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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 679 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Raimondo Garcea) Parte_1 appellante
E
(avv. Stefania Schiava) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Retribuzione nel periodo feriale.
Conclusioni: come da atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Catanzaro del 4.11.2021, : Controparte_1
a) ha allegato di essere un dipendente di dal Parte_1
22.12.1986 e di svolgere, tra il “personale viaggiante”, le mansioni di “autista”, con inquadramento nel livello 183B del CCNL Autoferrotranvieri;
Pag. 1 di 7 b) ha denunciato che il datore di lavoro gli aveva corrisposto nel periodo di godimento delle ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella pagata nei periodi di servizio effettivo;
c) in particolare, dopo aver descritto il trattamento retributivo previsto dall'anzidetto CCNL, ha lamentato che nei giorni di ferie non gli era stata corrisposta l'RA (Elemento retributivo aziendale sostitutivo), previsto dall'accordo aziendale del 11.6.2007 (in realtà 13.2.2007), composto dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello percepite dai dipendenti in base ad accordi sindacali aziendali in essere (esclusa l'indennità di reperibilità e fuori nastro) e la media delle trasferte e diarie percepite dai lavoratori in forza al 31/12/2005 ridotta del 20%;
d) più precisamente, ha chiarito che l'RA era costituito da due componenti distinte, entrambe pensionabili: 1) ERAS quota A), data dalla somma delle voci di cui ad accordi sindacali ritenuti superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e all'inquadramento parametrale) soggetta a variazioni in caso di cambi di qualifica, promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare. In essa erano incluse le precedenti voci retributive (Cfr.
Verbale di accordo del 1997) costituite da Indennità di presenza, Nuova indennità di presenza (quest'ultima a sua volta inclusiva dei precedenti elementi retributivi denominati “Indennità incentivante” e “Indennità incentivante aggiuntiva”); 2) ERAS quota B), che includeva, invece, la media ponderata delle trasferte e diarie, ridotte del
20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005.
e) ha denunciato l'illegittimità dell'accordo aziendale dell'11.6.07 (come detto,
13.2.07), laddove prevedeva che le due componenti dell'RA, pur costituendo voci fisse e continuative del trattamento stipendiale, non sarebbero state corrisposte, come in effetti avvenuto, in caso di assenza dal servizio per qualsivoglia motivo. Da ciò era derivato che durante le ferie il dipendente veniva ingiustamente penalizzato e scoraggiato a godere dei periodi di riposo previsti dalla legge come obbligatori e irrinunciabili, precisando che gli importi da recuperare erano i seguenti: ERAS A €
19,16 al giorno;
ERAS B €. 11,00 fino al 28/02/2019 ed €. 12,10 al giorno dall'1.3.19;
f) ha richiamato le pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Corte di
Cassazione che avevano sancito il principio secondo cui il lavoratore, durante il
Pag. 2 di 7 periodo di ferie, deve percepire lo stesso stipendio di quando è effettivamente in servizio. Ciò al fine di evitare che una retribuzione inferiore durante tale periodo, induca il lavoratore a rinunciare alle ferie;
g) ha concluso chiedendo la condanna di al pagamento Parte_1 delle differenze retributive dal 1.9.2015 al 30.4.2021, quantificate in euro 5.821,92 come da conteggi allegati al ricorso.
2. Nella resistenza di , con la sentenza impugnata il Parte_1 tribunale adito ha accolto il ricorso, per l'effetto condannando la convenuta al pagamento della minor somma di euro 5.597,63. Ha infatti ritenuto che l'RA sia computabile nella retribuzione feriale, nel limite delle quattro settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
3. La società soccombente ha appellato la decisione.
3.1. Ha premesso: a) che la nozione di retribuzione rilevante ai fini delle ferie
è quella definita dal combinato disposto degli artt. 1 e 10 del CCNL del 1980, da cui erano escluse le indennità saltuarie e variabili di cui all'art. 9 del medesimo CCNL, nonché dall'art. 3 del CCNL 27.11.00, che escludeva dalla nozione di retribuzione rilevante nel periodo feriale le indennità legate ad effettive e/o particolari prestazioni;
b) che l'RA, nella sua duplice componente RA A ed RA B, era stata prevista dall'accordo aziendale di secondo livello del 13.2.07 per il solo personale dipendente al 31.12.05 e da corrispondersi in rapporto alla effettiva presenza in servizio;
c) che dalle buste paga prodotte dal ricorrente emergeva che il “peso” dell'RA “si attestava fra il 3,86 ed il 4,80%”.
3.2. Ha quindi formulato cinque motivi di gravame, denunciando:
1) l'errore del tribunale per non aver verificato se la retribuzione feriale in concreto erogata da era tale da disincentivare il godimento Parte_1 delle ferie da parte del lavoratore, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Il ricorrente, per parte sua, non aveva allegato alcunché per dimostrare un effettivo disincentivo al godimento delle ferie. Ad ogni modo, nel caso di specie tale disincentivo non era ravvisabile “considerato il peso oltremodo risicato della maggiorazione rivendicata dell'elemento retributivo in questione rispetto alla busta paga del lavoratore”. Ulteriore circostanza da cui si desumeva l'insussistenza del disincentivo era data dal fatto che il ricorrente aveva sempre usufruito di tutte le ferie
Pag. 3 di 7 maturate in suo favore, addirittura godendone più del minimo garantito dall'all'art. 7
Direttiva 2003/88/CE (4 settimane/28 giornate);
2) l'omessa motivazione del tribunale sul fatto che l'RA era da sempre considerata dalle parti sociali quale elemento retributivo legato alla effettiva presenza in servizio, con la conseguenza che tale retribuzione accessoria è ontologicamente incompatibile con il concetto di “retribuzione feriale” di cui all'art. 7 Direttiva
2003/88/CE, giacché durante le ferie, per definizione, il lavoratore non presta la sua opera;
3) l'errore del tribunale per non aver considerato che la quota A dell'RA era sostitutiva dell'indennità di presenza “o altre indennità tutte erogabili a prescindere dalla natura delle mansioni svolte e indipendentemente dallo status del lavoratore, per il solo fatto della presenza in servizio”. Ha sostenuto che l'ERAS, nella sua componente A, non è affatto necessariamente ricollegata alle “mansioni” svolte dal lavoratore, né è correlata quanto alla sua genesi allo status personale e professionale dello stesso (incidendo solo sulla quantificazione), andando a sostituire le indennità in precedenza godute in base a specifici accordi aziendali. In particolare, “per come emerge dalle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2007 (all. 5 al fascicolo di primo grado)”, per i lavoratori aventi lo stesso inquadramento del ricorrente, i soli trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti erano
“l'indennità Agente Tipo B” e la c.d. nuova indennità di presenza e tale importo diventa l'emolumento sostitutivo quota A) da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza. Né può sostenersi che “solo” gli elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie sarebbero esclusi dalla nozione di retribuzione di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, essendo questa una conclusione non rinvenibile né nel testo della norma né dagli arresti giudiziali intervenuti sul punto;
4) l'errore del tribunale anche quanto alla quota B) dell'RA in quanto sostitutiva delle diarie e delle trasferte, come tale non riconnessa alle mansioni svolte o allo status di lavoratore subordinato. La quota B), infatti, per come espressamente indicato nell'accordo 13.2.2007, era stata elaborata “mediante il calcolo della media ponderata delle diarie e delle trasferte, decurtate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005, misura quest'ultima convenuta per tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto
Pag. 4 di 7 organizzativo prevedente l'accorpamento delle residenze di servizio e la razionalizzazione dei turni automobilistici e ferroviari con conseguente eliminazione delle diarie e delle trasferte superflue per una gestione aziendale più produttiva.
Stante ciò, la quota B) non può in alcun modo essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non connessa ad alcuna attività di lavoro: ergo, non sussistono le condizioni per un suo riconoscimento. Né vale il rilievo del Giudicante di primo grado afferente alla natura retributiva delle indennità di trasferta e alla loro ricomprensione nella base di calcolo del TFR, in quanto la nozione di retribuzione rilevante a tale ultimo fine non coincide certamente con quella di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE ed in ogni caso, nella specie, la quota B non era e non è in alcun modo correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto, come detto, non
è connessa ad alcuna attività di lavoro”.
5) l'errore del tribunale per aver regolato le spese secondo soccombenza, mentre nel caso di specie esse dovevano essere compensate dal momento che la società aveva sempre rispettato la normativa contrattuale vigente ed applicabile. Il tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tener conto che con la sentenza di primo grado la domanda avversaria era stata già ridotta in maniera consistente, determinando perciò un'ipotesi di soccombenza reciproca.
4. L'appellato si è costituito concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. I primi quattro motivi di appello, che devono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati alla luce delle argomentazioni che questa Corte ha già esposto in decisioni ben note alle parti perché rese nell'ambito di un contenzioso seriale. Ad esse è dunque sufficiente fare rimando,
Pag. 5 di 7 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per motivare l'identico approdo anche nel caso di specie1.
7. Il rimando, più precisamente, è alle sentenze d'appello n. 251/25 e
445/25. Ed è un rimando che si giustifica per intuitive ragioni di omogeneità del trattamento di casi simili e in considerazione del fatto che quelle sentenze sono state pronunciate tra parti assistite dai medesimi difensori degli odierni contendenti.
8. Parimenti infondato è anche l'ultimo motivo di appello con cui si addebita al tribunale di non aver compensato le spese di lite, stante l'asserito comportamento aziendale rispettoso della “normativa contrattuale vigente ed applicabile”.
9. In senso contrario alla prospettazione dell'appellante depongono le considerazioni già esposte nelle succitate sentenze d'appello che hanno respinto l'analogo motivo di gravame. Si conviene, infatti, che quanto dedotto dall'appellante non integra una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite, dovendosi anzi valorizzare il fatto che la società è rimasta sulle sue posizioni nonostante il ricorso stragiudiziale proposto dal lavoratore e, quel che più conta, nonostante che i principi di diritto rilevanti nel caso di specie, sia a livello europeo, sia nazionale, fossero ormai consolidati ben prima della proposizione del ricorso, dovendosi aggiungere che proprio con l'atto introduttivo il ricorrente aveva fondatamente denunciato l'evidente contrasto dell'accordo di secondo livello del
13.2.07 con l'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03. Né può ravvisarsi una soccombenza reciproca sol perché il tribunale ha condannato l'azienda al pagamento di una somma minore rispetto a quella di cui ai conteggi di parte ricorrente. Al riguardo, è dirimente la circostanza che il ricorrente aveva chiesto la condanna al pagamento anche di una somma diversa da quella specificamente rivendicata che, all'esito del giudizio, fosse comunque risultata dovuta.
10. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e in un
Pag. 6 di 7 importo di poco superiore ai minimi del corrispondente scaglione del DM Giustizia n.
55/14.
11. Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 508/24, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
3.000, oltre accessori e rimborsi di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 2861/2019: “la motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, Disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni".
Cfr. anche Cass. 17640/2016.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 679 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Raimondo Garcea) Parte_1 appellante
E
(avv. Stefania Schiava) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Retribuzione nel periodo feriale.
Conclusioni: come da atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Catanzaro del 4.11.2021, : Controparte_1
a) ha allegato di essere un dipendente di dal Parte_1
22.12.1986 e di svolgere, tra il “personale viaggiante”, le mansioni di “autista”, con inquadramento nel livello 183B del CCNL Autoferrotranvieri;
Pag. 1 di 7 b) ha denunciato che il datore di lavoro gli aveva corrisposto nel periodo di godimento delle ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella pagata nei periodi di servizio effettivo;
c) in particolare, dopo aver descritto il trattamento retributivo previsto dall'anzidetto CCNL, ha lamentato che nei giorni di ferie non gli era stata corrisposta l'RA (Elemento retributivo aziendale sostitutivo), previsto dall'accordo aziendale del 11.6.2007 (in realtà 13.2.2007), composto dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello percepite dai dipendenti in base ad accordi sindacali aziendali in essere (esclusa l'indennità di reperibilità e fuori nastro) e la media delle trasferte e diarie percepite dai lavoratori in forza al 31/12/2005 ridotta del 20%;
d) più precisamente, ha chiarito che l'RA era costituito da due componenti distinte, entrambe pensionabili: 1) ERAS quota A), data dalla somma delle voci di cui ad accordi sindacali ritenuti superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e all'inquadramento parametrale) soggetta a variazioni in caso di cambi di qualifica, promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare. In essa erano incluse le precedenti voci retributive (Cfr.
Verbale di accordo del 1997) costituite da Indennità di presenza, Nuova indennità di presenza (quest'ultima a sua volta inclusiva dei precedenti elementi retributivi denominati “Indennità incentivante” e “Indennità incentivante aggiuntiva”); 2) ERAS quota B), che includeva, invece, la media ponderata delle trasferte e diarie, ridotte del
20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005.
e) ha denunciato l'illegittimità dell'accordo aziendale dell'11.6.07 (come detto,
13.2.07), laddove prevedeva che le due componenti dell'RA, pur costituendo voci fisse e continuative del trattamento stipendiale, non sarebbero state corrisposte, come in effetti avvenuto, in caso di assenza dal servizio per qualsivoglia motivo. Da ciò era derivato che durante le ferie il dipendente veniva ingiustamente penalizzato e scoraggiato a godere dei periodi di riposo previsti dalla legge come obbligatori e irrinunciabili, precisando che gli importi da recuperare erano i seguenti: ERAS A €
19,16 al giorno;
ERAS B €. 11,00 fino al 28/02/2019 ed €. 12,10 al giorno dall'1.3.19;
f) ha richiamato le pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Corte di
Cassazione che avevano sancito il principio secondo cui il lavoratore, durante il
Pag. 2 di 7 periodo di ferie, deve percepire lo stesso stipendio di quando è effettivamente in servizio. Ciò al fine di evitare che una retribuzione inferiore durante tale periodo, induca il lavoratore a rinunciare alle ferie;
g) ha concluso chiedendo la condanna di al pagamento Parte_1 delle differenze retributive dal 1.9.2015 al 30.4.2021, quantificate in euro 5.821,92 come da conteggi allegati al ricorso.
2. Nella resistenza di , con la sentenza impugnata il Parte_1 tribunale adito ha accolto il ricorso, per l'effetto condannando la convenuta al pagamento della minor somma di euro 5.597,63. Ha infatti ritenuto che l'RA sia computabile nella retribuzione feriale, nel limite delle quattro settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
3. La società soccombente ha appellato la decisione.
3.1. Ha premesso: a) che la nozione di retribuzione rilevante ai fini delle ferie
è quella definita dal combinato disposto degli artt. 1 e 10 del CCNL del 1980, da cui erano escluse le indennità saltuarie e variabili di cui all'art. 9 del medesimo CCNL, nonché dall'art. 3 del CCNL 27.11.00, che escludeva dalla nozione di retribuzione rilevante nel periodo feriale le indennità legate ad effettive e/o particolari prestazioni;
b) che l'RA, nella sua duplice componente RA A ed RA B, era stata prevista dall'accordo aziendale di secondo livello del 13.2.07 per il solo personale dipendente al 31.12.05 e da corrispondersi in rapporto alla effettiva presenza in servizio;
c) che dalle buste paga prodotte dal ricorrente emergeva che il “peso” dell'RA “si attestava fra il 3,86 ed il 4,80%”.
3.2. Ha quindi formulato cinque motivi di gravame, denunciando:
1) l'errore del tribunale per non aver verificato se la retribuzione feriale in concreto erogata da era tale da disincentivare il godimento Parte_1 delle ferie da parte del lavoratore, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Il ricorrente, per parte sua, non aveva allegato alcunché per dimostrare un effettivo disincentivo al godimento delle ferie. Ad ogni modo, nel caso di specie tale disincentivo non era ravvisabile “considerato il peso oltremodo risicato della maggiorazione rivendicata dell'elemento retributivo in questione rispetto alla busta paga del lavoratore”. Ulteriore circostanza da cui si desumeva l'insussistenza del disincentivo era data dal fatto che il ricorrente aveva sempre usufruito di tutte le ferie
Pag. 3 di 7 maturate in suo favore, addirittura godendone più del minimo garantito dall'all'art. 7
Direttiva 2003/88/CE (4 settimane/28 giornate);
2) l'omessa motivazione del tribunale sul fatto che l'RA era da sempre considerata dalle parti sociali quale elemento retributivo legato alla effettiva presenza in servizio, con la conseguenza che tale retribuzione accessoria è ontologicamente incompatibile con il concetto di “retribuzione feriale” di cui all'art. 7 Direttiva
2003/88/CE, giacché durante le ferie, per definizione, il lavoratore non presta la sua opera;
3) l'errore del tribunale per non aver considerato che la quota A dell'RA era sostitutiva dell'indennità di presenza “o altre indennità tutte erogabili a prescindere dalla natura delle mansioni svolte e indipendentemente dallo status del lavoratore, per il solo fatto della presenza in servizio”. Ha sostenuto che l'ERAS, nella sua componente A, non è affatto necessariamente ricollegata alle “mansioni” svolte dal lavoratore, né è correlata quanto alla sua genesi allo status personale e professionale dello stesso (incidendo solo sulla quantificazione), andando a sostituire le indennità in precedenza godute in base a specifici accordi aziendali. In particolare, “per come emerge dalle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2007 (all. 5 al fascicolo di primo grado)”, per i lavoratori aventi lo stesso inquadramento del ricorrente, i soli trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti erano
“l'indennità Agente Tipo B” e la c.d. nuova indennità di presenza e tale importo diventa l'emolumento sostitutivo quota A) da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza. Né può sostenersi che “solo” gli elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie sarebbero esclusi dalla nozione di retribuzione di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, essendo questa una conclusione non rinvenibile né nel testo della norma né dagli arresti giudiziali intervenuti sul punto;
4) l'errore del tribunale anche quanto alla quota B) dell'RA in quanto sostitutiva delle diarie e delle trasferte, come tale non riconnessa alle mansioni svolte o allo status di lavoratore subordinato. La quota B), infatti, per come espressamente indicato nell'accordo 13.2.2007, era stata elaborata “mediante il calcolo della media ponderata delle diarie e delle trasferte, decurtate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005, misura quest'ultima convenuta per tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto
Pag. 4 di 7 organizzativo prevedente l'accorpamento delle residenze di servizio e la razionalizzazione dei turni automobilistici e ferroviari con conseguente eliminazione delle diarie e delle trasferte superflue per una gestione aziendale più produttiva.
Stante ciò, la quota B) non può in alcun modo essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non connessa ad alcuna attività di lavoro: ergo, non sussistono le condizioni per un suo riconoscimento. Né vale il rilievo del Giudicante di primo grado afferente alla natura retributiva delle indennità di trasferta e alla loro ricomprensione nella base di calcolo del TFR, in quanto la nozione di retribuzione rilevante a tale ultimo fine non coincide certamente con quella di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE ed in ogni caso, nella specie, la quota B non era e non è in alcun modo correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto, come detto, non
è connessa ad alcuna attività di lavoro”.
5) l'errore del tribunale per aver regolato le spese secondo soccombenza, mentre nel caso di specie esse dovevano essere compensate dal momento che la società aveva sempre rispettato la normativa contrattuale vigente ed applicabile. Il tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tener conto che con la sentenza di primo grado la domanda avversaria era stata già ridotta in maniera consistente, determinando perciò un'ipotesi di soccombenza reciproca.
4. L'appellato si è costituito concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. I primi quattro motivi di appello, che devono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati alla luce delle argomentazioni che questa Corte ha già esposto in decisioni ben note alle parti perché rese nell'ambito di un contenzioso seriale. Ad esse è dunque sufficiente fare rimando,
Pag. 5 di 7 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per motivare l'identico approdo anche nel caso di specie1.
7. Il rimando, più precisamente, è alle sentenze d'appello n. 251/25 e
445/25. Ed è un rimando che si giustifica per intuitive ragioni di omogeneità del trattamento di casi simili e in considerazione del fatto che quelle sentenze sono state pronunciate tra parti assistite dai medesimi difensori degli odierni contendenti.
8. Parimenti infondato è anche l'ultimo motivo di appello con cui si addebita al tribunale di non aver compensato le spese di lite, stante l'asserito comportamento aziendale rispettoso della “normativa contrattuale vigente ed applicabile”.
9. In senso contrario alla prospettazione dell'appellante depongono le considerazioni già esposte nelle succitate sentenze d'appello che hanno respinto l'analogo motivo di gravame. Si conviene, infatti, che quanto dedotto dall'appellante non integra una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite, dovendosi anzi valorizzare il fatto che la società è rimasta sulle sue posizioni nonostante il ricorso stragiudiziale proposto dal lavoratore e, quel che più conta, nonostante che i principi di diritto rilevanti nel caso di specie, sia a livello europeo, sia nazionale, fossero ormai consolidati ben prima della proposizione del ricorso, dovendosi aggiungere che proprio con l'atto introduttivo il ricorrente aveva fondatamente denunciato l'evidente contrasto dell'accordo di secondo livello del
13.2.07 con l'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03. Né può ravvisarsi una soccombenza reciproca sol perché il tribunale ha condannato l'azienda al pagamento di una somma minore rispetto a quella di cui ai conteggi di parte ricorrente. Al riguardo, è dirimente la circostanza che il ricorrente aveva chiesto la condanna al pagamento anche di una somma diversa da quella specificamente rivendicata che, all'esito del giudizio, fosse comunque risultata dovuta.
10. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e in un
Pag. 6 di 7 importo di poco superiore ai minimi del corrispondente scaglione del DM Giustizia n.
55/14.
11. Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 508/24, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
3.000, oltre accessori e rimborsi di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 2861/2019: “la motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, Disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni".
Cfr. anche Cass. 17640/2016.