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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/07/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3747/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lupo
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3747/2021,
promossa da:
(n. 49/2018 R.F.), C.F. , in persona del Curatore Prof. Avv. Parte_1 P.IVA_1
Pierpaolo Sanfilippo, autorizzato ad agire in giudizio in forza del decreto del Giudice Delegato -
Dott.ssa Nicoletta Rusconi del 17.06.2021 (doc. 1), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Trapanese;
- Attore-
contro
Rag. nato a [...], il [...], ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Siracusa, V.le Santa Panagia n. 136/L, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Girolamo Venturella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuto-
pagina 1 di 7 Posta in decisione all'esito dell'udienza del 24.04.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 30.07.2021 il in persona del curatore fallimentare, ha Parte_1 promosso azione revocatoria per far ritenere e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell'art. 67, comma 2 R.D. 16 marzo 1942/267, il pagamento della somma di euro
26.720,00 effettuato in data 15.02.2018 a favore del ragioniere a titolo di acconto per la Controparte_1 redazione dell'attestazione del piano concordatario, con condanna alla restituzione del suddetto importo.
In particolare, parte attrice ha dedotto che:
Par
- in data 11.10.2017 la aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco;
- il Tribunale di Siracusa, dopo aver concesso alla società termine per fornire chiarimenti sul dedotto stato di crisi, in data 17 novembre 2017 aveva concesso nuovo termine di 90 giorni, decorrente dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (13 ottobre 2017) per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione di rito;
- con provvedimento del 13.02.2018 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato improcedibile la domanda, Par avendo la rinunciato con dichiarazione depositata il 12.02.2018, non luogo a procedere sulle istanze di fallimento in quanto i creditori istanti avevano depositato atto di desistenza o di rinuncia;
- con sentenza n. 49 del 30.07.2018 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato il fallimento della e Pt_1 nominato il curatore;
- dall'esame della documentazione contabile della fallita e, in particolare, dalla verifica del conto corrente n. 917990 intrattenuto presso la Banca Popolare Emilia Romagna è stato riscontrato un addebito di euro 26.720,00, datato 15.02.2018, e quindi entro i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, per il pagamento della fattura emessa dall'odierno convenuto a titolo di acconto compensi per la redazione dell'attestazione del piano concordatario.
pagina 2 di 7 Il convenuto Rag. ha resistito, opponendo tra l'altro l'applicabilità dell'esimente ex art. Controparte_1
67, comma 3, lettera g), L.F. in quanto il pagamento si riferirebbe a prestazioni professionali strumentali all'accesso alle procedure concorsuali, e quindi non revocabile.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 24.04.2025 è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta.
In punto di diritto si osserva che l'azione revocatoria fallimentare è lo strumento finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito, andando ad incidere, privandoli di effetto, sugli atti dallo stesso posti in essere nel periodo antecedente alla dichiarazione del fallimento, in violazione del principio della par condicio creditorum.
L'art. 67 comma 2 della legge fallimentare, che qui viene preliminarmente in rilievo, stabilisce che
“sono, altresì, revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
L'eventus damni è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, con presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, perché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente nell'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. N.
25571/2010).
Nel caso che ci occupa, sussiste, innanzitutto, il presupposto oggettivo dell'azione ex art. 67 comma 2
Legge Fallimentare, essendo pacifico che in data 15 febbraio 2018 (e dunque nel periodo sospetto dei 6 mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 30.07.2018) la abbia Pt_1 effettuato il pagamento “a titolo di acconto per la redazione dell'attestazione del piano concordatario” della somma di 26.720,00 euro a favore del ragioniere CP_1
pagina 3 di 7 Sotto il profilo soggettivo, il ragioniere in qualità di professionista incaricato dell'attestazione CP_1 del piano concordatario aveva certamente piena conoscenza della esposizione debitoria della società e del suo stato di insolvenza.
Ebbene, posta la sussistenza degli elementi di cui all'art. 67 comma 2 della legge fallimentare ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto solutorio posto in essere, non può ritenersi applicabile, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, l'esimente di cui al comma 3, lettera g della citata norma che stabilisce che “Non sono soggetti all'azione revocatoria: …… g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo”.
L'art. 67 comma 3 lett. G LF sottrae alla revocatoria fallimentare i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall'imprenditore alla scadenza, per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura di concordato preventivo.
La ratio sottesa alla norma è di favorire la predisposizione di strumenti di composizione della crisi idonei a privilegiare la conservazione dei valori aziendali, ossia la stessa finalità che si ravvisa anche nel disposto dell'art. 67 lett. g) legge fall., sottraendo alla revocatoria fallimentare i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall'imprenditore per ottenere prestazioni strumentali all'accesso alla procedura di concordato preventivo.
Identica funzione viene tradizionalmente attribuita alla "prededuzione" L. Fall., ex art. 111, comma 2), ult. inciso, in relazione ai crediti sorti in occasione o "in funzione" delle procedure concorsuali.
Tale identità di ratio, non fa però venir meno le differenze strutturali e funzionali degli istituti.
L'ipotesi di esenzione da revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, lett. g), richiede, che si tratti di una prestazione necessaria all'accesso alla procedura di concordato preventivo, dovendo ritenersi che essa non operi in relazione a tutte quelle obbligazioni caratterizzate da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, a pena di dilatare oltre misura ed in contrasto con la natura eccezionale dell'esenzione, la fattispecie in esame.
Deve dunque ritenersi che, ove la domanda di concordato preventivo non sia stata neppure presentata, venga meno in radice la stessa astratta configurabilità di una relazione di strumentalità tra la prestazione, risoltasi in un mero esame preliminare di fattibilità, che non si è estrinsecato in alcun atto avente rilevanza esterna (come appunto la presentazione della domanda) e l'accesso alla procedura pagina 4 di 7 di concordato preventivo, nesso di strumentalità che costituisce elemento costitutivo della fattispecie in oggetto.
Se infatti è vero che l'evoluzione della vicenda concorsuale (la mancata ammissione alla procedura) non può di per sè escludere l'applicazione dell'esenzione, è però necessario che le prestazioni per la quali l'esenzione si invoca si qualifichino per una relazione di diretta e concreta strumentalità rispetto
(all'accesso) alla procedura concorsuale.
In assenza della domanda di concordato, invero, non sembra neppure possibile verificare l'effettivo nesso di strumentalità tra "servizi" ed ammissione alla procedura, non potendo, come già rilevato, applicarsi l'esenzione in esame ad ogni tipo di attività di consulenza ed assistenza all'impresa che sia in qualche modo collegata all'eventuale accesso ad una procedura di concordato preventivo.
E ciò, si ripete, non già in relazione alle conseguenze dell'atto sugli interessi del ceto creditorio, ma alla valutazione ex ante ed in termini oggettivi della prestazione, che deve pur sempre caratterizzarsi per un nesso diretto di strumentalità (all'accesso) alla procedura, nesso che postula dunque quanto meno che la domanda sia presentata.
Ciò posto in diritto, nel caso che ci occupa risulta mancante la funzionalità dell'incarico conferito al ragioniere rispetto all'accesso alla procedura concordataria. CP_1
Invero, dagli atti e dalle allegazioni delle parti è emerso che la non ha depositato, entro il Pt_1 termine assegnatole dal Tribunale (con scadenza l'11.01.2018), la proposta di concordato, il piano concordatario e l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano;
non ha fatto alcuna richiesta di proroga, tant'è che l'udienza del 16 gennaio 2018 fissata per la comparizione della Par
è stata rinviata per consentire alle parti di interloquire in ordine al mancato rispetto, da parte della Par
del termine ultimo perentorio per il deposito della proposta e del piano (v. documenti allegati all'atto di citazione); e il 12 febbraio 2018 ha formalmente rinunciato alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Cosicchè l'incarico per la redazione dell'attestazione del piano concordatario, conferito al ragioniere e datato 5 febbraio 2018, non può ritenersi funzionale alla procedura concordataria, in quanto CP_1 successivo alla scadenza del termine perentorio dell'11 gennaio 2018 e comunque non seguito da alcun atto formale rilevante esternamente ai fini suddetti.
pagina 5 di 7 Il dedotto esame preliminare di fattibilità, non estrinsecatosi in alcun atto avente rilevanza esterna, non prova la strumentalità della prestazione con il tentativo di accesso a procedura alternativa al fallimento, con conseguenziale esclusione dell'applicabilità dell'esenzione de qua (In tema di esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. g, L.F., la Corte di Cassazione ha statuito che “il pagamento effettuato in favore del consulente della società, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lettera g) legge fallimentare, qualora il servizio reso dal consulente si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria senza estrinsecazione nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato, non sussiste, infatti, in tale ipotesi, ad una valutazione ex ante,
l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concordataria che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione ” (Cass. Civ. n. 4340 del 20 febbraio
2020).
La prestazione per la quale l'esenzione si invoca non è causalmente collegata all'accesso alla procedura concorsuale, in considerazione della tardività del conferimento dell'incarico rispetto al termine assegnato dal Giudice e, comunque, alla mancata presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione di rito, espressione di una implicita rinuncia all'accesso alla procedura, poi confermata 12.02.2018.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 42093 del 31 dicembre 2021, hanno chiarito che detto credito non è prededucibile allorquando la prestazione, ancorché svolta (difettando qualsiasi prova nel caso di specie), non solo non può ritenersi avvinta da alcuna relazione strumentale al concordato preventivo, nell'ipotesi di mancata ammissione, ma è risultata del tutto estranea agli scopi per i quali era stata acquisita, allorquando il debitore abbia mancato di allestire proposta, piano e documentazione entro il termine concessogli ai sensi dell'art.161 co.6 l. fall. ed anzi richiesto al
Tribunale, a mezzo della rinuncia, di non emanare alcuna pronuncia di merito cui l'ingaggiata attività doveva risultare funzionale.
Alla luce di quanto sopra, non ritenendosi la prestazione del ragioniere strumentale all'accesso alla procedura concorsuale deve accogliersi la domanda di parte attrice e per l'effetto deve dichiararsi inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento il pagamento in favore del Pt_1 ragioniere della somma di 26.720,00 euro, che va conseguentemente revocato, con obbligo CP_1 del convenuto di restituire la suddetta somma a parte attrice.
pagina 6 di 7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, in relazione al valore del credito (scaglione di riferimento 26.000,00- 52.000,00), secondo valori minimi tenuto conto della natura prettamente documentale della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della il pagamento pari ad Pt_1 euro 26.720,00 effettuato a favore di;
Controparte_1
- condanna a restituire al la detta somma, oltre agli interessi Controparte_1 Parte_1 legali, dalla data della domanda al saldo.
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.906,00 per onorari, oltre a spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Lupo
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