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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2035 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata a sentenza all'udienza del 20.05.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Giancarlo De Santis e Cinzia Delli Carri giusta procura generale alle liti per notar Rep. n. 54368 Racc. n. 15494 in calce all'atto di citazione ed Per_1 elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale della società sito in via Delle Poste presso la Filiale di Benevento;
opponente
E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
RG BI in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato si Parte_1 opponeva al D.I. n. 331/2022 (con il quale veniva intimata la consegna ex art. 119
TUB e ex art. 9 del DM del 06.10.2004 di una copia dei Buoni Fruttiferi Postali n.
000.7314 emesso il 28.12.1989, n. 000.2830 emesso il 12.05.1990 e n. 000.263 emesso il 31.05.1990, oltre spese ed onorari per la procedura monitoria) eccependo la carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (avendo la ricorrente estinto i buoni il 19.7.2021, ottenendo la relativa ricevuta di rimborso che sostituisce i buoni), nonché la carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., sia perché l'obbligazione ingiunta ha ad
1 oggetto un facere e non una mera consegna (non essendo presente negli archivi postali alcuna copia da consegnare) sia perché l'opposta avrebbe potuto ottenere la documentazione richiesta in via stragiudiziale, previa compilazione della modulistica e versamento delle commissioni indicate in dettaglio nel “Foglio Informativo dei Servizi
Accessori”, argomentando anche in ordine all'inapplicabilità nel caso in esame dell'art. 119 TUB. Sin dalla propria costituzione in giudizio, quindi, la società opponente si dichiarava disponibile a fornire copia dei BBFFPP oggetto di causa, qualora l'odierna opposta avesse corrisposto le commissioni previste per il rilascio delle stesse.
Costituendosi in giudizio riferiva di aver ricevuto un diniego CP_1 al rilascio delle già menzionate copie dei all'atto della richiesta formulata CP_2 personalmente presso l'Ufficio postale competente e di non aver ricevuto alcuna risposta alla diffida inoltrata via PEC in data 08.11.2021 ai sensi dell'art. 119, comma
IV TUB, ragion per cui era stata costretta ad incardinare la procedura monitoria;
precisava – inoltre - che solo in sede di opposizione, per la prima volta, Parte_1 depositava il modulo di richiesta copie, che non era mai stato messo a sua disposizione, né mai le erano state richieste prima le spese relative al rilascio di copie, neanche mai quantificate;
parte opposta – infine – precisava di aver necessità di acquisire detta copia al fine di valutare l'opportunità di procedere a richiedere maggiori somme rispetto a quelle ottenute in sede di rimborso, ragion per cui spiegava istanza ex art. 648 c.p.c., chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. per le ragioni argomentate nell'ordinanza del
14.02.2023 ed assegnati i termini istruttori, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni, in assenza di istanze istruttorie.
All'udienza del 25.03.2025, quindi, le parti precisavano le rispettive conclusioni
(riportandosi ai propri atti) e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Nel corso del giudizio, documentava di aver inoltrato alla Parte_1 controparte la copia dei BBFFPP richiesti (cfr. PEC del 03.06.2024 allegata alla comparsa conclusionale di parte opponente), di talchè anche parte opposta nella propria comparsa conclusionale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo – però – nella condanna della opponente al rimborso delle spese di lite
2 sostenute, stante la soccombenza virtuale.
Nel caso in esame – però – si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per disporre la compensazione delle spese di lite (ex multis, cfr. Cass. n. 3148/20161).
Sebbene, infatti, con la sentenza n. 990/2025 (allegata da parte opposta) la sottoscritta ha già avuto modo di argomentare in ordine all'ammissibilità di ricorsi monitori simili a quelli in oggetto, con ampio richiamo alla (condivisa) ordinanza della Cassazione n.
8173 del 28.3.2025 (richiamata anche dall'odierna parte opposta), nel caso in esame con l'ordinanza del 14.2.2023 – nel rigettare l'istanza ex art. 648 c.p.c. - la sottoscritta aveva già evidenziato “che l'opposizione è fondata su prova scritta: il modulo delle
Poste Italiane disponibile presso gli sportelli per ottenere il rilascio della documentazione, che non risulta essere stato compilato dall'opposta (cfr. allegati 5 e 6 all'atto di opposizione)”.
A fronte di detta argomentazione, parte opposta sosteneva l'inesistenza di moduli presso le Poste per l'acquisizione delle copie richieste (ritenendo inidoneo quello depositato dalla controparte), sottolineando l'omessa risposta della controparte alla
PEC di diffida.
Come condivisibilmente argomentato da parte opponente, però, la PEC veniva inoltrata all'indirizzo PEC delle a livello nazionale in data 8.11.2021 ed CP_3 il ricorso monitorio veniva depositato già il 19.2.2022 a distanza di poco più di tre mesi, insufficienti per una struttura così estesa, soprattutto a fronte dell'elevato numero di cause pendenti per le medesime questioni oggi in esame;
aggiungasi che nessuna prova veniva articolata (né tanto meno documentata) a sostegno della tesi per la quale l'odierna opponente si sarebbe recata personalmente presso gli Uffici Postali a richiedere la citata copia, ricevendo un diniego.
In definitiva, quindi, accertato il diritto di parte opposta a procedere all'ingiunzione opposta in questa sede per le ragioni compiutamente argomentate dalla Cassazione con l'ordinanza n. 8173 del 28.3.2025 (che qui si intende integralmente richiamata), con rigetto – quindi – delle difese argomentate dall'opponente, stante l'avvenuto rilascio
3 delle copie in corso di causa e la mancanza di prove – da parte dell'opposta – di aver proceduto alla richiesta di copia secondo le disposizioni vigenti indicate nel “Foglio
Informativo Servizi Vari” (pure allegato alla opposizione): compilazione dell'apposito modulo, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite tra le odierne parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il D.I. n.
331/2022 emesso dal Tribunale di Benevento in data 05.04.2022;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti ex art. 92, comma 2 c.p.c.
Benevento, 25.11.2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Marina De Stasio, Addetta all'Ufficio Per il Processo.
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facolta di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame.