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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5731/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARCO VENTURA Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), avente causa di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
c.f. ) con l'avv. MARCELLA GROSOLI Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni con revoca della richiesta di distrazione delle spese processuali:
Preliminarmente in rito: dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma II/III, cpc,
l'intervenuta decadenza di controparte tardivamente costituitasi;
per l'effetto, rigettare le domande di controparte aventi carattere riconvenzionale nonché disporre lo stralcio di tutti i documenti tardivamente prodotti e dei quali non si dovrà tenere conto ai fini della decisione;
nel merito:
- dichiarare il carattere abusivo e la conseguente nullità delle clausole apposte in seno ai contratti di conto corrente, mutuo fondiario e fideiussione che l'illustrissimo Giudice adito avrà valutato tali alla luce della qualità di consumatore dell'opponente Sig. Pt_1
- annullare, revocare o, con qualsiasi statuizione, privare di giuridica efficacia il Decreto
Ingiuntivo opposto, DI n. 2695/2013 emesso dal Tribunale di Modena o, in subordine, ridurre
l'importo dovuto a quanto il Magistrato riterrà essere stato chiesto e provato da controparte, nel corso del presente giudizio, sottraendo quanto non dovuto in forza della declaratoria di nullità delle clausole abusive concernenti capitalizzazione degli interessi e degli interessi moratori.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi [da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di avere anticipato le prime e non aver percepito i compensi e, pertanto si dichiara espressamente antistatario].
La parte convenuta come da note finali:
Ogni diversa e contraria ragione ed istanza disattesa,
A) In via principale di merito
1) Rigettarsi integralmente l'opposizione proposta da in quanto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto e non provata e conseguentemente confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 2695/2013 (n. 6223/2013 r.g.), emesso dal Tribunale di Modena il 3/8/2013.
2) Condannarsi comunque l'opponente al pagamento della somma già Parte_1 ingiunta pari ad €. 237.328,40 oltre agli interessi che maturano sull'importo di €. 6.212,59, al tasso annuo del 14,00% (nei limiti del tasso soglia ex L. 108/1996), con decorrenza dal
30/10/2009 e sull'importo di €. 231.115,82, al tasso annuo del 7,50% con decorrenza dall'1/10/2009, fino al saldo effettivo, o al pagamento di quelle diverse – maggiori o minori – somme che risulteranno dovute in corso di causa, in forza dei titoli e dei rapporti dedotti nel ricorso per ingiunzione.
B) In ogni caso
Condannarsi l'opponente al pagamento delle spese di causa, ivi comprese le spese generali,
l'I.V.A. ed il contributo ex art. 11 L. n. 576/1980.
2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 25.11.2024 nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione immobiliare (T Siracusa, r.g.e. n. 176/2024) propone opposizione tardiva nei Parte_1 confronti di in persona della mandataria Controparte_2 [...] avverso il decreto ingiuntivo definitivo n. 2695/2013, emesso per il credito di Controparte_1
€ 237.328,40 avente titolo:
a. nel conto corrente 16.1.2007 n. 520/2977-44 concluso da Controparte_3
e (€ 6.212,59 al 29.10.2009 oltre interessi contrattuali del Parte_2 Parte_3
14% dal 30.10.2009);
b. nel mutuo ipotecario 29.1.2007 n. 218800 (€ 231.115,82 per ratei scaduti al 30.9.2009 di cui €
220.106,80 capitale) concesso da a e Controparte_3 Parte_2
Parte_3
c. nella fideiussione omnibus 29.1.2007 n. 08/215231 prestata da per € Parte_1
301.600,00 (doc. 5 mon.).
L'opponente eccepisce:
a. l'abusività della previsione del pagamento a prima richiesta con conseguente decadenza dalla garanzia (art. 1957 c.c.) poiché, dopo il recesso dai rapporti, nessuna azione è stata intrapresa sino alla notifica del decreto ingiuntivo;
b. l'applicazione di interessi di mora e la capitalizzazione degli interessi corrispettivi.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie. Controparte_2
Disattesa la richiesta ex art. 649 c.p.c. con ordinanza del 16.1.2025, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 28.10.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'udienza di comparizione è stata differita al 9.9.2025 con decreto 16.5.2025 (art. 171 bis3
c.p.c.) e la convenuta si è ritualmente costituita in giudizio il 23.12.2024 per l'udienza dell'8.1.2025, riservata (art. 669 sexies1 c.p.c.) alla decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo (cfr. CC III 13.3.2012 n. 3979); quindi, non è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
2.
3 di 6 L'incontroversa condizione di consumatore dell'opponente (comparsa di costituzione e risposta, p. 6: « non aveva partecipazioni sociali né rivestiva cariche Parte_1 societarie allorché si costituì garante del figlio e della nuora Parte_2 [...]
mutuatari della banca oggi opposta e con buona probabilità egli si determinò alla Parte_3 sottoscrizione della fideiussione di che trattasi per mere ragioni di solidarietà familiare») è riscontrata dall'analoga condizione dei debitori, che hanno acceso un conto corrente dedicato ai consumatori, chiedendo un'apertura di credito per scopi personali (doc. 1 conv., p. 9 e 11), e concluso un «mutuo fondiario a privati tranquillità» (doc. 2 conv., p. 33, all. C). L'opponente, quindi, ha prestato fideiussione per scopi estranei alla sua professione e carenti di collegamento funzionale con l'eventuale impresa dei familiari (CGUE 19.11.2015, C-74/15, Tarcău; conf.
CGUE 14.9.2016, C-534/15, . Per_1
3.
Il pagamento a prima richiesta (art. 7) si sottrae al sindacato di vessatorietà, poiché caratterizza la tipologia di garanzia prescelta;
esprime, quindi, una specifica volontà delle parti che precede la trattativa sulle clausole (cfr. CC III 18.2.2022 n. 5423). Inoltre, non comporta una deroga tacita all'art. 1957 c.c., ma consente di impedire la decadenza con un'iniziativa extragiudiziaria (CC I
9.8.2016 n. 16825; CC III 26.9.2017 n. 22346).
La deroga all'art. 1957 c.c. è stabilita dall'art. 6 della fideiussione, riconducibile all'ipotesi di vessatorietà di cui all'art. 332 lett. t d. lgs.
6.9.2005 n. 206, poiché, sebbene strutturata come vantaggio per il professionista nel recupero del credito, è funzionalmente ordinata a inibire l'eccezione di decadenza del consumatore (cfr. CC III 28.9.2023 n. 27558).
non ha provato, com'era suo onere (cfr. CC II 19.3.2018 n. Controparte_2
6753; CC I 10.7.2025 n. 18834), la trattativa condotta sulla clausola (art. 344-5 d. lgs.
6.9.2005 n.
206), limitandosi ad eccepirne la specifica approvazione (art. 1341 c.c.), che, però, non costituisce una negoziazione concreta e individuale (cfr. CC VI-2 14.1.2021 n. 497).
Ne discende la nullità parziale (art. 361 d. lgs.
6.9.2005 n. 206) della fideiussione (art. 6), ma non il decreto ingiuntivo non deve essere revocato, poiché ha Controparte_3 impedito la decadenza (art. 1957 c.c.) con la risoluzione dei contratti in data 22.10.2009 (doc. 10 att.) e le successive iniziative giudiziarie (doc. 11-13 conv.), in particolare:
a. l'intimazione del precetto e la notifica del pignoramento immobiliare il 29.1.2010 ed il
3.3.2010 (doc. 11 e 14 conv.);
b. la notifica del decreto ingiuntivo al fideiussore in data 17.9.2013 (doc. 4 conv.);
4 di 6 c. la prosecuzione del procedimento esecutivo fino al riparto del 23.11.2017 (doc. 13 conv.), che ha consentito il forzoso soddisfacimento di una parte del credito (€ 99.051,96).
L'indubitabile prosecuzione del diligente recupero del credito nei confronti dei debitori, culminato nella sua parziale realizzazione, esclude che alla data (14.2.2024) di intimazione del precetto al fideiussore (doc. 6 conv.), il creditore fosse decaduto dalla garanzia.
4.
L'insanabile genericità assertiva del rilievo sugli interessi moratori (citazione, p. 6-7: «Dagli estratti conto del conto corrente (all. 5) e dal saldo contabile relativo al mutuo (all. 6) già allegati all'originario ricorso per ingiunzione, si evince come vengano contabilizzati interessi sugli interessi debitori, in un caso, e applicati interessi moratori al consumatore, nell'altro caso»), preclude lo scrutinio della loro manifesta eccessività ex art. 332 lett. f d. lgs.
6.9.2005 n. 206
(cfr. CC SU 18.9.2020 n. 19597).
In disparte ciò, oggetto della domanda e del decreto ingiuntivo sono solo gli interessi corrispettivi al saggio contrattuale;
quindi, l'eventuale nullità di clausole contrattuali, che l'opponente neppure indica, non inciderebbe sul credito.
5.
L'esame della capitalizzazione degli interessi corrispettivi (art. 120 TuB), prospettata senza indicare la corrispondente clausola contrattuale, individua una questione, all'epoca deducibile, su cui è già formato il giudicato (ex multis CC VI-1 29.2.2016 n. 3987), poiché l'opposizione tardiva è riservata alla vessatorietà delle clausole contrattuali incidenti sul credito (cfr. CC SU
4.4.2023 n. 9479).
6.
Attesa la soccombenza parziale dell'opponente, la cui domanda di nullità è fondata, le spese devono essere compensate per un mezzo. Sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014
n. 55 considerando il valore reale della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese (studio: compenso inferiore al valore medio;
introduzione, istruzione e decisione: compensi dimidiati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- dichiara la nullità dell'art. 6 della fideiussione prestata da AS in favore di Pt_1
Controparte_3
2- rigetta l'opposizione di nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
5 di 6 mandante di avverso il decreto ingiuntivo definitivo n. Controparte_1
2695/2013;
3- dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta della quota residua, liquidandole per l'intero in € 7.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 3 novembre 2025
Il Giudice
RT AN
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5731/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARCO VENTURA Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), avente causa di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
c.f. ) con l'avv. MARCELLA GROSOLI Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni con revoca della richiesta di distrazione delle spese processuali:
Preliminarmente in rito: dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma II/III, cpc,
l'intervenuta decadenza di controparte tardivamente costituitasi;
per l'effetto, rigettare le domande di controparte aventi carattere riconvenzionale nonché disporre lo stralcio di tutti i documenti tardivamente prodotti e dei quali non si dovrà tenere conto ai fini della decisione;
nel merito:
- dichiarare il carattere abusivo e la conseguente nullità delle clausole apposte in seno ai contratti di conto corrente, mutuo fondiario e fideiussione che l'illustrissimo Giudice adito avrà valutato tali alla luce della qualità di consumatore dell'opponente Sig. Pt_1
- annullare, revocare o, con qualsiasi statuizione, privare di giuridica efficacia il Decreto
Ingiuntivo opposto, DI n. 2695/2013 emesso dal Tribunale di Modena o, in subordine, ridurre
l'importo dovuto a quanto il Magistrato riterrà essere stato chiesto e provato da controparte, nel corso del presente giudizio, sottraendo quanto non dovuto in forza della declaratoria di nullità delle clausole abusive concernenti capitalizzazione degli interessi e degli interessi moratori.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi [da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di avere anticipato le prime e non aver percepito i compensi e, pertanto si dichiara espressamente antistatario].
La parte convenuta come da note finali:
Ogni diversa e contraria ragione ed istanza disattesa,
A) In via principale di merito
1) Rigettarsi integralmente l'opposizione proposta da in quanto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto e non provata e conseguentemente confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 2695/2013 (n. 6223/2013 r.g.), emesso dal Tribunale di Modena il 3/8/2013.
2) Condannarsi comunque l'opponente al pagamento della somma già Parte_1 ingiunta pari ad €. 237.328,40 oltre agli interessi che maturano sull'importo di €. 6.212,59, al tasso annuo del 14,00% (nei limiti del tasso soglia ex L. 108/1996), con decorrenza dal
30/10/2009 e sull'importo di €. 231.115,82, al tasso annuo del 7,50% con decorrenza dall'1/10/2009, fino al saldo effettivo, o al pagamento di quelle diverse – maggiori o minori – somme che risulteranno dovute in corso di causa, in forza dei titoli e dei rapporti dedotti nel ricorso per ingiunzione.
B) In ogni caso
Condannarsi l'opponente al pagamento delle spese di causa, ivi comprese le spese generali,
l'I.V.A. ed il contributo ex art. 11 L. n. 576/1980.
2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 25.11.2024 nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione immobiliare (T Siracusa, r.g.e. n. 176/2024) propone opposizione tardiva nei Parte_1 confronti di in persona della mandataria Controparte_2 [...] avverso il decreto ingiuntivo definitivo n. 2695/2013, emesso per il credito di Controparte_1
€ 237.328,40 avente titolo:
a. nel conto corrente 16.1.2007 n. 520/2977-44 concluso da Controparte_3
e (€ 6.212,59 al 29.10.2009 oltre interessi contrattuali del Parte_2 Parte_3
14% dal 30.10.2009);
b. nel mutuo ipotecario 29.1.2007 n. 218800 (€ 231.115,82 per ratei scaduti al 30.9.2009 di cui €
220.106,80 capitale) concesso da a e Controparte_3 Parte_2
Parte_3
c. nella fideiussione omnibus 29.1.2007 n. 08/215231 prestata da per € Parte_1
301.600,00 (doc. 5 mon.).
L'opponente eccepisce:
a. l'abusività della previsione del pagamento a prima richiesta con conseguente decadenza dalla garanzia (art. 1957 c.c.) poiché, dopo il recesso dai rapporti, nessuna azione è stata intrapresa sino alla notifica del decreto ingiuntivo;
b. l'applicazione di interessi di mora e la capitalizzazione degli interessi corrispettivi.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie. Controparte_2
Disattesa la richiesta ex art. 649 c.p.c. con ordinanza del 16.1.2025, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 28.10.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'udienza di comparizione è stata differita al 9.9.2025 con decreto 16.5.2025 (art. 171 bis3
c.p.c.) e la convenuta si è ritualmente costituita in giudizio il 23.12.2024 per l'udienza dell'8.1.2025, riservata (art. 669 sexies1 c.p.c.) alla decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo (cfr. CC III 13.3.2012 n. 3979); quindi, non è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
2.
3 di 6 L'incontroversa condizione di consumatore dell'opponente (comparsa di costituzione e risposta, p. 6: « non aveva partecipazioni sociali né rivestiva cariche Parte_1 societarie allorché si costituì garante del figlio e della nuora Parte_2 [...]
mutuatari della banca oggi opposta e con buona probabilità egli si determinò alla Parte_3 sottoscrizione della fideiussione di che trattasi per mere ragioni di solidarietà familiare») è riscontrata dall'analoga condizione dei debitori, che hanno acceso un conto corrente dedicato ai consumatori, chiedendo un'apertura di credito per scopi personali (doc. 1 conv., p. 9 e 11), e concluso un «mutuo fondiario a privati tranquillità» (doc. 2 conv., p. 33, all. C). L'opponente, quindi, ha prestato fideiussione per scopi estranei alla sua professione e carenti di collegamento funzionale con l'eventuale impresa dei familiari (CGUE 19.11.2015, C-74/15, Tarcău; conf.
CGUE 14.9.2016, C-534/15, . Per_1
3.
Il pagamento a prima richiesta (art. 7) si sottrae al sindacato di vessatorietà, poiché caratterizza la tipologia di garanzia prescelta;
esprime, quindi, una specifica volontà delle parti che precede la trattativa sulle clausole (cfr. CC III 18.2.2022 n. 5423). Inoltre, non comporta una deroga tacita all'art. 1957 c.c., ma consente di impedire la decadenza con un'iniziativa extragiudiziaria (CC I
9.8.2016 n. 16825; CC III 26.9.2017 n. 22346).
La deroga all'art. 1957 c.c. è stabilita dall'art. 6 della fideiussione, riconducibile all'ipotesi di vessatorietà di cui all'art. 332 lett. t d. lgs.
6.9.2005 n. 206, poiché, sebbene strutturata come vantaggio per il professionista nel recupero del credito, è funzionalmente ordinata a inibire l'eccezione di decadenza del consumatore (cfr. CC III 28.9.2023 n. 27558).
non ha provato, com'era suo onere (cfr. CC II 19.3.2018 n. Controparte_2
6753; CC I 10.7.2025 n. 18834), la trattativa condotta sulla clausola (art. 344-5 d. lgs.
6.9.2005 n.
206), limitandosi ad eccepirne la specifica approvazione (art. 1341 c.c.), che, però, non costituisce una negoziazione concreta e individuale (cfr. CC VI-2 14.1.2021 n. 497).
Ne discende la nullità parziale (art. 361 d. lgs.
6.9.2005 n. 206) della fideiussione (art. 6), ma non il decreto ingiuntivo non deve essere revocato, poiché ha Controparte_3 impedito la decadenza (art. 1957 c.c.) con la risoluzione dei contratti in data 22.10.2009 (doc. 10 att.) e le successive iniziative giudiziarie (doc. 11-13 conv.), in particolare:
a. l'intimazione del precetto e la notifica del pignoramento immobiliare il 29.1.2010 ed il
3.3.2010 (doc. 11 e 14 conv.);
b. la notifica del decreto ingiuntivo al fideiussore in data 17.9.2013 (doc. 4 conv.);
4 di 6 c. la prosecuzione del procedimento esecutivo fino al riparto del 23.11.2017 (doc. 13 conv.), che ha consentito il forzoso soddisfacimento di una parte del credito (€ 99.051,96).
L'indubitabile prosecuzione del diligente recupero del credito nei confronti dei debitori, culminato nella sua parziale realizzazione, esclude che alla data (14.2.2024) di intimazione del precetto al fideiussore (doc. 6 conv.), il creditore fosse decaduto dalla garanzia.
4.
L'insanabile genericità assertiva del rilievo sugli interessi moratori (citazione, p. 6-7: «Dagli estratti conto del conto corrente (all. 5) e dal saldo contabile relativo al mutuo (all. 6) già allegati all'originario ricorso per ingiunzione, si evince come vengano contabilizzati interessi sugli interessi debitori, in un caso, e applicati interessi moratori al consumatore, nell'altro caso»), preclude lo scrutinio della loro manifesta eccessività ex art. 332 lett. f d. lgs.
6.9.2005 n. 206
(cfr. CC SU 18.9.2020 n. 19597).
In disparte ciò, oggetto della domanda e del decreto ingiuntivo sono solo gli interessi corrispettivi al saggio contrattuale;
quindi, l'eventuale nullità di clausole contrattuali, che l'opponente neppure indica, non inciderebbe sul credito.
5.
L'esame della capitalizzazione degli interessi corrispettivi (art. 120 TuB), prospettata senza indicare la corrispondente clausola contrattuale, individua una questione, all'epoca deducibile, su cui è già formato il giudicato (ex multis CC VI-1 29.2.2016 n. 3987), poiché l'opposizione tardiva è riservata alla vessatorietà delle clausole contrattuali incidenti sul credito (cfr. CC SU
4.4.2023 n. 9479).
6.
Attesa la soccombenza parziale dell'opponente, la cui domanda di nullità è fondata, le spese devono essere compensate per un mezzo. Sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014
n. 55 considerando il valore reale della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese (studio: compenso inferiore al valore medio;
introduzione, istruzione e decisione: compensi dimidiati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- dichiara la nullità dell'art. 6 della fideiussione prestata da AS in favore di Pt_1
Controparte_3
2- rigetta l'opposizione di nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
5 di 6 mandante di avverso il decreto ingiuntivo definitivo n. Controparte_1
2695/2013;
3- dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta della quota residua, liquidandole per l'intero in € 7.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 3 novembre 2025
Il Giudice
RT AN
6 di 6