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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1627/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
UDIENZA DEL 18.11.2025
Oggi innanzi al G.O.P Dott.ssa IT HI è comparso l'avv. Pietro Carenti nell'interesse di che insiste nelle conclusioni formulate in atti Parte_1
E' pure presente l'avv. Eloise Leppori nell'interesse di la quale conferma le CP_1 conclusioni formulate in atti e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il G.O.P dopo breve discussione orale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il G.O.P
Dott.ssa IT HI
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE nella persona del G.O.P Dott.ssa IT HI, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1627/2021 R.G.
TRA
, nata a [...], il [...], residente in [...]
NA Da NC, n.° 7, rappresentata e difesa, dagli avvocati e Parte_3
dall'avv. Pietro Carenti elettivamente domiciliata in Sassari, via E. Lussu, 9,
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari , via Cesare Battisti, 6,
rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Cuncu, Eloise Lepori e Luca Palmas,
elettivamente domiciliata in Cagliari, via C. Battisti, 6, presso l'Avvocatura della
Direzione Generale
pagina 2 di 9 CONVENUTA
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione notificato all'Azienda in data 10/05/2021, la IG.ra
[...]
conveniva in giudizio l , affinche il Tribunale accertasse e Parte_4 CP_1
dichiarasse il suo del diritto di proprietà sull'immobile, oggetto di causa, per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c.;
Si costituiva l con comparsa di costituzione e risposta, eccependo CP_1
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed eccependo inoltre il difetto di integrazione del contraddittorio, ritenendo necessario integrare, con onere a carico di parte attrice, il contraddittorio nei confronti dei proprietari delle ulteriori unità immobiliari presenti nel fabbricato, vantando gli stessi un diritto pro quota sulle parti comuni del fabbricato.
Il Giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione, nelle more avveniva il decesso della IG.ra , e all'udienza del 11/01/2024 e il Giudice dichiarava Pt_4
l'interruzione del processo.
Con ricorso nell'interesse della IG.ra erede della IG.ra Parte_2
, si procedeva alla riassunzione del giudizio Parte_4
pagina 3 di 9 Il Giudice, con decreto del 07/05/2024, letto il ricorso in riassunzione, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 08/10/2024
Nel giudizio riassunto si costituiva l richiamando le difese e i documenti in CP_1
atti, ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
La causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e veniva istruita con produzioni documentali e prove per testi indicati da parte attrice e da parte convenuta.
- La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 18 novembre 2025 è discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di integrale accoglimento, essendo emerso come la dante causa dell'attrice abbia utilizzato per oltre vent'anni l'immobile per cui è causa in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica e, come dopo il suo decesso l'attrice abbia continuato ad esercitare tale possesso con le stesse modalità.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
pagina 4 di 9 In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n. 9325/2011) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto,
protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad
usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è
estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene.
Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Occorre richiamare anche l'art. 1146 c.c., che disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. In base alla detta norma, infatti, il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione e nel caso di successione a titolo particolare dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
pagina 5 di 9 Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come l'attrice abbia esercitato sull'immobile per cui è causa come identificato in atti - in via esclusiva e continuativa - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, sono stati sentiti i testi Testimone_1 Tes_2
, , sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare
[...] Testimone_3
considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità,
i quali hanno confermato la veridicità di tutte le circostanze poste a fondamento della domanda.
Va evidenziato come l'eccezione sollevata dalla convenuta sia infondata, CP_1
atteso che, è stato documentalmente provato che l'immobile è stato successivamente oggetto di una variazione catastale , con la quale è stato accatastato come unita immobiliare autonoma ad uso residenziale, variazione che è stata istruita e approvata dall'Agenzia del Territorio ed è stata concordata con che ha evidentemente fornito CP_1
il proprio assenso
Atteso che l'immobile era in origine classificato come bene comune vendibile e non come bene necessario o strutturale e , successivamente mediante variazione catastale concordata con e Agenzia del Territorio è stato riconosciuto come unita CP_1
immobiliare ad uso residenziale;
l'ente ha quindi riconosciuto formalmente la natura pagina 6 di 9 esclusiva e indipendente del bene, il bene non è mai stato destinato a uso comune ne utilizzato da più soggetti ma, è stato posseduto esclusivamente dalla dante causa dell'attrice sin dal 1988, pertanto non vi è alcuna permanenza della natura di bene comune .
Atteso quindi che, in relazione alla mancata integrazione del contradditorio, si evidenzia come la eccezione sia priva di pregio, invero la Corte Cassazione con sentenza 18
marzo. 27 luglio 2009 n. 17428 ha statuito che, non è necessaria la chiamata di altri condomini quando la controversia riguarda un rapporto esclusivamente tra il possessore e l'ente formalmente intestatario, e può essere usucapito anche un bene originariamente comune , quando esso sia stato posseduto in modo esclusivo e presenti autonomia funzionale;
come recita anche la Suprema Corte (Cass 28 marzo/27 luglio 2009 n
17462) “ la qualificazione catastale originaria come bene comune non è di per se
ostativa all'acquisto per usucapione di una porzione immobiliare , quando la cosa , in
concreto, è dotata di autonomia funzionale e viene posseduta in modo esclusivo da uno
dei condomini per il periodo utile all'usucapione la suprema corte ha aggiunto che la
destinazione effettiva del bene e le modalità concrete di godimento prevalgono sulla
qualificazione formale originaria , potendo un bene comune trasformarsi in un bene
autonomo e usucapibile quando venga stabilmente sottratto , con possesso esclusivo
all'uso collettivo
Considerato, dunque, che per la ritenuta conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, nonché per la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, , le pagina 7 di 9 menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda.
Deve, dunque, ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà
dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1156 e 1158 cod. civ.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno posta a carico della parte convenuta
.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1. 1) dichiara la sig.ra , nata a [...], il [...], Parte_2
residente in [...], C.F. , C.F._1
proprietaria per intervenuta usucapione , del diritto di piena proprietà sull'immobile sito in Alghero (SS), oggi censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al
Foglio 64, Particella 824, Subalterno 43, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, rendita €
278,89, per effetto del possesso ultraventennale, pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto,
2. Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
3. condanna la convenuta a Controparte_3
rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in euro 2540,00 oltre Iva e CPA
pagina 8 di 9 Sassari 18.11.2025
IL GIUDICE ONORARIO
IT HI
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
UDIENZA DEL 18.11.2025
Oggi innanzi al G.O.P Dott.ssa IT HI è comparso l'avv. Pietro Carenti nell'interesse di che insiste nelle conclusioni formulate in atti Parte_1
E' pure presente l'avv. Eloise Leppori nell'interesse di la quale conferma le CP_1 conclusioni formulate in atti e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il G.O.P dopo breve discussione orale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il G.O.P
Dott.ssa IT HI
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE nella persona del G.O.P Dott.ssa IT HI, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1627/2021 R.G.
TRA
, nata a [...], il [...], residente in [...]
NA Da NC, n.° 7, rappresentata e difesa, dagli avvocati e Parte_3
dall'avv. Pietro Carenti elettivamente domiciliata in Sassari, via E. Lussu, 9,
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari , via Cesare Battisti, 6,
rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Cuncu, Eloise Lepori e Luca Palmas,
elettivamente domiciliata in Cagliari, via C. Battisti, 6, presso l'Avvocatura della
Direzione Generale
pagina 2 di 9 CONVENUTA
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione notificato all'Azienda in data 10/05/2021, la IG.ra
[...]
conveniva in giudizio l , affinche il Tribunale accertasse e Parte_4 CP_1
dichiarasse il suo del diritto di proprietà sull'immobile, oggetto di causa, per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c.;
Si costituiva l con comparsa di costituzione e risposta, eccependo CP_1
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed eccependo inoltre il difetto di integrazione del contraddittorio, ritenendo necessario integrare, con onere a carico di parte attrice, il contraddittorio nei confronti dei proprietari delle ulteriori unità immobiliari presenti nel fabbricato, vantando gli stessi un diritto pro quota sulle parti comuni del fabbricato.
Il Giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione, nelle more avveniva il decesso della IG.ra , e all'udienza del 11/01/2024 e il Giudice dichiarava Pt_4
l'interruzione del processo.
Con ricorso nell'interesse della IG.ra erede della IG.ra Parte_2
, si procedeva alla riassunzione del giudizio Parte_4
pagina 3 di 9 Il Giudice, con decreto del 07/05/2024, letto il ricorso in riassunzione, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 08/10/2024
Nel giudizio riassunto si costituiva l richiamando le difese e i documenti in CP_1
atti, ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
La causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e veniva istruita con produzioni documentali e prove per testi indicati da parte attrice e da parte convenuta.
- La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 18 novembre 2025 è discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di integrale accoglimento, essendo emerso come la dante causa dell'attrice abbia utilizzato per oltre vent'anni l'immobile per cui è causa in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica e, come dopo il suo decesso l'attrice abbia continuato ad esercitare tale possesso con le stesse modalità.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
pagina 4 di 9 In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n. 9325/2011) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto,
protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad
usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è
estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene.
Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Occorre richiamare anche l'art. 1146 c.c., che disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. In base alla detta norma, infatti, il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione e nel caso di successione a titolo particolare dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
pagina 5 di 9 Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come l'attrice abbia esercitato sull'immobile per cui è causa come identificato in atti - in via esclusiva e continuativa - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, sono stati sentiti i testi Testimone_1 Tes_2
, , sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare
[...] Testimone_3
considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità,
i quali hanno confermato la veridicità di tutte le circostanze poste a fondamento della domanda.
Va evidenziato come l'eccezione sollevata dalla convenuta sia infondata, CP_1
atteso che, è stato documentalmente provato che l'immobile è stato successivamente oggetto di una variazione catastale , con la quale è stato accatastato come unita immobiliare autonoma ad uso residenziale, variazione che è stata istruita e approvata dall'Agenzia del Territorio ed è stata concordata con che ha evidentemente fornito CP_1
il proprio assenso
Atteso che l'immobile era in origine classificato come bene comune vendibile e non come bene necessario o strutturale e , successivamente mediante variazione catastale concordata con e Agenzia del Territorio è stato riconosciuto come unita CP_1
immobiliare ad uso residenziale;
l'ente ha quindi riconosciuto formalmente la natura pagina 6 di 9 esclusiva e indipendente del bene, il bene non è mai stato destinato a uso comune ne utilizzato da più soggetti ma, è stato posseduto esclusivamente dalla dante causa dell'attrice sin dal 1988, pertanto non vi è alcuna permanenza della natura di bene comune .
Atteso quindi che, in relazione alla mancata integrazione del contradditorio, si evidenzia come la eccezione sia priva di pregio, invero la Corte Cassazione con sentenza 18
marzo. 27 luglio 2009 n. 17428 ha statuito che, non è necessaria la chiamata di altri condomini quando la controversia riguarda un rapporto esclusivamente tra il possessore e l'ente formalmente intestatario, e può essere usucapito anche un bene originariamente comune , quando esso sia stato posseduto in modo esclusivo e presenti autonomia funzionale;
come recita anche la Suprema Corte (Cass 28 marzo/27 luglio 2009 n
17462) “ la qualificazione catastale originaria come bene comune non è di per se
ostativa all'acquisto per usucapione di una porzione immobiliare , quando la cosa , in
concreto, è dotata di autonomia funzionale e viene posseduta in modo esclusivo da uno
dei condomini per il periodo utile all'usucapione la suprema corte ha aggiunto che la
destinazione effettiva del bene e le modalità concrete di godimento prevalgono sulla
qualificazione formale originaria , potendo un bene comune trasformarsi in un bene
autonomo e usucapibile quando venga stabilmente sottratto , con possesso esclusivo
all'uso collettivo
Considerato, dunque, che per la ritenuta conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, nonché per la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, , le pagina 7 di 9 menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda.
Deve, dunque, ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà
dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1156 e 1158 cod. civ.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno posta a carico della parte convenuta
.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1. 1) dichiara la sig.ra , nata a [...], il [...], Parte_2
residente in [...], C.F. , C.F._1
proprietaria per intervenuta usucapione , del diritto di piena proprietà sull'immobile sito in Alghero (SS), oggi censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al
Foglio 64, Particella 824, Subalterno 43, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, rendita €
278,89, per effetto del possesso ultraventennale, pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto,
2. Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
3. condanna la convenuta a Controparte_3
rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in euro 2540,00 oltre Iva e CPA
pagina 8 di 9 Sassari 18.11.2025
IL GIUDICE ONORARIO
IT HI
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