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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12466/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/11/2024 da
con il proc. e dom. avv. JENNY FORGIARINI Parte_1
E
ON RU con il proc. e dom. avv. GUGLIELMO GIUBERGIA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 11/09/1994
in CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte 2, Serie A, anno 1994;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (03.08.1998) e Per_1
(25/03/2005) entrambi maggiorenni, il primo ancora non del Per_2
Oggetto:
separazione
consensuale tutto economicamente indipendente;
il secondo non ancora
autosufficiente;
-preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e ON Parte_1
RU, il cui matrimonio è stato celebrato in data 11/09/1994 in
CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASSACCO (UD), al N. 12, Parte 2, Serie A, anno 1994, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati fissando la residenza ove lo riterranno opportuno, fin d'ora rilasciandosi reciprocamente l'assenso per il rinnovo ovvero per il rilascio di ogni documento valido per l'espatrio;
b) dispone che la casa coniugale di Via Monte Grappa n. 20 a Tricesimo
(UD) in Frazione Fraelacco, condotta in locazione, resterà assegnata alla signora LI, che vi risiederà assieme ai due figli;
c) dà atto che il sig. risiederà in Via Maset n. 3, Cassacco (UD), _1
nella casa paterna all'interno della quale ha ristrutturato un appartamento abitativo per sé stesso;
d) dà atto che entrambi i figli, anche se già maggiorenni, risiederanno con la madre nell'abitazione di Tricesimo (UD), gestendo autonomamente i rapporti con entrambi i genitori, i quali si impegnano reciprocamente a mantenere le buone relazioni ad oggi esistenti;
e) dispone che il sig. , a titolo di mantenimento del figlio e _1 Per_2
di contributo per le spese dell'abitazione di Tricesimo (UD) verserà
l'importo complessivo di 1.200,00 € (milleduecento/00 euro) entro il giorno 5 di ogni mese, che servirà per far fronte al canone di locazione, alle utenze che verranno direttamente domiciliate, alla spesa alimentare e a corrispondere le spese scolastiche;
f) dà atto che la sig.ra LI, in considerazione dell'attività lavorativa discontinua, procederà a versamenti variabili in rapporto alle entrate percepite, sempre quale proprio contributo alla gestione delle spese familiari;
g) prende atto che le parti concordano che tali importi saranno accreditati tramite bonifico bancario su una carta Postepay Evolution intestata a alle seguenti coordinate IBAN: IT 93 U 36081 05138 CP_1
250456250469;
h) pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 75% per il sig.
e del 25% per la sig.ra LI, le spese straordinarie del figlio _1
, attenendosi, ove non diversamente da loro stabilito, alla Per_2 disciplina di cui al regolamento dell'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia che costituisce, ove occorrer possa, parte integrante del presente atto;
i) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto nulla per assegni tra i coniugi.
l) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.12, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1994.
Udine, li 14/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12466/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/11/2024 da
con il proc. e dom. avv. JENNY FORGIARINI Parte_1
E
ON RU con il proc. e dom. avv. GUGLIELMO GIUBERGIA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 11/09/1994
in CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte 2, Serie A, anno 1994;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (03.08.1998) e Per_1
(25/03/2005) entrambi maggiorenni, il primo ancora non del Per_2
Oggetto:
separazione
consensuale tutto economicamente indipendente;
il secondo non ancora
autosufficiente;
-preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e ON Parte_1
RU, il cui matrimonio è stato celebrato in data 11/09/1994 in
CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASSACCO (UD), al N. 12, Parte 2, Serie A, anno 1994, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati fissando la residenza ove lo riterranno opportuno, fin d'ora rilasciandosi reciprocamente l'assenso per il rinnovo ovvero per il rilascio di ogni documento valido per l'espatrio;
b) dispone che la casa coniugale di Via Monte Grappa n. 20 a Tricesimo
(UD) in Frazione Fraelacco, condotta in locazione, resterà assegnata alla signora LI, che vi risiederà assieme ai due figli;
c) dà atto che il sig. risiederà in Via Maset n. 3, Cassacco (UD), _1
nella casa paterna all'interno della quale ha ristrutturato un appartamento abitativo per sé stesso;
d) dà atto che entrambi i figli, anche se già maggiorenni, risiederanno con la madre nell'abitazione di Tricesimo (UD), gestendo autonomamente i rapporti con entrambi i genitori, i quali si impegnano reciprocamente a mantenere le buone relazioni ad oggi esistenti;
e) dispone che il sig. , a titolo di mantenimento del figlio e _1 Per_2
di contributo per le spese dell'abitazione di Tricesimo (UD) verserà
l'importo complessivo di 1.200,00 € (milleduecento/00 euro) entro il giorno 5 di ogni mese, che servirà per far fronte al canone di locazione, alle utenze che verranno direttamente domiciliate, alla spesa alimentare e a corrispondere le spese scolastiche;
f) dà atto che la sig.ra LI, in considerazione dell'attività lavorativa discontinua, procederà a versamenti variabili in rapporto alle entrate percepite, sempre quale proprio contributo alla gestione delle spese familiari;
g) prende atto che le parti concordano che tali importi saranno accreditati tramite bonifico bancario su una carta Postepay Evolution intestata a alle seguenti coordinate IBAN: IT 93 U 36081 05138 CP_1
250456250469;
h) pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 75% per il sig.
e del 25% per la sig.ra LI, le spese straordinarie del figlio _1
, attenendosi, ove non diversamente da loro stabilito, alla Per_2 disciplina di cui al regolamento dell'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia che costituisce, ove occorrer possa, parte integrante del presente atto;
i) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto nulla per assegni tra i coniugi.
l) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.12, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1994.
Udine, li 14/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini