CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 5186-2021 proposto da: UR AN, elettivamente domiciiiato in Roma, Via Virgilio 8, presso lo studio dell'Avvocato Luigi PARENTI che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro UNICAA SRL;
- intimata - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14471/20, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1780 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 20/01/2023 udito l'Avvocato Alessandro BARTOLETTA per delega orale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario FRESA, che si riporta alla requisitoria scritta e chiede la declaratoria inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. FE EN ricorre ex art. 391-bis cod. proc. civ., sulla base di due motivi, per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 14471/20, del 9 luglio 2020, che ha dichiarato inammissibile - per inosservanza del requisito di contenuto forma di cui all'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - il ricorso dallo stesso esperito avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, n. 573/18, del 29 marzo 2018, che confermava il rigetto della domanda di risarcimento danni da inadempimento proposta nei confronti della società Unicaa S.r.l. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver adito il Tribunale di Bergamo, a norma dell'art. 702-bis cod. proc. civ., affinché fosse accertato l'inadempimento della società - all'epoca dei fatti denominata CAA Società Servizi Integrati, poi divenuta Unicaa S.r.l. - dal medesimo Merenu incaricata di inoltrare, nell'anno 2008 (come era già avvenuto l'anno precedente), una domanda di sviluppo rurale, per fruire dei contributi di cui al regolamento CE/1968/2005, nonché le successive domande di conferma, per le annualità dal 2009 al 2013. Lamentando di aver subito danno in conseguenza di tale inadempimento, l'allora attore ne chiedeva il ristoro, vedendo, tuttavia, rigettata la propria pretesa, con decisione confermata dalla Corte bresciana. Esperito ricorso per cassazione, lo stesso veniva dichiarato inammissibile sul "preliminare ed assorbente rilievo" dell'omessa descrizione dei fatti di causa, evidenziandosi, aggiuntivamente, come anche ciascuno dei quattro motivi in cui si articolava l'impugnazione presentassero "evidenti ragioni di inammissibilità". 3. Avverso l'ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione il EN, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo si contesta la "asserita inammissibilità del ricorso" per cassazione, dichiarata dall'ordinanza oggi impugnata per revocazione, censura formulata sul rilievo che il testo della stessa confermerebbe come questa Corte avesse pienamente compreso sia il fatto sostanziale che ha originato la controversia, sia il fatto processuale, senza dover ricorrere ad atti dix,,ersi dal ricorso. Inoltre, l'ordinanza impugnata contrasterebbe con la più recente consolidata giurisprudenza di questa Corte, a Sezioni Unite, la quale ha evidenziato che il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., deve essere sempre letto in correlazione con l'art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. (è citata Cass. Sez. Un., sent. 21 marzo 2017, n. 7155). In conclusione, si lamenta che la pronuncia di cui è domandata la revocazione risulterebbe affetta "da un grave errore, proprio perché non possono ritenersi in alcun modo sussistenti i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso". 3.2. Con il secondo motivo si sottolinea la "puntuale allegazione documentale versata in atti ed esattamente richiamata nel corpo del ricorso", censurandosi, su tali basi, l'ordinanza impugnata pure nella parte in cui ha ritenuto non scrutinabile il terzo motivo dell'impugnazione allora proposta (con cui si contestava, al giudice di appello, di non aver dato ingresso alla produzione di nuovi documenti), giacché basata, nuovamente, sull'assenza di adeguata descrizione dei fatti di causa. 4. È rimasta solo intimata la società Unicaa S.r.l. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Con lo stesso, infatti, non sono stati prospettati vizi revocatori, se è vero che - in base ad un principio risalente nel tempo, ma mai contraddetto da questa Corte - è "inammissibile, perché non denuncia un errore di fatto ai sensi del n. 4) dell'art. 395 cod. proc. civ., bensì una violazione della disposizione di cui al n. 3) dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si deduca come motivo di revocazione l'errore che la sentenza avrebbe compiuto nel ritenere il ricorso oggetto di decisione inammissibile per carenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa" (Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2007, n. 4640, Rv. 596345-01). È appena il caso di rimarcare, poi, che il secondo motivo del presente ricorso presenta un profilo ulteriore di inammissibilità. Esso, per vero, s'indirizza avverso una "ratio decidendi" aggiuntiva, posta a fondamento dell'ordinanza impugnata (vale a dire, l'inammissibilità di un singolo motivo del ricorso per cassazione, dopo che l'intera impugnazione era stata ritenuta non conforme alla previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), sicché il suo eventuale accoglimento non potrebbe essere, in nessun caso, idoneo a determinare l'annullamento dell'ordinanza fatta oggetto di impugnazione. Difatti, allorché il provvedimento impugnato si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01). 7. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasta sola intimata la società Unicaa. 8. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 26 ottobre 2022.
- ricorrente -
contro UNICAA SRL;
- intimata - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14471/20, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1780 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 20/01/2023 udito l'Avvocato Alessandro BARTOLETTA per delega orale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario FRESA, che si riporta alla requisitoria scritta e chiede la declaratoria inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. FE EN ricorre ex art. 391-bis cod. proc. civ., sulla base di due motivi, per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 14471/20, del 9 luglio 2020, che ha dichiarato inammissibile - per inosservanza del requisito di contenuto forma di cui all'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - il ricorso dallo stesso esperito avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, n. 573/18, del 29 marzo 2018, che confermava il rigetto della domanda di risarcimento danni da inadempimento proposta nei confronti della società Unicaa S.r.l. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver adito il Tribunale di Bergamo, a norma dell'art. 702-bis cod. proc. civ., affinché fosse accertato l'inadempimento della società - all'epoca dei fatti denominata CAA Società Servizi Integrati, poi divenuta Unicaa S.r.l. - dal medesimo Merenu incaricata di inoltrare, nell'anno 2008 (come era già avvenuto l'anno precedente), una domanda di sviluppo rurale, per fruire dei contributi di cui al regolamento CE/1968/2005, nonché le successive domande di conferma, per le annualità dal 2009 al 2013. Lamentando di aver subito danno in conseguenza di tale inadempimento, l'allora attore ne chiedeva il ristoro, vedendo, tuttavia, rigettata la propria pretesa, con decisione confermata dalla Corte bresciana. Esperito ricorso per cassazione, lo stesso veniva dichiarato inammissibile sul "preliminare ed assorbente rilievo" dell'omessa descrizione dei fatti di causa, evidenziandosi, aggiuntivamente, come anche ciascuno dei quattro motivi in cui si articolava l'impugnazione presentassero "evidenti ragioni di inammissibilità". 3. Avverso l'ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione il EN, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo si contesta la "asserita inammissibilità del ricorso" per cassazione, dichiarata dall'ordinanza oggi impugnata per revocazione, censura formulata sul rilievo che il testo della stessa confermerebbe come questa Corte avesse pienamente compreso sia il fatto sostanziale che ha originato la controversia, sia il fatto processuale, senza dover ricorrere ad atti dix,,ersi dal ricorso. Inoltre, l'ordinanza impugnata contrasterebbe con la più recente consolidata giurisprudenza di questa Corte, a Sezioni Unite, la quale ha evidenziato che il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., deve essere sempre letto in correlazione con l'art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. (è citata Cass. Sez. Un., sent. 21 marzo 2017, n. 7155). In conclusione, si lamenta che la pronuncia di cui è domandata la revocazione risulterebbe affetta "da un grave errore, proprio perché non possono ritenersi in alcun modo sussistenti i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso". 3.2. Con il secondo motivo si sottolinea la "puntuale allegazione documentale versata in atti ed esattamente richiamata nel corpo del ricorso", censurandosi, su tali basi, l'ordinanza impugnata pure nella parte in cui ha ritenuto non scrutinabile il terzo motivo dell'impugnazione allora proposta (con cui si contestava, al giudice di appello, di non aver dato ingresso alla produzione di nuovi documenti), giacché basata, nuovamente, sull'assenza di adeguata descrizione dei fatti di causa. 4. È rimasta solo intimata la società Unicaa S.r.l. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Con lo stesso, infatti, non sono stati prospettati vizi revocatori, se è vero che - in base ad un principio risalente nel tempo, ma mai contraddetto da questa Corte - è "inammissibile, perché non denuncia un errore di fatto ai sensi del n. 4) dell'art. 395 cod. proc. civ., bensì una violazione della disposizione di cui al n. 3) dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si deduca come motivo di revocazione l'errore che la sentenza avrebbe compiuto nel ritenere il ricorso oggetto di decisione inammissibile per carenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa" (Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2007, n. 4640, Rv. 596345-01). È appena il caso di rimarcare, poi, che il secondo motivo del presente ricorso presenta un profilo ulteriore di inammissibilità. Esso, per vero, s'indirizza avverso una "ratio decidendi" aggiuntiva, posta a fondamento dell'ordinanza impugnata (vale a dire, l'inammissibilità di un singolo motivo del ricorso per cassazione, dopo che l'intera impugnazione era stata ritenuta non conforme alla previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), sicché il suo eventuale accoglimento non potrebbe essere, in nessun caso, idoneo a determinare l'annullamento dell'ordinanza fatta oggetto di impugnazione. Difatti, allorché il provvedimento impugnato si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01). 7. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasta sola intimata la società Unicaa. 8. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 26 ottobre 2022.