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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 5141/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1641/2019 resa dal Tribunale di Nola nel proc. n. 199/2013, promossa da:
in persona dell'amministratore p.t., cf. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione in primo grado dall'avv. Nicola Pignatiello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla
Piazza Sannazzaro n. 57
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] APPELLANTE
contro
, cf. rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Antonio Candela, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 70
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1641/2019, depositata il 18.07.2019 - con la quale il Tribunale di
Nola aveva accolto la domanda principale proposta dall'attore , dichiarando Controparte_1
risolto per colpa della società convenuta il contratto di locazione del 06.08.2010, condannando la convenuta al pagamento della penale di €. 20.000,00 ed alla refusione delle Parte_1
spese di lite, rigettando invece sia la domanda di risarcimento spiegata dall'attore che la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale spiegata dalla convenuta e ponendo le spese di ctu a carico delle part in quota uguale - ha interposto appello la società
[...]
deducendo a sostegno tre motivi. Parte_1
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria Controparte_1
delle spese del giudizio.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
18.07.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 19.11.2019
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] a mediante invio di pec all'avv. Antonio Candela, procuratore costituito Controparte_1
nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successivamente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2010 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 10.01.2013 conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Nola la società Premettendo di essere proprietario e di Parte_1
coltivare alcuni appezzamenti di terreno in agro di Acerra - località Candelara - in catasto al foglio 41, p.lle 63, 175 e 176, l'attore affermava di aver stipulato in data 06.08.2010 un contratto preliminare di locazione ultranovennale dei predetti fondi con la convenuta società
interessata ad installarvi impianti di produzione di energia elettrica da Parte_1
fonti rinnovabili;
nel detto contratto preliminare, che prevedeva la rinnovabilità e l'opzione di acquisto definitivo del diritto di superficie da parte della convenuta, quest'ultima si impegnava a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie alla installazione dei predetti impianti ed a corrispondere un canone annuo pari ad €. 4.000,00 per la locazione dei terreni, nonchè a versare una somma pari al valore del canone annuale moltiplicata per venti anni in caso di acquisto del diritto di superficie;
infine, entrambe le parti si impegnavano a stipulare il contratto definitivo dinanzi ad un notaio entro dodici mesi dalla sottoscrizione del detto preliminare.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] Il successivo 18.02.2011 con una scrittura privata le parti aggiungevano alle condizioni del preliminare una ulteriore pattuizione nella quale il locatore, preso atto della necessità della società conduttrice di ottenere la disponibilità piena del suolo, si impegnava a rimuovere la piantagione di noci che insisteva sui terreni a fronte del riconoscimento di una somma pari ad
€. 20.000,00 a titolo di risarcimento danni in caso di eventuale mancata conclusione del contratto definitivo.
Con successiva missiva del 27.05.2011, considerato l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'impianto di energia rinnovabile e tenuto conto dei costi già
sostenuti per la rimozione del noceto impiantato sul fondo e il reimpianto in altra sede di un nuovo noceto, invitava e diffidava la società convenuta a procedere alla Controparte_1
stipula del contratto definitivo, pena la risoluzione del contratto.
Decorso un anno dalla stipula del contratto preliminare senza alcun riscontro, con nota dell'08.02.2012 il invitava e diffidava nuovamente la società alla stipula del contratto CP_1
definitivo; infine, preso atto del decorso di un ampio lasso di tempo dalla stipula del contratto preliminare e dell'assenza di alcun riscontro da parte della con successiva Parte_1
nota del 06.03.2012 comunicava a controparte la risoluzione del contratto Controparte_1
preliminare, chiedendo altresì il risarcimento dei danni patiti.
Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale per colpa della convenuta, la declaratoria di risoluzione contrattuale e la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti, da quantificare a mezzo ctu tecnica;
in via gradata, l'attore chiedeva la condanna della al versamento della somma di €. 20.000,00 concordata nella pattuizione Parte_1
aggiunta al preliminare del 18.02.2011 e la condanna della convenuta alla refusione delle
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società come in atti rappresentata, contestando Parte_1
ogni avverso assunto;
in particolare, la società convenuta sosteneva che l'inadempimento contrattuale fosse addebitabile esclusivamente all'attore, che nel corso del tempo aveva frapposto ostacoli alla conclusione dell'operazione, provvedendo arbitrariamente a frazionare l'area oggetto del preliminare, nonchè a realizzare su altri terreni di sua proprietà in agro di
Cicciano un proprio impianto fotovoltaico, avvalendosi peraltro della consulenza offerta graziosamente dai tecnici della stessa società.
Precisava inoltre la società convenuta che il aveva intimato l'adempimento CP_1
contrattuale per la stipula del contratto definitivo soltanto dopo essere venuto a conoscenza della sopravvenuta impossibilità della società convenuta di percepire i contributi statali alla scadenza del termine del 31.08.2011 per la mancata stipula del contratto di locazione per atto pubblico;
sulla scorta delle predette eccezioni e deduzioni, la chiedeva Parte_1
all'adito Tribunale, oltre al rigetto dell'avversa domanda, l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per inadempimento del con CP_1
conseguente condanna dell'attore al risarcimento dei danni in misura pari ad €. 2.850.000,00
ovvero alla diversa somma risultante dalla espletanda ctu di ufficio.
Il giudizio così instaurato veniva istruito con il deposito di documentazione, con prove orali e con una consulenza tecnica di ufficio ed infine deciso con la gravata sentenza che,
riconoscendo la responsabilità dell'inadempimento contrattuale in capo alla società
convenuta, dichiarava risolto il contratto preliminare, condannando le parti in solido al pagamento delle spese della ctu e condannando la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della penale di €. 20.000,00 e delle spese di lite.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Parte_1
6. Con il primo motivo la società appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione in sentenza degli artt. 1453,1454 e 1455 cc, sostenendo che il giudice di prime cure non abbia valutato correttamente le condotte delle parti in causa.
Più in particolare, a parere dell'appellante, se il giudice di prime cure avesse correttamente interpretato gli atti, i documenti e le prove testimoniali acquisite nel processo avrebbe certamente ravvisato il comportamento causativo dell'inadempimento in capo al e CP_1
non in capo alla detta società.
A sostegno della sua difesa processuale, la società appellante richiama il contenuto della missiva inviata al il 15.05.2011 - precedente rispetto alla diffida avversa del CP_1
27.05.2011 - nella quale aveva intimato alla controparte l'adempimento delle obbligazioni assunte nel preliminare, ovvero la sottoscrizione in forma di atto pubblico del contratto di locazione come richiesto dal Dlgs del 03.03.2011, aggiungendo di non aver ottenuto dal medesimo alcun riscontro alla missiva, ma di aver ricevuto soltanto maggiori richieste economiche e di aver assistito al frazionamento dell'area locata ed alla realizzazione da parte del di un impianto fotovoltaico in proprio. CP_1
A seguito dei predetti ingiustificati comportamenti, la stessa società aveva pertanto inviato al in data 08.03.2012 invito e diffida stragiudiziale per l'adempimento del contratto CP_1
preliminare, rimasta inevasa da controparte;
sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, la sostiene che il Tribunale abbia ingiustamente omesso la valutazione dei Parte_1
comportamenti del che, ove correttamente considerati, avrebbero invece condotto il CP_1
giudicante ad una decisione della controversia favorevole alla società.
7. Con il secondo motivo la società appellante si duole che il Tribunale nolano abbia accolto
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[...] l'avversa domanda di risarcimento danni nella misura della penale contrattuale di €. 20.000,00
stabilita nella scrittura privata del 18.02.201, lamentando che il giudice di prime cure abbia affermato che la stipula di una clausola siffatta non rende necessaria la prova della concreta esistenza di un danno derivante dall'inadempimento contrattuale, trascurando invece di considerare che non soltanto il è responsabile dell'inadempimento, ma soprattutto CP_1
che costui non ha subito alcun pregiudizio economico.
8. Con il terzo motivo la società appellante insiste per la riforma della sentenza, ribadendo la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per inadempimento del e di risarcimento dei danni a carico di controparte. In ordine alla CP_1
domanda riconvenzionale, ribadendo fermamente che la mancata stipula del contratto definitivo sia dipesa dall'inadempimento del la afferma di aver CP_1 Parte_1
subito un pregiudizio economico dalla mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico quantificabile in €. 2.590.808,00 come da piano finanziario ed in ulteriori €. 250.000,00 per mancato guadagno che sarebbe derivato dalla vendita dell'impianto fotovoltaico ad un fondo di investimento.
Nella ferma convinzione che il giudice di prime cure abbia completamente omesso di valutare le suddette circostanze, sebbene documentalmente provate in atti, la società attrice insiste per la modifica dell'intera sentenza in suo favore.
9. Tutti i motivi che precedono, fatti oggetto di trattazione congiunta per la stretta
connessione in fatto e diritto, sono infondati e vanno disattesi per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
In relazione alla prima doglianza, si rileva anzitutto che la documentazione versata in atti consente una ricostruzione del fatto storico differente da quella esposta dalla odierna
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] appellante.
Ed invero, risultando incontestate tra le parti la stipula del contratto preliminare in data
06.08.2011 e la pattuizione aggiuntiva della penale per danni in data 18.02.2011, è provato
per tabulas che in data 15.05.2011 la società appellante aveva inviato nota racc. a/r al CP_1
nella quale aveva comunicato la chiusura della conferenza di servizi per l'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed invitato il a CP_1
consentire l'immissione in possesso del fondo, onde evitare la ritardata realizzazione dell'impianto; nella medesima nota era stata richiesta al anche l'indicazione di più CP_1
date nelle quali poter procedere alla stipula del contratto definitivo.
Le predette richieste erano state prontamente riscontrate e contestate dal a mezzo del CP_1
suo difensore, che con successiva lettera raccomandata del 27.05.2011 aveva confermato che il fondo era a disposizione della società da diversi mesi, avendo il proprietario provveduto tempo prima ad estirpare il noceto insistente sul terreno, come peraltro comunicato a controparte sin dal 18.02.2011. Confermando il suo persistente interesse alla stipula dell'atto definitivo, il aveva quindi invitato e diffidato la controparte a provvedere agli CP_1
adempimenti necessari alla stipula del contratto definitivo preannunciando che, in difetto,
avrebbe ritenuto risolto il contratto preliminare per inadempimento della Parte_1
riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni patiti nella misura precedentemente concordata.
Alla suddetta nota non era stato offerto alcun riscontro sicchè, decorso oltre un anno dalla stipula del preliminare, con nota raccomandata dell'08.02.2012 sempre a mezzo del proprio difensore il richiamando il precedente invito alla stipula dell'atto definitivo rimasto CP_1
inevaso e comunicando di essere a conoscenza della determina n. 6145 di autorizzazione alla
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[...] costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica rilasciata dalla
Provincia di Napoli, aveva nuovamente invitato e diffidato la controparte alla stipula del contratto definitivo avvertendo che, in difetto, avrebbe considerato il contratto preliminare risolto per inadempimento della infine, in mancanza di riscontro in Parte_1
proposito, con lettera racc. a/ del 29.02, consegnata al destinatario il successivo 06.03.2012,
il aveva comunicato alla società conduttrice l'avvenuta risoluzione del contratto CP_1
preliminare di locazione invitando la controparte a provvedere in tempi brevi al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Solo successivamente al ricevimento della nota contenente la comunicazione della risoluzione contrattuale, con raccomandata a/r dell'08.03.2012, ricevuta dal procuratore del il CP_1
successivo 09.03.2012, la a mezzo del proprio difensore aveva riscontrato Parte_1
le avverse comunicazioni del 27.05.11, del 02.02.12 e del 29.02.12 confermando la propria volontà di eseguire e definire l'oggetto del contratto ed invitando e diffidando il a CP_1
comunicare la volontà di adempiere a sua volta le prestazioni contrattuali ovvero: “in ipotesi
diversa quale quella interruttiva del contratto in essere, a comunicare la volontà o meno di
transigere l'importo dei danni causati dalla sua colpevole attività”, con la precisazione che:
“ restiamo a disposizione al fine di acquisire una volontà definitiva e solutiva del contratto in
essere…..nel termine massimo di trenta giorni a datare dalla ricezione della presente;
il
termine concesso si specifica abbiansi a ritenere di natura essenziale” e con l'ulteriore precisazione che in caso di silenzio nel termine innanzi indicato, la società avrebbe tutelato i propri interessi nella opportuna sede giudiziaria.
La surrichiamata documentazione, rinvenuta in atti ed esaminata nel rispetto dell'ordine cronologico del carteggio intercorso tra le parti, rende ictu oculi evidente la tardività del
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[...] riscontro proveniente dalla società odierna appellante, che soltanto con la nota raccomandata dell'8 Marzo 2012 riscontrava per la prima volte le molteplici missive ricevute da controparte;
peraltro, detta nota di riscontro non contiene alcun riferimento né alla diffida ad adempiere intimata dal il 27.05.2011 - dunque oltre dieci mesi prima - né tantomeno alla CP_1
risoluzione contrattuale dapprima solo intimata e successivamente comunicata nella nota del
0.03.2012.
In virtù di quanto innanzi, appare innegabile che in occasione della diffida ad adempiere inoltrata a controparte dal il 27.05.2011 - e quindi prima della scadenza del termine CP_1
del 06.08.2011 entro il quale avrebbe dovuto essere sottoscritto il contratto definitivo tra le parti - risultavano già perfezionate le condizioni necessarie alla sottoscrizione del contratto definitivo, avendo il locatore messo a disposizione l'area oggetto del contratto attraverso l'espianto del sovrastante noceto ed avendo la società conduttrice conseguito le necessarie autorizzazioni per l'impianto di fonti di energia rinnovabile.
Tanto precisato in fatto, al fine di valutare correttamente a quale delle parti debba essere imputato l'inadempimento contrattuale oggetto di causa, occorre tenere conto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, in virtù del quale nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento delle parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, alterando conseguentemente il sinallagma fra le prestazioni. In virtù di quanto innanzi, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca a giustificazione della propria inadempienza l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve
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[...] procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità
esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-
sociale del contratto (ex multis: Cass. ord. n. 28325 del 10.01.2023; Cass. ord. n. 3273
dell'11.02.2020; Cass. 30 maggio 2017 n. 13627).
Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra chiaramente nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato;
peraltro, anche nei casi in cui una parte sollevi l'eccezione "inadimplenti non est
adimplendum", il giudice deve procedere a una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-
sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse e ove rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 comma 2 (così Cass. 06.09.2017 n. 20846).
Sul tema va anche rammentato che - discostandosi dal precedente orientamento giurisprudenziale, che qualificava la risoluzione come strumento di semplice tutela del contraente non inadempiente - la più recente giurisprudenza è orientata nel tutelare il comportamento incolpevole della controparte e l'interesse dell'ordinamento a non sciogliere rapporti contrattuali la cui mancata attuazione non sia stata volontaria;
pertanto, all'attualità,
nei casi di cui all'art. 1453 cc ed anche nei casi di clausola risolutiva espressa o di diffida ad adempiere intimata dal creditore ex art. 1454 cc, non basta il semplice inadempimento a legittimare una parte alla "eliminazione del contratto", ma è richiesto che sia soddisfatto il
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[...] requisito dell'elemento soggettivo, ovvero che l'inadempimento sia imputabile, cioè dovuto a dolo o quantomeno a colpa del debitore.
Applicando i principi di diritto innanzi richiamati al caso di specie, può affermarsi che il mancato riscontro da parte della alla diffida ad adempiere del 27.05.2011 Parte_1
- concretando un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede che costituiscono i canoni cui deve ispirarsi l'agire dei contraenti - costituisce una grave violazione riconducibile alla condotta della suddetta società; nè, ad attenuare ovvero a giustificare l'inadempimento dell'odierna appellante può giovare il contenuto della diffida stragiudiziale dell'08.03.2012, nella quale la detta società contestava al l'arbitrario frazionamento CP_1
dell'area oggetto di locazione ed reimpianto del noceto sul fondo;
entrambe le contestazioni,
contenute peraltro in una diffida evidentemente tardiva, appaiono infatti insufficienti a dimostrare un comportamento gravemente inadempiente del sia perchè già il CP_1
contratto preliminare contemplava la locazione di una porzione del fondo del e non CP_1
dell'intera consistenza e sia perché il reimpianto del noceto sulla porzione di fondo oggetto della locazione risulta eseguito nel mese di Aprile 2012, ovvero a distanza di un anno dalla prima diffida ad adempiere e comunque dopo otto mesi dalla scadenza del termine concordato tra le parti per la stipula del contratto definitivo.
In conclusione, la complessiva valutazione delle condotte delle parti in causa consente di affermare la responsabilità per la mancata stipula del contratto di locazione in capo alla società
ciò posto, la doglianza con la quale la società appellante ha contestato la Parte_1
violazione e la falsa applicazione delle norme in materia di inadempimento contrattuale - di cui si tratta nel primo motivo di appello - deve ritenersi infondata e meritevole di rigetto.
Ad analogo rigetto, per gli stessi motivi in diritto più innanzi illustrati, deve soggiacere anche
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[...] la terza doglianza con la quale la società appellante ha chiesto, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, diretta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità esclusiva per inadempimento contrattuale in capo all'appellato . Controparte_1
Da ultimo, va esaminata la doglianza di cui al secondo motivo di appello, con la quale la società appellante ha lamentato il riconoscimento in favore del di un risarcimento CP_1
danni pari alla penale contrattuale di €. 20.000,00, nonostante la ctu tecnica in atti avesse dimostrato che al momento dell'espianto del noceto dal fondo promesso in locazione, il valore reddituale era negativo perché pari a - €. 4.941,19; sulla scorta delle risultanze della predetta ctu, la società ha chiesto la riforma della sentenza sostenendo che, sebbene in linea di principio la clausola penale esoneri dalla prova del danno, ove si dimostri l'insussistenza del danno stesso, è possibile liberare il debitore da ogni obbligazione risarcitoria.
Anche la suddetta doglianza va disattesa in quanto infondata.
È pacifico in dottrina e giurisprudenza che l'inserimento della clausola penale all'interno di un contratto produce l'effetto di predeterminare la prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento di una delle parti, esonerando il contraente adempiente dalla dimostrazione del valore del danno patito al fine di ottenere il risarcimento.
Altrettanto pacifico è che la richiesta di applicazione di una clausola penale non può
considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande rispetto a quella di pagamento della penale;
ciò posto, nel quantificare le conseguenze di un inadempimento, la parte può sempre scegliere di non avvalersi della clausola penale e decidere di richiedere un risarcimento di danni di diverso ammontare,
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[...] dimostrando e quantificando il pregiudizio effettivamente subito.
La giurisprudenza di legittimità afferma che, in tal caso, il risarcimento può essere riconosciuto soltanto in favore della parte che ha fornito la prova dell'an e del quantum di tale danno e che, in difetto, va esclusa ogni tutela riparatoria;
con la conseguenza che, qualora sia stata fornita la prova dell'esistenza del nocumento, la liquidazione va riconosciuta nei limiti in cui è stata raggiunta la prova dell'effettiva entità del danno;
vale a dire che, ove sia stato dimostrato che il quantum del danno superi l'importo indicato nella clausola penale, il risarcimento può essere riconosciuto in corrispondenza della prova offerta e non già entro la soglia della penale (così Cass. ord. 25.10.2023 n. 29610).
Nel caso di specie il giudice di prime cure, ravvisata l'infondatezza della domanda risarcitoria principale spiegata dal perché sfornita di prova certa in ordine al danno emergente e CP_1
al lucro cessante, ha tuttavia riconosciuto in favore dell'attore il risarcimento del danno nella misura della clausola penale concordata tra le parti con la scrittura privata del 18.02.2011.
Ed infatti, considerata la funzione di “liquidazione convenzionale, preventiva e forfettaria
della prestazione risarcitoria” svolta dalla clausola penale e tenuto conto che la prova dell'inadempimento imputabile della parte costituisce presupposto imprescindibile per la sua applicazione, nella fattispecie risulta raggiunta in giudizio la prova dell'inadempimento colpevole della società, ragion per cui la condanna al pagamento della clausola penale pari ad
€. 20.000,00 in favore di appare corretta e meritevole di conferma anche in Controparte_1
questa sede.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame è totalmente infondato e va rigettato;
al rigetto dell'appello consegue la totale soccombenza della società appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato; la relativa
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[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] [...]
viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e Parte_3
succ. mod, con applicazione dello scaglione di valore fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale del presente grado e con distrazione in favore dell'avv.
Antonio Candela, dichiaratosi anticipatario.
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, la società
appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto dalla società
[...]
in persona dell'amministratore p.t., avverso la sentenza n. 1641/2019 resa dal Parte_1
Tribunale di Nola tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna la in persona dell'amministratore p.t., a pagare in favore Parte_1
di le spese del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Candela, dichiaratosi anticipatario;
3- dà atto che la società come in atti rappresentata, è tenuta a pagare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 09.07.2025
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 5141/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1641/2019 resa dal Tribunale di Nola nel proc. n. 199/2013, promossa da:
in persona dell'amministratore p.t., cf. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione in primo grado dall'avv. Nicola Pignatiello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla
Piazza Sannazzaro n. 57
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] APPELLANTE
contro
, cf. rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Antonio Candela, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 70
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1641/2019, depositata il 18.07.2019 - con la quale il Tribunale di
Nola aveva accolto la domanda principale proposta dall'attore , dichiarando Controparte_1
risolto per colpa della società convenuta il contratto di locazione del 06.08.2010, condannando la convenuta al pagamento della penale di €. 20.000,00 ed alla refusione delle Parte_1
spese di lite, rigettando invece sia la domanda di risarcimento spiegata dall'attore che la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale spiegata dalla convenuta e ponendo le spese di ctu a carico delle part in quota uguale - ha interposto appello la società
[...]
deducendo a sostegno tre motivi. Parte_1
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria Controparte_1
delle spese del giudizio.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
18.07.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 19.11.2019
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] a mediante invio di pec all'avv. Antonio Candela, procuratore costituito Controparte_1
nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successivamente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2010 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 10.01.2013 conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Nola la società Premettendo di essere proprietario e di Parte_1
coltivare alcuni appezzamenti di terreno in agro di Acerra - località Candelara - in catasto al foglio 41, p.lle 63, 175 e 176, l'attore affermava di aver stipulato in data 06.08.2010 un contratto preliminare di locazione ultranovennale dei predetti fondi con la convenuta società
interessata ad installarvi impianti di produzione di energia elettrica da Parte_1
fonti rinnovabili;
nel detto contratto preliminare, che prevedeva la rinnovabilità e l'opzione di acquisto definitivo del diritto di superficie da parte della convenuta, quest'ultima si impegnava a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie alla installazione dei predetti impianti ed a corrispondere un canone annuo pari ad €. 4.000,00 per la locazione dei terreni, nonchè a versare una somma pari al valore del canone annuale moltiplicata per venti anni in caso di acquisto del diritto di superficie;
infine, entrambe le parti si impegnavano a stipulare il contratto definitivo dinanzi ad un notaio entro dodici mesi dalla sottoscrizione del detto preliminare.
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[...] Il successivo 18.02.2011 con una scrittura privata le parti aggiungevano alle condizioni del preliminare una ulteriore pattuizione nella quale il locatore, preso atto della necessità della società conduttrice di ottenere la disponibilità piena del suolo, si impegnava a rimuovere la piantagione di noci che insisteva sui terreni a fronte del riconoscimento di una somma pari ad
€. 20.000,00 a titolo di risarcimento danni in caso di eventuale mancata conclusione del contratto definitivo.
Con successiva missiva del 27.05.2011, considerato l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'impianto di energia rinnovabile e tenuto conto dei costi già
sostenuti per la rimozione del noceto impiantato sul fondo e il reimpianto in altra sede di un nuovo noceto, invitava e diffidava la società convenuta a procedere alla Controparte_1
stipula del contratto definitivo, pena la risoluzione del contratto.
Decorso un anno dalla stipula del contratto preliminare senza alcun riscontro, con nota dell'08.02.2012 il invitava e diffidava nuovamente la società alla stipula del contratto CP_1
definitivo; infine, preso atto del decorso di un ampio lasso di tempo dalla stipula del contratto preliminare e dell'assenza di alcun riscontro da parte della con successiva Parte_1
nota del 06.03.2012 comunicava a controparte la risoluzione del contratto Controparte_1
preliminare, chiedendo altresì il risarcimento dei danni patiti.
Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale per colpa della convenuta, la declaratoria di risoluzione contrattuale e la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti, da quantificare a mezzo ctu tecnica;
in via gradata, l'attore chiedeva la condanna della al versamento della somma di €. 20.000,00 concordata nella pattuizione Parte_1
aggiunta al preliminare del 18.02.2011 e la condanna della convenuta alla refusione delle
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[...] spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società come in atti rappresentata, contestando Parte_1
ogni avverso assunto;
in particolare, la società convenuta sosteneva che l'inadempimento contrattuale fosse addebitabile esclusivamente all'attore, che nel corso del tempo aveva frapposto ostacoli alla conclusione dell'operazione, provvedendo arbitrariamente a frazionare l'area oggetto del preliminare, nonchè a realizzare su altri terreni di sua proprietà in agro di
Cicciano un proprio impianto fotovoltaico, avvalendosi peraltro della consulenza offerta graziosamente dai tecnici della stessa società.
Precisava inoltre la società convenuta che il aveva intimato l'adempimento CP_1
contrattuale per la stipula del contratto definitivo soltanto dopo essere venuto a conoscenza della sopravvenuta impossibilità della società convenuta di percepire i contributi statali alla scadenza del termine del 31.08.2011 per la mancata stipula del contratto di locazione per atto pubblico;
sulla scorta delle predette eccezioni e deduzioni, la chiedeva Parte_1
all'adito Tribunale, oltre al rigetto dell'avversa domanda, l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per inadempimento del con CP_1
conseguente condanna dell'attore al risarcimento dei danni in misura pari ad €. 2.850.000,00
ovvero alla diversa somma risultante dalla espletanda ctu di ufficio.
Il giudizio così instaurato veniva istruito con il deposito di documentazione, con prove orali e con una consulenza tecnica di ufficio ed infine deciso con la gravata sentenza che,
riconoscendo la responsabilità dell'inadempimento contrattuale in capo alla società
convenuta, dichiarava risolto il contratto preliminare, condannando le parti in solido al pagamento delle spese della ctu e condannando la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della penale di €. 20.000,00 e delle spese di lite.
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[...] Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Parte_1
6. Con il primo motivo la società appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione in sentenza degli artt. 1453,1454 e 1455 cc, sostenendo che il giudice di prime cure non abbia valutato correttamente le condotte delle parti in causa.
Più in particolare, a parere dell'appellante, se il giudice di prime cure avesse correttamente interpretato gli atti, i documenti e le prove testimoniali acquisite nel processo avrebbe certamente ravvisato il comportamento causativo dell'inadempimento in capo al e CP_1
non in capo alla detta società.
A sostegno della sua difesa processuale, la società appellante richiama il contenuto della missiva inviata al il 15.05.2011 - precedente rispetto alla diffida avversa del CP_1
27.05.2011 - nella quale aveva intimato alla controparte l'adempimento delle obbligazioni assunte nel preliminare, ovvero la sottoscrizione in forma di atto pubblico del contratto di locazione come richiesto dal Dlgs del 03.03.2011, aggiungendo di non aver ottenuto dal medesimo alcun riscontro alla missiva, ma di aver ricevuto soltanto maggiori richieste economiche e di aver assistito al frazionamento dell'area locata ed alla realizzazione da parte del di un impianto fotovoltaico in proprio. CP_1
A seguito dei predetti ingiustificati comportamenti, la stessa società aveva pertanto inviato al in data 08.03.2012 invito e diffida stragiudiziale per l'adempimento del contratto CP_1
preliminare, rimasta inevasa da controparte;
sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, la sostiene che il Tribunale abbia ingiustamente omesso la valutazione dei Parte_1
comportamenti del che, ove correttamente considerati, avrebbero invece condotto il CP_1
giudicante ad una decisione della controversia favorevole alla società.
7. Con il secondo motivo la società appellante si duole che il Tribunale nolano abbia accolto
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[...] l'avversa domanda di risarcimento danni nella misura della penale contrattuale di €. 20.000,00
stabilita nella scrittura privata del 18.02.201, lamentando che il giudice di prime cure abbia affermato che la stipula di una clausola siffatta non rende necessaria la prova della concreta esistenza di un danno derivante dall'inadempimento contrattuale, trascurando invece di considerare che non soltanto il è responsabile dell'inadempimento, ma soprattutto CP_1
che costui non ha subito alcun pregiudizio economico.
8. Con il terzo motivo la società appellante insiste per la riforma della sentenza, ribadendo la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per inadempimento del e di risarcimento dei danni a carico di controparte. In ordine alla CP_1
domanda riconvenzionale, ribadendo fermamente che la mancata stipula del contratto definitivo sia dipesa dall'inadempimento del la afferma di aver CP_1 Parte_1
subito un pregiudizio economico dalla mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico quantificabile in €. 2.590.808,00 come da piano finanziario ed in ulteriori €. 250.000,00 per mancato guadagno che sarebbe derivato dalla vendita dell'impianto fotovoltaico ad un fondo di investimento.
Nella ferma convinzione che il giudice di prime cure abbia completamente omesso di valutare le suddette circostanze, sebbene documentalmente provate in atti, la società attrice insiste per la modifica dell'intera sentenza in suo favore.
9. Tutti i motivi che precedono, fatti oggetto di trattazione congiunta per la stretta
connessione in fatto e diritto, sono infondati e vanno disattesi per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
In relazione alla prima doglianza, si rileva anzitutto che la documentazione versata in atti consente una ricostruzione del fatto storico differente da quella esposta dalla odierna
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[...] appellante.
Ed invero, risultando incontestate tra le parti la stipula del contratto preliminare in data
06.08.2011 e la pattuizione aggiuntiva della penale per danni in data 18.02.2011, è provato
per tabulas che in data 15.05.2011 la società appellante aveva inviato nota racc. a/r al CP_1
nella quale aveva comunicato la chiusura della conferenza di servizi per l'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed invitato il a CP_1
consentire l'immissione in possesso del fondo, onde evitare la ritardata realizzazione dell'impianto; nella medesima nota era stata richiesta al anche l'indicazione di più CP_1
date nelle quali poter procedere alla stipula del contratto definitivo.
Le predette richieste erano state prontamente riscontrate e contestate dal a mezzo del CP_1
suo difensore, che con successiva lettera raccomandata del 27.05.2011 aveva confermato che il fondo era a disposizione della società da diversi mesi, avendo il proprietario provveduto tempo prima ad estirpare il noceto insistente sul terreno, come peraltro comunicato a controparte sin dal 18.02.2011. Confermando il suo persistente interesse alla stipula dell'atto definitivo, il aveva quindi invitato e diffidato la controparte a provvedere agli CP_1
adempimenti necessari alla stipula del contratto definitivo preannunciando che, in difetto,
avrebbe ritenuto risolto il contratto preliminare per inadempimento della Parte_1
riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni patiti nella misura precedentemente concordata.
Alla suddetta nota non era stato offerto alcun riscontro sicchè, decorso oltre un anno dalla stipula del preliminare, con nota raccomandata dell'08.02.2012 sempre a mezzo del proprio difensore il richiamando il precedente invito alla stipula dell'atto definitivo rimasto CP_1
inevaso e comunicando di essere a conoscenza della determina n. 6145 di autorizzazione alla
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[...] costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica rilasciata dalla
Provincia di Napoli, aveva nuovamente invitato e diffidato la controparte alla stipula del contratto definitivo avvertendo che, in difetto, avrebbe considerato il contratto preliminare risolto per inadempimento della infine, in mancanza di riscontro in Parte_1
proposito, con lettera racc. a/ del 29.02, consegnata al destinatario il successivo 06.03.2012,
il aveva comunicato alla società conduttrice l'avvenuta risoluzione del contratto CP_1
preliminare di locazione invitando la controparte a provvedere in tempi brevi al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Solo successivamente al ricevimento della nota contenente la comunicazione della risoluzione contrattuale, con raccomandata a/r dell'08.03.2012, ricevuta dal procuratore del il CP_1
successivo 09.03.2012, la a mezzo del proprio difensore aveva riscontrato Parte_1
le avverse comunicazioni del 27.05.11, del 02.02.12 e del 29.02.12 confermando la propria volontà di eseguire e definire l'oggetto del contratto ed invitando e diffidando il a CP_1
comunicare la volontà di adempiere a sua volta le prestazioni contrattuali ovvero: “in ipotesi
diversa quale quella interruttiva del contratto in essere, a comunicare la volontà o meno di
transigere l'importo dei danni causati dalla sua colpevole attività”, con la precisazione che:
“ restiamo a disposizione al fine di acquisire una volontà definitiva e solutiva del contratto in
essere…..nel termine massimo di trenta giorni a datare dalla ricezione della presente;
il
termine concesso si specifica abbiansi a ritenere di natura essenziale” e con l'ulteriore precisazione che in caso di silenzio nel termine innanzi indicato, la società avrebbe tutelato i propri interessi nella opportuna sede giudiziaria.
La surrichiamata documentazione, rinvenuta in atti ed esaminata nel rispetto dell'ordine cronologico del carteggio intercorso tra le parti, rende ictu oculi evidente la tardività del
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[...] riscontro proveniente dalla società odierna appellante, che soltanto con la nota raccomandata dell'8 Marzo 2012 riscontrava per la prima volte le molteplici missive ricevute da controparte;
peraltro, detta nota di riscontro non contiene alcun riferimento né alla diffida ad adempiere intimata dal il 27.05.2011 - dunque oltre dieci mesi prima - né tantomeno alla CP_1
risoluzione contrattuale dapprima solo intimata e successivamente comunicata nella nota del
0.03.2012.
In virtù di quanto innanzi, appare innegabile che in occasione della diffida ad adempiere inoltrata a controparte dal il 27.05.2011 - e quindi prima della scadenza del termine CP_1
del 06.08.2011 entro il quale avrebbe dovuto essere sottoscritto il contratto definitivo tra le parti - risultavano già perfezionate le condizioni necessarie alla sottoscrizione del contratto definitivo, avendo il locatore messo a disposizione l'area oggetto del contratto attraverso l'espianto del sovrastante noceto ed avendo la società conduttrice conseguito le necessarie autorizzazioni per l'impianto di fonti di energia rinnovabile.
Tanto precisato in fatto, al fine di valutare correttamente a quale delle parti debba essere imputato l'inadempimento contrattuale oggetto di causa, occorre tenere conto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, in virtù del quale nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento delle parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, alterando conseguentemente il sinallagma fra le prestazioni. In virtù di quanto innanzi, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca a giustificazione della propria inadempienza l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve
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[...] procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità
esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-
sociale del contratto (ex multis: Cass. ord. n. 28325 del 10.01.2023; Cass. ord. n. 3273
dell'11.02.2020; Cass. 30 maggio 2017 n. 13627).
Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra chiaramente nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato;
peraltro, anche nei casi in cui una parte sollevi l'eccezione "inadimplenti non est
adimplendum", il giudice deve procedere a una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-
sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse e ove rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 comma 2 (così Cass. 06.09.2017 n. 20846).
Sul tema va anche rammentato che - discostandosi dal precedente orientamento giurisprudenziale, che qualificava la risoluzione come strumento di semplice tutela del contraente non inadempiente - la più recente giurisprudenza è orientata nel tutelare il comportamento incolpevole della controparte e l'interesse dell'ordinamento a non sciogliere rapporti contrattuali la cui mancata attuazione non sia stata volontaria;
pertanto, all'attualità,
nei casi di cui all'art. 1453 cc ed anche nei casi di clausola risolutiva espressa o di diffida ad adempiere intimata dal creditore ex art. 1454 cc, non basta il semplice inadempimento a legittimare una parte alla "eliminazione del contratto", ma è richiesto che sia soddisfatto il
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[...] requisito dell'elemento soggettivo, ovvero che l'inadempimento sia imputabile, cioè dovuto a dolo o quantomeno a colpa del debitore.
Applicando i principi di diritto innanzi richiamati al caso di specie, può affermarsi che il mancato riscontro da parte della alla diffida ad adempiere del 27.05.2011 Parte_1
- concretando un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede che costituiscono i canoni cui deve ispirarsi l'agire dei contraenti - costituisce una grave violazione riconducibile alla condotta della suddetta società; nè, ad attenuare ovvero a giustificare l'inadempimento dell'odierna appellante può giovare il contenuto della diffida stragiudiziale dell'08.03.2012, nella quale la detta società contestava al l'arbitrario frazionamento CP_1
dell'area oggetto di locazione ed reimpianto del noceto sul fondo;
entrambe le contestazioni,
contenute peraltro in una diffida evidentemente tardiva, appaiono infatti insufficienti a dimostrare un comportamento gravemente inadempiente del sia perchè già il CP_1
contratto preliminare contemplava la locazione di una porzione del fondo del e non CP_1
dell'intera consistenza e sia perché il reimpianto del noceto sulla porzione di fondo oggetto della locazione risulta eseguito nel mese di Aprile 2012, ovvero a distanza di un anno dalla prima diffida ad adempiere e comunque dopo otto mesi dalla scadenza del termine concordato tra le parti per la stipula del contratto definitivo.
In conclusione, la complessiva valutazione delle condotte delle parti in causa consente di affermare la responsabilità per la mancata stipula del contratto di locazione in capo alla società
ciò posto, la doglianza con la quale la società appellante ha contestato la Parte_1
violazione e la falsa applicazione delle norme in materia di inadempimento contrattuale - di cui si tratta nel primo motivo di appello - deve ritenersi infondata e meritevole di rigetto.
Ad analogo rigetto, per gli stessi motivi in diritto più innanzi illustrati, deve soggiacere anche
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[...] la terza doglianza con la quale la società appellante ha chiesto, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, diretta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità esclusiva per inadempimento contrattuale in capo all'appellato . Controparte_1
Da ultimo, va esaminata la doglianza di cui al secondo motivo di appello, con la quale la società appellante ha lamentato il riconoscimento in favore del di un risarcimento CP_1
danni pari alla penale contrattuale di €. 20.000,00, nonostante la ctu tecnica in atti avesse dimostrato che al momento dell'espianto del noceto dal fondo promesso in locazione, il valore reddituale era negativo perché pari a - €. 4.941,19; sulla scorta delle risultanze della predetta ctu, la società ha chiesto la riforma della sentenza sostenendo che, sebbene in linea di principio la clausola penale esoneri dalla prova del danno, ove si dimostri l'insussistenza del danno stesso, è possibile liberare il debitore da ogni obbligazione risarcitoria.
Anche la suddetta doglianza va disattesa in quanto infondata.
È pacifico in dottrina e giurisprudenza che l'inserimento della clausola penale all'interno di un contratto produce l'effetto di predeterminare la prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento di una delle parti, esonerando il contraente adempiente dalla dimostrazione del valore del danno patito al fine di ottenere il risarcimento.
Altrettanto pacifico è che la richiesta di applicazione di una clausola penale non può
considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande rispetto a quella di pagamento della penale;
ciò posto, nel quantificare le conseguenze di un inadempimento, la parte può sempre scegliere di non avvalersi della clausola penale e decidere di richiedere un risarcimento di danni di diverso ammontare,
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[...] dimostrando e quantificando il pregiudizio effettivamente subito.
La giurisprudenza di legittimità afferma che, in tal caso, il risarcimento può essere riconosciuto soltanto in favore della parte che ha fornito la prova dell'an e del quantum di tale danno e che, in difetto, va esclusa ogni tutela riparatoria;
con la conseguenza che, qualora sia stata fornita la prova dell'esistenza del nocumento, la liquidazione va riconosciuta nei limiti in cui è stata raggiunta la prova dell'effettiva entità del danno;
vale a dire che, ove sia stato dimostrato che il quantum del danno superi l'importo indicato nella clausola penale, il risarcimento può essere riconosciuto in corrispondenza della prova offerta e non già entro la soglia della penale (così Cass. ord. 25.10.2023 n. 29610).
Nel caso di specie il giudice di prime cure, ravvisata l'infondatezza della domanda risarcitoria principale spiegata dal perché sfornita di prova certa in ordine al danno emergente e CP_1
al lucro cessante, ha tuttavia riconosciuto in favore dell'attore il risarcimento del danno nella misura della clausola penale concordata tra le parti con la scrittura privata del 18.02.2011.
Ed infatti, considerata la funzione di “liquidazione convenzionale, preventiva e forfettaria
della prestazione risarcitoria” svolta dalla clausola penale e tenuto conto che la prova dell'inadempimento imputabile della parte costituisce presupposto imprescindibile per la sua applicazione, nella fattispecie risulta raggiunta in giudizio la prova dell'inadempimento colpevole della società, ragion per cui la condanna al pagamento della clausola penale pari ad
€. 20.000,00 in favore di appare corretta e meritevole di conferma anche in Controparte_1
questa sede.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame è totalmente infondato e va rigettato;
al rigetto dell'appello consegue la totale soccombenza della società appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato; la relativa
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[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] [...]
viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e Parte_3
succ. mod, con applicazione dello scaglione di valore fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale del presente grado e con distrazione in favore dell'avv.
Antonio Candela, dichiaratosi anticipatario.
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, la società
appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto dalla società
[...]
in persona dell'amministratore p.t., avverso la sentenza n. 1641/2019 resa dal Parte_1
Tribunale di Nola tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna la in persona dell'amministratore p.t., a pagare in favore Parte_1
di le spese del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Candela, dichiaratosi anticipatario;
3- dà atto che la società come in atti rappresentata, è tenuta a pagare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 09.07.2025
15
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
[...] Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5141/2019 R.G. – Parte_2
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