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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2/2021 promossa da:
(PI: ), con il patrocinio ON P.IVA_1 dell'Avv. MICHELE DELUCA e dell'Avv. GIOVANNI BATTISTA DELUCA, domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. LUCILLA MATASSINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO FABIANI, ON P.IVA_2 domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. ALBERTO FERRETTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1077/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/11/2020.
CONCLUSIONI
In data 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa e rejetta, per le causali di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello, in accoglimento dell'impugnazione,
1) Revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 23 2) Condannare l'appellata alla restituzione di ogni somma che l'appellante avrà eventualmente pagato ad essa appellata, in esecuzione della sentenza impugnata.
3) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del presente giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano anticipatari.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto da ON avverso la sentenza n. 1077/2020 del Tribunale di Pisa pubblicata in data 30.11.2020 resa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata con il n. RG 5379/2017, con vittoria di competenze e spese di lite.
In via istruttoria si insiste nella e per la richiesta istruttoria reiterata in sede di conclusioni, affinché, a mente e norma degli artt. 210 e 212 c.p.c., venga ordinato all'opponente
[...]
, l'esibizione in giudizio dei propri libri IVA e GIORNALE relativi ON all'anno 2015 e al primo trimestre 2016”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1077/2020 pubblicata il 30/11/2020, ha così deciso: rigetta l'opposizione perché infondata e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, già dichiarato esecutivo;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in €
26,00 per spese, € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Co (di qui innanzi anche solo ) aveva ottenuto decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 1595/2017 per € 71.616,00, somma pretesa, quanto a €
71.528,85, a titolo di saldo del prezzo dell'attività di conciatura di pellame svolta su incarico di e, per il resto, quale rimborso delle spese per ricevute bancarie impagate e per ON
l'estratto autentico delle scritture contabili.
In particolare, secondo SG, l'importo di € 71.528,85 risultava dalle fatture:
n. 58 del 30.10.2015 di € 13.736,47,
n. 59 del 30.10.2015 di € 14.051,72,
n. 60 del 30.10.2015 di € 14.960,37,
n. 67 del 30.11.2015 di € 14.125,89 e n. 73 del 31.12.2015 di € 14.654,40, pagina 2 di 23 depositate ciascuna assieme al correlato ddt (docc. da 1 a 5).
Erano state emesse, su indicazione della stessa debitrice, altrettante ricevute bancarie, tornate tuttavia indietro perché non pagate.
(di qui innanzi anche solo aveva opposto l'ingiunzione, Controparte_3 CP_1 chiedendone la revoca, con rigetto di ogni avversa pretesa.
Aveva sostenuto ed eccepito che il pellame conciato di cui alle fatture e ddt prodotti dalla controparte non era mai stato lavorato, né, comunque, ricevuto.
In particolare, tutte le fatture avversarie (n. 58/2015 con ddt n. 70 dell'8.10.2015, n.
59/2015 con ddt 71 del 13.10.2015, n. 60/2015 con ddt 72 del 13.10.2015, n. 67/2015 con ddt
84 del 18.11.2015 e n. 73/2015 con ddt 92 del 16.12.2015) indicavano come luogo di consegna la stessa sede del né, comunque, recavano alcuna firma riferibile a ON
che disconosceva qualsiasi sottoscrizione apposta sui documenti. CP_1
Non v'era dunque nessuna prova dell'esistenza dei contratti aventi a oggetto la conciatura del pellame, né, comunque, della loro esecuzione.
si era costituita per resistere alla opposizione. CP_4
Aveva spiegato che, nel corso di un rapporto commerciale risalente, le pelli venivano Co consegnate a in un locale di , concesso in comodato, fatto questo espressamente CP_1 riconosciuto dalla opponente nell'ambito delle difese svolte dinanzi al tribunale fallimentare, Co per difendersi dall'istanza di fallimento proposta da .
In quella sede, con memoria del 31.12.2017, «[…] l'odierna opponente ON chiarisce (rectius: confessa) che con contratto di comodato “del 27.6.2012” il “ ON cedeva in comodato gratuito alla una superficie a piano terra di un
[...] ON immobile di sua proprietà, ad uso deposito di cuoio e pellame (doc. 1)” (cfr. pag. 2 All. 3).
[…]» (comparsa di costituzione in primo grado, pag. 3).
Per di più, erano versate in atti le lettere di posta elettronica del 4.11.2015, 2.12.2015 e
1.2.2016 con le quali aveva autorizzato l'emissione delle fatture de quibus, indicando CP_1 la banca di appoggio sulla quale emettere le relative ricevute bancarie, poi emesse e tornate insolute.
Il pellame conciato era poi stato rivenduto a terzi da come da dichiarazione CP_1 scritta del “mediatore-agente” che si recava presso l'esponente a scegliere, Persona_1
pagina 3 di 23 selezionare e vendere il pellame conciato.
1.4 Il Tribunale, respinta istanza ex art. 649 c.p.c. e assunte prove orali, ha respinto l'opposizione, osservando che:
- I testi escussi, tra cui anche il teste qualificatosi come figlio del legale Testimone_1 rappresentante della società opponente, hanno, innanzitutto, confermato il rapporto di comodato, esistente fra le società, ed avente ad oggetto i locali identificati come luogo di consegna della merce nei documenti di trasporto posti alla base del procedimento monitorio;
- A prescindere, poi, dalle dichiarazioni rese dal teste dipendente della Tes_2 società , e la cui attendibilità è stata contestata dall'opponente, vengono in CP_2 considerazione quelle rese dal teste indifferente, che ha dichiarato di occuparsi di Per_1 intermediazioni per conto di e, in particolare, di essersi occupato delle spedizioni CP_1 nei magazzini della conceria SG: egli ha confermato di essersi recato più volte presso il deposito per la verifica del pellame e di aver provveduto a rivenderlo a terzi, attestando altresì la veridicità della documentazione fornita dalla opposta;
- Il rapporto di lavorazione e di fornitura, pertanto, risulta confermato, e, se è vero che, in considerazione della natura dei beni, non può esserne fornita una esatta identificazione, è anche vero che senz'altro le dichiarazioni rese dai testi chiariscono l'effettività delle prestazioni rese in favore della opponente dalla opposta, mediante lavorazione e consegna del pellame presso un deposito di proprietà della opposta ma detenuto dalla opponente;
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ON
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa
[...]
Corte di Appello, il (di seguito anche appellata), proponendo gravame ON avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “I MOTIVO DI APPELLO - Sulla prova della insussistenza degli elementi costitutivi della domanda di condanna proposta col ricorso del 27.7.2017 e sulla prova positiva della infondatezza di detta domanda (hoc est, inter alia: mancata sottoscrizione dei documenti di trasporto)
Sotto questo titolo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia considerato assolto l'onere probatorio incombente sulla creditrice opposta – attrice in senso sostanziale – pagina 4 di 23 nonostante la radicale contestazione dell'esistenza dei contratti aventi a oggetto la conciatura riportata nelle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione; nonché il disconoscimento tempestivo delle firme riportate sui ddt.
Peraltro, le deposizioni assunte non avevano integrato la prova del credito: «[…] la prova orale (peraltro inammissibile e inconferente) non ha affatto confermato in via diretta
e univoca che la abbia commissionato al la lavorazione ON ON dei pellame di cui alle fatture azionate, né tanto meno che il abbia ON effettivamente lavorato il pellame. Perché anzi, gli articoli della prova orale non hanno neppure avuto ad oggetto la indispensabile prova DIRETTA dell'effettiva esistenza di tutti i fatti necessari perché il diritto azionato venisse in vita. […]» (appello, pag. 8, sottolineatura della parte).
Le testimonianze, dunque, «[…] potrebbero — a voler tutto concedere — costituire dei meri indizi, assolutamente insufficienti per l'accoglimento della domanda. […]» (ivi).
Lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che nessun teste aveva fornito una esatta identificazione deli beni per cui è causa;
senza però trarne le dovute conseguenze.
I ddt, poi, in quanto privi di valida sottoscrizione riferibile a non dimostravano CP_1 alcuna consegna, a prescindere dal luogo menzionato.
2.2 Il secondo motivo contesta l'ammissione delle testimonianze poi assunte.
Infatti, io capitoli articolati dalla controparte nella 2^ memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c. era inammissibile, per varie ragioni:
2.2.a perché «[…] tesa a smentire quanto emerge ed emergeva dai documenti per cui è causa e, in particolare, dai documenti di trasporto NON sottoscritti dalla ON per ricevuta […]» (ivi, pag. 21);
2.2.b perché un teste non può essere chiamato a confermare o meno la “veridicità” della documentazione (ivi, pag. 22);
2.2.c perché, inoltre:
(i) il capitolo 1 si riferiva a fatture diverse da quelle oggetto di controversia;
(ii) il capitolo 2 concerneva periodi (risalenti al 2012) del tutto irrilevanti;
(iii) il capitolo 3 si riferiva a fatti diversi da quelli giudicati ed era formulato in maniera generica;
pagina 5 di 23 (iv) il quarto era generico e «[…] dava e dà per presupposte circostanze che andavano provate diversamente (qualità dei soggetti, addetti e rappresentanti, chi?); […]»
(ivi, pag. 23).
(v) il quinto era generico e irrilevante;
(vi) il sesto «[…] era ed è inammissibile, perché dava e dà per presupposto quanto doveva e deve essere oggetto di rigorosa prova, e cioè che il aveva conciato ON le pelli di cui alle fatture azionate col monitorio;
inammissibile perché formulato in modo generico;
inammissibile perché si voleva provare con testi quanto doveva e deve essere oggetto di prova documentale. […]» (ivi, pag. 24);
(vii) il settimo era generico;
(viii) l'ottavo inteso a introdurre surrettiziamente una testimonianza scritta.
2.3 Il terzo motivo censura l'apprezzamento che della prova – peraltro inammissibilmente ammessa - ha dato il primo giudice.
Nessun capitolo, infatti, provava in via diretta l'esistenza dei fatti costituitivi del credito Co vantato da .
Il teste peraltro, aveva reso, sui capitoli nn. 6 e 7 due dichiarazioni in palese Per_1 contrasto fra loro, perché «[…] dopo aver detto che il capitolo 6 corrispondeva al vero (e cioè di aver “proceduto a rivendere a terzi il pellami in deposito presso il e di cui alle Parte_2 fatture e DDT che le si mostrano”), ha però recisamente NEGATO (capitolo 7) che i sigg.
e gli avevano confermato che la provenienza del pellame di cui alle fatture e ai Tes_1 Pt_3 ddt che gli si mostravano coincideva con quella di cui ai ddt di carico menzionati nei ddt che gli erano mostrati, affermando altresi che “won mi interessa la provenienza del pellame”.
[…]».
Il teste, comunque, non aveva precisato come faceva a sostenere di avere venduto proprio il pellame di cui alle fatture in questione.
Infine, aveva confermato una sua dichiarazione scritta, con ciò introducendo una inammissibile testimonianza scritta in causa.
Peraltro, la sua dichiarazione scritta – confermata in udienza - era del seguente tenore:
“di aver svolto per ordine e conto dell' attività di mediazione nella ON compravendita di cuoio lavorato per conto della medesima dal Controparte_5 CP_2
pagina 6 di 23 S.G. s.r. per quanto dichiaratomi dal sig. della Enropelli 81 s.r.l.” Parte_4
Alla dichiarazione era allegata una fattura per provvigioni per affari procacciati nel quarto trimestre 2015: «[…] E' quindi evidente che la testimonianza è palesemente irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto né nella dichiarazione né nella fattura di provvigioni vi è un sia pur minimo riferimento al pellame di cui alle fatture n. 58/59/60/67
e 73 del 2015. […]» (ivi, pag. 30).
Co Il teste , poi, era inattendibile, perché dipendente di;
egli si era limitato a Tes_2 confermare automaticamente tutti i capitoli, senza però mostrare di avere reali conoscenze dirette.
figlio di uno dei soci di aveva dichiarato non risultargli che Testimone_1 CP_1 avesse proceduto a rivendere a terzi il pellame de quibus. Per_1
La sentenza, dunque, era stata emessa «[…] in palese violazione degli artt. 2697, 2721,
2722, 2727, 2729 c.c. e 115, 116 e 244 c.p.c. […]».
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, ha ON contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ha insistito nelle prove non ammesse (ordine di esibizione riportato nelle conclusiooni già trascritte).
4. La Corte, con ordinanza del 13.1.2022, ha disatteso l'istanza inibitoria dell'appellante.
Indi, con ordinanza dell'11.10.2023, ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione in data 29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 7 di 23 ***
L'appello è infondato e va respinto.
5. Tutti i motivi possono e devono essere esaminati congiuntamente, poiché fra sé intimamente connessi nel negare l'esistenza di una prova sufficiente del credito oggetto di ingiunzione.
5.1 Si premette che più d'una volta l'appellante pare presupporre che la prova del contratto, della sua esecuzione e della consegna del pellame debba essere data in forma scritta.
Al contrario, si tratta di temi suscettibili di prova libera (dunque anche orale e per presunzioni), perché non esiste alcun divieto in tal senso, non concernendo la causa un contratto che preveda forma scritta ad substantiam, né ad probationem; ed essendo appena il caso di precisare che la pur denunciata violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c. (quest'ultimo, peraltro, non avente attinenza con la causa, che non concerne patti aggiunti o contrari a un documento) non è stata eccepita nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di e, CP_1 dunque, non può essere sollevata per la prima volta in appello (Cass. sez. 2^ civ. 28.4.2006 n.
9925 rv 588972; Cass. sez. 3^ civ. 13.3.2012 n. 3959 rv 621403, Cass. sez. 3^ civ. ord.
13.6.2022 n. 18971 rv 665182-03).
5.2 Occorre, allora, soffermarsi innanzitutto sulla deposizione di Persona_1 valorizzata dal Tribunale e ampiamente contestata dall'appellante.
5.2.a Egli è stato escusso all'udienza del 15.1.2020 sui capitoli nn. 4, 5, 6, 7 e 8 della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di SG, del seguente tenore:
4. DCV che i soci, addetti e rappresentanti della nelle persone, i primi ON del signor , i secondi nella persona del signor e i terzi nella Parte_4 Parte_5 persona del signor si recavano quotidianamente all'interno del Persona_1 Pt_2
per verificare il pellame da conciare, quello già conciato, nonché per predisporre le CP_2 spedizioni di quello venduto e per sottoporre in visione quello da vendere;
pagina 8 di 23
5. DCV che sin dal 2012 per conto e nell'interesse della avete proceduto ON
a rivendere a terzi il pellame in deposito presso il Cuoficio SG Srl;
6. DCV che per conto e nell'interesse della avete pro-ceduto a rivendere ON
a terzi il pellame in deposito presso il Cuoficio SG Srl e di cui alle fatture e DDT che Le si mostrano (All.
1-5 fascicolo monitorio;
ON
7. DCV che i signori e vi confermavano che la provenienza Parte_4 Parte_6 del pellame di cui alle fatture e ai DDT che Le si mostrano (All.
1-5 fascicolo monitorio
coincideva con quella di cui ai DDT “di carico” menzionati nei DDT che vi ON sono stati mostrati (All.
1-5 fascicolo monitorio;
ON
8. DCV che conferma il contenuto della dichiarazione a Sua firma resa in data
8/01/2018, che Le si mostra (All. 5 fasc. ; ON
dopo avere spiegato che «[…] mi occupo di intermediazioni, e per conto di Per_1 mi sono occupato delle spedizioni nei magazzini della conceria SG […]», ha CP_1 risposto:
Cap. 4) è vero, ma non quotidianamente;
5) non ricordo le date, ma varie volte ci sono andato, come da fatture di vendita;
6) è vero;
7) non è vero, non mi interessa la provenienza del pellame;
8) confermo la documentazione che mi si mostra;
5.2.b Tutti i capitoli erano ammissibili, non potendosi condividere le critiche dell'appellante (supra, § 2.2.c).
Il capitolo 4) non è generico, in relazione al tema di prova.
Co Omette, infatti, di considerare che ha sostenuto, prima di tutto, che il CP_1 rapporto commerciale fra le due società era risalente e continuativo, come, del resto, è stato dimostrato proprio in quella forma documentale che la stessa appellante considera privilegiata;
in particolare, mediante la produzione di una mole enorme di fatture e ddt (docc. da 10 a 86 della produzione SG), ossia:
10-11) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 23/12 con DDT n. 42/12;
pagina 9 di 23 12-13-14) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 39/12 con DDT n. 72/12 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
875/12;
15-16-17) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 52/12 con DDT n. 95/12 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
913/12;
18-19) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 8/13 con DDT n. 5/13;
20-21) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 9/13 con DDT n. 13/13;
22-23) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 17/13 con DDT n. 25/13;
24-25-26) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 23/13 con DDT n. 33/13 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
968/12;
27-28) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 27/13 con DDT n. 35/13;
29-30-31-32-33) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 28/13 con DDT n. 37/13 e DDT Ghizzanpelli
Frigo n. 1299/12, n. 23/13 e n. 1124/12;
34-35-36) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 29/13 con DDT n. 42/13 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
93/13;
37-38) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 30/13 con DDT n. 44/13;
39-40) Fatt. Cuoificio n. 34/13 e DDT n. 49/13; CP_2
41-42-43-44) Fatt. Cuoificio n. 35/13 con DDT n. 52/13 e DDT Ghizzanpelli Frigo CP_2
n. 130/13 e n. 202/13;
45-46) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 42/13 con DDT n. 55/13;
47-48) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 43/13 con DDT n. 61/13;
49-50-51-52-53) Fatt. Cuoificio n. 47/13 con DDT n. 65/13 e DDT Ghizzanpelli CP_2
Frigo n. 278/13, DDT Federpellami Spa n. 288/F/13, DDT Ghizzanpelli Frigo n. 305/13;
54-55) Fatt. n. 49/13 con DDT n. 69/13; ON
56-57-58) Fatt. n. 56/13 con DDT n. 73/13 e DDT Ghizzanpelli Frigo n. ON
460/13;
59-60-61) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 57/13 con DDT n. 77/13 e DDT Federpellami Spa n.
570/F/13;
62-63) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 61/13 con DDT n. 83/13; pagina 10 di 23 64-65-66) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 67/13 con DDT n. 87/13 e DDT Federpellami Spa n.
761/F/13;
67-68-69-70) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 68/13 con DDT n. 90/13, DDT Federpellami Spa
n. 776/F/13 e DDT Cuoificio SG Srl n. 89/13;
71-72-73-74) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 69/13 con DDT 95/13 e DDT Federpellami n.
418/F/13 e DDT Cuoificio SG Srl n. 94/13;
75-76) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 73/13 con DDT n. 101/13;
77-78-79) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 74/13 con DDT n. 106/13 e DDT Federpellami Spa n.
972/F/13;
80-81) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 02/14 con DDT n. 01/14;
82-83) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 04/14 con DDT n. 04/14;
84-85-86) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 10/14 con DDT n. 15/14 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
917/13.
Co Così pure ha ampiamente dimostrato che il rapporto era tale per il quale era riservato Co a un locale di (che questa aveva messo a disposizione gratuitamente, mediante CP_1 comodato) da valere quale deposito, ove il pellame veniva stoccato dopo la concia, a disposizione di un modo di procedere che, fra società che avevano consuetudine, CP_1 era – ovviamente sin quando i rapporti si sono mantenuti buoni – confacente agli interessi di ciascuna. Comodato che, fra l'altro, non ha mai contestato;
e, anzi, ha CP_1 espressamente riconosciuto nella memoria depositata in sede fallimentare, immediatamente richiamata dalla creditrice opposta (supra, § 1.3; doc. 3 SG): «[…] Con contratto di comodato del 27.6.2012, la ricorrente cedeva in comodato gratuito alla ON CP_1 una superficie a piano terra di un immobile di sua proprietà, ad uso deposito di cuoio e
[...] pellame […]» (doc. 3 citato, pag. 2).
Il contesto nel quale si collocano poi i fatti oggetto di controversia, pertanto, è quello di un rapporto commerciale che, prima della rottura, era continuativo e fluido, tanto da aver Co ottimizzato la consegna, mettendo a disposizione di un locale presso , con CP_1 reciproco sgravio di costi e di rischi di spedizione.
Sicché, anche tutti i documenti o le deposizioni che si riferiscono a fatture diverse da quelle controverse non sono in alcun modo estranee alla causa, come erroneamente sostiene pagina 11 di 23 l'appellante, perché hanno la funzione di dimostrare non già i contratti a base del credito controverso, ma il quadro nel quali essi sono sorti.
Contesto generale che è, come ovvio, importante al fine di valutare l'istruttoria: perché un conto è che un credito faccia riferimento a un singolo o a pochi singoli ordinativi fra società occasionalmente entrate in contatto;
un conto è che esso sia dato da alcune operazioni commerciali di conciatura che si inscrivono nell'ambito di un rapporto di lunga durata, a tal punto stabilizzato da avere indotto le parti a individuare in un apposito locale presso la conciatrice il deposito a favore della committente.
Il fatto che il credito sia dato, sul piano giuridico, da singoli contratti, tanti quanti sono stati i plurimi ordinativi nel corso degli anni, non toglie certo peso, a fini probatorî (e èper ricostruire il modo di procedere in concreto seguito), all'incontestabile circostanza che quei contratti si iscrivevano nell'ambito di un rapporto economico continuativo e costante.
Sicché, tornando ora al capitolo n. 4), è ovvio che il tema di prova non erano lì i pellami oggetto di causa, ma il modo di procedere uniforme col quale le due società attuavano ciascun singolo contratto, che vedeva l'elemento qualificante nella messa a disposizione di di CP_1
Co un locale presso la stessa , ove le pelli lavorate restavano in attesa di essere visionate e scelte dalla committente per poi essere destinate al suo ulteriore ciclo produttivo.
E su questa circostanza il pur senza confermare la frequenza addirittura Per_1 quotidiana, ha però risposto positivamente;
né ha rilievo la indicazione dei nominativi degli altri soggetti che per conto di intervenivano, non essendovi nulla di strano – nel CP_1 contesto di abitualità – che che per conto di si occupava delle spedizioni Per_1 CP_1
Co dai locali , conoscesse i suoi interlocutori e le rispettive cariche o ruoli in seno a CP_1 sarebbe stato assurdo il contrario.
A fortiori ammissibile il capito0lo 5, che ha ulteriormente contribuito a rendere chiare le modalità esecutive – abitualmente in essere sin dal 2012 - dei vari contratti aventi a oggetto la conciatura di pellame: recatosi presso il locale di SG comodato a e avute Per_1 CP_1 intese coi (soci o comunque soggetti abilitati per , si occupava della rivendita Tes_1 CP_1 della merce lavorata da SG.
Assolutamente ammissibile poi il capitolo 6), che fa invece riferimento specifico al pellame oggetto di controversia, richiamato alla memoria del teste mediante esibizione dei documenti da 1 a 5 del fascicolo monitorio di parte (fatture contestate e ddt). Le critiche dell'appellante (supra, § 2.2.c.vi) sono clamorosamente fuori bersaglio: sia in relazione alla pagina 12 di 23 genericità (che non c'è nel capitolo, ancorato ai documenti;
vizio che, semmai, caratterizza la doglianza della parte, che non chiarisce perché mai il capitolo sarebbe generico), sia in relazione alle altre doglianze, che sono tutte erronee, perché dovute al falso presupposto, già confutato, che la conciatura e la consegna delle pelli non possa essere oggetto di prova orale (o indiziaria), ma solo scritta.
Il capitolo 7 è, a sua volta, ammissibile per le stesse ragioni, a tacere del fatto che, come si avrà modo di osservare, l'appellante intende poi – non senza contraddizione - avvalersi della deposizione su di esso resa al fine di volgere l'apprezzamento della prova a proprio favore.
Il capitolo 8 è ammissibile, perché, lungi dall'introdurre una deposizione scritta, la esclude: il teste è infatti stato chiamato a confermare il contenuto di una dichiarazione scritta a sua firma, già depositata, così che la prova non è più data dalla dichiarazione scritta, ma dalla testimonianza di conferma, assunta nel contraddittorio pieno.
5.2.c La prova, poi, è stata, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, ben apprezzata dal Tribunale.
La prima considerazione da fare è che un teste di elevata attendibilità oggettiva, perché, per il ruolo che svolgeva, aveva conoscenza diretta dei contratti via via eseguiti;
nonché soggettiva, perché equidistante dalle parti e, anzi, all'epoca almeno agente per conto di ha, nel confermare integralmente il capitolo 6), espressamente dichiarato di avere CP_1 provveduto a rivendere a terzi, per conto di «[…] il pellame in deposito presso il CP_1
Cuoficio SG Srl e di cui alle fatture e DDT che Le si mostrano (All.
1-5 fascicolo monitorio Co
[…]», ossia, per l'appunto, proprio il pellame per la cui concia pretende il ON pagamento del corrispettivo.
Non si può dubitare della specificità della individuazione della merce e, sul punto, va corretta l'affermazione del giudice, secondo la quale non v'è stata nell'istruttoria, in generale, la esatta identificazione delle merci;
l'individuazione c'è invece stata, proprio perché esse sono state associate dal teste agli specifici documenti (fatture e ddt) che gli sono stati mostrati. È ovvio che il teste non può ricordarsi la merce fisicamente, ossia gli specifici esemplari che corrispondono alle fatture e ai ddt;
ma, come è altrettanto ovvio, ricorda con sicurezza proprio quelle fatture e quei ddt e ricorda che le merci ivi indicati furono da lui rivendute. Non c'è alcuna contraddizione in ciò: tenuto conto del tipo di attività (scelta e rivendita di partite di pellame conciate), è ovvio che gli stessi soggetti a quel ruolo preposti, non potevano che pagina 13 di 23 identificare le varie partite di merce proprio perché associate alle fatture e ai ddt emessi da Co ; altrimenti non esistendo alcuna altra ragionevole possibilità di riferirsi ai beni, costituiti da grosse quantità di pelli.
Il teste dunque, è di per sé solo fonte di prova idonea a sorreggere la domanda Per_1 di SG.
Non è che, come talora pare presupporre l'appellante, egli integri la prova documentale delle fatture e dei ddt;
bensì, egli fornisce l'autonoma prova, dichiarando di avere rivenduto quelle stesse pelli che sono oggetto di causa;
e la sua efficacia probatoria non dipende da quella dei ddt e delle fatture, se non in via del tutto mediata, ossia nel senso che quei documenti gli servono per ricordare e associare la sua attività a una determinata partita di merce;
per il resto costituendo la sua deposizione una prova autonoma e di per sé sola sufficiente.
Ed è altresì vero che non dimostra direttamente la conclusione del contratto Per_1
Co fra e avente a oggetto la concia di quelle pelli, ma, come addirittura intuitivo, CP_1
Co dimostra fatti che fanno presumere quegli altri utili a : se proprio quei quantitativi di pelle Co si trovavano nel locale deputato allo stoccaggio delle pelli conciate da a e se CP_1 da lì, per conto di li ha rivenduti a terzi, non si può che concludere, Per_1 CP_1
Co secondo logica, che , appositamente incaricata da aveva esattamente eseguito la CP_1 conciatura e aveva messo a disposizione di la merce, tanto da permetterle di CP_1 rivenderla a suoi clienti finali.
Qualsiasi diversa ricostruzione è in insanabile contrasto logico con i fatti dichiarati dal testimone e va dunque esclusa.
5.2.d Le critiche dell'appellante mosse al contenuto della deposizione non colgono nel segno.
5.2.d.i Non c'è alcuna contraddizione, se non nell'interessata e fuorviante deduzione di fra la conferma del capitolo n. 6) e la risposta al capitolo 7). CP_1
interrogato sul capitolo 7), ha sì negato di avere ricevuto ulteriore conferma Per_1 da e (di della provenienza della merce, aggiungendo Parte_4 Parte_6 CP_1 che a lui “non interessa la provenienza del pellame”; ma questo fatto non è in contraddizione logica con la precedente affermazione che la merce individuata dalle fatture e ddt de quibus Co fosse quella che lui ha potuto vedere in deposito presso i locali di e ha poi rivenduto a terzi pagina 14 di 23 per conto di È comprensibile che per svolgere il suo compito, possa CP_1 Per_1 disinteressarsi della provenienza della merce e può senz'altro prendersi nota che non ebbe conferme esplicite da parte di ma in alcun modo ciò fa dubitare che egli, per quanto CP_1
Co già motivato, trovò proprio quelle pelli – individuate da quei documenti fiscali - nei locali e le rivendette a terzi per conto di Le due circostanze non sono antitetiche, nel senso CP_1 che la verità dell'una non implica la falsità dell'altra, così che la doglianza dell'appellante non può che essere rifiutata.
5.2.d.ii È poi del tutto generica l'affermazione secondo la quale non avrebbe Per_1 spiegato come faccia a ricordarsi di avere rivenduto quella merce.
per l'appunto, ha potuto ricordare la circostanza (che attiene al suo lavoro) Per_1 proprio perché i documenti che gli sono stati mostrati hanno avuto la funzione di permettergli di associare determinate partite di merce a determinate sue attività di agente: è, ad avviso del collegio, una sufficiente giustificazione del suo ricordo.
Spettava semmai alla difesa opponente, mediante la facoltà di sollecitare chiarimenti al teste, far emergere criticità nel ricordo, che il verbale di prova e il contesto ormai ampiamente chiarito escludono;
ma quella facoltà non è stata esercitata.
5.2.d.iii La dichiarazione scritta che ha confermato non è altro che la Per_1 medesima dichiarazione contenuta nel capitolo 6.
Secondo l'appellante, tuttavia, siccome a essa sarebbe allegata (in realtà è oggetto di Co separata produzione di , ossia il suo doc. 7), una fattura di a per Per_1 CP_1 provvigioni per affari procacciati nel quarto trimestre 2015, la dichiarazione sarebbe del tutto irrilevante, perché né nella dichiarazione né nella fattura di provvigioni vi è un sia pur minimo riferimento al pellame di cui alle fatture n. 58/59/60/67 e 73 del 2015 (appello, pag.
30).
A tacere che, se anche si escludesse la dichiarazione scritta e la deposizione su di essa
(capitolo 8), le precedenti dichiarazioni testimoniali resterebbero intatte, omette di considerare l'appellante che la fattura per le provvigioni era stata depositata non già perché essa dovesse riscontrare il dichiarante sulle specifiche fatture de quibus, ma, più in generale, per avvalorarne il ruolo di agente e intermediario per conto di nel periodo in CP_1 contestazione. I documenti, infatti, sono stati depositati in una alla costituzione dell'opposta nel giudizio ex art. 645 c.p.c., in un momento, cioè, anticipato rispetto all'istruttoria vera e propria. È dunque irrilevante che le fatture non figurino;
essendo invece importante notare pagina 15 di 23 che tutte le fatture nn. 58, 59, 60, 67 e 73 sono state emesse nel quarto trimestre del 2015 e, dunque, in un periodo in cui svolgeva l'attività di agente, riscuotendo provvigioni. Per_1
La deposizione, come ovvio, ha sopravanzato quella prova e, del resto, non è mai stato controverso che egli fosse l'agente per conto di CP_1
La critica, dunque, si rivela fuorviante e sterile.
5.3 Il resto del materiale istruttorio – fermo restando che la deposizione è di Per_1 per sé sola idonea a provare il credito - non fa che confermare la fondatezza della domanda di
SG, dovendosi disattendere le censure mosse.
5.3.a I ddt, come si è già visto, non sono indispensabili per dimostrare che le pelli conciate furono messe a disposizione di CP_1
Nondimeno, si può qui aggiungere che il complesso degli elementi svolti induce a ritenere che essi, pur privi di firme riferibili a attestino proprio la consegna. CP_1
È ovvio che assume importanza decisiva, per apprezzare adeguatamente la prova, il contesto che è già emerso, ossia quello caratterizzato, da un lato, dalla continuità e risalente datazione del rapporto commerciale e, dall'altro, la gratuita messa a disposizione di CP_1
Co di un locale di stoccaggio di .
Ai fini dell'art. 116 c.p.c. è significativo, ad avviso del collegio, l'atteggiamento Co processuale di la quale, come fu immediatamente segnalato da nel costituirsi nel CP_1 giudizio di opposizione, inizialmente si limitò a disconoscere i ddt e a rimarcare l'assurdità di Co una consegna effettuata presso la stessa , tacendo però la decisiva circostanza che ivi esisteva il locale a lei comodato allo specifico fine di visionare le pelli lavorate.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, ha contestato, CP_1 con riferimento a tutti i ddt, che essi avevano «[…] come luogo di destinazione lo stesso
e non è sottoscritta da il che già sta ad indicare che la ON ON relativa merce non è stata affatto consegnata all'odierno opponente […]» (pag. 4). La coincidenza del luogo di destinazione con quello della stessa SG, dunque, era enfatizzato quale elemento logico di primaria importanza per svalutare l'efficacia probatoria dei documenti;
argomento, questo, senz'altro suggestivo, poiché, in linea di principio, il luogo di destinazione avrebbe dovuto essere quello di e non quello della mittente. CP_1
Questa difesa è stata prospettata nella piena consapevolezza che il caso presente era caratterizzato dalla esistenza, taciuta al giudice, di un locale di SG locato a allo CP_1 pagina 16 di 23 specifico scopo di permettere più speditamente il commercio fra le due imprese: fatto di per sé idoneo a sovvertire sul piano logico la questione, divenendo non più assurdo, anzi coerente con la fattispecie, che il luogo di destinazione fosse all'interno di SG.
Se ne desume, oltre alla pretestuosità della difesa, il particolare interesse difensivo di a nascondere l'esistenza del comodato del locale, il che contribuisce a ritenere che i CP_1 ddt rappresentino proprio l'avvenuta messa a disposizione del pellame in favore di e CP_1 che la scarsa cura nella loro redazione (rectius, nella loro sottoscrizione) dipenda dai buoni e fluidi rapporti in essere e dalla sostanziale mancanza di un trasporto vero e proprio.
5.3.b La deposizione di , che il Tribunale ha cautelativamente tenuto Testimone_3 da parte perché proveniente da un dipendente di lunga data di SG, resta, pur sempre, un elemento a favore della tesi dell'appellata.
Se certo egli ha confermato anche capitoli che presupponevano la conoscenza della gestione anche amministrativa della società, ciò non significa automaticamente che abbia riferito su fatti a lui sconosciuti.
, infatti, ha premesso, incontestato, di essere adibito a mansioni promiscue Tes_2
(“mi occupo un po' di tutto”) e di essere in servizio da dieci anni, così che è del tutto fisiologico che egli abbia potuto rispondere alle domande che gli sono state poste.
La sua deposizione non può essere pretermessa neppure per il fatto che egli è un
Co dipendente della società , anche tenuto conto del fatto che ha reso dichiarazioni coerenti con quelle del nonché col complesso della altre prove sin qui analizzate. Per_1
Quanto, infine, alla laconicità delle risposte, per lo più formalizzate con un “È vero”, ritiene il collegio che, come già in precedenza osservato per l'altro teste, si tratti di un elemento neutro e che avrebbe dovuto la parte, in sede di assunzione, sollecitare chiarimenti per verificare meglio l'attendibilità del teste.
5.3.c Il teste figlio del legale rappresentante di (così da lui Testimone_1 CP_1
dichiarato; l'appellante lo indica come figlio di un socio), non sapeva, a parte il comodato, nulla sui fatti che gli sono stati chiesti, avendo sempre risposto “Non mi risulta”.
pagina 17 di 23 Si deve considerare che egli ha dichiarato di non svolgere alcun tipo di attività in seno a il che ne limita fortemente la attendibilità oggettiva, perché, al contrario degli altri CP_1
testi, ha riferito di vicende che non facevano parte della sua esperienza diretta e che,
verosimilmente, avrebbe potuto semmai sapere dal padre (il che ne farebbe un teste de relato partis, introducendo ulteriore profilo di svalutazione della deposizione).
Ne segue che l'avere dichiarato che i fatti capitolati a lui non risultavano ha un valore probatorio pari a zero: quella formula sta a significare che il teste, per la propria esperienza,
non ha conoscenza del fatto;
il che, detto da persona che non svolgeva alcuna attività per
è privo di qualsiasi forza dimostrativa. CP_1
Sul comodato, il teste ha dichiarato: “So del comodato, ma non mi risulta che ivi si
detenesse alcun pellame;
”, deposizione che, al di là della conferma del comodato, mette in luce ulteriormente la scarsa attendibilità del Al di fuori della funzione di stoccaggio di Tes_1
Co pelli per condurre il rapporto commerciale in essere, il comodato di un locale da parte di
Co non ha alcun senso, potendosi escludere che fosse incline a cedere gratuitamente il godimento di un proprio bene immobile per liberalità; e, del resto, nella già citata memoria nel procedimento prefallimentare, stessa aveva dichiarato che il comodato era “ad CP_1
uso deposito di cuoio e pellame”, all'esatto contrario di quanto il teste ha deposto.
5.3.d Un compendio di prova significativo è poi quello costituito dalla corrispondenza elettronica intercorsa all'epoca dei fatti fra le due società, depositata in allegato al ricorso monitorio.
Co
5.3.d.i Il 4.11.2015 comunicò a le diverse banche di appoggio per CP_1
l'emissione delle ri.ba. relative alle fatture 58, 59 e 60, tutte ivi menzionate anche per i relativi importi (doc. 8).
pagina 18 di 23 Il 2.12.2015 eseguì analoga comunicazione per la fattura n. 67 (doc. 9); e il CP_1
1.2.2016 per la fattura n. 73 (doc. 10).
Ritiene il collegio che, secondo logica, tale comportamento è decisamente incompatibile con la negazione del credito: è impossibile sostenere che le operazioni commerciali che hanno determinato l'emissione delle fatture oggetto di causa non siano corrispondenti ad altrettanti
Co contratti stipulati fra le parti e regolarmente eseguiti da parte di , a meno di affermare che fosse pronta a pagare tutti i corrispettivi portati dalle fatture, per gli importi CP_1
indicati, nonostante che non vi fosse alcun contratto o esso non fosse stato eseguito, affermazione che il collegio esclude di poter fare.
5.3.d.ii Nell'appello, per escludere valore intrinseco a quelle prove, altrimenti pressoché
decisive, si sostiene: «[…] In relazione poi alle mail del 4.11.2015, del 2.12.2015 e del 1.2.2016
(doce. 8 —9 — 10 avversi), va pure ricordato e sottolineato che la ne ha ON
tempestivamente, formalmente e ad ogni effetto di legge disconosciuto la provenienza, la riferibilità e la sottoscrizione. […]» (pag. 13).
5.3.d.iii Non si può concordare.
Le lettere di posta elettronica depositate sono, più precisamente, le copie stampate delle e-mail (a loro volta digitalizzate e depositate telematicamente); esse provengono dall'account e recano il timbro ma nessuna firma. Email_1 ON
Nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., contestò, con formula del tutto generica, CP_1
analoga al tenore del passo dell'appello sopra trascritto, che le e-mail provenissero da e che esse non erano state sottoscritte da CP_1 CP_1
D'altra parte, le e-mail in contestazione, ai sensi dell'art. 1 lett. p) D. Lgs 7.3.2005 n. 82
(nel testo, applicabile ratione temporis, vigente all'epoca delle e-mail, ossia antevigente alle modifiche del D. Lgs 179/2012: cfr Cass. sez. 3^ civ. 21.5.2024 n. 14046, in motivazione), sono pagina 19 di 23 qualificabili come documenti informatici e, quindi, assimilabili alle riproduzioni informatiche e rappresentazione meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. (Cass. sez. 6^-2 ord. 14.5.2018 n. 11606 rv 648375).
A seguito della contestazione da parte di il documento non è divenuto privo di CP_1
valore probatorio, perché ha sì perduto quello privilegiato garantito dall'art. 2712 c.c. in caso di non contestazione, conservando però l'idoneità a essere liberamente apprezzato dal giudice;
e ciò perché l'art. 20 co. 1^ bis D. Lgs 82/2005 prescrive per qualsiasi documento informatico
(e, dunque, anche per l'e-mail priva di firma e proveniente da account non certificato):
“L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.” (sottolineatura di chi scrive).
Nella presente fattispecie:
5.3.d.iii.1 È indiscutibile che l'account appartiene all'appellante. Email_1
Infatti, la stessa opponente a decreto ingiuntivo ha depositato in prime cure una querela sporta nei confronti da , amministratrice di contro Parte_7 CP_1 CP_6
quale responsabile di SG, per il reato di cui all'art. 392 c.p. (per la stessa vicenda
[...]
storica qui giudicata;
il procedimento è stato archiviato, come da decreto del g.i.p. del
16.7.2019, in produzione opposta del 15.1.2020); la querela è stata sottoscritta dalla Pt_3
sopra al timbro della società il quale reca anche l'indicazione dell'indirizzo di posta CP_1
elettronica Email_2
Identico timbro figura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il quale risulta firmato, oltre che dal difensore, anche dalla parte.
pagina 20 di 23 Le e-mail de quibus, dunque, sono riferibili a perché provengono dal suo CP_1
account.
Per dubitarne, sarebbe stato necessario che avesse contestato in modo CP_1
specifico che l'account era stato, nel caso di specie (i.e., quanto alle lettere Email_1
prodotte da SG), alterato, abusato o comunque artatamente utilizzato;
la contestazione generica che le lettere di p.e. provenissero da 81 non è, ad avviso del collegio, idonea CP_1
a tal fine.
5.3.d.iii.2 È indiscutibile che le e-mail sono state confezionate da soggetto che conosceva perfettamente l'esistenza delle fatture, che ivi sono menzionate complete di ogni dettaglio, ivi compreso l'importo esatto, nonché le banche preso le quali appoggiava CP_1
le ricevute bancarie (non vi è, su questo aspetto, alcuna contestazione).
L'autore delle lettere, dunque, non può che essere un soggetto interno di CP_1
Co perché l'unica spiegazione alternativa sarebbe un falso materiale da parte di , tesi neppure mai adombrata e per la quale manca il benché minimo appiglio.
È poi ovvio che, in difetto di prova contraria, si presume che chiunque abbia spedito le e- mail fosse, secondo regola, a ciò abilitato e, dunque, avesse, quanto meno, ricevuto specifica autorizzazione a permettere l'emissione delle ricevute bancarie.
5.3.d.iv Confermata, nei termini che precedono, la piena forza probatoria delle e-mail prodotte, non resta – in difetto di altre contestazioni o difese – che ribadirne il notevole e autonomo sostegno che esse danno alla pretesa creditoria di SG, come già indicato al §
5.3.d.iii.
5.4 In definitiva, con talune integrazioni che risultano dalla presente motivazione, la sentenza di prime cure merita piena conferma.
5.5 Resta assorbita l'istanza istruttoria reiterata dalla parte appellata. pagina 21 di 23 6. L'appellante, secondo soccombenza, deve rimborsare alla controparte le spese processuali.
Esse, vista la nota dell'appellata (da ridurre come di seguito), si liquidano in base al D.M.
55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma ingiunta (scaglione sino a
260mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3, € 5.103,00 fase 4, in tutto € 14.317,00, oltre accessori.
Non si riconoscono la voce “fase di attivazione proc. mediazione” e le relative spese,
perché l'attivazione risulta avvenuta su impulso di né la voce “fase di CP_1
negoziazione”, perché esclusa nella nota spese, che funge da limite della domanda.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti ON di avverso la sentenza n. 1077/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e ON pubblicata il 30/11/2020;
2. condanna a rimborsare a ON ON le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 per
[...] compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 22 di 23 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2/2021 promossa da:
(PI: ), con il patrocinio ON P.IVA_1 dell'Avv. MICHELE DELUCA e dell'Avv. GIOVANNI BATTISTA DELUCA, domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. LUCILLA MATASSINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO FABIANI, ON P.IVA_2 domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. ALBERTO FERRETTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1077/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/11/2020.
CONCLUSIONI
In data 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa e rejetta, per le causali di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello, in accoglimento dell'impugnazione,
1) Revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 23 2) Condannare l'appellata alla restituzione di ogni somma che l'appellante avrà eventualmente pagato ad essa appellata, in esecuzione della sentenza impugnata.
3) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del presente giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano anticipatari.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto da ON avverso la sentenza n. 1077/2020 del Tribunale di Pisa pubblicata in data 30.11.2020 resa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata con il n. RG 5379/2017, con vittoria di competenze e spese di lite.
In via istruttoria si insiste nella e per la richiesta istruttoria reiterata in sede di conclusioni, affinché, a mente e norma degli artt. 210 e 212 c.p.c., venga ordinato all'opponente
[...]
, l'esibizione in giudizio dei propri libri IVA e GIORNALE relativi ON all'anno 2015 e al primo trimestre 2016”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1077/2020 pubblicata il 30/11/2020, ha così deciso: rigetta l'opposizione perché infondata e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, già dichiarato esecutivo;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in €
26,00 per spese, € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Co (di qui innanzi anche solo ) aveva ottenuto decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 1595/2017 per € 71.616,00, somma pretesa, quanto a €
71.528,85, a titolo di saldo del prezzo dell'attività di conciatura di pellame svolta su incarico di e, per il resto, quale rimborso delle spese per ricevute bancarie impagate e per ON
l'estratto autentico delle scritture contabili.
In particolare, secondo SG, l'importo di € 71.528,85 risultava dalle fatture:
n. 58 del 30.10.2015 di € 13.736,47,
n. 59 del 30.10.2015 di € 14.051,72,
n. 60 del 30.10.2015 di € 14.960,37,
n. 67 del 30.11.2015 di € 14.125,89 e n. 73 del 31.12.2015 di € 14.654,40, pagina 2 di 23 depositate ciascuna assieme al correlato ddt (docc. da 1 a 5).
Erano state emesse, su indicazione della stessa debitrice, altrettante ricevute bancarie, tornate tuttavia indietro perché non pagate.
(di qui innanzi anche solo aveva opposto l'ingiunzione, Controparte_3 CP_1 chiedendone la revoca, con rigetto di ogni avversa pretesa.
Aveva sostenuto ed eccepito che il pellame conciato di cui alle fatture e ddt prodotti dalla controparte non era mai stato lavorato, né, comunque, ricevuto.
In particolare, tutte le fatture avversarie (n. 58/2015 con ddt n. 70 dell'8.10.2015, n.
59/2015 con ddt 71 del 13.10.2015, n. 60/2015 con ddt 72 del 13.10.2015, n. 67/2015 con ddt
84 del 18.11.2015 e n. 73/2015 con ddt 92 del 16.12.2015) indicavano come luogo di consegna la stessa sede del né, comunque, recavano alcuna firma riferibile a ON
che disconosceva qualsiasi sottoscrizione apposta sui documenti. CP_1
Non v'era dunque nessuna prova dell'esistenza dei contratti aventi a oggetto la conciatura del pellame, né, comunque, della loro esecuzione.
si era costituita per resistere alla opposizione. CP_4
Aveva spiegato che, nel corso di un rapporto commerciale risalente, le pelli venivano Co consegnate a in un locale di , concesso in comodato, fatto questo espressamente CP_1 riconosciuto dalla opponente nell'ambito delle difese svolte dinanzi al tribunale fallimentare, Co per difendersi dall'istanza di fallimento proposta da .
In quella sede, con memoria del 31.12.2017, «[…] l'odierna opponente ON chiarisce (rectius: confessa) che con contratto di comodato “del 27.6.2012” il “ ON cedeva in comodato gratuito alla una superficie a piano terra di un
[...] ON immobile di sua proprietà, ad uso deposito di cuoio e pellame (doc. 1)” (cfr. pag. 2 All. 3).
[…]» (comparsa di costituzione in primo grado, pag. 3).
Per di più, erano versate in atti le lettere di posta elettronica del 4.11.2015, 2.12.2015 e
1.2.2016 con le quali aveva autorizzato l'emissione delle fatture de quibus, indicando CP_1 la banca di appoggio sulla quale emettere le relative ricevute bancarie, poi emesse e tornate insolute.
Il pellame conciato era poi stato rivenduto a terzi da come da dichiarazione CP_1 scritta del “mediatore-agente” che si recava presso l'esponente a scegliere, Persona_1
pagina 3 di 23 selezionare e vendere il pellame conciato.
1.4 Il Tribunale, respinta istanza ex art. 649 c.p.c. e assunte prove orali, ha respinto l'opposizione, osservando che:
- I testi escussi, tra cui anche il teste qualificatosi come figlio del legale Testimone_1 rappresentante della società opponente, hanno, innanzitutto, confermato il rapporto di comodato, esistente fra le società, ed avente ad oggetto i locali identificati come luogo di consegna della merce nei documenti di trasporto posti alla base del procedimento monitorio;
- A prescindere, poi, dalle dichiarazioni rese dal teste dipendente della Tes_2 società , e la cui attendibilità è stata contestata dall'opponente, vengono in CP_2 considerazione quelle rese dal teste indifferente, che ha dichiarato di occuparsi di Per_1 intermediazioni per conto di e, in particolare, di essersi occupato delle spedizioni CP_1 nei magazzini della conceria SG: egli ha confermato di essersi recato più volte presso il deposito per la verifica del pellame e di aver provveduto a rivenderlo a terzi, attestando altresì la veridicità della documentazione fornita dalla opposta;
- Il rapporto di lavorazione e di fornitura, pertanto, risulta confermato, e, se è vero che, in considerazione della natura dei beni, non può esserne fornita una esatta identificazione, è anche vero che senz'altro le dichiarazioni rese dai testi chiariscono l'effettività delle prestazioni rese in favore della opponente dalla opposta, mediante lavorazione e consegna del pellame presso un deposito di proprietà della opposta ma detenuto dalla opponente;
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ON
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa
[...]
Corte di Appello, il (di seguito anche appellata), proponendo gravame ON avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “I MOTIVO DI APPELLO - Sulla prova della insussistenza degli elementi costitutivi della domanda di condanna proposta col ricorso del 27.7.2017 e sulla prova positiva della infondatezza di detta domanda (hoc est, inter alia: mancata sottoscrizione dei documenti di trasporto)
Sotto questo titolo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia considerato assolto l'onere probatorio incombente sulla creditrice opposta – attrice in senso sostanziale – pagina 4 di 23 nonostante la radicale contestazione dell'esistenza dei contratti aventi a oggetto la conciatura riportata nelle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione; nonché il disconoscimento tempestivo delle firme riportate sui ddt.
Peraltro, le deposizioni assunte non avevano integrato la prova del credito: «[…] la prova orale (peraltro inammissibile e inconferente) non ha affatto confermato in via diretta
e univoca che la abbia commissionato al la lavorazione ON ON dei pellame di cui alle fatture azionate, né tanto meno che il abbia ON effettivamente lavorato il pellame. Perché anzi, gli articoli della prova orale non hanno neppure avuto ad oggetto la indispensabile prova DIRETTA dell'effettiva esistenza di tutti i fatti necessari perché il diritto azionato venisse in vita. […]» (appello, pag. 8, sottolineatura della parte).
Le testimonianze, dunque, «[…] potrebbero — a voler tutto concedere — costituire dei meri indizi, assolutamente insufficienti per l'accoglimento della domanda. […]» (ivi).
Lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che nessun teste aveva fornito una esatta identificazione deli beni per cui è causa;
senza però trarne le dovute conseguenze.
I ddt, poi, in quanto privi di valida sottoscrizione riferibile a non dimostravano CP_1 alcuna consegna, a prescindere dal luogo menzionato.
2.2 Il secondo motivo contesta l'ammissione delle testimonianze poi assunte.
Infatti, io capitoli articolati dalla controparte nella 2^ memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c. era inammissibile, per varie ragioni:
2.2.a perché «[…] tesa a smentire quanto emerge ed emergeva dai documenti per cui è causa e, in particolare, dai documenti di trasporto NON sottoscritti dalla ON per ricevuta […]» (ivi, pag. 21);
2.2.b perché un teste non può essere chiamato a confermare o meno la “veridicità” della documentazione (ivi, pag. 22);
2.2.c perché, inoltre:
(i) il capitolo 1 si riferiva a fatture diverse da quelle oggetto di controversia;
(ii) il capitolo 2 concerneva periodi (risalenti al 2012) del tutto irrilevanti;
(iii) il capitolo 3 si riferiva a fatti diversi da quelli giudicati ed era formulato in maniera generica;
pagina 5 di 23 (iv) il quarto era generico e «[…] dava e dà per presupposte circostanze che andavano provate diversamente (qualità dei soggetti, addetti e rappresentanti, chi?); […]»
(ivi, pag. 23).
(v) il quinto era generico e irrilevante;
(vi) il sesto «[…] era ed è inammissibile, perché dava e dà per presupposto quanto doveva e deve essere oggetto di rigorosa prova, e cioè che il aveva conciato ON le pelli di cui alle fatture azionate col monitorio;
inammissibile perché formulato in modo generico;
inammissibile perché si voleva provare con testi quanto doveva e deve essere oggetto di prova documentale. […]» (ivi, pag. 24);
(vii) il settimo era generico;
(viii) l'ottavo inteso a introdurre surrettiziamente una testimonianza scritta.
2.3 Il terzo motivo censura l'apprezzamento che della prova – peraltro inammissibilmente ammessa - ha dato il primo giudice.
Nessun capitolo, infatti, provava in via diretta l'esistenza dei fatti costituitivi del credito Co vantato da .
Il teste peraltro, aveva reso, sui capitoli nn. 6 e 7 due dichiarazioni in palese Per_1 contrasto fra loro, perché «[…] dopo aver detto che il capitolo 6 corrispondeva al vero (e cioè di aver “proceduto a rivendere a terzi il pellami in deposito presso il e di cui alle Parte_2 fatture e DDT che le si mostrano”), ha però recisamente NEGATO (capitolo 7) che i sigg.
e gli avevano confermato che la provenienza del pellame di cui alle fatture e ai Tes_1 Pt_3 ddt che gli si mostravano coincideva con quella di cui ai ddt di carico menzionati nei ddt che gli erano mostrati, affermando altresi che “won mi interessa la provenienza del pellame”.
[…]».
Il teste, comunque, non aveva precisato come faceva a sostenere di avere venduto proprio il pellame di cui alle fatture in questione.
Infine, aveva confermato una sua dichiarazione scritta, con ciò introducendo una inammissibile testimonianza scritta in causa.
Peraltro, la sua dichiarazione scritta – confermata in udienza - era del seguente tenore:
“di aver svolto per ordine e conto dell' attività di mediazione nella ON compravendita di cuoio lavorato per conto della medesima dal Controparte_5 CP_2
pagina 6 di 23 S.G. s.r. per quanto dichiaratomi dal sig. della Enropelli 81 s.r.l.” Parte_4
Alla dichiarazione era allegata una fattura per provvigioni per affari procacciati nel quarto trimestre 2015: «[…] E' quindi evidente che la testimonianza è palesemente irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto né nella dichiarazione né nella fattura di provvigioni vi è un sia pur minimo riferimento al pellame di cui alle fatture n. 58/59/60/67
e 73 del 2015. […]» (ivi, pag. 30).
Co Il teste , poi, era inattendibile, perché dipendente di;
egli si era limitato a Tes_2 confermare automaticamente tutti i capitoli, senza però mostrare di avere reali conoscenze dirette.
figlio di uno dei soci di aveva dichiarato non risultargli che Testimone_1 CP_1 avesse proceduto a rivendere a terzi il pellame de quibus. Per_1
La sentenza, dunque, era stata emessa «[…] in palese violazione degli artt. 2697, 2721,
2722, 2727, 2729 c.c. e 115, 116 e 244 c.p.c. […]».
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, ha ON contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ha insistito nelle prove non ammesse (ordine di esibizione riportato nelle conclusiooni già trascritte).
4. La Corte, con ordinanza del 13.1.2022, ha disatteso l'istanza inibitoria dell'appellante.
Indi, con ordinanza dell'11.10.2023, ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione in data 29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 7 di 23 ***
L'appello è infondato e va respinto.
5. Tutti i motivi possono e devono essere esaminati congiuntamente, poiché fra sé intimamente connessi nel negare l'esistenza di una prova sufficiente del credito oggetto di ingiunzione.
5.1 Si premette che più d'una volta l'appellante pare presupporre che la prova del contratto, della sua esecuzione e della consegna del pellame debba essere data in forma scritta.
Al contrario, si tratta di temi suscettibili di prova libera (dunque anche orale e per presunzioni), perché non esiste alcun divieto in tal senso, non concernendo la causa un contratto che preveda forma scritta ad substantiam, né ad probationem; ed essendo appena il caso di precisare che la pur denunciata violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c. (quest'ultimo, peraltro, non avente attinenza con la causa, che non concerne patti aggiunti o contrari a un documento) non è stata eccepita nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di e, CP_1 dunque, non può essere sollevata per la prima volta in appello (Cass. sez. 2^ civ. 28.4.2006 n.
9925 rv 588972; Cass. sez. 3^ civ. 13.3.2012 n. 3959 rv 621403, Cass. sez. 3^ civ. ord.
13.6.2022 n. 18971 rv 665182-03).
5.2 Occorre, allora, soffermarsi innanzitutto sulla deposizione di Persona_1 valorizzata dal Tribunale e ampiamente contestata dall'appellante.
5.2.a Egli è stato escusso all'udienza del 15.1.2020 sui capitoli nn. 4, 5, 6, 7 e 8 della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di SG, del seguente tenore:
4. DCV che i soci, addetti e rappresentanti della nelle persone, i primi ON del signor , i secondi nella persona del signor e i terzi nella Parte_4 Parte_5 persona del signor si recavano quotidianamente all'interno del Persona_1 Pt_2
per verificare il pellame da conciare, quello già conciato, nonché per predisporre le CP_2 spedizioni di quello venduto e per sottoporre in visione quello da vendere;
pagina 8 di 23
5. DCV che sin dal 2012 per conto e nell'interesse della avete proceduto ON
a rivendere a terzi il pellame in deposito presso il Cuoficio SG Srl;
6. DCV che per conto e nell'interesse della avete pro-ceduto a rivendere ON
a terzi il pellame in deposito presso il Cuoficio SG Srl e di cui alle fatture e DDT che Le si mostrano (All.
1-5 fascicolo monitorio;
ON
7. DCV che i signori e vi confermavano che la provenienza Parte_4 Parte_6 del pellame di cui alle fatture e ai DDT che Le si mostrano (All.
1-5 fascicolo monitorio
coincideva con quella di cui ai DDT “di carico” menzionati nei DDT che vi ON sono stati mostrati (All.
1-5 fascicolo monitorio;
ON
8. DCV che conferma il contenuto della dichiarazione a Sua firma resa in data
8/01/2018, che Le si mostra (All. 5 fasc. ; ON
dopo avere spiegato che «[…] mi occupo di intermediazioni, e per conto di Per_1 mi sono occupato delle spedizioni nei magazzini della conceria SG […]», ha CP_1 risposto:
Cap. 4) è vero, ma non quotidianamente;
5) non ricordo le date, ma varie volte ci sono andato, come da fatture di vendita;
6) è vero;
7) non è vero, non mi interessa la provenienza del pellame;
8) confermo la documentazione che mi si mostra;
5.2.b Tutti i capitoli erano ammissibili, non potendosi condividere le critiche dell'appellante (supra, § 2.2.c).
Il capitolo 4) non è generico, in relazione al tema di prova.
Co Omette, infatti, di considerare che ha sostenuto, prima di tutto, che il CP_1 rapporto commerciale fra le due società era risalente e continuativo, come, del resto, è stato dimostrato proprio in quella forma documentale che la stessa appellante considera privilegiata;
in particolare, mediante la produzione di una mole enorme di fatture e ddt (docc. da 10 a 86 della produzione SG), ossia:
10-11) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 23/12 con DDT n. 42/12;
pagina 9 di 23 12-13-14) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 39/12 con DDT n. 72/12 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
875/12;
15-16-17) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 52/12 con DDT n. 95/12 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
913/12;
18-19) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 8/13 con DDT n. 5/13;
20-21) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 9/13 con DDT n. 13/13;
22-23) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 17/13 con DDT n. 25/13;
24-25-26) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 23/13 con DDT n. 33/13 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
968/12;
27-28) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 27/13 con DDT n. 35/13;
29-30-31-32-33) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 28/13 con DDT n. 37/13 e DDT Ghizzanpelli
Frigo n. 1299/12, n. 23/13 e n. 1124/12;
34-35-36) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 29/13 con DDT n. 42/13 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
93/13;
37-38) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 30/13 con DDT n. 44/13;
39-40) Fatt. Cuoificio n. 34/13 e DDT n. 49/13; CP_2
41-42-43-44) Fatt. Cuoificio n. 35/13 con DDT n. 52/13 e DDT Ghizzanpelli Frigo CP_2
n. 130/13 e n. 202/13;
45-46) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 42/13 con DDT n. 55/13;
47-48) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 43/13 con DDT n. 61/13;
49-50-51-52-53) Fatt. Cuoificio n. 47/13 con DDT n. 65/13 e DDT Ghizzanpelli CP_2
Frigo n. 278/13, DDT Federpellami Spa n. 288/F/13, DDT Ghizzanpelli Frigo n. 305/13;
54-55) Fatt. n. 49/13 con DDT n. 69/13; ON
56-57-58) Fatt. n. 56/13 con DDT n. 73/13 e DDT Ghizzanpelli Frigo n. ON
460/13;
59-60-61) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 57/13 con DDT n. 77/13 e DDT Federpellami Spa n.
570/F/13;
62-63) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 61/13 con DDT n. 83/13; pagina 10 di 23 64-65-66) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 67/13 con DDT n. 87/13 e DDT Federpellami Spa n.
761/F/13;
67-68-69-70) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 68/13 con DDT n. 90/13, DDT Federpellami Spa
n. 776/F/13 e DDT Cuoificio SG Srl n. 89/13;
71-72-73-74) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 69/13 con DDT 95/13 e DDT Federpellami n.
418/F/13 e DDT Cuoificio SG Srl n. 94/13;
75-76) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 73/13 con DDT n. 101/13;
77-78-79) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 74/13 con DDT n. 106/13 e DDT Federpellami Spa n.
972/F/13;
80-81) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 02/14 con DDT n. 01/14;
82-83) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 04/14 con DDT n. 04/14;
84-85-86) Fatt. Cuoificio SG Srl n. 10/14 con DDT n. 15/14 e DDT Ghizzanpelli Frigo n.
917/13.
Co Così pure ha ampiamente dimostrato che il rapporto era tale per il quale era riservato Co a un locale di (che questa aveva messo a disposizione gratuitamente, mediante CP_1 comodato) da valere quale deposito, ove il pellame veniva stoccato dopo la concia, a disposizione di un modo di procedere che, fra società che avevano consuetudine, CP_1 era – ovviamente sin quando i rapporti si sono mantenuti buoni – confacente agli interessi di ciascuna. Comodato che, fra l'altro, non ha mai contestato;
e, anzi, ha CP_1 espressamente riconosciuto nella memoria depositata in sede fallimentare, immediatamente richiamata dalla creditrice opposta (supra, § 1.3; doc. 3 SG): «[…] Con contratto di comodato del 27.6.2012, la ricorrente cedeva in comodato gratuito alla ON CP_1 una superficie a piano terra di un immobile di sua proprietà, ad uso deposito di cuoio e
[...] pellame […]» (doc. 3 citato, pag. 2).
Il contesto nel quale si collocano poi i fatti oggetto di controversia, pertanto, è quello di un rapporto commerciale che, prima della rottura, era continuativo e fluido, tanto da aver Co ottimizzato la consegna, mettendo a disposizione di un locale presso , con CP_1 reciproco sgravio di costi e di rischi di spedizione.
Sicché, anche tutti i documenti o le deposizioni che si riferiscono a fatture diverse da quelle controverse non sono in alcun modo estranee alla causa, come erroneamente sostiene pagina 11 di 23 l'appellante, perché hanno la funzione di dimostrare non già i contratti a base del credito controverso, ma il quadro nel quali essi sono sorti.
Contesto generale che è, come ovvio, importante al fine di valutare l'istruttoria: perché un conto è che un credito faccia riferimento a un singolo o a pochi singoli ordinativi fra società occasionalmente entrate in contatto;
un conto è che esso sia dato da alcune operazioni commerciali di conciatura che si inscrivono nell'ambito di un rapporto di lunga durata, a tal punto stabilizzato da avere indotto le parti a individuare in un apposito locale presso la conciatrice il deposito a favore della committente.
Il fatto che il credito sia dato, sul piano giuridico, da singoli contratti, tanti quanti sono stati i plurimi ordinativi nel corso degli anni, non toglie certo peso, a fini probatorî (e èper ricostruire il modo di procedere in concreto seguito), all'incontestabile circostanza che quei contratti si iscrivevano nell'ambito di un rapporto economico continuativo e costante.
Sicché, tornando ora al capitolo n. 4), è ovvio che il tema di prova non erano lì i pellami oggetto di causa, ma il modo di procedere uniforme col quale le due società attuavano ciascun singolo contratto, che vedeva l'elemento qualificante nella messa a disposizione di di CP_1
Co un locale presso la stessa , ove le pelli lavorate restavano in attesa di essere visionate e scelte dalla committente per poi essere destinate al suo ulteriore ciclo produttivo.
E su questa circostanza il pur senza confermare la frequenza addirittura Per_1 quotidiana, ha però risposto positivamente;
né ha rilievo la indicazione dei nominativi degli altri soggetti che per conto di intervenivano, non essendovi nulla di strano – nel CP_1 contesto di abitualità – che che per conto di si occupava delle spedizioni Per_1 CP_1
Co dai locali , conoscesse i suoi interlocutori e le rispettive cariche o ruoli in seno a CP_1 sarebbe stato assurdo il contrario.
A fortiori ammissibile il capito0lo 5, che ha ulteriormente contribuito a rendere chiare le modalità esecutive – abitualmente in essere sin dal 2012 - dei vari contratti aventi a oggetto la conciatura di pellame: recatosi presso il locale di SG comodato a e avute Per_1 CP_1 intese coi (soci o comunque soggetti abilitati per , si occupava della rivendita Tes_1 CP_1 della merce lavorata da SG.
Assolutamente ammissibile poi il capitolo 6), che fa invece riferimento specifico al pellame oggetto di controversia, richiamato alla memoria del teste mediante esibizione dei documenti da 1 a 5 del fascicolo monitorio di parte (fatture contestate e ddt). Le critiche dell'appellante (supra, § 2.2.c.vi) sono clamorosamente fuori bersaglio: sia in relazione alla pagina 12 di 23 genericità (che non c'è nel capitolo, ancorato ai documenti;
vizio che, semmai, caratterizza la doglianza della parte, che non chiarisce perché mai il capitolo sarebbe generico), sia in relazione alle altre doglianze, che sono tutte erronee, perché dovute al falso presupposto, già confutato, che la conciatura e la consegna delle pelli non possa essere oggetto di prova orale (o indiziaria), ma solo scritta.
Il capitolo 7 è, a sua volta, ammissibile per le stesse ragioni, a tacere del fatto che, come si avrà modo di osservare, l'appellante intende poi – non senza contraddizione - avvalersi della deposizione su di esso resa al fine di volgere l'apprezzamento della prova a proprio favore.
Il capitolo 8 è ammissibile, perché, lungi dall'introdurre una deposizione scritta, la esclude: il teste è infatti stato chiamato a confermare il contenuto di una dichiarazione scritta a sua firma, già depositata, così che la prova non è più data dalla dichiarazione scritta, ma dalla testimonianza di conferma, assunta nel contraddittorio pieno.
5.2.c La prova, poi, è stata, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, ben apprezzata dal Tribunale.
La prima considerazione da fare è che un teste di elevata attendibilità oggettiva, perché, per il ruolo che svolgeva, aveva conoscenza diretta dei contratti via via eseguiti;
nonché soggettiva, perché equidistante dalle parti e, anzi, all'epoca almeno agente per conto di ha, nel confermare integralmente il capitolo 6), espressamente dichiarato di avere CP_1 provveduto a rivendere a terzi, per conto di «[…] il pellame in deposito presso il CP_1
Cuoficio SG Srl e di cui alle fatture e DDT che Le si mostrano (All.
1-5 fascicolo monitorio Co
[…]», ossia, per l'appunto, proprio il pellame per la cui concia pretende il ON pagamento del corrispettivo.
Non si può dubitare della specificità della individuazione della merce e, sul punto, va corretta l'affermazione del giudice, secondo la quale non v'è stata nell'istruttoria, in generale, la esatta identificazione delle merci;
l'individuazione c'è invece stata, proprio perché esse sono state associate dal teste agli specifici documenti (fatture e ddt) che gli sono stati mostrati. È ovvio che il teste non può ricordarsi la merce fisicamente, ossia gli specifici esemplari che corrispondono alle fatture e ai ddt;
ma, come è altrettanto ovvio, ricorda con sicurezza proprio quelle fatture e quei ddt e ricorda che le merci ivi indicati furono da lui rivendute. Non c'è alcuna contraddizione in ciò: tenuto conto del tipo di attività (scelta e rivendita di partite di pellame conciate), è ovvio che gli stessi soggetti a quel ruolo preposti, non potevano che pagina 13 di 23 identificare le varie partite di merce proprio perché associate alle fatture e ai ddt emessi da Co ; altrimenti non esistendo alcuna altra ragionevole possibilità di riferirsi ai beni, costituiti da grosse quantità di pelli.
Il teste dunque, è di per sé solo fonte di prova idonea a sorreggere la domanda Per_1 di SG.
Non è che, come talora pare presupporre l'appellante, egli integri la prova documentale delle fatture e dei ddt;
bensì, egli fornisce l'autonoma prova, dichiarando di avere rivenduto quelle stesse pelli che sono oggetto di causa;
e la sua efficacia probatoria non dipende da quella dei ddt e delle fatture, se non in via del tutto mediata, ossia nel senso che quei documenti gli servono per ricordare e associare la sua attività a una determinata partita di merce;
per il resto costituendo la sua deposizione una prova autonoma e di per sé sola sufficiente.
Ed è altresì vero che non dimostra direttamente la conclusione del contratto Per_1
Co fra e avente a oggetto la concia di quelle pelli, ma, come addirittura intuitivo, CP_1
Co dimostra fatti che fanno presumere quegli altri utili a : se proprio quei quantitativi di pelle Co si trovavano nel locale deputato allo stoccaggio delle pelli conciate da a e se CP_1 da lì, per conto di li ha rivenduti a terzi, non si può che concludere, Per_1 CP_1
Co secondo logica, che , appositamente incaricata da aveva esattamente eseguito la CP_1 conciatura e aveva messo a disposizione di la merce, tanto da permetterle di CP_1 rivenderla a suoi clienti finali.
Qualsiasi diversa ricostruzione è in insanabile contrasto logico con i fatti dichiarati dal testimone e va dunque esclusa.
5.2.d Le critiche dell'appellante mosse al contenuto della deposizione non colgono nel segno.
5.2.d.i Non c'è alcuna contraddizione, se non nell'interessata e fuorviante deduzione di fra la conferma del capitolo n. 6) e la risposta al capitolo 7). CP_1
interrogato sul capitolo 7), ha sì negato di avere ricevuto ulteriore conferma Per_1 da e (di della provenienza della merce, aggiungendo Parte_4 Parte_6 CP_1 che a lui “non interessa la provenienza del pellame”; ma questo fatto non è in contraddizione logica con la precedente affermazione che la merce individuata dalle fatture e ddt de quibus Co fosse quella che lui ha potuto vedere in deposito presso i locali di e ha poi rivenduto a terzi pagina 14 di 23 per conto di È comprensibile che per svolgere il suo compito, possa CP_1 Per_1 disinteressarsi della provenienza della merce e può senz'altro prendersi nota che non ebbe conferme esplicite da parte di ma in alcun modo ciò fa dubitare che egli, per quanto CP_1
Co già motivato, trovò proprio quelle pelli – individuate da quei documenti fiscali - nei locali e le rivendette a terzi per conto di Le due circostanze non sono antitetiche, nel senso CP_1 che la verità dell'una non implica la falsità dell'altra, così che la doglianza dell'appellante non può che essere rifiutata.
5.2.d.ii È poi del tutto generica l'affermazione secondo la quale non avrebbe Per_1 spiegato come faccia a ricordarsi di avere rivenduto quella merce.
per l'appunto, ha potuto ricordare la circostanza (che attiene al suo lavoro) Per_1 proprio perché i documenti che gli sono stati mostrati hanno avuto la funzione di permettergli di associare determinate partite di merce a determinate sue attività di agente: è, ad avviso del collegio, una sufficiente giustificazione del suo ricordo.
Spettava semmai alla difesa opponente, mediante la facoltà di sollecitare chiarimenti al teste, far emergere criticità nel ricordo, che il verbale di prova e il contesto ormai ampiamente chiarito escludono;
ma quella facoltà non è stata esercitata.
5.2.d.iii La dichiarazione scritta che ha confermato non è altro che la Per_1 medesima dichiarazione contenuta nel capitolo 6.
Secondo l'appellante, tuttavia, siccome a essa sarebbe allegata (in realtà è oggetto di Co separata produzione di , ossia il suo doc. 7), una fattura di a per Per_1 CP_1 provvigioni per affari procacciati nel quarto trimestre 2015, la dichiarazione sarebbe del tutto irrilevante, perché né nella dichiarazione né nella fattura di provvigioni vi è un sia pur minimo riferimento al pellame di cui alle fatture n. 58/59/60/67 e 73 del 2015 (appello, pag.
30).
A tacere che, se anche si escludesse la dichiarazione scritta e la deposizione su di essa
(capitolo 8), le precedenti dichiarazioni testimoniali resterebbero intatte, omette di considerare l'appellante che la fattura per le provvigioni era stata depositata non già perché essa dovesse riscontrare il dichiarante sulle specifiche fatture de quibus, ma, più in generale, per avvalorarne il ruolo di agente e intermediario per conto di nel periodo in CP_1 contestazione. I documenti, infatti, sono stati depositati in una alla costituzione dell'opposta nel giudizio ex art. 645 c.p.c., in un momento, cioè, anticipato rispetto all'istruttoria vera e propria. È dunque irrilevante che le fatture non figurino;
essendo invece importante notare pagina 15 di 23 che tutte le fatture nn. 58, 59, 60, 67 e 73 sono state emesse nel quarto trimestre del 2015 e, dunque, in un periodo in cui svolgeva l'attività di agente, riscuotendo provvigioni. Per_1
La deposizione, come ovvio, ha sopravanzato quella prova e, del resto, non è mai stato controverso che egli fosse l'agente per conto di CP_1
La critica, dunque, si rivela fuorviante e sterile.
5.3 Il resto del materiale istruttorio – fermo restando che la deposizione è di Per_1 per sé sola idonea a provare il credito - non fa che confermare la fondatezza della domanda di
SG, dovendosi disattendere le censure mosse.
5.3.a I ddt, come si è già visto, non sono indispensabili per dimostrare che le pelli conciate furono messe a disposizione di CP_1
Nondimeno, si può qui aggiungere che il complesso degli elementi svolti induce a ritenere che essi, pur privi di firme riferibili a attestino proprio la consegna. CP_1
È ovvio che assume importanza decisiva, per apprezzare adeguatamente la prova, il contesto che è già emerso, ossia quello caratterizzato, da un lato, dalla continuità e risalente datazione del rapporto commerciale e, dall'altro, la gratuita messa a disposizione di CP_1
Co di un locale di stoccaggio di .
Ai fini dell'art. 116 c.p.c. è significativo, ad avviso del collegio, l'atteggiamento Co processuale di la quale, come fu immediatamente segnalato da nel costituirsi nel CP_1 giudizio di opposizione, inizialmente si limitò a disconoscere i ddt e a rimarcare l'assurdità di Co una consegna effettuata presso la stessa , tacendo però la decisiva circostanza che ivi esisteva il locale a lei comodato allo specifico fine di visionare le pelli lavorate.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, ha contestato, CP_1 con riferimento a tutti i ddt, che essi avevano «[…] come luogo di destinazione lo stesso
e non è sottoscritta da il che già sta ad indicare che la ON ON relativa merce non è stata affatto consegnata all'odierno opponente […]» (pag. 4). La coincidenza del luogo di destinazione con quello della stessa SG, dunque, era enfatizzato quale elemento logico di primaria importanza per svalutare l'efficacia probatoria dei documenti;
argomento, questo, senz'altro suggestivo, poiché, in linea di principio, il luogo di destinazione avrebbe dovuto essere quello di e non quello della mittente. CP_1
Questa difesa è stata prospettata nella piena consapevolezza che il caso presente era caratterizzato dalla esistenza, taciuta al giudice, di un locale di SG locato a allo CP_1 pagina 16 di 23 specifico scopo di permettere più speditamente il commercio fra le due imprese: fatto di per sé idoneo a sovvertire sul piano logico la questione, divenendo non più assurdo, anzi coerente con la fattispecie, che il luogo di destinazione fosse all'interno di SG.
Se ne desume, oltre alla pretestuosità della difesa, il particolare interesse difensivo di a nascondere l'esistenza del comodato del locale, il che contribuisce a ritenere che i CP_1 ddt rappresentino proprio l'avvenuta messa a disposizione del pellame in favore di e CP_1 che la scarsa cura nella loro redazione (rectius, nella loro sottoscrizione) dipenda dai buoni e fluidi rapporti in essere e dalla sostanziale mancanza di un trasporto vero e proprio.
5.3.b La deposizione di , che il Tribunale ha cautelativamente tenuto Testimone_3 da parte perché proveniente da un dipendente di lunga data di SG, resta, pur sempre, un elemento a favore della tesi dell'appellata.
Se certo egli ha confermato anche capitoli che presupponevano la conoscenza della gestione anche amministrativa della società, ciò non significa automaticamente che abbia riferito su fatti a lui sconosciuti.
, infatti, ha premesso, incontestato, di essere adibito a mansioni promiscue Tes_2
(“mi occupo un po' di tutto”) e di essere in servizio da dieci anni, così che è del tutto fisiologico che egli abbia potuto rispondere alle domande che gli sono state poste.
La sua deposizione non può essere pretermessa neppure per il fatto che egli è un
Co dipendente della società , anche tenuto conto del fatto che ha reso dichiarazioni coerenti con quelle del nonché col complesso della altre prove sin qui analizzate. Per_1
Quanto, infine, alla laconicità delle risposte, per lo più formalizzate con un “È vero”, ritiene il collegio che, come già in precedenza osservato per l'altro teste, si tratti di un elemento neutro e che avrebbe dovuto la parte, in sede di assunzione, sollecitare chiarimenti per verificare meglio l'attendibilità del teste.
5.3.c Il teste figlio del legale rappresentante di (così da lui Testimone_1 CP_1
dichiarato; l'appellante lo indica come figlio di un socio), non sapeva, a parte il comodato, nulla sui fatti che gli sono stati chiesti, avendo sempre risposto “Non mi risulta”.
pagina 17 di 23 Si deve considerare che egli ha dichiarato di non svolgere alcun tipo di attività in seno a il che ne limita fortemente la attendibilità oggettiva, perché, al contrario degli altri CP_1
testi, ha riferito di vicende che non facevano parte della sua esperienza diretta e che,
verosimilmente, avrebbe potuto semmai sapere dal padre (il che ne farebbe un teste de relato partis, introducendo ulteriore profilo di svalutazione della deposizione).
Ne segue che l'avere dichiarato che i fatti capitolati a lui non risultavano ha un valore probatorio pari a zero: quella formula sta a significare che il teste, per la propria esperienza,
non ha conoscenza del fatto;
il che, detto da persona che non svolgeva alcuna attività per
è privo di qualsiasi forza dimostrativa. CP_1
Sul comodato, il teste ha dichiarato: “So del comodato, ma non mi risulta che ivi si
detenesse alcun pellame;
”, deposizione che, al di là della conferma del comodato, mette in luce ulteriormente la scarsa attendibilità del Al di fuori della funzione di stoccaggio di Tes_1
Co pelli per condurre il rapporto commerciale in essere, il comodato di un locale da parte di
Co non ha alcun senso, potendosi escludere che fosse incline a cedere gratuitamente il godimento di un proprio bene immobile per liberalità; e, del resto, nella già citata memoria nel procedimento prefallimentare, stessa aveva dichiarato che il comodato era “ad CP_1
uso deposito di cuoio e pellame”, all'esatto contrario di quanto il teste ha deposto.
5.3.d Un compendio di prova significativo è poi quello costituito dalla corrispondenza elettronica intercorsa all'epoca dei fatti fra le due società, depositata in allegato al ricorso monitorio.
Co
5.3.d.i Il 4.11.2015 comunicò a le diverse banche di appoggio per CP_1
l'emissione delle ri.ba. relative alle fatture 58, 59 e 60, tutte ivi menzionate anche per i relativi importi (doc. 8).
pagina 18 di 23 Il 2.12.2015 eseguì analoga comunicazione per la fattura n. 67 (doc. 9); e il CP_1
1.2.2016 per la fattura n. 73 (doc. 10).
Ritiene il collegio che, secondo logica, tale comportamento è decisamente incompatibile con la negazione del credito: è impossibile sostenere che le operazioni commerciali che hanno determinato l'emissione delle fatture oggetto di causa non siano corrispondenti ad altrettanti
Co contratti stipulati fra le parti e regolarmente eseguiti da parte di , a meno di affermare che fosse pronta a pagare tutti i corrispettivi portati dalle fatture, per gli importi CP_1
indicati, nonostante che non vi fosse alcun contratto o esso non fosse stato eseguito, affermazione che il collegio esclude di poter fare.
5.3.d.ii Nell'appello, per escludere valore intrinseco a quelle prove, altrimenti pressoché
decisive, si sostiene: «[…] In relazione poi alle mail del 4.11.2015, del 2.12.2015 e del 1.2.2016
(doce. 8 —9 — 10 avversi), va pure ricordato e sottolineato che la ne ha ON
tempestivamente, formalmente e ad ogni effetto di legge disconosciuto la provenienza, la riferibilità e la sottoscrizione. […]» (pag. 13).
5.3.d.iii Non si può concordare.
Le lettere di posta elettronica depositate sono, più precisamente, le copie stampate delle e-mail (a loro volta digitalizzate e depositate telematicamente); esse provengono dall'account e recano il timbro ma nessuna firma. Email_1 ON
Nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., contestò, con formula del tutto generica, CP_1
analoga al tenore del passo dell'appello sopra trascritto, che le e-mail provenissero da e che esse non erano state sottoscritte da CP_1 CP_1
D'altra parte, le e-mail in contestazione, ai sensi dell'art. 1 lett. p) D. Lgs 7.3.2005 n. 82
(nel testo, applicabile ratione temporis, vigente all'epoca delle e-mail, ossia antevigente alle modifiche del D. Lgs 179/2012: cfr Cass. sez. 3^ civ. 21.5.2024 n. 14046, in motivazione), sono pagina 19 di 23 qualificabili come documenti informatici e, quindi, assimilabili alle riproduzioni informatiche e rappresentazione meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. (Cass. sez. 6^-2 ord. 14.5.2018 n. 11606 rv 648375).
A seguito della contestazione da parte di il documento non è divenuto privo di CP_1
valore probatorio, perché ha sì perduto quello privilegiato garantito dall'art. 2712 c.c. in caso di non contestazione, conservando però l'idoneità a essere liberamente apprezzato dal giudice;
e ciò perché l'art. 20 co. 1^ bis D. Lgs 82/2005 prescrive per qualsiasi documento informatico
(e, dunque, anche per l'e-mail priva di firma e proveniente da account non certificato):
“L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.” (sottolineatura di chi scrive).
Nella presente fattispecie:
5.3.d.iii.1 È indiscutibile che l'account appartiene all'appellante. Email_1
Infatti, la stessa opponente a decreto ingiuntivo ha depositato in prime cure una querela sporta nei confronti da , amministratrice di contro Parte_7 CP_1 CP_6
quale responsabile di SG, per il reato di cui all'art. 392 c.p. (per la stessa vicenda
[...]
storica qui giudicata;
il procedimento è stato archiviato, come da decreto del g.i.p. del
16.7.2019, in produzione opposta del 15.1.2020); la querela è stata sottoscritta dalla Pt_3
sopra al timbro della società il quale reca anche l'indicazione dell'indirizzo di posta CP_1
elettronica Email_2
Identico timbro figura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il quale risulta firmato, oltre che dal difensore, anche dalla parte.
pagina 20 di 23 Le e-mail de quibus, dunque, sono riferibili a perché provengono dal suo CP_1
account.
Per dubitarne, sarebbe stato necessario che avesse contestato in modo CP_1
specifico che l'account era stato, nel caso di specie (i.e., quanto alle lettere Email_1
prodotte da SG), alterato, abusato o comunque artatamente utilizzato;
la contestazione generica che le lettere di p.e. provenissero da 81 non è, ad avviso del collegio, idonea CP_1
a tal fine.
5.3.d.iii.2 È indiscutibile che le e-mail sono state confezionate da soggetto che conosceva perfettamente l'esistenza delle fatture, che ivi sono menzionate complete di ogni dettaglio, ivi compreso l'importo esatto, nonché le banche preso le quali appoggiava CP_1
le ricevute bancarie (non vi è, su questo aspetto, alcuna contestazione).
L'autore delle lettere, dunque, non può che essere un soggetto interno di CP_1
Co perché l'unica spiegazione alternativa sarebbe un falso materiale da parte di , tesi neppure mai adombrata e per la quale manca il benché minimo appiglio.
È poi ovvio che, in difetto di prova contraria, si presume che chiunque abbia spedito le e- mail fosse, secondo regola, a ciò abilitato e, dunque, avesse, quanto meno, ricevuto specifica autorizzazione a permettere l'emissione delle ricevute bancarie.
5.3.d.iv Confermata, nei termini che precedono, la piena forza probatoria delle e-mail prodotte, non resta – in difetto di altre contestazioni o difese – che ribadirne il notevole e autonomo sostegno che esse danno alla pretesa creditoria di SG, come già indicato al §
5.3.d.iii.
5.4 In definitiva, con talune integrazioni che risultano dalla presente motivazione, la sentenza di prime cure merita piena conferma.
5.5 Resta assorbita l'istanza istruttoria reiterata dalla parte appellata. pagina 21 di 23 6. L'appellante, secondo soccombenza, deve rimborsare alla controparte le spese processuali.
Esse, vista la nota dell'appellata (da ridurre come di seguito), si liquidano in base al D.M.
55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma ingiunta (scaglione sino a
260mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3, € 5.103,00 fase 4, in tutto € 14.317,00, oltre accessori.
Non si riconoscono la voce “fase di attivazione proc. mediazione” e le relative spese,
perché l'attivazione risulta avvenuta su impulso di né la voce “fase di CP_1
negoziazione”, perché esclusa nella nota spese, che funge da limite della domanda.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti ON di avverso la sentenza n. 1077/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e ON pubblicata il 30/11/2020;
2. condanna a rimborsare a ON ON le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 14.317,00 per
[...] compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 22 di 23 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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