Articolo 1 della Legge 4 aprile 1935, n. 808
Versione
10 giugno 1935
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, che approva le norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, con la seguente modificazione:

Nella tabella III, alla colonna « servizi per incarichi speciali » sostituita ai nn. 6 e 12 la seguente dizione:

« Collaudo in volo di aeromobili nuovi presso centri sperimentali; collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni quando il collaudo non sia stato eseguito da una ditta: compenso spettante per ogni collaudo (4) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 10 giugno 1935