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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/07/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1132/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Domenico BISCIONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
ubicato in Vaglio Basilicata, al Vico delle Rose, n. 13, in persona CP_1 dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmelina LO SASSO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, il Parte_1
ubicato in Vaglio Basilicata, al Vico delle Rose, n. 13, in persona CP_1 dell'amministratore, Controparte_2
L' , piccolo imprenditore edile, dietro incarico dei condomini, aveva «eseguito Pt_1
i lavori di ristrutturazione di un fabbricato condominiale sito in Vaglio di Basilicata in Vico delle Rose.».
Il corrispettivo ammontava ad euro 107.174,55.
Egli aveva ricevuto la minor somma di euro 46.831,00, e, dunque, gli spettavano ancora euro 60.343,55: che il convenuto doveva essere condannato a pagare.
2. Si costituiva il convenuto, chiedendo che la domanda fosse rigettata ed articolando alcune domande riconvenzionali.
I lavori erano finanziati ai sensi della l. 219/1981.
1 N. 1132/2014 R.G.A.C.
Il contributo relativo al terzo stato di avanzamento, pari ad euro 17.990,00, non era stato corrisposto dal Comune di Vaglio Basilicata, in assenza di D.U.R.C. regolare dello stesso
. Pt_1
L'importo richiesto era eccessivo e non era documentato, né provato.
I lavori erano interamente assistiti dal contributo pubblico, senza accollo da parte dei condomini.
Presso il Tribunale di Potenza pendeva un pignoramento presso terzi (terzi erano il
Comune di Vaglio Basilicata ed il : lo scrivente Giudice aggiunge che, nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta, non viene indicato chi fosse il creditore procedente e come mai terzo fosse il ), «per il recupero dell'importo del terzo stato di avanzamento, CP_2 recupero ostacolato dalla totale indifferenza dell'impresa e dal suo atteggiamento Pt_1 ostruzionistico. La ditta chiamata in giudizio non ha inteso costituirsi, né adoperarsi in nessun modo per risolvere la questione.».
A breve distanza dalla conclusione dei lavori, i condomini avevano dovuto ovviare a delle infiltrazioni dal tetto.
La parte, senza una particolare enunciazione di correlativi argomenti, rassegnava le seguenti domande riconvenzionali:
2 N. 1132/2014 R.G.A.C.
3. In corso di causa, la parte convenuta deduceva, così chiarendo chi fosse il creditore pignorante, che «in quanto terzo pignorato, unitamente all'altro Controparte_2 condomino, sig. , ha versato il dovuto al sig. Persona_1 Persona_2 dipendente della ditta Albano.» (così nelle note depositate il 10 Ottobre 2024).
4. L'allora G.I. emetteva un'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., non esecutiva, con la quale ingiungeva al (e senza specificazione della qualità di amministratore CP_2 condominiale) di pagare all' l'importo di euro 17.990,00. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per la parte convenuta si costituiva pur senza spendere la propria Controparte_2 qualità di amministratore del condominio: nonostante la contraria eccezione dell'attore, che vorrebbe reputare contumace il medesimo, è evidente che il non era CP_1 CP_2 stato convenuto se non come amministratore, e, infatti, egli non svolge alcuna difesa per se medesimo.
La mancata specificazione della qualità dipende, allora, da un mero errore del difensore:
a riprova, due delle domande riconvenzionali contengono, come si è potuto leggere dianzi, la menzione della qualità.
2. La domanda dell'attore dev'essere rigettata.
3. Il ben può rifiutarsi di corrispondere all'appaltatore, privo di D.U.R.C. CP_1 regolare, il saldo del corrispettivo (Cass. civ., Sez. II, ord. 9.2.2022, n. 4079: «In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in tema di appalto di servizi di pulizia stipulato da un ).» CP_1
Nella specie, peraltro, si tratta di appalto privato collegato all'erogazione del contributo pubblico, a vantaggio del : tale contributo, in assenza di accollo di spesa, da parte CP_1 del medesimo, costituiva la provvista necessaria al pagamento del corrispettivo. CP_1
L'appalto, in realtà, non è documentato da alcun testo, anche perché la legge non ne prevede la forma scritta come necessaria. 3 N. 1132/2014 R.G.A.C.
Un collegamento testuale, pertanto, tra l'appalto e l'erogazione del contributo pubblico per i lavori, non può essere rilevato: ma la connessione è evidente, giacché i condomini, in assenza di un proprio accollo di spese, non potevano non confidare esclusivamente sul menzionato contributo: e che esso dovesse essere erogato l' certamente era ben Pt_1 consapevole, trattandosi dell'appaltatore ufficialmente designato, il cui nome è riportato negli atti depositati presso il Comune di Vaglio Basilicata (cfr. la produzione dello stesso attore): per di più, lo stesso Comune comunicava pure a costui (v. la nota prot. n. 4696, in data 25.11.2009, nella produzione del convenuto) che il terzo stato di avanzamento non poteva essere liquidato, in assenza di D.U.R.C. regolare.
Si deve concludere, allora, che l'appaltatore, ed il rapporto negoziale con lui, non possano ritenersi estranei alla vicenda del diniego di corresponsione del contributo del terzo stato di avanzamento dei lavori: né può il medesimo appaltatore affermare che l'ente abbia errato nell'opporre l'assenza di un D.U.R.C. regolare, senza nemmeno precisare quali eventuali iniziative abbia inteso adottare perché l'errore, ove mai sussistente, venisse corretto, eventualmente anche mediante la trasmissione, in risposta alla nota inoltratagli dall'ente, di una propria missiva.
4. L'entità dei lavori eseguiti, a prescindere dalle più generiche affermazioni dei testi uditi,
o da quanto riportato dallo stesso attore nelle proprie schede, unilateralmente formate, è stata calcolata dal c.t.u., il quale risulta aver compiuto la propria opera senza incorrere in censure di natura giuridica, logica o tecnica: egli rispondeva, altresì, in maniera persuasiva, alle osservazioni pervenutegli.
L'ausiliario precisava che il contributo insuscettibile di erogazione, a causa dell'irregolarità del D.U.R.C., ammontava complessivamente ad euro 20.923,99; che il valore totale dei lavori compiuti dall' ammontava ad euro 67.178,40; che la differenza, Pt_1 rispetto a quanto da lui percepito, corrispondeva ad euro 20.347,40, cifra minore dello stesso credito per le opere del terzo saldo.
Le osservazioni ed argomentazioni del c.t.u. debbono ritenersi condivise dal Giudice e qui riportate e trascritte, ad integrazione della presente motivazione.
5. Quanto alle domande riconvenzionali del condominio, la prima, relativa alla responsabilità per la mancata erogazione del contributo pubblico, deve, per quanto innanzi affermato, essere accolta.
6. La seconda non può essere accolta: l' avrebbe dovuto essere condannato a Pt_1 rendere regolare la propria posizione contributiva, al fine di consentire al Comune di erogare la rata di contributo.
In realtà, poiché nella fase finale della causa la parte convenuta asseriva, più di una volta, che l'erogazione del contributo sia, ormai, divenuta completamente impossibile, è superfluo emettere la chiesta condanna.
7. Ulteriore domanda riconvenzionale attiene al risarcimento dei danni cagionati dai
«ritardi nel disbrigo della procedura e per la mancata attribuzione del residuo contributo
4 N. 1132/2014 R.G.A.C.
ammesso ai sensi della legge 219/81»: ma, in realtà, nessun danno è stato patito, giacché, mancando il contributo pubblico, il condominio non deve pagare l'appaltatore per il terzo SAL.
8. L'ultima domanda riconvenzionale vuole la condanna dell a risarcire danni Pt_1 mai individuati specificamente: sicché non può essere accolta.
9. Il condominio non formula, infine, una specifica domanda riconvenzionale, con riguardo all'avvenuto pagamento, da parte sua, del credito del lavoratore già dipendente dall' . Pt_1
10. L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. dev'essere revocata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo:
[...] risulta ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, ma tale Parte_1 circostanza, in ipotesi di soccombenza della parte ammessa, non produce effetto alcuno rispetto alle disposizioni sulle spese di procedura.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1132/2014 R.G.A.C., promossa da contro il ubicato in Vaglio Basilicata, al Vico Parte_1 CP_1 delle Rose, n. 13, in persona dell'amministratore p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. revoca l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c.;
3. dichiara responsabile della mancata erogazione del contributo Parte_1 per il terzo SAL;
4. rigetta ogni altra domanda riconvenzionale;
5. condanna a rifondere al ubicato in Vaglio Parte_1 CP_1
Basilicata, al Vico delle Rose, n. 13, le spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
6. pone le spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, a carico di Parte_1
Potenza, 21 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Domenico BISCIONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
ubicato in Vaglio Basilicata, al Vico delle Rose, n. 13, in persona CP_1 dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmelina LO SASSO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, il Parte_1
ubicato in Vaglio Basilicata, al Vico delle Rose, n. 13, in persona CP_1 dell'amministratore, Controparte_2
L' , piccolo imprenditore edile, dietro incarico dei condomini, aveva «eseguito Pt_1
i lavori di ristrutturazione di un fabbricato condominiale sito in Vaglio di Basilicata in Vico delle Rose.».
Il corrispettivo ammontava ad euro 107.174,55.
Egli aveva ricevuto la minor somma di euro 46.831,00, e, dunque, gli spettavano ancora euro 60.343,55: che il convenuto doveva essere condannato a pagare.
2. Si costituiva il convenuto, chiedendo che la domanda fosse rigettata ed articolando alcune domande riconvenzionali.
I lavori erano finanziati ai sensi della l. 219/1981.
1 N. 1132/2014 R.G.A.C.
Il contributo relativo al terzo stato di avanzamento, pari ad euro 17.990,00, non era stato corrisposto dal Comune di Vaglio Basilicata, in assenza di D.U.R.C. regolare dello stesso
. Pt_1
L'importo richiesto era eccessivo e non era documentato, né provato.
I lavori erano interamente assistiti dal contributo pubblico, senza accollo da parte dei condomini.
Presso il Tribunale di Potenza pendeva un pignoramento presso terzi (terzi erano il
Comune di Vaglio Basilicata ed il : lo scrivente Giudice aggiunge che, nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta, non viene indicato chi fosse il creditore procedente e come mai terzo fosse il ), «per il recupero dell'importo del terzo stato di avanzamento, CP_2 recupero ostacolato dalla totale indifferenza dell'impresa e dal suo atteggiamento Pt_1 ostruzionistico. La ditta chiamata in giudizio non ha inteso costituirsi, né adoperarsi in nessun modo per risolvere la questione.».
A breve distanza dalla conclusione dei lavori, i condomini avevano dovuto ovviare a delle infiltrazioni dal tetto.
La parte, senza una particolare enunciazione di correlativi argomenti, rassegnava le seguenti domande riconvenzionali:
2 N. 1132/2014 R.G.A.C.
3. In corso di causa, la parte convenuta deduceva, così chiarendo chi fosse il creditore pignorante, che «in quanto terzo pignorato, unitamente all'altro Controparte_2 condomino, sig. , ha versato il dovuto al sig. Persona_1 Persona_2 dipendente della ditta Albano.» (così nelle note depositate il 10 Ottobre 2024).
4. L'allora G.I. emetteva un'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., non esecutiva, con la quale ingiungeva al (e senza specificazione della qualità di amministratore CP_2 condominiale) di pagare all' l'importo di euro 17.990,00. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per la parte convenuta si costituiva pur senza spendere la propria Controparte_2 qualità di amministratore del condominio: nonostante la contraria eccezione dell'attore, che vorrebbe reputare contumace il medesimo, è evidente che il non era CP_1 CP_2 stato convenuto se non come amministratore, e, infatti, egli non svolge alcuna difesa per se medesimo.
La mancata specificazione della qualità dipende, allora, da un mero errore del difensore:
a riprova, due delle domande riconvenzionali contengono, come si è potuto leggere dianzi, la menzione della qualità.
2. La domanda dell'attore dev'essere rigettata.
3. Il ben può rifiutarsi di corrispondere all'appaltatore, privo di D.U.R.C. CP_1 regolare, il saldo del corrispettivo (Cass. civ., Sez. II, ord. 9.2.2022, n. 4079: «In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in tema di appalto di servizi di pulizia stipulato da un ).» CP_1
Nella specie, peraltro, si tratta di appalto privato collegato all'erogazione del contributo pubblico, a vantaggio del : tale contributo, in assenza di accollo di spesa, da parte CP_1 del medesimo, costituiva la provvista necessaria al pagamento del corrispettivo. CP_1
L'appalto, in realtà, non è documentato da alcun testo, anche perché la legge non ne prevede la forma scritta come necessaria. 3 N. 1132/2014 R.G.A.C.
Un collegamento testuale, pertanto, tra l'appalto e l'erogazione del contributo pubblico per i lavori, non può essere rilevato: ma la connessione è evidente, giacché i condomini, in assenza di un proprio accollo di spese, non potevano non confidare esclusivamente sul menzionato contributo: e che esso dovesse essere erogato l' certamente era ben Pt_1 consapevole, trattandosi dell'appaltatore ufficialmente designato, il cui nome è riportato negli atti depositati presso il Comune di Vaglio Basilicata (cfr. la produzione dello stesso attore): per di più, lo stesso Comune comunicava pure a costui (v. la nota prot. n. 4696, in data 25.11.2009, nella produzione del convenuto) che il terzo stato di avanzamento non poteva essere liquidato, in assenza di D.U.R.C. regolare.
Si deve concludere, allora, che l'appaltatore, ed il rapporto negoziale con lui, non possano ritenersi estranei alla vicenda del diniego di corresponsione del contributo del terzo stato di avanzamento dei lavori: né può il medesimo appaltatore affermare che l'ente abbia errato nell'opporre l'assenza di un D.U.R.C. regolare, senza nemmeno precisare quali eventuali iniziative abbia inteso adottare perché l'errore, ove mai sussistente, venisse corretto, eventualmente anche mediante la trasmissione, in risposta alla nota inoltratagli dall'ente, di una propria missiva.
4. L'entità dei lavori eseguiti, a prescindere dalle più generiche affermazioni dei testi uditi,
o da quanto riportato dallo stesso attore nelle proprie schede, unilateralmente formate, è stata calcolata dal c.t.u., il quale risulta aver compiuto la propria opera senza incorrere in censure di natura giuridica, logica o tecnica: egli rispondeva, altresì, in maniera persuasiva, alle osservazioni pervenutegli.
L'ausiliario precisava che il contributo insuscettibile di erogazione, a causa dell'irregolarità del D.U.R.C., ammontava complessivamente ad euro 20.923,99; che il valore totale dei lavori compiuti dall' ammontava ad euro 67.178,40; che la differenza, Pt_1 rispetto a quanto da lui percepito, corrispondeva ad euro 20.347,40, cifra minore dello stesso credito per le opere del terzo saldo.
Le osservazioni ed argomentazioni del c.t.u. debbono ritenersi condivise dal Giudice e qui riportate e trascritte, ad integrazione della presente motivazione.
5. Quanto alle domande riconvenzionali del condominio, la prima, relativa alla responsabilità per la mancata erogazione del contributo pubblico, deve, per quanto innanzi affermato, essere accolta.
6. La seconda non può essere accolta: l' avrebbe dovuto essere condannato a Pt_1 rendere regolare la propria posizione contributiva, al fine di consentire al Comune di erogare la rata di contributo.
In realtà, poiché nella fase finale della causa la parte convenuta asseriva, più di una volta, che l'erogazione del contributo sia, ormai, divenuta completamente impossibile, è superfluo emettere la chiesta condanna.
7. Ulteriore domanda riconvenzionale attiene al risarcimento dei danni cagionati dai
«ritardi nel disbrigo della procedura e per la mancata attribuzione del residuo contributo
4 N. 1132/2014 R.G.A.C.
ammesso ai sensi della legge 219/81»: ma, in realtà, nessun danno è stato patito, giacché, mancando il contributo pubblico, il condominio non deve pagare l'appaltatore per il terzo SAL.
8. L'ultima domanda riconvenzionale vuole la condanna dell a risarcire danni Pt_1 mai individuati specificamente: sicché non può essere accolta.
9. Il condominio non formula, infine, una specifica domanda riconvenzionale, con riguardo all'avvenuto pagamento, da parte sua, del credito del lavoratore già dipendente dall' . Pt_1
10. L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. dev'essere revocata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo:
[...] risulta ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, ma tale Parte_1 circostanza, in ipotesi di soccombenza della parte ammessa, non produce effetto alcuno rispetto alle disposizioni sulle spese di procedura.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1132/2014 R.G.A.C., promossa da contro il ubicato in Vaglio Basilicata, al Vico Parte_1 CP_1 delle Rose, n. 13, in persona dell'amministratore p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. revoca l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c.;
3. dichiara responsabile della mancata erogazione del contributo Parte_1 per il terzo SAL;
4. rigetta ogni altra domanda riconvenzionale;
5. condanna a rifondere al ubicato in Vaglio Parte_1 CP_1
Basilicata, al Vico delle Rose, n. 13, le spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
6. pone le spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, a carico di Parte_1
Potenza, 21 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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