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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 12955/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12955/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Enzo Gaspare Lamuraglia ( per Email_1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Carmelina La Gatta ( t) per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: indebito pensionistico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, percettore della pensione Cat. INVCIV n. 07193505, premesso che con provvedimento datato 26/12/2022 (All. 1.1), l' gli contestava un indebito per € CP_1
10.918,01, derivanti dal ricalcolo della maggiorazione sulla pensione, relativamente al periodo dal 01/07/2020 al 31/01/2023, a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge e, con provvedimento datato 08/08/2023 gli contestava un indebito
2 per € 2.516,01 calcolato sino al 30/09/2023, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito con conseguente condanna dell' a restituirgli l'importo netto di € 13.434,02. CP_1
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
CP_ Secondo la Corte di Cassazione “l' può rettificare le pensioni per via di errori di ogni natura
ma non può comunque recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione non sia
dipendente dal dolo del soggetto interessato” (cfr., Cass., sez. lav., n. 482/2017).
Analoghi principi sono espressi in ambito assistenziale (“In tema di indebita percezione di
prestazioni assistenziali, l'Ente erogatore può legittimamente attivare la procedura di recupero delle
somme soltanto qualora sia stato accertato il dolo dell'interessato, risultando invece preclusa ogni
azione restitutoria in presenza di buona fede e affidamento legittimo” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n.
28771/2018) e “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere congiunto di
quattro condizioni: a) pagamento delle somme in base a provvedimento formale e definitivo;
b)
comunicazione del provvedimento all'interessato; c) errore imputabile all'ente erogatore;
d)
insussistenza del dolo dell'interessato, o della omessa segnalazione di dati ignoti all' Difettando CP_1
anche una sola di tali condizioni, trova applicazione la regola generale della ripetibilità di cui all'art.
2033 c.c.”, cfr. Cass. Civ. n. 5984/2022) e pure condivisi dal resistente il quale, con propria
Circolare n. 47 del 16.3.2018, ha precisato che, “l'indebito pensionistico è irripetibile in presenza
delle seguenti condizioni:
- le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo;
- il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato all'interessato,
- non vi è stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente erogatore”.
Nel caso in esame, l'istante ha documentato di aver regolarmente comunicato i propri redditi all' (come risulta dai modelli 730 2020, 2021, 2022, 2023 All. 3). CP_1
Considerato quindi che i redditi del ricorrente fossero perfettamente conosciuti dall' CP_1
erogatore e ciononostante l'Istituto continuava ad erogare la prestazione, che non può
rinvenirsi dolo nella condotta del ricorrente, l'erogazione ultronea è esclusivamente imputabile all'ente erogatore.
3 L' pertanto deve essere condannato alla restituzione della somma eventualmente CP_1
illegittimamente trattenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, parametri minimi, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito pensionistico disposto a carico del ricorrente con provvedimenti del 26/12/2022 CP_1
e dell'08/08/2023;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire al CP_1
ricorrente l'importo eventualmente trattenuto;
3) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. Lamuraglia dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 12955/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12955/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Enzo Gaspare Lamuraglia ( per Email_1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Carmelina La Gatta ( t) per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: indebito pensionistico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, percettore della pensione Cat. INVCIV n. 07193505, premesso che con provvedimento datato 26/12/2022 (All. 1.1), l' gli contestava un indebito per € CP_1
10.918,01, derivanti dal ricalcolo della maggiorazione sulla pensione, relativamente al periodo dal 01/07/2020 al 31/01/2023, a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge e, con provvedimento datato 08/08/2023 gli contestava un indebito
2 per € 2.516,01 calcolato sino al 30/09/2023, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito con conseguente condanna dell' a restituirgli l'importo netto di € 13.434,02. CP_1
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
CP_ Secondo la Corte di Cassazione “l' può rettificare le pensioni per via di errori di ogni natura
ma non può comunque recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione non sia
dipendente dal dolo del soggetto interessato” (cfr., Cass., sez. lav., n. 482/2017).
Analoghi principi sono espressi in ambito assistenziale (“In tema di indebita percezione di
prestazioni assistenziali, l'Ente erogatore può legittimamente attivare la procedura di recupero delle
somme soltanto qualora sia stato accertato il dolo dell'interessato, risultando invece preclusa ogni
azione restitutoria in presenza di buona fede e affidamento legittimo” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n.
28771/2018) e “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere congiunto di
quattro condizioni: a) pagamento delle somme in base a provvedimento formale e definitivo;
b)
comunicazione del provvedimento all'interessato; c) errore imputabile all'ente erogatore;
d)
insussistenza del dolo dell'interessato, o della omessa segnalazione di dati ignoti all' Difettando CP_1
anche una sola di tali condizioni, trova applicazione la regola generale della ripetibilità di cui all'art.
2033 c.c.”, cfr. Cass. Civ. n. 5984/2022) e pure condivisi dal resistente il quale, con propria
Circolare n. 47 del 16.3.2018, ha precisato che, “l'indebito pensionistico è irripetibile in presenza
delle seguenti condizioni:
- le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo;
- il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato all'interessato,
- non vi è stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente erogatore”.
Nel caso in esame, l'istante ha documentato di aver regolarmente comunicato i propri redditi all' (come risulta dai modelli 730 2020, 2021, 2022, 2023 All. 3). CP_1
Considerato quindi che i redditi del ricorrente fossero perfettamente conosciuti dall' CP_1
erogatore e ciononostante l'Istituto continuava ad erogare la prestazione, che non può
rinvenirsi dolo nella condotta del ricorrente, l'erogazione ultronea è esclusivamente imputabile all'ente erogatore.
3 L' pertanto deve essere condannato alla restituzione della somma eventualmente CP_1
illegittimamente trattenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, parametri minimi, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito pensionistico disposto a carico del ricorrente con provvedimenti del 26/12/2022 CP_1
e dell'08/08/2023;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire al CP_1
ricorrente l'importo eventualmente trattenuto;
3) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. Lamuraglia dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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