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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/05/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2121/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo il 23.11.2022 al n. 2121/2022 RG avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1195 del 6.10.2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale l.r. del Parte_1 C.F._1 [...]
(P.I. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Generoso Di Biase che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellante
Contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_2 CodiceFiscale_2 dell'avv. Guglielmo Virgone che lo rappresenta e difende come da procura allegata appellato
causa trattenuta in decisione all'udienza del 15/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante: “Conclude affinché, riformata la sentenza in appello, la Corte di Appello adita accolga l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1376/2014, avanzata innanzi al Tribunale di
Pisa e qui reiterata, e revochi l'indicata ingiunzione, previa valutazione di rimessione o meno della causa innanzi allo stesso tribunale di Pisa, accertata la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 51 quater e 161 c.p.c. Impugna e contesta le conclusioni formulate ex adverso.”;
Conclusioni appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla Sig.ra in proprio e quale legale rappresentante del Gruppo Parte_1
RTivo 46ma Brigata Aerea – IP RT, confermando integralmente la sentenza n. 1195-2022 emessa dal Tribunale di Pisa Sez. civile G.U. Dott.ssa Maria Giuliana Civinini – in data
06.10.2022, oggi oggetto di gravame;
-respingere ogni domanda formulata dall'appellante confermando le statuizioni di cui al decreto ingiuntivo n. 1376/2014 opposto per i motivi tutti di cui in narrativa. In ipotesi denegata, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse accoglibile l'eccezione preliminare formulata da parte appellante in ordine alla competenza funzionale del Giudice di primo grado, si chiede
l'emanazione di ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 4.11.2014 ai sensi dell'art. 14 DLgs n. 150 del
2011, in proprio e quale legale rappresentante del Gruppo RTivo 46ma Brigata Parte_1
Aerea IP RT (d'ora in poi , si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1376/2014 emesso dal Pt_2
Tribunale di Pisa su istanza dell'Avv. con il quale le era stato ingiunto il Controparte_2 pagamento della somma di € 33.064,00 oltre spese legali e accessori, a titolo di compenso professionale per le attività espletate dall'avvocato, quale suo procuratore, in due giudizi civili svoltisi innanzi al Tribunale di Pistoia.
L'opponente, in particolare, sosteneva che la documentazione ex adverso prodotta fosse insufficiente ed inidonea a ritenere provato l'espletamento dell'opera e l'entità delle prestazioni e che, comunque, nulla fosse dovuto all'avv. in quanto questo non aveva correttamente CP_2
assolto al mandato conferitogli, avendo svolto la propria attività in maniera lacunosa, poco efficiente e contraria ai doveri di diligenza.
La stessa opponente contestava altresì l'importo del compenso richiesto, sollevando eccezioni per molteplici voci della notula di spesa. Tra queste spiccava l'erronea applicazione delle tariffe di cui al D.M. 127/2004, già abrogate alla data di cessazione dell'incarico professionale, l'erronea applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di particolare importanza, nonché la mancata decurtazione del 30% prevista dall'art. 5 comma 5 del D.M. 8 aprile 2004.
L'importo, sensibilmente ridotto per via delle correzioni, doveva poi essere compensato con un credito di 15.000 euro vantato dal G.S. nei confronti dell'avv. quale corrispettivo mai CP_2 saldato per l'acquisto di un'automobile “mod. Smart” fatto dal professionista presso una “società riconducibile alla sig.ra . Pt_1
Si costituiva in quella sede l'avv. che, pur eccependo di aver dato già ampia prova CP_2 dell'avvenuto espletamento dell'attività conseguente all'incarico conferitogli, integrava ulteriormente la produzione documentale già depositata, e contestualmente contestava categoricamente l'accusa di mancata diligenza, nonché le censure sul quantum della domanda.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il G.I. con ordinanza del 10/02/2015 disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, mantenendo la composizione monocratica con cui era stato incardinato il processo.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali, interrogatorio formale della ed Pt_1
escussione dei testi , compagno della opponente, e , ex cliente Testimone_1 Testimone_2 dell'avv. CP_2
Nella comparsa conclusionale l'opponente sollevava una nuova eccezione, rilevando come la procura conferita all'avvocato nei giudizi instaurati innanzi al Tribunale di Pistoia fosse CP_2 nulla, avendo lo stesso difeso sia il G.S. che la ossia due parti in conflitto d'interessi tra CP_3
loro.
Con la sentenza n. 1195/2022 del 06/10/2022 il Tribunale di Pisa accertava l'esistenza e la debenza del credito professionale dell'avv. non condividendo né la tesi dell'opponente della CP_2 mancata diligenza del legale, né quella del conflitto d'interessi; parimenti, per il quantum della domanda, riteneva correttamente applicato il D.M. 127/2004, nonché infondate le ulteriori doglianze sugli importi della parcella dell'avvocato, ratificati dal consiglio dell'ordine di appartenenza e, infine, riteneva rinunciata l'eccezione di compensazione, in quanto non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, rigettava l'opposizione della confermava il Pt_1 decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a rifondere all'avv. le spese processuali, CP_2
liquidate in euro 9.669,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La ha impugnato la predetta sentenza lamentando degli errores in procedendo ed in Pt_1
iudicando. I MOTIVO: il primo giudice non aveva osservato le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, dapprima disponendo un illecito mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione in violazione del primo comma della suddetta norma e in secondo luogo giudicando la controversia in composizione monocratica invece che collegiale, in violazione anche del secondo comma dello stesso articolo e conseguentemente dell'art. 50 quater c.p.c., ciò avendo determinato la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
II MOTIVO: Il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di nullità del mandato alle liti conferito all'avv. sulla base di una errata valutazione compiuta sulla sussistenza del conflitto di CP_2
interesse tra il G.S. e la società parimenti difesa dal predetto legale in uno dei due CP_3
giudizi civili oggetto di causa, limitandosi a prendere in considerazione solo quanto accaduto nel caso concreto senza includere la potenzialità astratta del conflitto.
Chiedeva quindi la riforma integrale della sentenza appellata, così come meglio indicato in epigrafe.
Si è costituito l'avv. che ha contestato tutti i motivi di appello sostenendo la correttezza CP_2 della sentenza di primo grado ed ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del
20/02/2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. il primo motivo di gravame – la nullità della sentenza impugnata.
L'appellante, con il primo motivo in esame, eccepisce la nullità ex art. 161 c.p.c. della sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Pisa violato l'art. 50 quater c.p.c. e giudicato senza osservare le disposizioni sulla composizione collegiale del Tribunale.
Lo stesso appellante, infatti, espone che l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali è regolata dall'art. 14 del dlgs n. 150/2011 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), che prevedeva, rispettivamente al secondo e al primo comma, nella versione ratione temporis vigente, che il processo venisse giudicato in composizione collegiale con il rito sommario di cognizione.
L'appellato, a tal riguardo, eccepisce che la nel corso del giudizio non fece alcun rilievo né Pt_1
sulla composizione del Tribunale né tantomeno sulla trasformazione del rito disposta dal primo giudice, di cui, tra l'altro, beneficiò partecipando attivamente alla fase istruttoria.
Il motivo di appello è fondato e merita accoglimento. Si premette che la disciplina in oggetto è stata modificata a seguito della c.d. Riforma Cartabia, che non solo ha abrogato il rito sommario di cognizione sostituendolo con quello semplificato ma è intervenuta anche sull'art. 14 del dlgs 150/2011 modificandone taluni commi.
Nella sua previgente formulazione lo stesso prevedeva, per le controversie in materia di compensi di avvocato e per l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle stesse materie, un rito sommario
“speciale” che doveva introdursi presso l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato aveva prestato la propria opera e veniva deciso in composizione collegiale, con ordinanza non appellabile.
Ebbene, confrontando il dato normativo con lo svolgimento del processo di primo grado non può che ravvisarsi la presenza di molteplici errori procedurali.
In primis, è stato disposto il mutamento in rito ordinario ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. in violazione, non solo del primo comma dell'art. 14 del dlgs 150/2011, ma anche dell'art. 3 dello stesso decreto che nel primo comma contiene l'espresso divieto di trasformazione: “Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702- ter del codice di procedura civile”.
In secondo luogo, il giudizio è stato deciso in composizione monocratica e non collegiale, in violazione dell'art. 14, comma 2 del dlgs e conseguentemente dell'art. 50 quater c.p.c.
Invero a tal proposito, va ricordato il più recente orientamento della Suprema Corte che ha chiarito come la controversia […] avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
14, anche quando il cliente (senza proporre domande riconvenzionali) sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. […] (cfr. Cass Sez. Unite n. 4485/2018,
Cass. Civ. sez. VI n. 24754/2019, Cass. Sez. 2, n. 10864 del 24/04/2023).
Irritualità, del resto, evincibili anche da quanto disposto dallo stesso Presidente del Tribunale di
Pisa, il quale, designato inizialmente come G.I. nel procedimento, nel dichiarare la sua incompetenza tabellare e rimettere la causa ad altro giudice con decreto del 17/11/2014 (Doc. 2
precisava “ […] Considerato che questo Presidente è competente tabellarmente solo per i CP_2
procedimenti disciplinati dagli artt. 28 L. 13 giungo 1942 n. 794 e 14 D.Lgvo 1 Settembre 2011 n.
150, cioè per quelli promossi direttamente dal difensore per la determinazione degli onorari, diritti
e spese a lui spettanti, e non per l'opposizione a decreto ingiuntivo avente il medesimo oggetto, tenuto conto che trattasi di procedimenti diversi, come emerge dalla stessa chiara dizione del 1° comma dell'art. 14, sia pur disciplinati dal medesimo rito sommario di cognizione ed entrambi di competenza collegiale quanto alla decisione […]” La violazione dell'art. 50 quater c.p.c. ha quindi comportato la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa da giudice monocratico anziché collegiale.
A tal riguardo secondo il già citato orientamento della S.C., “l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce […] un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità derivata da quegli atti che l'hanno preceduta, con la conseguenza che non appare possibile ipotizzare una rinuncia tacita ad opporre il vizio del provvedimento prima della sua emissione con riferimento all'acquiescenza prestata ad atti prodromici (come nel caso di specie l'ordinanza di mutamento di rito del 10/02/2015).
Tale vizio, che ai sensi dell'art. 161 cpc, cui rinvia l'art. 50 quater cpc, deve essere necessariamente fatto valere come motivo di impugnazione (Cass. Civ. sez. VI n. 24754/2019, Cass Sez. Unite n.
4485/2018, Cass. Civ. 16186/2018, Cass. Civ. n. 12206/2007, Cass. Sez. Unite n. 28040/2008), non può però dar luogo alla rimessione della causa al primo giudice, poiché tale ipotesi non è prevista tra quelle esplicitamente contemplate dall'art. 354 c.p.c., norma che tra le nullità della sentenza previste dall'art. 161 c.p.c. richiama solo il più grave caso previsto dal comma 2 di mancata sottoscrizione.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado dovrà essere dichiarata nulla, e conseguentemente questa
Corte dovrà sostituirsi al primo giudice, decidendo la causa sulla base delle difese delle parti e del materiale probatorio raccolto, cioè decidendo la controversia nel merito e non più come impugnazione della decisione di primo grado, ormai caducata, ma come opposizione al decreto ingiuntivo n. 1376/2014.
3. Opposizione a decreto ingiuntivo
Dunque l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere decisa per la prima volta da questa Corte ed a tale proposito si osserva che l'appellante non ha rinnovato in questa sede tutte le difese già svolte in primo grado (e tutte rigettate dal primo giudice), ad eccezione di quella fondata sull'asserito conflitto di interessi dell'avv.to (che avrebbe determinato la nullità del mandato alle liti e la CP_2
perdita del diritto al compenso), eccezione che è stata posta a base del secondo motivo di appello.
Si riporta pertanto la prima parte della motivazione della sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo:
“Quanto al merito dell'opposizione, l'opponente ha chiesto la revoca del D.I. n. 1376/2014 in quanto fondato su somme non dovute così contestando l'importo di euro 33.759,00 richiesto dall'avv. a titolo di onorario professionale. La domanda della viene dalla stessa CP_2 Pt_1
fondata su più motivi. In primo luogo, sostiene parte opponente che l'avv. avrebbe calcolato la propria parcella CP_2
in riferimento alle tariffe di cui al D.M. 127/2004 non più in vigore alla data della rinuncia al mandato.
Per verificare se l'eccezione dell'opponente è fondata o meno, va stabilito da che momento ha efficacia nei confronti del proprio cliente la rinuncia al mandato.
Ed invero, l'avv. notificava la rinuncia all'assistito tramite raccomandata in data CP_2
06/05/2012 e successivamente la formalizzava all'udienza del 30/05/2012. È al 06/05/2012 che va riferita la piena efficacia dell'atto di rinuncia e, dunque, il momento cui fare riferimento per la determinazione della disciplina applicabile al calcolo delle tariffe professionali.
Se è vero che vale il principio dell'ultrattività del mandato, così come ricavabile dal disposto dell'art. 85 c.p.c., è altrettanto vero che tale principio non è suscettibile di essere applicato all'interno dei rapporti difensore assistito. Il difensore, infatti, a seguito della rinuncia, manterrà lo ius postulandi solo nei confronti della controparte processuale.
Peraltro, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, l'avvocato che rinuncia al mandato deve quantificare il proprio onorario sulla base delle tariffe in vigore al momento della rinuncia e, qualora effettui atti successivi, potrà richiedere il compenso degli ulteriori atti sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento del loro compimento.
Pertanto, a nulla vale che l'udienza, in assenza di nomina di nuovo difensore, sarebbe stata differita al 20/09/2012. L'avv. ha, dunque, correttamente determinato la propria parcella CP_2
sulla base del DM 127/2004, che al 06/05/2012 era ancora in vigore.
In secondo luogo, la ha contestato l'applicazione nella determinazione del compenso del Pt_1 valore della causa come “indeterminabile”. Sulla base del disposto dell'art. 10 c.p.c., cui rinvia
l'art. 6 DM 127/2004, il valore della domanda è determinato dall'attore nell'atto introduttivo.
Tanto nel procedimento di sequestro giudiziario quanto nella fase di merito il sig. – in Pt_3
qualità di attore – identificava il valore della causa come “indeterminabile”.
Quanto all'applicazione da parte dell'opposto del parametro della “particolare importanza”, deve farsi riferimento tanto alla natura dell'attività difensiva espletata nel corso dei due procedimenti davanti al Tribunale di Pistoia, quanto alla complessità delle questioni giuridiche trattate ed anche al parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza sulla congruità della tariffa. Ed invero, l'avv. presentava la propria notula – con annessa descrizione dell'attività svolta – CP_2 al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, che nulla eccepiva circa la congruità del compenso prospettato. Secondo la Suprema Corte, la ratificazione da parte dell'Ordine della notula non è da considerarsi una mera operazione contabile, ma un vero e proprio giudizio critico sul pregio dell'attività professionale e sulla difficoltà delle questioni trattate, in vista della corretta applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità dei compensi (si veda sul punto, C.
Cass. sent. n. 11765/1992).
L'eccezione dell'opponente va, dunque, rigettata. Alla stessa conclusione e per gli stessi motivi deve giungersi quanto alla contestazione delle singole voci di liquidazione del compenso (comprese le indennità di domiciliazione, vocazione e trasferta).
Inoltre, la ha contestato la liquidazione dell'onorario in relazione al numero di udienze Pt_1
effettive cui il difensore avv. ha partecipato. Sostiene, infatti, l'opponente che il compenso CP_2
vada ridotto poiché il difensore si sarebbe fatto sostituire da un domiciliatario in alcune delle udienze. La contestazione è infondata.
Ebbene, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e sulla base di quanto disposto dall'art. 43 Codice deontologico forense, il cliente/assistito deve liquidare per intero il compenso al proprio difensore, il quale poi sarà tenuto a pagare l'onorario del collega cui ha affidato direttamente funzioni di rappresentanza o assistenza giudiziale. Nel caso di specie, è lo stesso avv. ad assumere la qualifica di cliente del difensore domiciliatario e pertanto sarà CP_2
egli stesso tenuto al pagamento del relativo onorario. (cfr. C. Cass. ord. n. 7037/2020).
In terzo luogo, la ha eccepito la mancata applicazione dell'art. 5 V co. DM 127/2004 nella Pt_1 liquidazione del compenso spettante al difensore. La norma in questione dispone che “Nell' ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale
l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.”. Mancando nel caso di specie il presupposto dell'identità processuale tra le parti difese, la norma non può trovare applicazione”.
A parere della Corte le argomentazioni del primo giudice che precedono sono ampiamente condivisibili, né si ripete la ha minimamente insistito in questa fase processuale nel Pt_1
riproporre i motivi di opposizione appena esaminati e rigettati dal Tribunale.
Altrettanto è a dirsi per l'ulteriore censura avanzata in primo grado di mancata diligenza dell'avv.to nell'espletamento del suo mandato, con la conseguenza che anche sotto questo profilo la CP_2
sentenza di primo grado risulta ampiamente condivisibile.
Al riguardo conviene premettere che i due giudizi civili svoltisi dinanzi al Tribunale di Pistoia per i quali l'avv. ha chiesto il proprio compenso con il decreto ingiuntivo hanno avuto come CP_2
oggetto le domande promosse da tale il quale deduceva che nel corso di una gara Parte_4
ciclistica svoltasi a Cuba il telaio della sua bicicletta, consegnatagli dal ma prodotta dalla Pt_2
società si era improvvisamente spezzato, colpendolo al volto e facendolo cadere CP_3
violentemente a terra, e così causandogli gravi ferite con danni permanenti anche estetici. prima si rivolgeva al Tribunale di Pistoia per richiedere il sequestro giudiziario della Pt_3
bicicletta (ancora in suo possesso), ottenendo il provvedimento inaudita altera parte, e successivamente conveniva la e il per confermare il sequestro nei confronti di CP_3 Pt_2
entrambi i convenuti e, nel merito, per chiedere la condanna di al risarcimento di tutti i danni CP_3 patiti e patendi in conseguenza del sinistro. Per entrambi i giudizi, cautelare e di merito, l'avv. assisteva legalmente sia il G.S. che la CP_2 CP_3
Ciò premesso, così il primo giudice ha motivato sulla doglianza dell'opponente di mancata diligenza del legale:
“Da ultimo, l'opponente ha eccepito che l'avv. avrebbe svolto il proprio incarico difensivo CP_2
in modo lacunoso, deficitario e negligente.
Ai fini della valutazione della diligenza dell'avvocato, il parametro cui fare riferimento non è quello della diligenza del buon padre di famiglia bensì la natura dell'attività esercitata ex art. 1176
II co c.c. Quest'ultima configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il difensore garantire l'esito favorevole del procedimento. Da ciò consegue che non sarà sufficiente a fondare la responsabilità del difensore un errore, un'omissione o l'adozione di una strategia processuale anziché un'altra, ma il cliente dovrà dare la prova che, in assenza di quella condotta
(asseritamente colpevole), si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole della lite (rif. C. Cass. n. 22882/2016).
In questa sede, pertanto, in ossequio all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, deve accertarsi se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato e se - laddove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto - il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (C. Cass. sent. n. 10699/2016). Nel caso di specie,
l'opponente identifica il danno subìto nella propria soccombenza totale nel procedimento per sequestro giudiziario e nella soccombenza parziale – stante la compensazione delle spese – nel successivo giudizio di merito.
Quanto alle condotte, sulla cui base valutare la diligenza del difensore e l'eventuale nesso di causalità con il danno, l'opponente ha rilevato quanto segue:
- L'avv. non avrebbe contestato, nel procedimento per sequestro giudiziario, la sussistenza CP_2 dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare. Ciò avrebbe comportato, sulla base di ciò che sostiene la la soccombenza del nel relativo procedimento. La Pt_1 Controparte_1 contestazione non corrisponde al vero. L'avv. infatti, ha più volte ribadito, in difesa della CP_2
propria cliente, che la bicicletta era in possesso del richiedente e che, dunque, non era ravvisabile il periculum in mora. - L'avv. avrebbe dovuto chiedere l'estromissione dal giudizio di merito del CP_2 [...]
. Tuttavia, non vi era ragione di estromettere quest'ultimo, essendo stato citato in giudizio CP_1
in qualità di comodatario della bicicletta oggetto di sequestro giudiziario e destinato a subire le eventuali conseguenze negative anche nel successivo giudizio di merito;
- Parte opposta non avrebbe insistito per l'ammissione del teste sig. Quest'ultimo, tuttavia, Tes_3
era un teste di parte attrice e la relativa escussione veniva ritenuta superflua dal Giudice;
- L'avv. non avrebbe ben motivato la necessità della produzione in giudizio della CP_2
corrispondenza tra il teste sig. e il La mancata autorizzazione è frutto di una Tes_4 Pt_3 ponderata decisione del Giudice Istruttore e non di certo di una omissione dell'opposto.
Ebbene, non ravvisandosi alcun collegamento tra la condotta di parte opposta e il danno lamentato dall'opponente né presupposti per ritenere sussistente la negligenza nello svolgimento dell'incarico professionale, va confermato il D.I. oggetto di opposizione”.
Le predette argomentazioni del primo giudice sono fondate, se si considera che nel procedimento cautelare l'avv. si è opposto alla richiesta di sequestro giudiziario del eccependo CP_2 Pt_3
come i fatti oggetto della controversia si fossero svolti in modo totalmente diverso rispetto alla ricostruzione operata nel ricorso introduttivo ed a tal proposito forniva la propria versione, suffragandola con produzioni documentali e con la richiesta di sentire a sommarie informazioni i sigg. e . Il difensore quindi non solo contestava la sussistenza Persona_1 Testimone_1
del fumus boni iuris, deducendo come non fosse configurabile alcuna controversia sul diritto di proprietà o altro diritto reale sulla bicicletta, ma anche la sussistenza del periculum in mora, evidenziando come la bicicletta si trovasse già nella disponibilità dello stesso ricorrente e Pt_3
quindi non vi fosse la possibilità di alterarla o di perderne la disponibilità.
Parimenti il G.S. non poteva certo essere estromesso dal giudizio di merito, essendo stato ivi citato in qualità di comodante della bicicletta in uso al oggetto di sequestro giudiziario, e quindi Pt_3 litisconsorte necessario rispetto alla domanda del predetto attore di “dichiarare la legittimità e confermare/convalidare il sequestro giudiziario della bicicletta per cui è causa concesso, inaudita altera parte, in data 13/04/2004 e confermato con ordinanza depositata in data 25/05/2005 nei confronti di entrambi i convenuti”.
Infine, quanto alla doglianza della secondo cui l'avvocato avrebbe dovuto insistere Pt_1 CP_2 in fase istruttoria sull'ammissione della corrispondenza mail intercorsa tra il ed il Tes_4 Pt_3
(ritualmente prodotta nel fascicolo processuale nei termini di legge) e della testimonianza di il cui nominativo era già stato indicato tra i testi negli atti difensivi del G.S., Testimone_5
quali elementi indispensabili al fine di dimostrare la tesi difensiva della riconducibilità dell'incidente alla condotta dello stesso si osserva che non sussiste alcuna incongruenza Pt_3 tra la testimonianza resa dal teste e le sue dichiarazioni contenute nelle e-mail che si Tes_4
intendevano produrre, mentre per quanto riguarda il teste diversamente da quanto sostenuto Tes_3 dalla esso non era stato indicato come teste dal , bensì dall'attore, come Tes_6 Controparte_1
giustamente ritenuto dal primo giudice.
Del resto, la rilevanza di siffatti elementi probatori era del tutto marginale, non essendo il Tes_4 testimone diretto dell'incidente, ed essendo la testimonianza del stata ritenuta superflua dopo Tes_3
le dichiarazioni decisive di e rispettivamente l'uno ciclista che Testimone_7 Testimone_8 si trovava “dietro a ” durante la gara e l'altro passeggero dell'auto ammiraglia della Pt_3
squadra, entrambi testimoni diretti della caduta, che confermavano la ricostruzione attorea.
D'altra parte, la tesi della della presenza di un veicolo contro il quale avrebbe urtato l'attore Pt_1
non veniva nemmeno ritenuta plausibile dalla perizia espletata nel giudizio pistoiese, che accertava come l'incidente fosse effettivamente dovuto ad un difetto di produzione del mezzo: “risulta più coerente e plausibilmente compatibile che l'evento che causò il cedimento strutturale dello specifico velocipede sia stata la presenza di un difetto strutturale preesistente alla congiunzione fra il tubo di sterzo, in corrispondenza delle boccole di alluminio che costituiscono le congiunzioni e i tubi orizzontale superiore e obliquo inferiore. L'indagine peritale ha dato anche conto del fatto che- con specifico riferimento all'anormalità della resistenza del telaio rispetto alle normali aspettative – non possa essere ritenuto un rischio normale la presenza di una anomalia relativa allo specifico esemplare né, tantomeno, che quest'ultimo non possa essere considerato, da un punto di vista tecnico, un prodotto difettoso.” (vedi sentenza del Tribunale di Pistoia, pag. 7).
Il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'asserita condotta non diligente dell'avvocato è quindi totalmente infondato. CP_2
Parimenti è a dirsi per la tesi dell'opponente in punto di quantum debeatur circa la mancata applicazione dell'art. 5 V co. D.M. 127/2004, argomentando che, avendo l'avvocato svolto la medesima prestazione professionale sia per il G.S. che per la il suo compenso avrebbe CP_3
dovuto essere ridotto del 30 %.
In realtà tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie, non essendo soddisfatta la condizione ivi prevista della “identità di posizione processuale dei clienti”, perchè mentre il
[...]
veniva citato in giudizio per aver fornito la bicicletta a e la sua difesa consisteva CP_1 Pt_3 esclusivamente nell'opposizione al sequestro del mezzo, la veniva citata dall'attore al fine di CP_3
rispondere del danno alla persona causatogli dai difetti di produzione della bicicletta (e la società si difendeva sostenendo di essere il mero assemblatore dei pezzi, che invece erano prodotti dalla chiedendo altresì di essere manlevata da quest'ultima società). Parte_5
4. La nullità della procura alle liti conferita all'avv. per conflitto di interessi CP_2
Quanto appena detto consente di affrontare la questione dell'asserita nullità del mandato alle liti conferito all'avv.to nei giudizi dinanzi al Tribunale di Pistoia, unico motivo di opposizione CP_2
a decreto ingiuntivo che è stato espressamente riproposto dall'appellante in questo grado di Tes_6
giudizio.
L'appellante, in particolare, sostiene che avendo l'avv. assistito in tali giudizi due parti CP_2 processuali, il G.S. e la , in conflitto d'interesse tra loro, ciò avrebbe determinato la CP_3
nullità della procura e conseguentemente la perdita del diritto al compenso.
In particolare viene impugnata la seguente parte della motivazione di primo grado:
“Preliminarmente alle questioni di merito, va accertata la validità della procura alle liti rilasciata dal in favore dell'avv. Controparte_1 CP_2
Nei giudizi pendenti davanti al Tribunale di Pistoia parte opposta prestava il proprio patrocinio sia in favore dell'opponente che della Sebbene le parti difese dell'avv. non CP_3 CP_2
avessero posizioni identiche – il veniva citato in giudizio per aver fornito la Controparte_1
bicicletta difettosa mentre la veniva citata in giudizio al fine di rispondere dei difetti di CP_3
produzione – tra le stesse non può ravvisarsi conflitto di interessi. Ciò in quanto il Controparte_1
ha esplicato la propria difesa opponendosi al sequestro del prodotto difettoso e chiedendo nella fase di merito il risarcimento per il danno all'immagine, mentre la si è difesa CP_3
sostenendo di essere il mero assemblatore dei pezzi della bicicletta prodotti dalla Parte_5 chiedendo altresì di essere manlevata da quest'ultima. Due posizioni processuali, dunque, ben distinte e non suscettibili di trovarsi in alcun modo in conflitto di interessi – tanto meno potenziale.
La procura alle liti in favore di parte opposta deve, pertanto, considerarsi valida”.
La contesta la valutazione del primo giudice, sostenendo che sarebbe di palmare evidenza il Pt_1
contrasto tra la posizione del e quella della dovendosi il conflitto di Controparte_1 CP_3
interessi valutarsi in astratto, per i seguenti motivi:
a) l'utilizzatore della biciletta avrebbe potuto agire nei confronti di chi gli aveva fornito la bicicletta
( ), e sarebbe spettato poi a quest'ultimo l'eventuale chiamata in causa del fornitore Controparte_1
e produttore della bicicletta (nella fattispecie, la;
CP_3
b) d'altronde, avrebbe potuto astrattamente incidere nel sinistro, cosa niente affatto improbabile, anche una cattiva manutenzione della bicicletta da parte del detentore e la mancata Controparte_1 azione di condanna del non ha significato di certo rinuncia all'azione; Pt_3
c) già dalla procedura di sequestro vi era la posizione di contrasto tra le resistenti, che va rinvenuta non solo nelle domande proposte dal terzo, ma anche e soprattutto nell'interesse leso dall'una all'altra parte, perchè dall'incidente derivante dal prodotto difettoso avrebbero potuto eventualmente scaturire, almeno in linea teorica, danni per il , concedente in uso la Controparte_1
bicicletta ad un suo tesserato;
d) il conflitto di interessi sarebbe dimostrato dal fatto che l'avv.to ha chiesto in via CP_2 riconvenzionale la condanna dell'attore al ristoro dei danni di immagine subiti sia da che CP_3
dal in conseguenza del sinistro, ma tale domanda risarcitoria non aveva senso, Controparte_1
perché non aveva alcuna responsabilità per il sinistro predetto;
viceversa, siccome le Pt_3
responsabilità erano della in quanto produttrice di una bicicletta difettosa, la riconvenzionale CP_3
Par risarcitoria avrebbe dovuto essere svolta dal verso la e non solo per danno all'immagine, CP_3
ma per danni di natura sostanziale, visto che, a causa del sinistro, un proprio tesserato non aveva più potuto correre, e anche per eventuali altre conseguenze dovute all'inutilizzo di una bicicletta.
Ebbene, a parere della Corte la tesi sostenuta dalla difesa non può essere accolta. Pt_1
Premettendo che la nullità del mandato alle liti è sempre rilevabile, anche di ufficio (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020, Rv. 656717 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018,
Rv. 650921 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623577 –
01), il che consente di ritenere irrilevante la circostanza che nel giudizio di primo grado la CP_4
formulato tale eccezione per la prima volta solo in comparsa conclusionale, va ricordato che
[...]
in tema di mandato ad litem è inammissibile la costituzione in giudizio di più parti a mezzo del medesimo procuratore ogni qualvolta tra le stesse sia configurabile un conflitto d'interessi anche solo virtuale, in quanto il contemporaneo svolgimento di attività difensiva in favore di soggetti portatori di interessi contrastanti implica la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente tutelati: “Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 1765 del 20/01/2023, Rv. 666692 - 01); “In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023,
Rv. 668754 - 01).
Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di astensione a carico dell'avvocato, sarà dunque necessario che tra gli interessi delle parti da lui patrocinate sia configurabile un contrasto anche meramente virtuale, ricollegabile all'incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali, la quale impone al legale di compiere una scelta tra gli incarichi da assumere, in modo tale da salvaguardare la propria indipendenza nell'adempimento del mandato.
A parere della Corte la summenzionata ipotesi non può certo ravvisarsi nel caso di specie.
Nel caso di specie sebbene il G.S. e la fossero entrambi stati convenuti in giudizio da parte di CP_3
le loro rispettive posizioni processuali erano ben differenti: il primo veniva chiamato solo Pt_3
come litisconsorte necessario al fine di veder convalidato (anche nei suoi confronti) il sequestro giudiziario della bicicletta difettosa, la seconda invece veniva anche chiamata al risarcimento di tutti i danni occorsi all'attore a seguito del sinistro.
Il fatto che non abbia chiesto alcun risarcimento del danno al Pt_3 Controparte_1
(evidentemente non ritenendolo corresponsabile del danno alla persona provocatogli dalla improvvisa rottura della bicicletta, né per avere omesso sul mezzo la necessaria manutenzione, né Par per altro motivo) scinde in modo radicale la posizione processuale del da quella di CP_3
impedendo di poter ravvisare tra le stesse parti un conflitto di interessi, anche solo potenziale: va infatti precisato che, benché il conflitto d'interessi possa essere non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità va intesa non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il rapporto esistente in concreto tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1550 del 24/01/2011).
L'opponente si limita ad elencare delle ipotesi meramente esplorative che restano disancorate rispetto alla situazione concreta in cui versavano le parti al momento in cui l'avvocato ha accettato ed espletato gli incarichi. A tal riguardo non si vede per quale motivo l'attore, dopo aver condotto degli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, aver inquadrato il danno come conseguenza di un difetto progettuale della bicicletta, ed aver conseguentemente citato solo la per ottenere il CP_3
risarcimento del danno subito, avrebbe dovuto agire anche nei confronti del G.S. per una sua corresponsabilità nel fatto lesivo, e comunque sta di fatto che tale azione non è stata concretamente svolta;
proprio per questo dirimente motivo la circostanza che dall'incidente avrebbero potuto eventualmente scaturire, in astratto, anche danni per il , che aveva concesso in uso Controparte_1
la bicicletta difettosa ad un suo tesserato, è un fatto completamente inidoneo a concretizzare un Par conflitto di interessi tra e perché appunto il conflitto deve sussistere in concreto;
né infine CP_3
è dato capire quale sia il contrasto che l'opponente ritiene sussistere tra le parti resistenti nella procedura di sequestro, dove entrambe avevano il medesimo interesse ad opporsi all'istanza.
Par Anche l'interesse del a svolgere domanda risarcitoria verso (perché a causa del sinistro CP_3
derivante dal difetto di produzione della bicicletta un proprio tesserato non aveva più potuto correre) evidentemente sarebbe sorto solo se e quando il a monte, si fosse lamentato di ciò Pt_3
chiedendo al il conseguente risarcimento del danno. Controparte_1
In sostanza non è dato riscontrare alcuna interferenza negativa tra i due mandati ad litem svolti contemporaneamente dall'avv.to e dunque anche quest'ultima doglianza della si CP_2 Pt_1
rivela infondata.
Per tutti i motivi che precedono l'opposizione a decreto ingiuntivo va integralmente rigettata.
5. Le spese di lite
Malgrado la nullità della sentenza di primo grado impugnata, all'esito della nuova valutazione di merito compiuta da questa Corte risulta comunque totalmente soccombente nel Parte_1
processo di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi, a causa della caducazione del provvedimento decisorio di primo grado;
esse sono liquidate in favore dell'avv. come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22, CP_2
applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 26.001-52.000), secondo i valori medi, esclusa per l'appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
Tuttavia, considerando l'accoglimento del primo motivo di appello, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte della dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1195/2022 proposto da in Parte_1
proprio e quale l.r. del così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) nel merito rigetta l'opposizione proposta da confermando il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 1376/2014; 4) condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 sono liquidate in favore di per il primo grado in € 7.616,00 e per l'appello in € Controparte_2
6.946,00, oltre in entrambi i casi a spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze il 16.5.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo il 23.11.2022 al n. 2121/2022 RG avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1195 del 6.10.2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale l.r. del Parte_1 C.F._1 [...]
(P.I. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Generoso Di Biase che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellante
Contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_2 CodiceFiscale_2 dell'avv. Guglielmo Virgone che lo rappresenta e difende come da procura allegata appellato
causa trattenuta in decisione all'udienza del 15/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante: “Conclude affinché, riformata la sentenza in appello, la Corte di Appello adita accolga l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1376/2014, avanzata innanzi al Tribunale di
Pisa e qui reiterata, e revochi l'indicata ingiunzione, previa valutazione di rimessione o meno della causa innanzi allo stesso tribunale di Pisa, accertata la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 51 quater e 161 c.p.c. Impugna e contesta le conclusioni formulate ex adverso.”;
Conclusioni appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla Sig.ra in proprio e quale legale rappresentante del Gruppo Parte_1
RTivo 46ma Brigata Aerea – IP RT, confermando integralmente la sentenza n. 1195-2022 emessa dal Tribunale di Pisa Sez. civile G.U. Dott.ssa Maria Giuliana Civinini – in data
06.10.2022, oggi oggetto di gravame;
-respingere ogni domanda formulata dall'appellante confermando le statuizioni di cui al decreto ingiuntivo n. 1376/2014 opposto per i motivi tutti di cui in narrativa. In ipotesi denegata, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse accoglibile l'eccezione preliminare formulata da parte appellante in ordine alla competenza funzionale del Giudice di primo grado, si chiede
l'emanazione di ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 4.11.2014 ai sensi dell'art. 14 DLgs n. 150 del
2011, in proprio e quale legale rappresentante del Gruppo RTivo 46ma Brigata Parte_1
Aerea IP RT (d'ora in poi , si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1376/2014 emesso dal Pt_2
Tribunale di Pisa su istanza dell'Avv. con il quale le era stato ingiunto il Controparte_2 pagamento della somma di € 33.064,00 oltre spese legali e accessori, a titolo di compenso professionale per le attività espletate dall'avvocato, quale suo procuratore, in due giudizi civili svoltisi innanzi al Tribunale di Pistoia.
L'opponente, in particolare, sosteneva che la documentazione ex adverso prodotta fosse insufficiente ed inidonea a ritenere provato l'espletamento dell'opera e l'entità delle prestazioni e che, comunque, nulla fosse dovuto all'avv. in quanto questo non aveva correttamente CP_2
assolto al mandato conferitogli, avendo svolto la propria attività in maniera lacunosa, poco efficiente e contraria ai doveri di diligenza.
La stessa opponente contestava altresì l'importo del compenso richiesto, sollevando eccezioni per molteplici voci della notula di spesa. Tra queste spiccava l'erronea applicazione delle tariffe di cui al D.M. 127/2004, già abrogate alla data di cessazione dell'incarico professionale, l'erronea applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di particolare importanza, nonché la mancata decurtazione del 30% prevista dall'art. 5 comma 5 del D.M. 8 aprile 2004.
L'importo, sensibilmente ridotto per via delle correzioni, doveva poi essere compensato con un credito di 15.000 euro vantato dal G.S. nei confronti dell'avv. quale corrispettivo mai CP_2 saldato per l'acquisto di un'automobile “mod. Smart” fatto dal professionista presso una “società riconducibile alla sig.ra . Pt_1
Si costituiva in quella sede l'avv. che, pur eccependo di aver dato già ampia prova CP_2 dell'avvenuto espletamento dell'attività conseguente all'incarico conferitogli, integrava ulteriormente la produzione documentale già depositata, e contestualmente contestava categoricamente l'accusa di mancata diligenza, nonché le censure sul quantum della domanda.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il G.I. con ordinanza del 10/02/2015 disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, mantenendo la composizione monocratica con cui era stato incardinato il processo.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali, interrogatorio formale della ed Pt_1
escussione dei testi , compagno della opponente, e , ex cliente Testimone_1 Testimone_2 dell'avv. CP_2
Nella comparsa conclusionale l'opponente sollevava una nuova eccezione, rilevando come la procura conferita all'avvocato nei giudizi instaurati innanzi al Tribunale di Pistoia fosse CP_2 nulla, avendo lo stesso difeso sia il G.S. che la ossia due parti in conflitto d'interessi tra CP_3
loro.
Con la sentenza n. 1195/2022 del 06/10/2022 il Tribunale di Pisa accertava l'esistenza e la debenza del credito professionale dell'avv. non condividendo né la tesi dell'opponente della CP_2 mancata diligenza del legale, né quella del conflitto d'interessi; parimenti, per il quantum della domanda, riteneva correttamente applicato il D.M. 127/2004, nonché infondate le ulteriori doglianze sugli importi della parcella dell'avvocato, ratificati dal consiglio dell'ordine di appartenenza e, infine, riteneva rinunciata l'eccezione di compensazione, in quanto non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, rigettava l'opposizione della confermava il Pt_1 decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a rifondere all'avv. le spese processuali, CP_2
liquidate in euro 9.669,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La ha impugnato la predetta sentenza lamentando degli errores in procedendo ed in Pt_1
iudicando. I MOTIVO: il primo giudice non aveva osservato le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, dapprima disponendo un illecito mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione in violazione del primo comma della suddetta norma e in secondo luogo giudicando la controversia in composizione monocratica invece che collegiale, in violazione anche del secondo comma dello stesso articolo e conseguentemente dell'art. 50 quater c.p.c., ciò avendo determinato la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
II MOTIVO: Il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di nullità del mandato alle liti conferito all'avv. sulla base di una errata valutazione compiuta sulla sussistenza del conflitto di CP_2
interesse tra il G.S. e la società parimenti difesa dal predetto legale in uno dei due CP_3
giudizi civili oggetto di causa, limitandosi a prendere in considerazione solo quanto accaduto nel caso concreto senza includere la potenzialità astratta del conflitto.
Chiedeva quindi la riforma integrale della sentenza appellata, così come meglio indicato in epigrafe.
Si è costituito l'avv. che ha contestato tutti i motivi di appello sostenendo la correttezza CP_2 della sentenza di primo grado ed ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del
20/02/2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. il primo motivo di gravame – la nullità della sentenza impugnata.
L'appellante, con il primo motivo in esame, eccepisce la nullità ex art. 161 c.p.c. della sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Pisa violato l'art. 50 quater c.p.c. e giudicato senza osservare le disposizioni sulla composizione collegiale del Tribunale.
Lo stesso appellante, infatti, espone che l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali è regolata dall'art. 14 del dlgs n. 150/2011 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), che prevedeva, rispettivamente al secondo e al primo comma, nella versione ratione temporis vigente, che il processo venisse giudicato in composizione collegiale con il rito sommario di cognizione.
L'appellato, a tal riguardo, eccepisce che la nel corso del giudizio non fece alcun rilievo né Pt_1
sulla composizione del Tribunale né tantomeno sulla trasformazione del rito disposta dal primo giudice, di cui, tra l'altro, beneficiò partecipando attivamente alla fase istruttoria.
Il motivo di appello è fondato e merita accoglimento. Si premette che la disciplina in oggetto è stata modificata a seguito della c.d. Riforma Cartabia, che non solo ha abrogato il rito sommario di cognizione sostituendolo con quello semplificato ma è intervenuta anche sull'art. 14 del dlgs 150/2011 modificandone taluni commi.
Nella sua previgente formulazione lo stesso prevedeva, per le controversie in materia di compensi di avvocato e per l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle stesse materie, un rito sommario
“speciale” che doveva introdursi presso l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato aveva prestato la propria opera e veniva deciso in composizione collegiale, con ordinanza non appellabile.
Ebbene, confrontando il dato normativo con lo svolgimento del processo di primo grado non può che ravvisarsi la presenza di molteplici errori procedurali.
In primis, è stato disposto il mutamento in rito ordinario ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. in violazione, non solo del primo comma dell'art. 14 del dlgs 150/2011, ma anche dell'art. 3 dello stesso decreto che nel primo comma contiene l'espresso divieto di trasformazione: “Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702- ter del codice di procedura civile”.
In secondo luogo, il giudizio è stato deciso in composizione monocratica e non collegiale, in violazione dell'art. 14, comma 2 del dlgs e conseguentemente dell'art. 50 quater c.p.c.
Invero a tal proposito, va ricordato il più recente orientamento della Suprema Corte che ha chiarito come la controversia […] avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
14, anche quando il cliente (senza proporre domande riconvenzionali) sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. […] (cfr. Cass Sez. Unite n. 4485/2018,
Cass. Civ. sez. VI n. 24754/2019, Cass. Sez. 2, n. 10864 del 24/04/2023).
Irritualità, del resto, evincibili anche da quanto disposto dallo stesso Presidente del Tribunale di
Pisa, il quale, designato inizialmente come G.I. nel procedimento, nel dichiarare la sua incompetenza tabellare e rimettere la causa ad altro giudice con decreto del 17/11/2014 (Doc. 2
precisava “ […] Considerato che questo Presidente è competente tabellarmente solo per i CP_2
procedimenti disciplinati dagli artt. 28 L. 13 giungo 1942 n. 794 e 14 D.Lgvo 1 Settembre 2011 n.
150, cioè per quelli promossi direttamente dal difensore per la determinazione degli onorari, diritti
e spese a lui spettanti, e non per l'opposizione a decreto ingiuntivo avente il medesimo oggetto, tenuto conto che trattasi di procedimenti diversi, come emerge dalla stessa chiara dizione del 1° comma dell'art. 14, sia pur disciplinati dal medesimo rito sommario di cognizione ed entrambi di competenza collegiale quanto alla decisione […]” La violazione dell'art. 50 quater c.p.c. ha quindi comportato la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa da giudice monocratico anziché collegiale.
A tal riguardo secondo il già citato orientamento della S.C., “l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce […] un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità derivata da quegli atti che l'hanno preceduta, con la conseguenza che non appare possibile ipotizzare una rinuncia tacita ad opporre il vizio del provvedimento prima della sua emissione con riferimento all'acquiescenza prestata ad atti prodromici (come nel caso di specie l'ordinanza di mutamento di rito del 10/02/2015).
Tale vizio, che ai sensi dell'art. 161 cpc, cui rinvia l'art. 50 quater cpc, deve essere necessariamente fatto valere come motivo di impugnazione (Cass. Civ. sez. VI n. 24754/2019, Cass Sez. Unite n.
4485/2018, Cass. Civ. 16186/2018, Cass. Civ. n. 12206/2007, Cass. Sez. Unite n. 28040/2008), non può però dar luogo alla rimessione della causa al primo giudice, poiché tale ipotesi non è prevista tra quelle esplicitamente contemplate dall'art. 354 c.p.c., norma che tra le nullità della sentenza previste dall'art. 161 c.p.c. richiama solo il più grave caso previsto dal comma 2 di mancata sottoscrizione.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado dovrà essere dichiarata nulla, e conseguentemente questa
Corte dovrà sostituirsi al primo giudice, decidendo la causa sulla base delle difese delle parti e del materiale probatorio raccolto, cioè decidendo la controversia nel merito e non più come impugnazione della decisione di primo grado, ormai caducata, ma come opposizione al decreto ingiuntivo n. 1376/2014.
3. Opposizione a decreto ingiuntivo
Dunque l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere decisa per la prima volta da questa Corte ed a tale proposito si osserva che l'appellante non ha rinnovato in questa sede tutte le difese già svolte in primo grado (e tutte rigettate dal primo giudice), ad eccezione di quella fondata sull'asserito conflitto di interessi dell'avv.to (che avrebbe determinato la nullità del mandato alle liti e la CP_2
perdita del diritto al compenso), eccezione che è stata posta a base del secondo motivo di appello.
Si riporta pertanto la prima parte della motivazione della sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo:
“Quanto al merito dell'opposizione, l'opponente ha chiesto la revoca del D.I. n. 1376/2014 in quanto fondato su somme non dovute così contestando l'importo di euro 33.759,00 richiesto dall'avv. a titolo di onorario professionale. La domanda della viene dalla stessa CP_2 Pt_1
fondata su più motivi. In primo luogo, sostiene parte opponente che l'avv. avrebbe calcolato la propria parcella CP_2
in riferimento alle tariffe di cui al D.M. 127/2004 non più in vigore alla data della rinuncia al mandato.
Per verificare se l'eccezione dell'opponente è fondata o meno, va stabilito da che momento ha efficacia nei confronti del proprio cliente la rinuncia al mandato.
Ed invero, l'avv. notificava la rinuncia all'assistito tramite raccomandata in data CP_2
06/05/2012 e successivamente la formalizzava all'udienza del 30/05/2012. È al 06/05/2012 che va riferita la piena efficacia dell'atto di rinuncia e, dunque, il momento cui fare riferimento per la determinazione della disciplina applicabile al calcolo delle tariffe professionali.
Se è vero che vale il principio dell'ultrattività del mandato, così come ricavabile dal disposto dell'art. 85 c.p.c., è altrettanto vero che tale principio non è suscettibile di essere applicato all'interno dei rapporti difensore assistito. Il difensore, infatti, a seguito della rinuncia, manterrà lo ius postulandi solo nei confronti della controparte processuale.
Peraltro, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, l'avvocato che rinuncia al mandato deve quantificare il proprio onorario sulla base delle tariffe in vigore al momento della rinuncia e, qualora effettui atti successivi, potrà richiedere il compenso degli ulteriori atti sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento del loro compimento.
Pertanto, a nulla vale che l'udienza, in assenza di nomina di nuovo difensore, sarebbe stata differita al 20/09/2012. L'avv. ha, dunque, correttamente determinato la propria parcella CP_2
sulla base del DM 127/2004, che al 06/05/2012 era ancora in vigore.
In secondo luogo, la ha contestato l'applicazione nella determinazione del compenso del Pt_1 valore della causa come “indeterminabile”. Sulla base del disposto dell'art. 10 c.p.c., cui rinvia
l'art. 6 DM 127/2004, il valore della domanda è determinato dall'attore nell'atto introduttivo.
Tanto nel procedimento di sequestro giudiziario quanto nella fase di merito il sig. – in Pt_3
qualità di attore – identificava il valore della causa come “indeterminabile”.
Quanto all'applicazione da parte dell'opposto del parametro della “particolare importanza”, deve farsi riferimento tanto alla natura dell'attività difensiva espletata nel corso dei due procedimenti davanti al Tribunale di Pistoia, quanto alla complessità delle questioni giuridiche trattate ed anche al parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza sulla congruità della tariffa. Ed invero, l'avv. presentava la propria notula – con annessa descrizione dell'attività svolta – CP_2 al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, che nulla eccepiva circa la congruità del compenso prospettato. Secondo la Suprema Corte, la ratificazione da parte dell'Ordine della notula non è da considerarsi una mera operazione contabile, ma un vero e proprio giudizio critico sul pregio dell'attività professionale e sulla difficoltà delle questioni trattate, in vista della corretta applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità dei compensi (si veda sul punto, C.
Cass. sent. n. 11765/1992).
L'eccezione dell'opponente va, dunque, rigettata. Alla stessa conclusione e per gli stessi motivi deve giungersi quanto alla contestazione delle singole voci di liquidazione del compenso (comprese le indennità di domiciliazione, vocazione e trasferta).
Inoltre, la ha contestato la liquidazione dell'onorario in relazione al numero di udienze Pt_1
effettive cui il difensore avv. ha partecipato. Sostiene, infatti, l'opponente che il compenso CP_2
vada ridotto poiché il difensore si sarebbe fatto sostituire da un domiciliatario in alcune delle udienze. La contestazione è infondata.
Ebbene, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e sulla base di quanto disposto dall'art. 43 Codice deontologico forense, il cliente/assistito deve liquidare per intero il compenso al proprio difensore, il quale poi sarà tenuto a pagare l'onorario del collega cui ha affidato direttamente funzioni di rappresentanza o assistenza giudiziale. Nel caso di specie, è lo stesso avv. ad assumere la qualifica di cliente del difensore domiciliatario e pertanto sarà CP_2
egli stesso tenuto al pagamento del relativo onorario. (cfr. C. Cass. ord. n. 7037/2020).
In terzo luogo, la ha eccepito la mancata applicazione dell'art. 5 V co. DM 127/2004 nella Pt_1 liquidazione del compenso spettante al difensore. La norma in questione dispone che “Nell' ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale
l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.”. Mancando nel caso di specie il presupposto dell'identità processuale tra le parti difese, la norma non può trovare applicazione”.
A parere della Corte le argomentazioni del primo giudice che precedono sono ampiamente condivisibili, né si ripete la ha minimamente insistito in questa fase processuale nel Pt_1
riproporre i motivi di opposizione appena esaminati e rigettati dal Tribunale.
Altrettanto è a dirsi per l'ulteriore censura avanzata in primo grado di mancata diligenza dell'avv.to nell'espletamento del suo mandato, con la conseguenza che anche sotto questo profilo la CP_2
sentenza di primo grado risulta ampiamente condivisibile.
Al riguardo conviene premettere che i due giudizi civili svoltisi dinanzi al Tribunale di Pistoia per i quali l'avv. ha chiesto il proprio compenso con il decreto ingiuntivo hanno avuto come CP_2
oggetto le domande promosse da tale il quale deduceva che nel corso di una gara Parte_4
ciclistica svoltasi a Cuba il telaio della sua bicicletta, consegnatagli dal ma prodotta dalla Pt_2
società si era improvvisamente spezzato, colpendolo al volto e facendolo cadere CP_3
violentemente a terra, e così causandogli gravi ferite con danni permanenti anche estetici. prima si rivolgeva al Tribunale di Pistoia per richiedere il sequestro giudiziario della Pt_3
bicicletta (ancora in suo possesso), ottenendo il provvedimento inaudita altera parte, e successivamente conveniva la e il per confermare il sequestro nei confronti di CP_3 Pt_2
entrambi i convenuti e, nel merito, per chiedere la condanna di al risarcimento di tutti i danni CP_3 patiti e patendi in conseguenza del sinistro. Per entrambi i giudizi, cautelare e di merito, l'avv. assisteva legalmente sia il G.S. che la CP_2 CP_3
Ciò premesso, così il primo giudice ha motivato sulla doglianza dell'opponente di mancata diligenza del legale:
“Da ultimo, l'opponente ha eccepito che l'avv. avrebbe svolto il proprio incarico difensivo CP_2
in modo lacunoso, deficitario e negligente.
Ai fini della valutazione della diligenza dell'avvocato, il parametro cui fare riferimento non è quello della diligenza del buon padre di famiglia bensì la natura dell'attività esercitata ex art. 1176
II co c.c. Quest'ultima configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il difensore garantire l'esito favorevole del procedimento. Da ciò consegue che non sarà sufficiente a fondare la responsabilità del difensore un errore, un'omissione o l'adozione di una strategia processuale anziché un'altra, ma il cliente dovrà dare la prova che, in assenza di quella condotta
(asseritamente colpevole), si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole della lite (rif. C. Cass. n. 22882/2016).
In questa sede, pertanto, in ossequio all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, deve accertarsi se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato e se - laddove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto - il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (C. Cass. sent. n. 10699/2016). Nel caso di specie,
l'opponente identifica il danno subìto nella propria soccombenza totale nel procedimento per sequestro giudiziario e nella soccombenza parziale – stante la compensazione delle spese – nel successivo giudizio di merito.
Quanto alle condotte, sulla cui base valutare la diligenza del difensore e l'eventuale nesso di causalità con il danno, l'opponente ha rilevato quanto segue:
- L'avv. non avrebbe contestato, nel procedimento per sequestro giudiziario, la sussistenza CP_2 dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare. Ciò avrebbe comportato, sulla base di ciò che sostiene la la soccombenza del nel relativo procedimento. La Pt_1 Controparte_1 contestazione non corrisponde al vero. L'avv. infatti, ha più volte ribadito, in difesa della CP_2
propria cliente, che la bicicletta era in possesso del richiedente e che, dunque, non era ravvisabile il periculum in mora. - L'avv. avrebbe dovuto chiedere l'estromissione dal giudizio di merito del CP_2 [...]
. Tuttavia, non vi era ragione di estromettere quest'ultimo, essendo stato citato in giudizio CP_1
in qualità di comodatario della bicicletta oggetto di sequestro giudiziario e destinato a subire le eventuali conseguenze negative anche nel successivo giudizio di merito;
- Parte opposta non avrebbe insistito per l'ammissione del teste sig. Quest'ultimo, tuttavia, Tes_3
era un teste di parte attrice e la relativa escussione veniva ritenuta superflua dal Giudice;
- L'avv. non avrebbe ben motivato la necessità della produzione in giudizio della CP_2
corrispondenza tra il teste sig. e il La mancata autorizzazione è frutto di una Tes_4 Pt_3 ponderata decisione del Giudice Istruttore e non di certo di una omissione dell'opposto.
Ebbene, non ravvisandosi alcun collegamento tra la condotta di parte opposta e il danno lamentato dall'opponente né presupposti per ritenere sussistente la negligenza nello svolgimento dell'incarico professionale, va confermato il D.I. oggetto di opposizione”.
Le predette argomentazioni del primo giudice sono fondate, se si considera che nel procedimento cautelare l'avv. si è opposto alla richiesta di sequestro giudiziario del eccependo CP_2 Pt_3
come i fatti oggetto della controversia si fossero svolti in modo totalmente diverso rispetto alla ricostruzione operata nel ricorso introduttivo ed a tal proposito forniva la propria versione, suffragandola con produzioni documentali e con la richiesta di sentire a sommarie informazioni i sigg. e . Il difensore quindi non solo contestava la sussistenza Persona_1 Testimone_1
del fumus boni iuris, deducendo come non fosse configurabile alcuna controversia sul diritto di proprietà o altro diritto reale sulla bicicletta, ma anche la sussistenza del periculum in mora, evidenziando come la bicicletta si trovasse già nella disponibilità dello stesso ricorrente e Pt_3
quindi non vi fosse la possibilità di alterarla o di perderne la disponibilità.
Parimenti il G.S. non poteva certo essere estromesso dal giudizio di merito, essendo stato ivi citato in qualità di comodante della bicicletta in uso al oggetto di sequestro giudiziario, e quindi Pt_3 litisconsorte necessario rispetto alla domanda del predetto attore di “dichiarare la legittimità e confermare/convalidare il sequestro giudiziario della bicicletta per cui è causa concesso, inaudita altera parte, in data 13/04/2004 e confermato con ordinanza depositata in data 25/05/2005 nei confronti di entrambi i convenuti”.
Infine, quanto alla doglianza della secondo cui l'avvocato avrebbe dovuto insistere Pt_1 CP_2 in fase istruttoria sull'ammissione della corrispondenza mail intercorsa tra il ed il Tes_4 Pt_3
(ritualmente prodotta nel fascicolo processuale nei termini di legge) e della testimonianza di il cui nominativo era già stato indicato tra i testi negli atti difensivi del G.S., Testimone_5
quali elementi indispensabili al fine di dimostrare la tesi difensiva della riconducibilità dell'incidente alla condotta dello stesso si osserva che non sussiste alcuna incongruenza Pt_3 tra la testimonianza resa dal teste e le sue dichiarazioni contenute nelle e-mail che si Tes_4
intendevano produrre, mentre per quanto riguarda il teste diversamente da quanto sostenuto Tes_3 dalla esso non era stato indicato come teste dal , bensì dall'attore, come Tes_6 Controparte_1
giustamente ritenuto dal primo giudice.
Del resto, la rilevanza di siffatti elementi probatori era del tutto marginale, non essendo il Tes_4 testimone diretto dell'incidente, ed essendo la testimonianza del stata ritenuta superflua dopo Tes_3
le dichiarazioni decisive di e rispettivamente l'uno ciclista che Testimone_7 Testimone_8 si trovava “dietro a ” durante la gara e l'altro passeggero dell'auto ammiraglia della Pt_3
squadra, entrambi testimoni diretti della caduta, che confermavano la ricostruzione attorea.
D'altra parte, la tesi della della presenza di un veicolo contro il quale avrebbe urtato l'attore Pt_1
non veniva nemmeno ritenuta plausibile dalla perizia espletata nel giudizio pistoiese, che accertava come l'incidente fosse effettivamente dovuto ad un difetto di produzione del mezzo: “risulta più coerente e plausibilmente compatibile che l'evento che causò il cedimento strutturale dello specifico velocipede sia stata la presenza di un difetto strutturale preesistente alla congiunzione fra il tubo di sterzo, in corrispondenza delle boccole di alluminio che costituiscono le congiunzioni e i tubi orizzontale superiore e obliquo inferiore. L'indagine peritale ha dato anche conto del fatto che- con specifico riferimento all'anormalità della resistenza del telaio rispetto alle normali aspettative – non possa essere ritenuto un rischio normale la presenza di una anomalia relativa allo specifico esemplare né, tantomeno, che quest'ultimo non possa essere considerato, da un punto di vista tecnico, un prodotto difettoso.” (vedi sentenza del Tribunale di Pistoia, pag. 7).
Il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'asserita condotta non diligente dell'avvocato è quindi totalmente infondato. CP_2
Parimenti è a dirsi per la tesi dell'opponente in punto di quantum debeatur circa la mancata applicazione dell'art. 5 V co. D.M. 127/2004, argomentando che, avendo l'avvocato svolto la medesima prestazione professionale sia per il G.S. che per la il suo compenso avrebbe CP_3
dovuto essere ridotto del 30 %.
In realtà tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie, non essendo soddisfatta la condizione ivi prevista della “identità di posizione processuale dei clienti”, perchè mentre il
[...]
veniva citato in giudizio per aver fornito la bicicletta a e la sua difesa consisteva CP_1 Pt_3 esclusivamente nell'opposizione al sequestro del mezzo, la veniva citata dall'attore al fine di CP_3
rispondere del danno alla persona causatogli dai difetti di produzione della bicicletta (e la società si difendeva sostenendo di essere il mero assemblatore dei pezzi, che invece erano prodotti dalla chiedendo altresì di essere manlevata da quest'ultima società). Parte_5
4. La nullità della procura alle liti conferita all'avv. per conflitto di interessi CP_2
Quanto appena detto consente di affrontare la questione dell'asserita nullità del mandato alle liti conferito all'avv.to nei giudizi dinanzi al Tribunale di Pistoia, unico motivo di opposizione CP_2
a decreto ingiuntivo che è stato espressamente riproposto dall'appellante in questo grado di Tes_6
giudizio.
L'appellante, in particolare, sostiene che avendo l'avv. assistito in tali giudizi due parti CP_2 processuali, il G.S. e la , in conflitto d'interesse tra loro, ciò avrebbe determinato la CP_3
nullità della procura e conseguentemente la perdita del diritto al compenso.
In particolare viene impugnata la seguente parte della motivazione di primo grado:
“Preliminarmente alle questioni di merito, va accertata la validità della procura alle liti rilasciata dal in favore dell'avv. Controparte_1 CP_2
Nei giudizi pendenti davanti al Tribunale di Pistoia parte opposta prestava il proprio patrocinio sia in favore dell'opponente che della Sebbene le parti difese dell'avv. non CP_3 CP_2
avessero posizioni identiche – il veniva citato in giudizio per aver fornito la Controparte_1
bicicletta difettosa mentre la veniva citata in giudizio al fine di rispondere dei difetti di CP_3
produzione – tra le stesse non può ravvisarsi conflitto di interessi. Ciò in quanto il Controparte_1
ha esplicato la propria difesa opponendosi al sequestro del prodotto difettoso e chiedendo nella fase di merito il risarcimento per il danno all'immagine, mentre la si è difesa CP_3
sostenendo di essere il mero assemblatore dei pezzi della bicicletta prodotti dalla Parte_5 chiedendo altresì di essere manlevata da quest'ultima. Due posizioni processuali, dunque, ben distinte e non suscettibili di trovarsi in alcun modo in conflitto di interessi – tanto meno potenziale.
La procura alle liti in favore di parte opposta deve, pertanto, considerarsi valida”.
La contesta la valutazione del primo giudice, sostenendo che sarebbe di palmare evidenza il Pt_1
contrasto tra la posizione del e quella della dovendosi il conflitto di Controparte_1 CP_3
interessi valutarsi in astratto, per i seguenti motivi:
a) l'utilizzatore della biciletta avrebbe potuto agire nei confronti di chi gli aveva fornito la bicicletta
( ), e sarebbe spettato poi a quest'ultimo l'eventuale chiamata in causa del fornitore Controparte_1
e produttore della bicicletta (nella fattispecie, la;
CP_3
b) d'altronde, avrebbe potuto astrattamente incidere nel sinistro, cosa niente affatto improbabile, anche una cattiva manutenzione della bicicletta da parte del detentore e la mancata Controparte_1 azione di condanna del non ha significato di certo rinuncia all'azione; Pt_3
c) già dalla procedura di sequestro vi era la posizione di contrasto tra le resistenti, che va rinvenuta non solo nelle domande proposte dal terzo, ma anche e soprattutto nell'interesse leso dall'una all'altra parte, perchè dall'incidente derivante dal prodotto difettoso avrebbero potuto eventualmente scaturire, almeno in linea teorica, danni per il , concedente in uso la Controparte_1
bicicletta ad un suo tesserato;
d) il conflitto di interessi sarebbe dimostrato dal fatto che l'avv.to ha chiesto in via CP_2 riconvenzionale la condanna dell'attore al ristoro dei danni di immagine subiti sia da che CP_3
dal in conseguenza del sinistro, ma tale domanda risarcitoria non aveva senso, Controparte_1
perché non aveva alcuna responsabilità per il sinistro predetto;
viceversa, siccome le Pt_3
responsabilità erano della in quanto produttrice di una bicicletta difettosa, la riconvenzionale CP_3
Par risarcitoria avrebbe dovuto essere svolta dal verso la e non solo per danno all'immagine, CP_3
ma per danni di natura sostanziale, visto che, a causa del sinistro, un proprio tesserato non aveva più potuto correre, e anche per eventuali altre conseguenze dovute all'inutilizzo di una bicicletta.
Ebbene, a parere della Corte la tesi sostenuta dalla difesa non può essere accolta. Pt_1
Premettendo che la nullità del mandato alle liti è sempre rilevabile, anche di ufficio (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020, Rv. 656717 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018,
Rv. 650921 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623577 –
01), il che consente di ritenere irrilevante la circostanza che nel giudizio di primo grado la CP_4
formulato tale eccezione per la prima volta solo in comparsa conclusionale, va ricordato che
[...]
in tema di mandato ad litem è inammissibile la costituzione in giudizio di più parti a mezzo del medesimo procuratore ogni qualvolta tra le stesse sia configurabile un conflitto d'interessi anche solo virtuale, in quanto il contemporaneo svolgimento di attività difensiva in favore di soggetti portatori di interessi contrastanti implica la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente tutelati: “Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 1765 del 20/01/2023, Rv. 666692 - 01); “In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023,
Rv. 668754 - 01).
Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di astensione a carico dell'avvocato, sarà dunque necessario che tra gli interessi delle parti da lui patrocinate sia configurabile un contrasto anche meramente virtuale, ricollegabile all'incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali, la quale impone al legale di compiere una scelta tra gli incarichi da assumere, in modo tale da salvaguardare la propria indipendenza nell'adempimento del mandato.
A parere della Corte la summenzionata ipotesi non può certo ravvisarsi nel caso di specie.
Nel caso di specie sebbene il G.S. e la fossero entrambi stati convenuti in giudizio da parte di CP_3
le loro rispettive posizioni processuali erano ben differenti: il primo veniva chiamato solo Pt_3
come litisconsorte necessario al fine di veder convalidato (anche nei suoi confronti) il sequestro giudiziario della bicicletta difettosa, la seconda invece veniva anche chiamata al risarcimento di tutti i danni occorsi all'attore a seguito del sinistro.
Il fatto che non abbia chiesto alcun risarcimento del danno al Pt_3 Controparte_1
(evidentemente non ritenendolo corresponsabile del danno alla persona provocatogli dalla improvvisa rottura della bicicletta, né per avere omesso sul mezzo la necessaria manutenzione, né Par per altro motivo) scinde in modo radicale la posizione processuale del da quella di CP_3
impedendo di poter ravvisare tra le stesse parti un conflitto di interessi, anche solo potenziale: va infatti precisato che, benché il conflitto d'interessi possa essere non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità va intesa non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il rapporto esistente in concreto tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1550 del 24/01/2011).
L'opponente si limita ad elencare delle ipotesi meramente esplorative che restano disancorate rispetto alla situazione concreta in cui versavano le parti al momento in cui l'avvocato ha accettato ed espletato gli incarichi. A tal riguardo non si vede per quale motivo l'attore, dopo aver condotto degli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, aver inquadrato il danno come conseguenza di un difetto progettuale della bicicletta, ed aver conseguentemente citato solo la per ottenere il CP_3
risarcimento del danno subito, avrebbe dovuto agire anche nei confronti del G.S. per una sua corresponsabilità nel fatto lesivo, e comunque sta di fatto che tale azione non è stata concretamente svolta;
proprio per questo dirimente motivo la circostanza che dall'incidente avrebbero potuto eventualmente scaturire, in astratto, anche danni per il , che aveva concesso in uso Controparte_1
la bicicletta difettosa ad un suo tesserato, è un fatto completamente inidoneo a concretizzare un Par conflitto di interessi tra e perché appunto il conflitto deve sussistere in concreto;
né infine CP_3
è dato capire quale sia il contrasto che l'opponente ritiene sussistere tra le parti resistenti nella procedura di sequestro, dove entrambe avevano il medesimo interesse ad opporsi all'istanza.
Par Anche l'interesse del a svolgere domanda risarcitoria verso (perché a causa del sinistro CP_3
derivante dal difetto di produzione della bicicletta un proprio tesserato non aveva più potuto correre) evidentemente sarebbe sorto solo se e quando il a monte, si fosse lamentato di ciò Pt_3
chiedendo al il conseguente risarcimento del danno. Controparte_1
In sostanza non è dato riscontrare alcuna interferenza negativa tra i due mandati ad litem svolti contemporaneamente dall'avv.to e dunque anche quest'ultima doglianza della si CP_2 Pt_1
rivela infondata.
Per tutti i motivi che precedono l'opposizione a decreto ingiuntivo va integralmente rigettata.
5. Le spese di lite
Malgrado la nullità della sentenza di primo grado impugnata, all'esito della nuova valutazione di merito compiuta da questa Corte risulta comunque totalmente soccombente nel Parte_1
processo di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi, a causa della caducazione del provvedimento decisorio di primo grado;
esse sono liquidate in favore dell'avv. come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22, CP_2
applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 26.001-52.000), secondo i valori medi, esclusa per l'appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
Tuttavia, considerando l'accoglimento del primo motivo di appello, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte della dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1195/2022 proposto da in Parte_1
proprio e quale l.r. del così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) nel merito rigetta l'opposizione proposta da confermando il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 1376/2014; 4) condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 sono liquidate in favore di per il primo grado in € 7.616,00 e per l'appello in € Controparte_2
6.946,00, oltre in entrambi i casi a spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze il 16.5.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.