Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3638/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ND Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3638/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Pt_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 08/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 che di seguito si riproducono:
caso potrà vedere il figlio:
• Un intero mese nella stagione estiva, quando lo stesso verrà in Italia: a tal fine il SI. si impegna a comunicare Pt_2
alla SI.ra entro la fine di aprile di ogni anno, il periodo in cui intenderà venire in Italia;
Parte_1
• Con cadenza giornaliera a mezzo collegamento audio-visivo.
2. A titolo di contributo al mantenimento del figlio ND, il SI. verserà alla moglie, entro il giorno 10 Pt_2
di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, la somma di € 450,00
(quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT a partire dal mese di settembre 2025;
I coniugi prendono atto che rientrano nel mantenimento ordinario le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione).
3. il SI. inoltre verserà il 50% delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo di intesa del Tribunale di Pt_2
Venezia del 23.09.2019 che si riporta di seguito per comodità:
A) Spese sostenibili senza preventivo accordo:
• Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o concordati prima della separazione/divorzio;
• Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche • Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00;
• Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne.
• Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
B) Spese sostenibili solo con preventivo accordo:
Si tratta di categorie di spese caratterizzate da rilevanza economica rispetto alla nuova situazione reddituale dei genitori.
• Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
Il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
ricreativi estivi (oratorio, centri grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare del un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
4. In considerazione delle notevoli spese che il SI. deve affrontare per trascorrere un mese in Italia in compagnia del Pt_2
figlio, la SI.ra si impegna a contribuire alle spese di trasferta/soggiorno in Italia, consegnando al SI. Parte_1
la somma di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni viaggio che lo stesso farà. Pt_2
5. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
6. Si chiede di disporre la trasmissione della emananda sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Camponogara per la annotazione di cui all'art. 69 DPR n. 396/2000.
7. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Per il PM intervenuto: “Conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 29/10/2012 contratto matrimonio in Cottesloe (Australia), atto trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
Camponogara (VE) dell'anno 2013, n. 10, parte II, serie C, Ufficio 1, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 08/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse del figlio minore , non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/10/2012 tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Camponogara, Pt_2
al n. 10, parte II, serie C, Uff. 1, dell'anno 2013;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. ND Cabianca