Articolo 19 della Legge 14 agosto 1967, n. 800
Articolo 18Articolo 20
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1 ottobre 1967
Art. 19. Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1967