Art. 10.
In aggiunta allo stanziamento previsto dall' articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nello stesso inserito con l' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 600 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 325 milioni nell'anno finanziario 1976.
In aggiunta allo stanziamento previsto dall' articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nello stesso inserito con l' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 600 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 325 milioni nell'anno finanziario 1976.