezione, rilevando che questi ha depositato la comparsa nei
[...] termini previsti dalla legge per la costituzione delle parti e di quanto previsto dall'art. 334 c.p.c. in merito alla tempestività della proposizione dell'appello incidentale.
8. Con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza appellata Parte_1 laddove ha, a suo dire erroneamente, ritenuto che la sostituzione, nel patrimonio della debitrice, della proprietà immobiliare con una ingente somma di danaro configuri la sussistenza del requisito dell'eventus damni. Tale conclusione sarebbe errata in quanto:
- Il prezzo della compravendita immobiliare (pari a 350.000,00 euro) è ampiamente superiore rispetto al complessivo credito avversario, sorto successivamente all'atto impugnato;
- Non è stata fornita dai ricorrenti in primo grado prova adeguata dell'impossibilità di soddisfare il loro credito sul ricavato della vendita;
- Non è stata fornita dai ricorrenti prova dell'occultamento del danaro ricevuto dalla signora Pt_1 A tale ultimo riguardo, e si sono limitati a produrre documentazione CP_1 Pt_2 proveniente da istituti di credito, tempestivamente contestata dall'appellante e priva di valore probatorio. pag. 8/15 La sentenza inoltre non ha sufficientemente valorizzato la congruità del prezzo della compravendita. Per integrare il requisito, richiesto dall'art. 2901 c.c., dell'eventus damni deve dimostrarsi che il debitore ha posto in essere l'atto dispositivo, pregiudizievole per le ragioni del creditore, secondo una valutazione operata alla data dell'atto impugnato e non quella futura dell'effettiva realizzazione in sede esecutiva del credito. Con riferimento a tale requisito, peraltro deve essere tenuto nella giusta considerazione anche il rapporto tra l'entità del credito vantato ed il patrimonio residuo del debitore, escludendone la sussistenza nel caso in cui la garanzia patrimoniale residua sia ancora adeguata a soddisfare il creditore. La manifesta sproporzione tra il prezzo della compravendita ed il credito vantato esclude la sussistenza del pregiudizio alle pretese creditorie di e CP_1 Pt_2 Ha inoltre errato il Giudice di prime cure laddove ha ritenuto non contestata l'affermazione dei ricorrenti secondo cui nel patrimonio della debitrice non sarebbero rinvenibili ulteriori poste attive. La convenuta infatti, sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha Parte_1 affermato che la somma incassata e confluita nel suo patrimonio è tuttora sufficiente a soddisfare le pretese creditorie dei ricorrenti;
al contrario, questi non hanno mai specificatamente contestato tale circostanza nei successivi atti di causa, sicché è tale circostanza da doversi ritenere provata ex art. 115 c.p.c. L'errata applicazione delle norme di legge sopra indicate ha condotto il Giudice a quo a ritenere sussistente l'eventus damni e, conseguentemente, ad accogliere la domanda proposta dai ricorrenti.
8.1. Con riferimento a tale motivo di doglianza ha proposto appello incidentale adesivo anche con argomentazioni sovrapponibili a quella di che CP_3 Parte_1 consentono di trattare congiuntamente i due motivi di appello.
a sostegno della doglianza proposta dall'appellante principale in merito CP_3 all'accertata sussistenza dell'eventus damni, sostiene che il Giudice di Prime cure ha errato laddove non ha adeguatamente valorizzato il fatto che il prezzo della compravendita era ampiamente superiore (addirittura più alto rispetto al valore della nuda proprietà, calcolato secondo i coefficienti ministeriali) al credito vantato dai ricorrenti, i quali non hanno fornito alcuna prova dell'impossibilità di soddisfarsi sul ricavato della vendita né che abbia provveduto ad occultare l'importo Parte_1 ricevuto con l'atto di disposizione contestato in questa sede. Va inoltre considerato che il pagamento di cui sopra è avvenuto mediante assegni circolari regolarmente tracciati e documentati, la somma è poi confluita su conti correnti bancari della venditrice e, infine, se è pur vero che ha tentato un pignoramento CP_1 presso terzi, è altrettanto vero che non ha eseguito alcuna ricerca ex art. 349-bis c.p.c. dei beni aggredibili dell'appellante. Infine, deve tenersi nella giusta considerazione il fatto che la debitrice, potendo comunque disporre del bene, ha mantenuto la propria capacità reddituale rafforzando in tal modo la garanzia patrimoniale generica.
8.2. Il motivo è infondato e non può essere accolto. Sul punto, occorre osservare che sussiste un orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta in toto la pag. 9/15 consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso atto determini una sua variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa che comporti maggiore difficoltà o incertezza nel soddisfacimento del credito;
conseguentemente, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale mentre è onere del debitore, che contrasti la domanda ex art. 2901 c.c., provare che il suo patrimonio residuo è tale da soddisfare le ragioni del creditorie. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, i ricorrenti hanno fornito adeguato supporto probatorio al denunciato pregiudizio al soddisfacimento delle proprie pretese creditorie;
come, più volte ribadito dalla Suprema Corte, infatti, la mera alterazione qualitativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione dell'immobile venduto con il denaro ricevuto in pagamento, costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie, rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, comportando tale variazione una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 19207/18, rv. 649739; n. 16221/19, rv. 654318). Spettava, quindi, alla debitrice dimostrare, in caso, che il suo patrimonio residuo è tale da poter soddisfare le ragioni dei creditori, ma non ha assolto all'onere Parte_1 probatorio su di essa incombente, limitandosi ad affermare di possedere risorse economiche sufficienti a soddisfare le pretese dei ricorrenti senza fornire alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni.
8.3. Sul punto, l'appellante non può legittimamente invocare il principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., al fine di sottrarsi all'onere probatorio su di essa incombente, in quanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”; spettava quindi a Parte_1 eventualmente dimostrare quanto affermato in merito alla consistenza del proprio patrimonio.
9. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza del Tribunale di Parte_1 Treviso nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della dolosa preordinazione in capo alla venditrice finalizzata a pregiudicare le ragioni creditorie dei Parte_1 ricorrenti, ora appellati, valorizzando elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., in violazione del combinato disposto di tale norma con gli art. 2901 c.c. e 2697 c.c.. In particolare, la sentenza ha dato rilievo al fatto che la precarietà della situazione reddituale dell'appellante risalisse all'anno 2019, ritenendo non credibile che la stessa si fosse determinata a disporre la vendita del bene in ragione delle urgenti necessità economiche. Tale valutazione sarebbe priva di logica in quanto proprio il protrarsi della precaria situazione reddituale, aggravatasi nel periodo pandemico, ha reso necessario il reperimento di liquidità mediante la vendita dell'immobile ad un soggetto che potesse accettare di riservare in capo alla disponente il diritto di abitazione per continuare a godere del bene con i figli minori. È altresì errata l'affermazione del Giudice di Prime cure secondo cui era a Parte_1 conoscenza del probabile esito negativo del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Belluno considerato che: i vizi dell'immobile denunciati in tale sede erano stati accertati in due perizie stragiudiziali;
era stata chiesta la rinnovazione della C.T.U. ed il pag. 10/15 Giudice avrebbe potuto disporla in ogni momento prima della decisione;
l'appellante non riceveva aggiornamenti dal proprio legale da oltre un anno prima della compravendita impugnata in quanto impegnata in lunghi viaggi all'estero dovuti al proprio lavoro di maestra di sci (circostanza da ritenersi provata per mancata tempestiva contestazione ex 115 c.p.c.) ed infine, il Giudice del Tribunale di Belluno aveva prospettato alle parti l'opportunità di una conciliazione senza, tuttavia, indicare quale parte fosse onerata di formulare la proposta conciliativa e senza formalizzarla egli stesso. E ancora, il Giudice a quo ha erroneamente ritenuto che fosse Parte_1 consapevole della probabile soccombenza in termini di spese legali anche nei confronti dei terzi quando, invece, al momento della stipula dell'atto di compravendita, tale debito non era neppure astrattamente ipotizzabile in quanto sorge solo con la sentenza;
conseguentemente, la successiva condanna non poteva neppure formare oggetto del dolo specifico richiesto in capo alla debitrice alienante ed in ogni caso questa non poteva prevedere che il Tribunale di Belluno, a distanza di mesi, l'avrebbe condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti di soggetti chiamati in causa da altre parti, potendo, ipoteticamente, anche disporne la compensazione. Ancora, l'assenza di trattative preliminari è stata erroneamente interpretata dal Giudice di prime cure come indice della volontà di recare un pregiudizio ai futuri ed eventuali creditori mentre trova fondata giustificazione proprio nel rapporto di parentela, pur non così stretto, tra le parti e nella necessità di concludere velocemente la vendita, senza spese di intermediazione, per far fronte alle necessità familiari della disponente madre di due minori completamente a suo carico e potendo contare su un lavoro solo stagionale ulteriormente ridottosi a causa della pandemia e della maternità. Peraltro, la somma ricavata dalla compravendita avrebbe potuto soddisfare le pretese creditorie di e CP_1 Pt_2 Il Giudice di prime cure ha dunque errato laddove ha ritenuto provata per presunzioni semplici la sussistenza dell'animus nocendi in capo all'appellante.
9.1. Anche con riferimento a tale motivo di impugnazione, ha proposto appello incidentale adesivo con argomentazioni sovrapponibili a quelle CP_3 dell'appellante principale che consentono la trattazione congiunta. lamenta come nella sentenza impugnata sia stata erroneamente accertata CP_3 la sussistenza dell'animus nocendi in capo a valorizzando elementi Parte_1 presuntivi privi di gravità, precisione e concordanza. Come sancito anche di recente dalla Suprema Corte a sezioni unite, al fine di ritenere integrata la dolosa preordinazione richiesta dall'art. 2901 c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore ma è necessario che esso sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque pregiudicare il soddisfacimento del credito attraverso una modifica della consistenza o della composizione del proprio patrimonio. Nel caso in esame, la precaria situazione finanziaria della venditrice risalente al 2019 non può essere interpretata come indice di dolosa preordinazione, anzi la vendita del bene dimostra che tale situazione di disagio perdurava nel tempo anche a causa del periodo pandemico.
pag. 11/15 È illogico ritenere che l'odierna appellante fosse a conoscenza dell'andamento del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Belluno, non ricevendo aggiornamenti dal proprio difensore da almeno un anno e non potendo presumere la probabile soccombenza anche in termini di condanna al pagamento delle spese di lite. Ancora, l'assenza di trattative preliminari all'atto di compravendita, ritenuta nella sentenza impugnata argomento presuntivo adeguato a sostenere la domanda dei ricorrenti, era giustificata dal rapporto di parentela che legava le parti, dalla necessità di far fronte ad immediate esigenze familiari e dalla volontà di evitare i costi di intermediazione. Infine, la riserva del diritto di abitazione consentiva alla disponente di continuare a svolgere la propria attività a Cortina, garantendosi una soluzione abitativa stabile.
9.2. Anche questo motivo di appello è privo di pregio e non può trovare accoglimento. Occorre, innanzitutto, sottolineare come il Giudice di prime cure, al fine di individuare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, tanto in capo al debitore disponente quanto al terzo acquirente, ha aderito all'orientamento più restrittivo della Corte di legittimità, cristallizzatosi nella recente pronuncia a Sezioni Unite n. 1898/2025, secondo il quale in caso di atto dispositivo anteriore al credito, deve accertarsi che il debitore abbia agito dolosamente al fine di pregiudicare il soddisfacimento dello stesso e che, nel caso di atto oneroso, il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione. Quello che si deve indagare, quindi, in questa sede è se “l'autore dell'atto, alla data della stipulazione, avesse l'intenzione di contrarre debiti oppure fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione e che lo stesso abbia compiuto l'atto dispositivo in funzione del sorgere dell'obbligazione per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto” (su tutte Cass. SSUU 1898/2025). Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, sussistono nel caso in esame, elementi indiziari sufficienti a ritenere provata, in via presuntiva, la sussistenza dell'animus nocendi in capo a Parte_1
9.3. Le doglianze sul punto esposte dall'appellante principale e dall'appellante in via incidentale non sono risultano efficaci al fine di contrastare le argomentazioni poste dal Tribunale di Treviso a sostegno della propria decisione. Innanzitutto, le paventate difficoltà economiche in cui versava la disponente appaiono smentite dalla documentazione dalla stessa prodotta: dall'esame della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, riferita all'anno 2021, emerge un reddito imponibile in favore di di € 32.111,00 (doc. 06 resistente), smentendo di fatto il fondamento delle Parte_1 difese della stessa al fine di contrastare l'azione avversaria. Anche l'affermazione di secondo cui la stessa non era a conoscenza dello Parte_1 stato del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Belluno, non ricevendo informazioni dal suo difensore da più di un anno, non risulta credibile e, in ogni caso, è rimasta priva di riscontro probatorio. Sul punto, con riferimento al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c invocato dall'appellante, si ribadisce che la norma in esame non è invocabile nel caso in cui trattasi di fatti che esulano dalla conoscibilità della parte che avrebbe l'onere di contestare la circostanza ed in ogni caso la norma invocata non può configurarsi come pretesto per sottrarsi al proprio onere probatorio. pag. 12/15 Ancora, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il tempismo con cui si è perfezionato l'atto (dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale il giudice aveva rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU e prima dell'emissione della sentenza); il fatto che il Giudice del Tribunale di Belluno avesse invitato le parti a trovare un accordo (il che rende ancora meno credibile il fatto che il difensore abbia omesso di informarne la sua assistita), preannunciando una condanna severa in punto rifusione delle spese di lite;
la mancanza di trattative preliminari alla compravendita (non dettate per i motivi anzidetti da urgenti e indilazionabili necessità economiche) ed il fatto che abbia ceduto allo zio anche la proprietà di tutti i beni e arredi Parte_1 presenti dell'immobile appaiono indizi connaturati da quella gravità precisione e concordanza necessaria e sufficiente a ritenere che l'appellante abbia dolosamente preordinato l'atto di disposizione al fine di pregiudicare le future pretese dei creditori. Intenzione che, peraltro, si è compiuta visto l'esito negativo dei tentativi di recupero coattivo del credito. 10. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la partecipatio fraudis del terzo acquirente CP_3
valorizzando elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e
[...] concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., in violazione del combinato disposto degli artt. 2901 e 2697 c.c. Il Tribunale di Treviso avrebbe erroneamente valorizzato il legame di parentela tra le parti non considerando che si tratta comunque di un vincolo collaterale di terzo grado e che, per giurisprudenza costante, non è sufficiente a dimostrare la partecipatio fraudis del terzo, non essendo stata provata la frequentazione assidua tra zio e nipote o altri elementi che potessero far dedurre che fosse a conoscenza della CP_3 situazione patrimoniale di Parte_1 Al contrario, è emerso che le parti del contratto non coabitavano, anzi risiedevano in comuni lontani tra loro e non avevano rapporti frequenti;
l'acquirente era all'oscuro della pendenza della causa innanzi al Tribunale di Belluno e non vi era condivisione di informazioni sulla situazione economica e patrimoniale della venditrice. Peraltro, anche gli ulteriori elementi presuntivi indicati dal Giudice di prime cure non erano determinanti ai fini del decidere: i rapporti societari tra e il padre CP_3 della venditrice non dimostrano la conoscenza della pendenza della lite e la riserva del diritto di abitazione in capo a questa trova giustificazione nella sua situazione familiare.
quindi, non conosceva lo stato del procedimento pendente innanzi al Parte_1 Tribunale di Belluno e nulla aveva riferito sulla pendenza di tale lite allo zio. Non vi è, quindi, alcuna prova del perfezionarsi da parte del terzo acquirente di una dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicare i futuri e non prevedibili diritti di credito dei debitori odierni appellati. 10.1. Anche per tale ultimo motivo di appello, impugna in via adesiva CP_3 con motivazioni che ne consentono a trattazione congiunta. L'appellante incidentale lamenta come il Giudice a quo abbia erroneamente ritenuto raggiunta la prova della partecipatio fraudis del terzo acquirente valorizzando elementi indiziari privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. non era a conoscenza della pendenza del procedimento innanzi al CP_3 Tribunale di Belluno nel quale si discuteva di eventuali vizi e difetti dell'immobile pag. 13/15 compravenduto poiché in quel caso avrebbe desistito dall'operazione o, eventualmente, imposto un prezzo minore per l'acquisto del bene. Il rapporto di parentela, i rapporti societari con il fratello (padre di e la Parte_1 riserva del diritto di abitazione sono, peraltro, circostanze del tutto compatibili con la dinamica di una operazione immobiliare tra familiari. Tali elementi presuntivi non sarebbero, quindi, sufficienti a rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione pregiudizievole e quindi a ritenere provata la partecipatio fraudis del terzo acquirente. 11. Anche il quarto motivo di appello proposto in via incidentale da CP_3 merita si essere trattato in questa sede, avendo ad oggetto una parte della sentenza, in particolare quella in cui si afferma l'assenza di convenienza all'acquisto dell'immobile, che attiene, in ogni caso, alla valutazione della sussistenza o meno della partecipatio fraudis del terzo nella conclusione dell'atto dispositivo per cui si agisce in revocatoria in questa sede. Sul punto l'appellante incidentale afferma come la sentenza impugnata abbia errato nel non ritenere particolarmente appetibile da parte del terzo l'acquisto del bene ceduto dalla nipote. Contrariamente a quanto affermato dal Giudice a quo, l'operazione immobiliare si profilava particolarmente appetibile in quanto il bene acquistato era situato in una località turistica di grande rilevo, venduto ad un prezzo vantaggioso e la giovane età della titolare del diritto di abitazione consentiva, oltre ad un contenimento del prezzo di acquisto, di ritenerlo un ottimo affare per le prospettive di incremento di valore e diversificazione patrimoniale nel lungo periodo, in ragione, anche, dello specifico profilo professionale dell'acquirente. Peraltro, l'acquisto della nuda proprietà non escludeva la possibilità di reimmettere il bene sul mercato ed il diritto di abitazione è comunque un diritto disponibile e con una durata incerta nel tempo. Tali considerazioni renderebbero del tutto inverosimile l'argomentazione secondo cui l'acquisto sia stato motivato dalla mera volontà di danneggiare i creditori di Pt_1
[...] 11.1. Anche tali motivi di censura sono infondati e non meritano accoglimento. Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la prova della partecipatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, purché queste siano fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (su tutte Cass. 21233/2025). Nel caso in esame, il Giudice di prime cure aveva individuato almeno tre indizi fondamentali;
il rapporto di parentela tra le parti dell'atto da revocarsi;
il brevissimo arco temporale trascorso tra l'udienza di precisazione delle conclusioni, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Belluno, il perfezionarsi dell'atto dispositivo e la pubblicazione della sentenza che aveva condannato al pagamento delle Parte_1 spese di lite. E ancora, lo stretto legame parentale e lavorativo tra il terzo e il padre della disponente i quali, oltre ad essere fratelli, rivestivano entrambi la qualità di soci in varie società. Tutto questo, unitamente, alla figura professionale rivestita dal terzo e dal padre di (che peraltro aveva finanziato l'acquisto da parte della figlia Parte_1 dell'immobile di cui è causa) rende inverosimile che non fosse informato CP_3 della situazione dell'immobile, della probabile posizione debitoria che si stava pag. 14/15 profilando in capo alla nipote e delle ragioni che sottendevano l'atto dispositivo impugnato. Le argomentazioni addotte sul punto dall'appellante principale e, ancor di più dall'appellante incidentale non risultano idonee a scalfire il ragionamento puntuale ed immune da censure che ha condotto il Giudice a quo a ritenere sussistente il requisito dell'elemento soggettivo anche in capo al terzo acquirente. Il fatto che l'immobile fosse stato posto in vendita ad un prezzo appetibile e in una località turistica rinomata non fa propendere per una valutazione dell'affare in termini vantaggiosi per il terzo, dato il vincolo costituito sull'immobile, la giovane età della nipote titolare del diritto di abitazione e la ferma intenzione di questa, dichiarata negli atti di causa, di voler definitivamente fissare la propria residenza a Cortina per garantire una stabilità ai figli minori. Per quanto sopra esposto l'appello viene rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. 12. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante principale e parte appellante incidentale, in solido, tenuto conto del valore di causa indicato, delle parti assistite (per il quale si stabilisce un aumento del 20% sul compenso tabellare), dell'attività svolta e della complessità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 CP_3 grado che si liquidano in € 8.335,20 in favore di e di Controparte_1 Parte_2 oltre 15% spese generali e accessori come per legge, ciascuno;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) a carico di Parte_1 e CP_3 Così deliberato in data 1/12/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
pag. 15/15
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 244 del Ruolo Generale dell'anno 2025. T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Giulio Marzella, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Via Trieste n. 49.
PARTE APPELLANTE E (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Controparte_2 C.F._2 avv.ti Mauro Feruzzi e Nicola Tella, con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, Mestre, Via Fratelli Rondina n. 6.
PARTE APPELLATA E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._3 Giuseppe Pagano, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Galleria Ezzelino n. 5.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 2205 del Tribunale di Treviso depositata il 30/12/2024. CONCLUSIONI Per la parte appellante Parte_1 In via preliminare: respingere l'avversaria eccezione di inammissibilità del presente appello ex art. 348-bis c.p.c.; In via principale:
- nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 2205/2024 pubbl. il 30/12/2024, resa nel giudizio portante R.G. n. 1101/2024 già pendente avanti il Tribunale di Treviso, Giudice dott.ssa Laura Ceccon, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto rigettando in toto la domanda revocatoria proposta da e Controparte_1 [...]
nei confronti dell'Appellante e del sig. Parte_2 Parte_1 CP_3
- disponendo, altresì, che gli Appellati Principali provvedano, senza indugio, alla restituzione della complessiva somma che l'Appellante fosse costretta a versare loro in esecuzione dell'impugnata sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- conseguentemente, sempre per l'effetto dell'accoglimento del presente appello, ordinare al responsabile dell'Ufficio Conservazione Tavolare competente per territorio di procedere all'eliminazione dell'eventuale intavolazione frattanto eseguita della sentenza impugnata, a spese integralmente a carico degli Appellati e Controparte_1
. Parte_2 In ogni caso: condannare gli Appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata e Controparte_1 Parte_2 In via preliminare:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la inammissibilità dell'atto di appello proposto da in forza del disposto di cui all'art. 348 – Parte_1 bis c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la inammissibilità dell'appello adesivo e di quello incidentale tardivo proposto da con ogni CP_3 conseguente statuizione;
Nel merito:
- Rigettare integralmente l'appello principale di e l'appello adesivo ed Parte_1 anche quello incidentale tardivo di e le domande tutte proposte in detti CP_3 atti, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio.
Per la parte appellata CP_3 IN VIA PRELIMINARE:
- il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale adesivo svolte dagli Appellati principali;
NEL MERITO:
‐ in via principale: accogliere l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda di revocatoria ordinaria proposta da e;
Controparte_1 Parte_2
‐ in via di appello incidentale adesivo: accogliere tutti gli ulteriori motivi di appello dedotti in atti dal rag. e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza CP_3 impugnata, rigettando integralmente la domanda di revocatoria ordinaria proposta da e , per tutti le ragioni esposte in atti;
Controparte_1 Parte_2
‐ disponendo, altresì, per l'effetto, che gli Appellati Principali CP_1 e provvedano, senza indugio, alla restituzione
[...] Parte_2 della complessivasomma che l'Appellante incidentale fosse costretto a versare loro in es ecuzione dell'impugnata sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
‐ conseguentemente, sempre per l'effetto dell'accoglimento dell'appello principale e/o del presente appello incidentale, ordinare al responsabile dell'Ufficio Conservazione Tavolare competente per territorio di procedere all'eliminazione dell'eventuale intavolazione frattanto eseguita della sentenza impugnata, a spese integralmente a carico degli Appellati e . Controparte_1 Parte_2
pag. 2/15 Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05/03/2024, e Controparte_1 Parte_2 premettendo di essere creditori di della somma complessiva di euro Parte_1
14.985,14 in forza di sentenza n. 142/2022 del Tribunale di Belluno, proponevano azione revocatoria ex art. 2901 c.c. chiedendo fosse dichiarata l'inefficacia della scrittura privata autenticata del 10.02.2022 (rep. 39909 e racc. 18196), a rogito del Notaio di Cittadella, con cui riservandosi il diritto di Per_1 Parte_1 abitazione, vendeva allo zio paterno unitamente ai mobili e arredi, un CP_3 compendio immobiliare sito in Cortina D'Ampezzo-località Sampei, per il prezzo di euro 350.000,00.
1.1. Il complesso immobiliare sopra descritto rappresentava, secondo l'allegazione dei ricorrenti, l'unico bene sul quale gli stessi avrebbero potuto far valere coattivamente le proprie pretese creditorie non avendo rivenuto ulteriori cespiti attivi nel patrimonio della debitrice. Sotto il profilo soggettivo, i deducenti prospettavano che l'operazione patrimoniale compiuta con l'atto oggetto della domanda revocatoria fosse sorretta da dolosa preordinazione diretta a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori, valorizzando in tal senso: la successione cronologica degli eventi (evidenziando che l'atto era stato compiuto poco dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nella causa definitasi con la sentenza che aveva determinato la pretesa creditoria degli attori e di cui era prevedibile l'esito sfavorevole per la convenuta); la natura dell'atto con cui venne ceduta non solo la proprietà dell'immobile ma anche di tutti i relativi arredi, riservando per sé il diritto di abitazione;
lo stretto rapporto di parentela tra parte venditrice (nipote) e parte acquirente (zio paterno) ed il legame professionale stretto tra questi ed il fratello (padre di . Parte_1
2. Si costituivano i resistenti eccependo, innanzitutto, l'incompetenza per territorio del Giudice adito e contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. In particolare, e evidenziavano, innanzitutto, l'anteriorità del Pt_1 CP_3 credito rispetto all'atto dispositivo e la mancata sussistenza dell'evento soggettivo. Con riferimento a tale secondo presupposto, affermava di essersi determinata Parte_1 alla vendita per far fronte alle urgenti necessità familiari dettate dal fatto di essere madre di due figli minori, non convivente con il loro padre, e per la difficoltà di avere un reddito costante a causa della professione svolta, vale a dire la maestra di sci, che, peraltro, imponeva onerosi trasferimenti all'estero per reperire nuove opportunità di lavoro durante la stagione estiva. Quanto alla partecipatio fraudis, la resistente ne contestava la sussistenza, riferendo che lo zio era completamente all'oscuro tanto dei difetti dell'immobile quanto della causa in corso avente ad oggetto tali vizi.
2.1. Inoltre, il terzo acquirente confermava quanto allegato da CP_3 Pt_1
sostenendo di aver concluso l'atto di compravendita oggetto del giudizio
[...] unicamente al fine di ottenere ad un prezzo vantaggioso un immobile di pregio.
3. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
pag. 3/15 • dichiara inefficace nei confronti di e la CP_1 Parte_2 scrittura privata 10/2/22 rep. n. 39909 e racc. n. 18196, registrata in Padova in data 11/2/22 al n. 5001 serie 1T notaio di Cittadella – e per quanto di necessità Per_1 la prodromica procura speciale autenticata il 4/10/22 allegata sub “A” alla scrittura privata 10/2/22 – con la quale , riservandosi il diritto di abitazione, ha Parte_1 venduto allo zio ex fratre la proprietà gravata del diritto di abitazione CP_3 delle unità immobiliari facenti parte del “complesso immobiliare sito in Persona_2 Cortina d'Ampezzo – località Sompiei, di seguito così identificate: Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) Catasto Fabbricati F. 69 M. 1946 sub. 3 in località Mandres di piani 2 sottostrada primo e piano primo, cat A/2 cl 3 vani 7, RC Euro 2.096,82; F. 69 M. 1946 sub. 14 in località Mandres di piani 1 sottostrada primo cat. C/6 cl. 4 metri quadrati 33 RC Euro 122,71;
• ordina al responsabile dell'Ufficio Conservazione Tavolare competente per territorio di procedere alla intavolazione della presente sentenza;
• condanna e in solido, alla rifusione delle spese di Parte_1 CP_3 lite in favore di e , che liquida in euro CP_1 Parte_2 4.237,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
4. Con la sentenza impugnata, il primo giudice si è così determinato:
- Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dai resistenti poiché incompleta e comunque infondata in quanto il Tribunale adito è stato correttamente individuato in forza del criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione, per la tutela della quale i ricorrenti hanno promosso l'azione ex art. 2901 c.c..
- Con riferimento alla sussistenza del credito e alla contestazione della sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo, devesi evidenziare che la fonte della pretesa creditoria vantata dagli attori è la sentenza n. 142/2022, emessa dal Tribunale di Belluno (pubblicata il 29.04.2022) con cui si condannava l'odierna appellata alla rifusione delle spese di lite in favore -tra gli altri- di e a definizione del procedimento CP_1 Pt_2 n. 431/2016 RG. La causa era stata incardinata da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 (venditrice dell'immobile di cui è causa) e la compagnia assicuratrice CP_5 per l'accertamento dell'esistenza di gravi problemi costruttivi di cui era asseritamente gravato tale bene e per la condanna al conseguente risarcimento del danno;
e CP_1 erano parti di quel giudizio in qualità di terzi chiamati. Pt_2
- In questo giudizio, tanto quanto hanno eccepito il difetto Parte_1 CP_3 di anteriorità del credito rispetto alla data dell'atto dispositivo, in quanto compiuto prima della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Belluno sopra citata. Al momento del compimento dell'atto, infatti, non sarebbe esistito alcun credito per spese legali ma neppure una legittima aspettativa in capo ad alcuna delle parti in causa, in quanto il Giudice avrebbe potuto regolare le spese di lite provvedendo anche ad una compensazione parziale o integrale delle stesse. Tale questione è dirimente ai fini della qualificazione della domanda e dell'accertamento della sussistenza o meno dei suoi presupposti. È pacifico che i ricorrenti rivestissero la qualità di creditori;
altrettanto pacifico è che l'atto dispositivo (10/02/2022) è anteriore al sorgere del credito in quanto la sentenza pag. 4/15 contenente il capo di condanna in favore dei ricorrenti è stata pubblicata a distanza di due mesi dal perfezionamento dell'atto di compravendita (29/04/2022). L'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione ampia di credito, comprensiva anche della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, risulta idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore al fine di poter agire in revocatoria, non è pertinente;
esso si riferisce, infatti, a fattispecie in cui il credito, quand'anche contestato, trova il proprio titolo in un fatto o atto anteriore alla domanda giudiziale o alle contestazioni sollevate dal preteso debitore. Nel peculiare caso del credito avente ad oggetto la rifusione delle spese di lite, invece, il credito non può che sorgere al momento e per l'effetto della pronuncia della sentenza, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. La sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria proposta dai ricorrenti deve essere, quindi, valutata sotto il profilo soggettivo con riferimento alla previsione contenuta nella seconda parte dei punti 1) e 2) dell'art. 2901 c.c., che richiedono, rispetto all'ipotesi dell'atto dispositivo successivo (per cui è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio), i più stringenti requisiti della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore (in capo al disponente) e la partecipazione alla dolosa preordinazione (in capo al terzo). Dalla lettura delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo deve dedursi che la domanda è stata proposta ricomprendendovi cumulativamente ed in via alternativa entrambe le ipotesi previste dall'art. 2901 c.c. In ragione di quanto sopra argomentato, tuttavia, aggiungeva il giudice di prime cure, la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria deve essere condotta, quanto al profilo soggettivo, avuto riguardo esclusivamente alla fattispecie, prevista dall'art. 2901 c.c., in cui l'atto impugnato sia anteriore al sorgere del credito, escludendo quindi che sia sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio in capo alle parti e richiedendosi un vero e proprio dolo specifico.
- Quanto all'eventus damni, come più volte precisato dalla Suprema Corte, questo ricorre non solamente nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta completamente la consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, con l'atto negoziale di cui è Parte_1 causa, si sarebbe spogliata della proprietà dell'unico immobile esistente nel suo patrimonio, nel quale, peraltro, non sarebbero rinvenibili altre poste attive. La circostanza non ha formato oggetto di contestazione e viene pertanto assunta per pacifica ex art. 115 c.p.c.; peraltro, spettava alla convenuta l'onere di indicare l'esistenza di altri beni residui nel proprio patrimonio, idonei a soddisfare le ragioni dei creditori ma nulla è stato allegato sul punto. Seppure l'atto di cui si discute è a titolo oneroso e, quindi, la disponente ha incassato il prezzo della compravendita, va considerato che il pregiudizio alle ragioni creditorie può derivare da una variazione anche solo qualitativa della garanzia patrimoniale generica offerta dal debito che comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. La sostituzione, nel patrimonio della debitrice, della proprietà immobiliare con una somma di danaro configura certamente una variazione qualitativa idonea a rendere più pag. 5/15 difficoltoso il recupero del credito, considerato che il danaro è un bene facilmente occultabile e, quindi, più difficilmente aggredibile da parte dei creditori in sede esecutiva, risultando peraltro irrilevante la circostanza che alla venditrice sia stato riservato il diritto di abitazione.
- Quanto alla dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito in capo alla disponente, sussistono elementi indiziari dai quali è possibile ricavare, in via presuntiva, la sussistenza dell'animus nocendi, anche nell'accezione più restrittiva che ritiene necessario un vero e proprio dolo specifico (è noto, infatti, che persiste sul punto un contrasto giurisprudenziale). Con riferimento a tale presupposto dell'azione revocatoria, va innanzitutto valorizzato il dato temporale: a tal proposito, la resistente, al fine di negare la volontà e specifica intenzione di sottrarre l'immobile venduto alla garanzia dei creditori, ha sostenuto che si sarebbe determinata al compimento dell'atto al solo fine di ottenere in tempi brevi una somma di danaro da destinare alle necessità familiari, data la sua condizione di madre di due figli minori, non sposata e non convivente con il padre degli stessi e in ragione, altresì, del reddito modesto percepito, inferiore a euro 10.000,00, derivante dalla precarietà della sua professione -maestra di sci- che la costringeva a trasferirsi all'estero durante la stagione estiva in Italia. Il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo allo zio le avrebbe consentito, quindi, di garantire stabilità al nucleo familiare. La prospettata precarietà della situazione finanziaria, evidenziava il primo giudice, risaliva tuttavia quantomeno all'anno 2019, quindi ad un periodo non prossimo al momento del compimento dell'atto. Risulta inoltre poco credibile che la resistente non fosse a conoscenza del probabile esito della controversia che aveva incardinato, in quanto oggetto della stessa erano vizi e difetti dell'immobile poi ceduto allo zio;
in tale giudizio, peraltro si discuteva pure dell'operatività di una polizza assicurativa che avrebbe potuto, potenzialmente, costituire un valore aggiunto del bene. Non è verosimile, dunque, che accingendosi a realizzare una operazione finanziaria di notevole rilievo (l'immobile era stato acquistato per circa € 2.000.000,00) ella non avesse chiesto informazioni sull'andamento del procedimento che aveva promosso innanzi al Tribunale di Belluno ed in ogni caso il difensore, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non avrebbe potuto che comunicare alla sua assistita che la causa si sarebbe definita sulla scorta di una C.T.U. ad essa sfavorevole, con conseguente rigetto della domanda e condanna alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti dei terzi chiamati, secondo le regole generali della soccombenza. La consapevolezza della più che probabile soccombenza nel giudizio poi definitosi con la condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni ricorrenti risale, quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 29.11.2021, nella quale il Giudice aveva respinto la richiesta di rinnovazione della C.T.U. proposta dall'odierna resistente, trattenendo la causa in decisione e prospettando l'opportunità di una conciliazione onde scongiurare una condanna alla rifusione delle spese di lite particolarmente onerosa. Risulta anche rilevante al fine di decidere che la determinazione di alienare l'immobile non fu preceduta da trattative, dalla sottoscrizione di un preliminare e dal versamento di una caparra: essa, dunque, sorse e si realizzò in un arco temporale ristretto, imposto pag. 6/15 dalla consapevolezza che fosse ormai imminente la pubblicazione della sentenza;
inoltre, data la portata economica dell'operazione, questa non avrebbe potuto realizzarsi se non con l'intervento di un parente molto stretto. Vi sono, quindi, plurimi elementi indiziari che consentono di ritenere che la venditrice fosse consapevole del fatto che l'obbligazione avente ad oggetto la rifusione delle spese di lite fosse prossima a sorgere e abbia compiuto l'atto dispositivo in funzione di essa per porsi in uno stato di totale impossidenza (conservando, tuttavia, la materiale disponibilità del bene), in modo da precludere o rendere più difficoltoso ai creditori l'attuazione coattiva del loro diritto di credito.
- Quanto, infine, alla partecipatio fraudis del terzo, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, questa può essere accertata anche mediante il ricorso a presunzioni. Sul punto, il vincolo di parentela tra debitrice e terzo (rispettivamente nipote e zio paterno) costituisce un primo dato di rilevo, in quanto risulta inverosimile che l'acquirente non fosse a conoscenza della causa pendente innanzi al Tribunale di Belluno, avente ad oggetto asseriti vizi e difetti del bene compravenduto, e della situazione debitoria che potenzialmente sarebbe a breve sorta in capo alla disponente e delle difficoltà economiche in cui questa versava. Dall'esame del documento n. 29 di parte ricorrente, si evince che CP_3 intratteneva rapporti molto stretti, anche per questioni lavorative, con il fratello Per_3 (padre della disponente) che, peraltro, nel 2011 aveva finanziato l'acquisto del bene. sostiene di non essere stato a conoscenza della causa intrapresa dalla CP_3 nipote in merito ai supposti vizi di isolamento acustico del bene;
tuttavia, la circostanza appare inverosimile: l'immobile aveva un valore considerevole e non appare credibile che l'acquirente non si fosse preventivamente informato di ogni aspetto relativo allo stesso. L'acquirente sostiene che l'unico motivo che l'ha indotto ad acquistare era la notevole rilevanza dal punto di vista turistico del compendio immobiliare;
eppure egli si determinò a concludere la compravendita (in tempi stretti ed anomali) di un immobile situato in una località di villeggiatura rinomata senza poterne sfruttare minimamente le potenzialità, avendo riservato il diritto di abitazione alla nipote. Se da un lato, la giovane età della disponente giustificava una quantificazione ridotta del prezzo di compravendita, dall'altro comportava anche che la piena disponibilità dell'immobile sarebbe stata acquistata dal compratore solo a distanza di molti anni, rendendo la proprietà poco appetibile anche nel mercato immobiliare. Ancora, occorre soffermarsi sulle qualità del terzo acquirente: risulta CP_3 socio di maggioranza di Veneta Partecipazioni srl che ha ad oggetto, oltre alla gestione di partecipazioni sociali, proprio l'acquisto, la gestione e la costruzione di immobili;
inoltre, tale società possiede l'intero capitale di altra società (Ronchi srl) avente ad oggetto, tra l'altro, l'acquisto, la costruzione e la gestione di immobili e tale società possiede l'intero capitale sociale di un'ulteriore azienda avente identico capitale sociale. è, quindi, un professionista nel settore immobiliare il che porta ad CP_3 escludere che ignorasse i riflessi indiretti dell'operazione che andava a compiere. I profili di anomalia dell'atto, per tempi, modalità di attuazione, carenza di attuale interesse della disponente, i rapporti familiari che legano le parti dell'atto oggetto della domanda di revocazione e le qualità personali e professionali del terzo, costituiscono, pag. 7/15 nel loro complesso, indizi univoci e concordanti che consentono, in via presuntiva, di ritenere provata la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'atto da parte del terzo acquirente. Per tali ragioni, il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda proposta dai ricorrenti, risultando integrati tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c, condannando i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituivano e chiedendone il rigetto come da Controparte_1 Parte_2 comparsa di costituzione e risposta. Si costituiva chiedendo in via principale l'accoglimento dell'appello CP_3 proposto da e con appello incidentale adesivo l'accoglimento dei motivi Parte_1 dedotti con integrale rigetto della domanda revocatoria ordinaria. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
6. introduceva tre motivi di impugnazione: Parte_1
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'eventus damni;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere il requisito della dolosa preordinazione in capo alla venditrice Parte_1
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la partecipatio fraudis del terzo acquirente CP_3
* * * 7. Vanno innanzi tutto disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla difesa della parte appellata e CP_1 Pt_2 Quella basata sul richiamo dell'art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016). Quanto all'eccezione di tardività dell'appello incidentale adesivo proposto da CP_3
la Corte rigetta l'eccezione, rilevando che questi ha depositato la comparsa nei
[...] termini previsti dalla legge per la costituzione delle parti e di quanto previsto dall'art. 334 c.p.c. in merito alla tempestività della proposizione dell'appello incidentale.
8. Con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza appellata Parte_1 laddove ha, a suo dire erroneamente, ritenuto che la sostituzione, nel patrimonio della debitrice, della proprietà immobiliare con una ingente somma di danaro configuri la sussistenza del requisito dell'eventus damni. Tale conclusione sarebbe errata in quanto:
- Il prezzo della compravendita immobiliare (pari a 350.000,00 euro) è ampiamente superiore rispetto al complessivo credito avversario, sorto successivamente all'atto impugnato;
- Non è stata fornita dai ricorrenti in primo grado prova adeguata dell'impossibilità di soddisfare il loro credito sul ricavato della vendita;
- Non è stata fornita dai ricorrenti prova dell'occultamento del danaro ricevuto dalla signora Pt_1 A tale ultimo riguardo, e si sono limitati a produrre documentazione CP_1 Pt_2 proveniente da istituti di credito, tempestivamente contestata dall'appellante e priva di valore probatorio. pag. 8/15 La sentenza inoltre non ha sufficientemente valorizzato la congruità del prezzo della compravendita. Per integrare il requisito, richiesto dall'art. 2901 c.c., dell'eventus damni deve dimostrarsi che il debitore ha posto in essere l'atto dispositivo, pregiudizievole per le ragioni del creditore, secondo una valutazione operata alla data dell'atto impugnato e non quella futura dell'effettiva realizzazione in sede esecutiva del credito. Con riferimento a tale requisito, peraltro deve essere tenuto nella giusta considerazione anche il rapporto tra l'entità del credito vantato ed il patrimonio residuo del debitore, escludendone la sussistenza nel caso in cui la garanzia patrimoniale residua sia ancora adeguata a soddisfare il creditore. La manifesta sproporzione tra il prezzo della compravendita ed il credito vantato esclude la sussistenza del pregiudizio alle pretese creditorie di e CP_1 Pt_2 Ha inoltre errato il Giudice di prime cure laddove ha ritenuto non contestata l'affermazione dei ricorrenti secondo cui nel patrimonio della debitrice non sarebbero rinvenibili ulteriori poste attive. La convenuta infatti, sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha Parte_1 affermato che la somma incassata e confluita nel suo patrimonio è tuttora sufficiente a soddisfare le pretese creditorie dei ricorrenti;
al contrario, questi non hanno mai specificatamente contestato tale circostanza nei successivi atti di causa, sicché è tale circostanza da doversi ritenere provata ex art. 115 c.p.c. L'errata applicazione delle norme di legge sopra indicate ha condotto il Giudice a quo a ritenere sussistente l'eventus damni e, conseguentemente, ad accogliere la domanda proposta dai ricorrenti.
8.1. Con riferimento a tale motivo di doglianza ha proposto appello incidentale adesivo anche con argomentazioni sovrapponibili a quella di che CP_3 Parte_1 consentono di trattare congiuntamente i due motivi di appello.
a sostegno della doglianza proposta dall'appellante principale in merito CP_3 all'accertata sussistenza dell'eventus damni, sostiene che il Giudice di Prime cure ha errato laddove non ha adeguatamente valorizzato il fatto che il prezzo della compravendita era ampiamente superiore (addirittura più alto rispetto al valore della nuda proprietà, calcolato secondo i coefficienti ministeriali) al credito vantato dai ricorrenti, i quali non hanno fornito alcuna prova dell'impossibilità di soddisfarsi sul ricavato della vendita né che abbia provveduto ad occultare l'importo Parte_1 ricevuto con l'atto di disposizione contestato in questa sede. Va inoltre considerato che il pagamento di cui sopra è avvenuto mediante assegni circolari regolarmente tracciati e documentati, la somma è poi confluita su conti correnti bancari della venditrice e, infine, se è pur vero che ha tentato un pignoramento CP_1 presso terzi, è altrettanto vero che non ha eseguito alcuna ricerca ex art. 349-bis c.p.c. dei beni aggredibili dell'appellante. Infine, deve tenersi nella giusta considerazione il fatto che la debitrice, potendo comunque disporre del bene, ha mantenuto la propria capacità reddituale rafforzando in tal modo la garanzia patrimoniale generica.
8.2. Il motivo è infondato e non può essere accolto. Sul punto, occorre osservare che sussiste un orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta in toto la pag. 9/15 consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso atto determini una sua variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa che comporti maggiore difficoltà o incertezza nel soddisfacimento del credito;
conseguentemente, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale mentre è onere del debitore, che contrasti la domanda ex art. 2901 c.c., provare che il suo patrimonio residuo è tale da soddisfare le ragioni del creditorie. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, i ricorrenti hanno fornito adeguato supporto probatorio al denunciato pregiudizio al soddisfacimento delle proprie pretese creditorie;
come, più volte ribadito dalla Suprema Corte, infatti, la mera alterazione qualitativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione dell'immobile venduto con il denaro ricevuto in pagamento, costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie, rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, comportando tale variazione una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 19207/18, rv. 649739; n. 16221/19, rv. 654318). Spettava, quindi, alla debitrice dimostrare, in caso, che il suo patrimonio residuo è tale da poter soddisfare le ragioni dei creditori, ma non ha assolto all'onere Parte_1 probatorio su di essa incombente, limitandosi ad affermare di possedere risorse economiche sufficienti a soddisfare le pretese dei ricorrenti senza fornire alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni.
8.3. Sul punto, l'appellante non può legittimamente invocare il principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., al fine di sottrarsi all'onere probatorio su di essa incombente, in quanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”; spettava quindi a Parte_1 eventualmente dimostrare quanto affermato in merito alla consistenza del proprio patrimonio.
9. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza del Tribunale di Parte_1 Treviso nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della dolosa preordinazione in capo alla venditrice finalizzata a pregiudicare le ragioni creditorie dei Parte_1 ricorrenti, ora appellati, valorizzando elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., in violazione del combinato disposto di tale norma con gli art. 2901 c.c. e 2697 c.c.. In particolare, la sentenza ha dato rilievo al fatto che la precarietà della situazione reddituale dell'appellante risalisse all'anno 2019, ritenendo non credibile che la stessa si fosse determinata a disporre la vendita del bene in ragione delle urgenti necessità economiche. Tale valutazione sarebbe priva di logica in quanto proprio il protrarsi della precaria situazione reddituale, aggravatasi nel periodo pandemico, ha reso necessario il reperimento di liquidità mediante la vendita dell'immobile ad un soggetto che potesse accettare di riservare in capo alla disponente il diritto di abitazione per continuare a godere del bene con i figli minori. È altresì errata l'affermazione del Giudice di Prime cure secondo cui era a Parte_1 conoscenza del probabile esito negativo del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Belluno considerato che: i vizi dell'immobile denunciati in tale sede erano stati accertati in due perizie stragiudiziali;
era stata chiesta la rinnovazione della C.T.U. ed il pag. 10/15 Giudice avrebbe potuto disporla in ogni momento prima della decisione;
l'appellante non riceveva aggiornamenti dal proprio legale da oltre un anno prima della compravendita impugnata in quanto impegnata in lunghi viaggi all'estero dovuti al proprio lavoro di maestra di sci (circostanza da ritenersi provata per mancata tempestiva contestazione ex 115 c.p.c.) ed infine, il Giudice del Tribunale di Belluno aveva prospettato alle parti l'opportunità di una conciliazione senza, tuttavia, indicare quale parte fosse onerata di formulare la proposta conciliativa e senza formalizzarla egli stesso. E ancora, il Giudice a quo ha erroneamente ritenuto che fosse Parte_1 consapevole della probabile soccombenza in termini di spese legali anche nei confronti dei terzi quando, invece, al momento della stipula dell'atto di compravendita, tale debito non era neppure astrattamente ipotizzabile in quanto sorge solo con la sentenza;
conseguentemente, la successiva condanna non poteva neppure formare oggetto del dolo specifico richiesto in capo alla debitrice alienante ed in ogni caso questa non poteva prevedere che il Tribunale di Belluno, a distanza di mesi, l'avrebbe condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti di soggetti chiamati in causa da altre parti, potendo, ipoteticamente, anche disporne la compensazione. Ancora, l'assenza di trattative preliminari è stata erroneamente interpretata dal Giudice di prime cure come indice della volontà di recare un pregiudizio ai futuri ed eventuali creditori mentre trova fondata giustificazione proprio nel rapporto di parentela, pur non così stretto, tra le parti e nella necessità di concludere velocemente la vendita, senza spese di intermediazione, per far fronte alle necessità familiari della disponente madre di due minori completamente a suo carico e potendo contare su un lavoro solo stagionale ulteriormente ridottosi a causa della pandemia e della maternità. Peraltro, la somma ricavata dalla compravendita avrebbe potuto soddisfare le pretese creditorie di e CP_1 Pt_2 Il Giudice di prime cure ha dunque errato laddove ha ritenuto provata per presunzioni semplici la sussistenza dell'animus nocendi in capo all'appellante.
9.1. Anche con riferimento a tale motivo di impugnazione, ha proposto appello incidentale adesivo con argomentazioni sovrapponibili a quelle CP_3 dell'appellante principale che consentono la trattazione congiunta. lamenta come nella sentenza impugnata sia stata erroneamente accertata CP_3 la sussistenza dell'animus nocendi in capo a valorizzando elementi Parte_1 presuntivi privi di gravità, precisione e concordanza. Come sancito anche di recente dalla Suprema Corte a sezioni unite, al fine di ritenere integrata la dolosa preordinazione richiesta dall'art. 2901 c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore ma è necessario che esso sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque pregiudicare il soddisfacimento del credito attraverso una modifica della consistenza o della composizione del proprio patrimonio. Nel caso in esame, la precaria situazione finanziaria della venditrice risalente al 2019 non può essere interpretata come indice di dolosa preordinazione, anzi la vendita del bene dimostra che tale situazione di disagio perdurava nel tempo anche a causa del periodo pandemico.
pag. 11/15 È illogico ritenere che l'odierna appellante fosse a conoscenza dell'andamento del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Belluno, non ricevendo aggiornamenti dal proprio difensore da almeno un anno e non potendo presumere la probabile soccombenza anche in termini di condanna al pagamento delle spese di lite. Ancora, l'assenza di trattative preliminari all'atto di compravendita, ritenuta nella sentenza impugnata argomento presuntivo adeguato a sostenere la domanda dei ricorrenti, era giustificata dal rapporto di parentela che legava le parti, dalla necessità di far fronte ad immediate esigenze familiari e dalla volontà di evitare i costi di intermediazione. Infine, la riserva del diritto di abitazione consentiva alla disponente di continuare a svolgere la propria attività a Cortina, garantendosi una soluzione abitativa stabile.
9.2. Anche questo motivo di appello è privo di pregio e non può trovare accoglimento. Occorre, innanzitutto, sottolineare come il Giudice di prime cure, al fine di individuare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, tanto in capo al debitore disponente quanto al terzo acquirente, ha aderito all'orientamento più restrittivo della Corte di legittimità, cristallizzatosi nella recente pronuncia a Sezioni Unite n. 1898/2025, secondo il quale in caso di atto dispositivo anteriore al credito, deve accertarsi che il debitore abbia agito dolosamente al fine di pregiudicare il soddisfacimento dello stesso e che, nel caso di atto oneroso, il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione. Quello che si deve indagare, quindi, in questa sede è se “l'autore dell'atto, alla data della stipulazione, avesse l'intenzione di contrarre debiti oppure fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione e che lo stesso abbia compiuto l'atto dispositivo in funzione del sorgere dell'obbligazione per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto” (su tutte Cass. SSUU 1898/2025). Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, sussistono nel caso in esame, elementi indiziari sufficienti a ritenere provata, in via presuntiva, la sussistenza dell'animus nocendi in capo a Parte_1
9.3. Le doglianze sul punto esposte dall'appellante principale e dall'appellante in via incidentale non sono risultano efficaci al fine di contrastare le argomentazioni poste dal Tribunale di Treviso a sostegno della propria decisione. Innanzitutto, le paventate difficoltà economiche in cui versava la disponente appaiono smentite dalla documentazione dalla stessa prodotta: dall'esame della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, riferita all'anno 2021, emerge un reddito imponibile in favore di di € 32.111,00 (doc. 06 resistente), smentendo di fatto il fondamento delle Parte_1 difese della stessa al fine di contrastare l'azione avversaria. Anche l'affermazione di secondo cui la stessa non era a conoscenza dello Parte_1 stato del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Belluno, non ricevendo informazioni dal suo difensore da più di un anno, non risulta credibile e, in ogni caso, è rimasta priva di riscontro probatorio. Sul punto, con riferimento al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c invocato dall'appellante, si ribadisce che la norma in esame non è invocabile nel caso in cui trattasi di fatti che esulano dalla conoscibilità della parte che avrebbe l'onere di contestare la circostanza ed in ogni caso la norma invocata non può configurarsi come pretesto per sottrarsi al proprio onere probatorio. pag. 12/15 Ancora, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il tempismo con cui si è perfezionato l'atto (dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale il giudice aveva rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU e prima dell'emissione della sentenza); il fatto che il Giudice del Tribunale di Belluno avesse invitato le parti a trovare un accordo (il che rende ancora meno credibile il fatto che il difensore abbia omesso di informarne la sua assistita), preannunciando una condanna severa in punto rifusione delle spese di lite;
la mancanza di trattative preliminari alla compravendita (non dettate per i motivi anzidetti da urgenti e indilazionabili necessità economiche) ed il fatto che abbia ceduto allo zio anche la proprietà di tutti i beni e arredi Parte_1 presenti dell'immobile appaiono indizi connaturati da quella gravità precisione e concordanza necessaria e sufficiente a ritenere che l'appellante abbia dolosamente preordinato l'atto di disposizione al fine di pregiudicare le future pretese dei creditori. Intenzione che, peraltro, si è compiuta visto l'esito negativo dei tentativi di recupero coattivo del credito. 10. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la partecipatio fraudis del terzo acquirente CP_3
valorizzando elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e
[...] concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., in violazione del combinato disposto degli artt. 2901 e 2697 c.c. Il Tribunale di Treviso avrebbe erroneamente valorizzato il legame di parentela tra le parti non considerando che si tratta comunque di un vincolo collaterale di terzo grado e che, per giurisprudenza costante, non è sufficiente a dimostrare la partecipatio fraudis del terzo, non essendo stata provata la frequentazione assidua tra zio e nipote o altri elementi che potessero far dedurre che fosse a conoscenza della CP_3 situazione patrimoniale di Parte_1 Al contrario, è emerso che le parti del contratto non coabitavano, anzi risiedevano in comuni lontani tra loro e non avevano rapporti frequenti;
l'acquirente era all'oscuro della pendenza della causa innanzi al Tribunale di Belluno e non vi era condivisione di informazioni sulla situazione economica e patrimoniale della venditrice. Peraltro, anche gli ulteriori elementi presuntivi indicati dal Giudice di prime cure non erano determinanti ai fini del decidere: i rapporti societari tra e il padre CP_3 della venditrice non dimostrano la conoscenza della pendenza della lite e la riserva del diritto di abitazione in capo a questa trova giustificazione nella sua situazione familiare.
quindi, non conosceva lo stato del procedimento pendente innanzi al Parte_1 Tribunale di Belluno e nulla aveva riferito sulla pendenza di tale lite allo zio. Non vi è, quindi, alcuna prova del perfezionarsi da parte del terzo acquirente di una dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicare i futuri e non prevedibili diritti di credito dei debitori odierni appellati. 10.1. Anche per tale ultimo motivo di appello, impugna in via adesiva CP_3 con motivazioni che ne consentono a trattazione congiunta. L'appellante incidentale lamenta come il Giudice a quo abbia erroneamente ritenuto raggiunta la prova della partecipatio fraudis del terzo acquirente valorizzando elementi indiziari privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. non era a conoscenza della pendenza del procedimento innanzi al CP_3 Tribunale di Belluno nel quale si discuteva di eventuali vizi e difetti dell'immobile pag. 13/15 compravenduto poiché in quel caso avrebbe desistito dall'operazione o, eventualmente, imposto un prezzo minore per l'acquisto del bene. Il rapporto di parentela, i rapporti societari con il fratello (padre di e la Parte_1 riserva del diritto di abitazione sono, peraltro, circostanze del tutto compatibili con la dinamica di una operazione immobiliare tra familiari. Tali elementi presuntivi non sarebbero, quindi, sufficienti a rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione pregiudizievole e quindi a ritenere provata la partecipatio fraudis del terzo acquirente. 11. Anche il quarto motivo di appello proposto in via incidentale da CP_3 merita si essere trattato in questa sede, avendo ad oggetto una parte della sentenza, in particolare quella in cui si afferma l'assenza di convenienza all'acquisto dell'immobile, che attiene, in ogni caso, alla valutazione della sussistenza o meno della partecipatio fraudis del terzo nella conclusione dell'atto dispositivo per cui si agisce in revocatoria in questa sede. Sul punto l'appellante incidentale afferma come la sentenza impugnata abbia errato nel non ritenere particolarmente appetibile da parte del terzo l'acquisto del bene ceduto dalla nipote. Contrariamente a quanto affermato dal Giudice a quo, l'operazione immobiliare si profilava particolarmente appetibile in quanto il bene acquistato era situato in una località turistica di grande rilevo, venduto ad un prezzo vantaggioso e la giovane età della titolare del diritto di abitazione consentiva, oltre ad un contenimento del prezzo di acquisto, di ritenerlo un ottimo affare per le prospettive di incremento di valore e diversificazione patrimoniale nel lungo periodo, in ragione, anche, dello specifico profilo professionale dell'acquirente. Peraltro, l'acquisto della nuda proprietà non escludeva la possibilità di reimmettere il bene sul mercato ed il diritto di abitazione è comunque un diritto disponibile e con una durata incerta nel tempo. Tali considerazioni renderebbero del tutto inverosimile l'argomentazione secondo cui l'acquisto sia stato motivato dalla mera volontà di danneggiare i creditori di Pt_1
[...] 11.1. Anche tali motivi di censura sono infondati e non meritano accoglimento. Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la prova della partecipatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, purché queste siano fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (su tutte Cass. 21233/2025). Nel caso in esame, il Giudice di prime cure aveva individuato almeno tre indizi fondamentali;
il rapporto di parentela tra le parti dell'atto da revocarsi;
il brevissimo arco temporale trascorso tra l'udienza di precisazione delle conclusioni, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Belluno, il perfezionarsi dell'atto dispositivo e la pubblicazione della sentenza che aveva condannato al pagamento delle Parte_1 spese di lite. E ancora, lo stretto legame parentale e lavorativo tra il terzo e il padre della disponente i quali, oltre ad essere fratelli, rivestivano entrambi la qualità di soci in varie società. Tutto questo, unitamente, alla figura professionale rivestita dal terzo e dal padre di (che peraltro aveva finanziato l'acquisto da parte della figlia Parte_1 dell'immobile di cui è causa) rende inverosimile che non fosse informato CP_3 della situazione dell'immobile, della probabile posizione debitoria che si stava pag. 14/15 profilando in capo alla nipote e delle ragioni che sottendevano l'atto dispositivo impugnato. Le argomentazioni addotte sul punto dall'appellante principale e, ancor di più dall'appellante incidentale non risultano idonee a scalfire il ragionamento puntuale ed immune da censure che ha condotto il Giudice a quo a ritenere sussistente il requisito dell'elemento soggettivo anche in capo al terzo acquirente. Il fatto che l'immobile fosse stato posto in vendita ad un prezzo appetibile e in una località turistica rinomata non fa propendere per una valutazione dell'affare in termini vantaggiosi per il terzo, dato il vincolo costituito sull'immobile, la giovane età della nipote titolare del diritto di abitazione e la ferma intenzione di questa, dichiarata negli atti di causa, di voler definitivamente fissare la propria residenza a Cortina per garantire una stabilità ai figli minori. Per quanto sopra esposto l'appello viene rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. 12. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante principale e parte appellante incidentale, in solido, tenuto conto del valore di causa indicato, delle parti assistite (per il quale si stabilisce un aumento del 20% sul compenso tabellare), dell'attività svolta e della complessità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 CP_3 grado che si liquidano in € 8.335,20 in favore di e di Controparte_1 Parte_2 oltre 15% spese generali e accessori come per legge, ciascuno;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) a carico di Parte_1 e CP_3 Così deliberato in data 1/12/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
pag. 15/15