Articolo 5 della Legge 21 dicembre 1991, n. 403
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 dicembre 1991
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 19991 in lire 8.325 milioni per l'anno 1992, in lire 9.707 milioni per l'anno 1993 ed in lire 9.764 milioni per l'anno 1994, S; provvede. quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", nonche', quanto a lire 8.325 milioni per l'anno 1992, a lire 9.707 milioni per l'anno 1993 ed a lire 9.764 milioni per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1991