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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/08/2025, n. 11830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11830 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. ON UP, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 74042 dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'Avv. Giovanni Nappi e l'Avv. Maria Beatrice Bruni C.F._2
ATTRICI
Contro
(P.IVA/C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. Ermanno Gatto
CONVENUTA
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
con gli Avv.ti Giancarlo Mattei e Giuseppe Mattei
CONVENUTA- CHIAMANTE IN CAUSA
NONCHÉ
Controparte_3
con l'Avv. Laura Opilio
PARTE TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le signore e hanno agito contro la società Parte_1 Parte_2 [...]
e contro l'TE per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 CP_2 all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel MERITO: - Accertare e dichiarare che le opere eseguite dalla CI non sono state eseguite a regola Controparte_1
d'arte, in violazione degli adempimenti contrattuali assunti;
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'inadempimento della D.L. Arch. ; - Condannare i convenuti, in CP_2 solido tra loro, al pagamento della somma di € 50.000,00, ovvero di quella maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia;
- Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Le attrici hanno lamentato l'inesatta esecuzione delle opere oggetto delle obbligazioni assunte dalla società nonché l'omesso controllo sulla corretta esecuzione dei predetti lavori da Controparte_1 parte dell'TE quale D.LL. CP_2
In fatto hanno esposto:
1) che il rapporto contrattuale tra esse attrici e la società convenuta era Controparte_1 regolata dal contratto scritto datato 30.03.2017 (doc. 1 citazione);
2) che il rapporto contrattuale tra esse attrici e l'TE , quale direttore dei CP_2 lavori, era regolato dalla lettera di incarico del 30.1.2027 (doc. 2 citazione);
3) che con la nota di servizio n. 2 del 3.5.17 venivano espressamente indicati i lavori che avrebbe dovuto eseguire la (Doc. 4 – Nota di servizio n. 2/2017); Controparte_1
4) che in data 16.10.2018 avevano avanzato richiesta di risarcimento per i danni causati nel corso della esecuzione dei lavori da parte della società convenuta, in danno della proprietà, nonché per il disfunzionamento dell'impianto di climatizzazione Mitsubishi (Doc.6 – Lettera Avv. ;
5) che l'TE aveva omesso di svolgere i dovuti controlli quale D.LL. sulla corretta CP_2 esecuzione dei lavori, non segnalando le suddette inadempienze poste in essere dalla società convenuta;
6) che, le doglianze della parte attrice venivano tutte evidenziate nella consulenza redatta dall'Arch. del 26.06.2018 (Doc. 7 – CTP); Persona_1
7) che, di conseguenza, la parte attrice aveva dovuto far intervenire altre ditte per ovviare a tali inadempienze della CI , nemmeno riuscendo ad eliminare definitivamente i danni CP_1 arrecati all'impianto e meglio tecnicamente argomentati nella consulenza suindicata (Doc. 8 – Verbale interventi TO OU RL e Doc. 9 – Verbali;
Parte_3 8) che veniva avviata invano la convenzione di negoziazione assistita in data7.5.19 (Doc. 10 – Convenzione di negoziazione);
9) che, successivamente alla esperita negativa negoziazione di cui sopra, l'odierna società convenuta citava in giudizio la IG.ra , per ottenere il saldo di quanto a suo dire dovuto in Parte_1 relazione all'esecuzione delle opere de quibus (Doc. 11 – Atto di citazione);
10) che la IG.ra si costituiva tardivamente in quel giudizio (Trib. Roma RG 19799/99 Parte_1
Sez. VIII Civile);
11) che con sentenza del 8.10.22 il Tribunale di Roma condannava la predetta al pagamento della somma a saldo di € 15.409,00 oltre iva ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali (Doc. 12 – Sent.Tribunale di Roma);
12) che, non essendosi formato il giudicato sostanziale nella sentenza succitata in ordine alla propria domanda risarcitoria non avanzata in via riconvenzionale in quel procedimento, permaneva l'interesse ad agire per proporla in via autonoma;
13) che il danno maggiore subito riguardava l'impianto di climatizzazione, ove si riscontravano gravi vizi nell'impianto di alimentazione e rotture di elementi causati da un errato montaggio;
14) che inoltre l'impianto dell'acqua calda difettava di alcuni componenti per cui si era reso necessario installare un boiler esterno.
La costituitasi con tempestiva comparsa, ha contestato ogni addebito e a sua Controparte_1 volta ha esposto:
1) che, diversamente da quanto riferito dalle istanti, il rapporto contrattuale tra le parti è stato regolato dal preventivo redatto dalla di importo pari ad € 26.500,00 oltre iva (pro. Controparte_1
591/17 CD/dp del 26.10.2017 – all.2) accettato in pari data dalle committenti per il tramite del loro tecnico fiduciario e rappresentante TE;
Persona_2
2) che detto contratto sostituiva e parzialmente modificava quello precedente, traente origine dal preventivo della (prot. 195/17 CD/dp del 30.03.2017) dell' importo di € 24.900,00 Controparte_1 oltre iva. (all.3) - ugualmente accettato dalle committenti per il tramite del loro tecnico fiduciario Arch.
- rispetto al quale prevedeva un potenziamento dell'impianto di climatizzazione, opere Persona_2 integrative dell'impianto idricosanitario, opere integrative dell'impianto di riscaldamento e l'eliminazione di interventi sulla linea di adduzione del gas;
3) che avviati i lavori, la riceveva dalle committenti un acconto di € 11.091,00 Controparte_1 oltre iva (fattura n.706 del 23.11.2017 – all.4) e procedeva speditamente e correttamente al completamento delle opere appaltate;
4) che, richiesto dalla un ulteriore acconto (€ 10.000,00 oltre iva - fatt. n.568 Controparte_1 del 09.10.2018 – all. 5), la committente IG.ra con lettera in data 16.10.2018 a Parte_1 firma dell'Avv. Alessandro Ilari contestava detta richiesta, nonostante per tutto il corso delle lavorazioni le committenti non avessero mai contestato alla società convenuta la difformità delle opere eseguite rispetto a quelle appaltate né l'esecuzione delle stesse non a regola d'arte;
5) che stante il persistere della morosità, con lettera raccomandata a.r. del 18.12.2018 la invitava la IG.ra a concludere una convenzione di negoziazione Controparte_1 Parte_4 assistita ex art. 2 e segg. D.L. 132/14 (all. 6) ma, rivelatosene l'esito negativo, si vedeva costretta ad agire in giudizio per il recupero del credito, ottenendo la condanna della IG.ra al Parte_1 pagamento del saldo prezzo dell'appalto. La ha così concluso in comparsa di costituzione: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito rigettare le domande tutte proposte dalle IG.re e Parte_1 Parte_2 siccome infondate e non provate. Con vittoria di spese di lite”.
L'altra parte convenuta, TE , pure tempestivamente costituitasi in giudizio, ha CP_2 chiesto -in via preliminare- autorizzarsi la chiamata in causa della propria assicuratrice per la responsabilità professionale e nel merito volersi – “rigettare tutte le domande avanzate dalla sig.ra
(C.F. ), ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi esposti in C.F._2 narrativa del presente atto;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale se eventualmente provate, delle richieste dalla sig.ra (C.F. Parte_1
), residente a [...]ed (C.F. ed C.F._1 Parte_2 C.F._2 anche in ipotesi di riconoscimento di un eventuale concorso di colpa con la soc. Controparte_1 nella causazione dei danni rappresentati dalle Attrici e, comunque, nei limiti in cui sarà raggiunta la prova dei paventati danni subiti e della relativa responsabilità ascrivibile alla sola condotta dell'Arch.
, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_5 tempore con sede legale in Corso Garibaldi n. 86 CAP 20121 Milano REA MI2540259 CF:
, a manlevare e/o garantire e rimborsare di tutto quanto l'Arch. sarà tenuta P.IVA_2 CP_2
a pagare alle sig.re , ed , in conseguenza delle vicende di Parte_1 Parte_2 cui è causa, anche in ordine all'eventuale condanna, nonchè al pagamento di tutte le spese di lite e di causa”.
In fatto la convenuta TE ha allegato: CP_2
1) che non ha mai ricevuto alcuna contestazione da parte dei committenti Parte_1
e ; Parte_2
2) che nel Luglio 2018, stante i ritardi deIle committenti nei pagamenti ai fornitori, tra cui la soc.
si è trovata nell'impossibilità materiale di poter adempiere al proprio incarico Controparte_1 professionale quale Direttore dei lavori non potendo chiudere la parte contabile delle lavorazioni eseguite;
3) che a causa della suddetta condotta delle committenti l'Arch in accordo con la CP_2 proprietà, si è dimessa dall'incarico di Direttore dei Lavori e constestualmente le committenti nominavano come nuovo Direttore dei Lavori l'Arch. e che quest'ultimo in data 26 Persona_1 giugno 2018 aveva già rilasciato alle stesse committenti una perizia tecnica sulla congruità dei lavori di ristrutturazione sotto la precedente progettazione e direzione dei lavori da parte dell'Arch. ; CP_2
4) che quest'ultima Direttrice dei Lavori tempo per tempo aveva rilasciato alle committenti note di servizio - mai contestate dalle committenti - sugli stati di avanzamento dei lavori;
5) che in data 05.12.2018 l'Arch pur non essendo più Direttore dei Lavori, CP_2 rammentava alle committenti che entro il 14.03.2020 doveva concludersi il fine lavori, elencando tra l'altro la documentazione necessaria per chiudere l'iter autorizzativo, quali progetto aggiornato, modello di fine lavori, collaudo tecnico ed amministrativo a firma del Direttore dei Lavori e aggiornamento catastale;
6) che alcun riscontro era stato dato alla predetta lettera del 5/12/2018, nè alcuna comunicazione della procedura per la chiusura della CILA era a lei pervenuta. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale dell'TE si è costituita in causa la che sulla domanda CP_2 Controparte_3 di manlevala ha evidenziato come la polizza prevede espressamente che la data di retroattività decorra dal 23.05.2017 (cfr. pag. 6 di 33 della Polizza, doc. 1). Al contrario, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha assunto il suo incarico di progettista e direttore lavori – per il Parte_5 quale è stata avanzata l'odierna domanda risarcitoria – in data 30.01.2017, ovverosia circa sei mesi prima dell'inizio del periodo di retroattività (i.e. 23.05.2017)(cfr. doc. 2 dell'atto di citazione). Ha, quindi dedotto che, laddove nel corso del giudizio dovesse emergere che i presunti errori contestati all'Assicurata siano stati commessi antecedentemente all'inizio del periodo di retroattività (i.e. 23.05.2017), la Polizza non potrà operare per gli stessi e la domanda di manleva va rigettata. Nel merito la terza chiamata ha aderito integralmente alle difese della propria Assicurata e ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. in via principale, rigettare la domanda di manleva svolta dall'Assicurata;
2. sempre in via principale, rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti dell'Arch. e, pertanto, rigettare la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei CP_2 confronti degli Assicuratori;
3. in via subordinata, limitare l'indennizzo assicurativo alla sola quota di responsabilità addebitabile all'Assicurata, in ogni caso, nel rispetto dei limiti previsti dal massimale e dalla franchigia;
4. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con l'ordinanza n. 1701 del 2025, la Corte di cassazione è significativamente intervenuta in ordine ai criteri degli oneri probatori ove si controverta in materia di appalto, ribadendo la distinzione tra eccezione di inadempimento e domanda di garanzia per vizi. Il criterio dirimente è rappresentato dalla qualificazione dell'atto processuale: se si tratta di eccezione, l'onere probatorio ricade sull'appaltatore; se si tratta di domanda riconvenzionale, l'onere è in capo al committente. In questo modo, la Corte riafferma l'importanza della chiarezza sistematica e del rigore interpretativo nell'applicazione delle norme processuali e sostanziali, con particolare riguardo alla corretta dinamica del sinallagma contrattuale e alla tutela dell'equilibrio tra le parti nel contratto di appalto.
La Suprema Corte ha svolto un'accurata ricostruzione dogmatica della distinzione tra eccezione d'inadempimento e azione di garanzia per vizi, sottolineando come solo nel primo caso l'onere della prova dell'esatto adempimento gravi sull'appaltatore, mentre nel secondo è il committente, quale attore sostanziale, a dover provare la sussistenza dei difetti lamentati e le loro conseguenze dannose.
Il discrimen fondamentale individuato dalla Corte consiste nella natura della contestazione mossa dal committente. Se questi si limita a sollevare, in via di mera difesa, un'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., allora è l'appaltatore che, agendo per ottenere il pagamento del corrispettivo, deve fornire la prova di aver adempiuto regolarmente l'obbligazione, eseguendo l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum.
Al contrario, se il committente propone una vera e propria domanda di riduzione del prezzo per vizi dell'opera, egli si pone nella posizione di attore sostanziale rispetto alla pretesa, e pertanto gli compete dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi, nonché l'entità della riduzione richiesta. La Cassazione chiarisce che una tale domanda non può essere considerata un'eccezione, ma una domanda riconvenzionale che amplia il thema decidendum, e che, come tale, è soggetta al regime probatorio proprio dell'azione di garanzia.
La prova richiesta varia a seconda che si deduca una difformità — ossia la mancata conformità a determinate pattuizioni contrattuali — o un vizio tecnico — cioè un'anomalia che incide sul valore o sul rendimento dell'opera. In ogni caso, la Cassazione riafferma la validità del principio di vicinanza della prova: è colui che ha la disponibilità fisica e giuridica dell'opera (cioè il committente, una volta acquisita l'opera) a trovarsi nella posizione più idonea per dimostrare l'esistenza dei difetti.
Orbene posto che le IGnore e agiscono facendo valere la loro qualità di Parte_1 Parte_2 committenti contro la società quale appaltatrice, per l'accertamento dei vizi Controparte_1 delle opere eseguite in difformità delle regole dell'arte, trova senz'altro applicazione il seguente principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza: «In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione;
mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso committente dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate».
Il caso in esame soggiace, quindi, al rispetto della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio contemplata dall'art. 2697, primo comma, c.c., secondo cui spetta a chi intenda far valere un diritto in giudizio dare la prova della sua pretesa, ossia dimostrare i fatti costitutivi il fondamento del diritto fatto valere.
Pertanto in applicazione di tale regola generale e del già menzionato principio di diritto della Suprema Corte occorre valutare se, all'esito dell'espletata istruttoria, le attrici abbiano assolto a tale onere probatorio.
In primo luogo va evidenziato che ognuno dei documenti prodotti dalle attrici allo scopo di fornire prova degli asseriti vizi dei lavori eseguiti dalla è stato oggetto di specifica e Controparte_1 articolata contestazione nel merito.
Ebbene sotto il profilo dell'onere probatorio va osservato che le attrici non hanno fornito la prova dei vizi delle opere eseguite dalla società appaltatrice, non valendo a tale scopo la perizia di parte da esse prodotta.
A tale riguardo va richiamata quella giurisprudenza di legittimità – pienamente condivisibile – che riconosce che la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”)”.
Va comunque aggiunto che nella perizia di parte non vengono rilevati vizi concernenti gli impianti realizzati dalla società sicché detta produzione appare del tutto irrilevante. Controparte_1
Va, inoltre, chiarito che allo scopo di formare la prova dei vizi nel corso di questo giudizio non si sarebbe potuto ricorrere utilmente ad una CTU, posto che per stessa ammissione delle attrici altre ditte sono intervenute con lavori sulle stesse opere appaltate alla (cfr. quanto Controparte_1 allegato alle pagg. 2 e 3 citazione) (Doc. 8 – Verbale interventi TO OU RL e Doc. 9 – Verbali
nonché a pag. 4 comparsa conclusionale), così modificandole e rendendo di fatto Parte_3 impossibile l'accertamento degli asseriti vizi e dell'asserita ascrivibilità degli stessi vizi a responsabilità della società appaltatrice convenuta. Non essendo le attrici riuscite a provare l'esistenza di vizi nei lavori seguiti dalla Controparte_1 consegue che è rimasta del tutto indimostrata anche l'asserita responsabilità contrattuale da condotta omissiva in capo all'altra convenuta TE che in assenza di prova contraria CP_2 deve presumersi abbia diligentemente svolto l'incarico di Direttore dei lavori, facendo eseguire all'appaltatrice le opere nel rispetto del progetto esecutivo, del capitolato e delle normative tecniche vigenti. Peraltro è pacifico che l'TE in accordo con la proprietà, si sia dimessa CP_2 dall'incarico di Direttore dei Lavori e che ad ella sia subentrato su scelta delle stesse committenti il nuovo Direttore dei Lavori TE . E' altresì provato documentalmente che tale Persona_1 nuovo tecnico di fiducia - Arch. - in data 26 giugno 2018 ha verificato la congruità dei Persona_1 lavori di ristrutturazione e da tale valutazione non emergono rilievi tecnici critici in ordine ai lavori già effettuate dalle singole ditte (fornitori) cfr. all. 6 note ex art, 183 VI comma n.2 cpc depositate dall'TE CP_2
Conclusivamente va detto che la domanda avanzata dalle attrici nei confronti delle parti convenute va respinta in quanto infondata.
Le domande di risarcimento del danno ex art. 96 terzo comma cpc avanzate dalla Controparte_1
e dalla convenuta non possono essere accolte, non ravvisando questo tribunale nella parte CP_2 soccombente il requisito del dolo né della colpa grave (Cass. Sez. VI n. 3376 del 22.2.2016; Cass. Sez. VI del 30.11.2012 n. 21570).
Riguardo alle spese di lite, comprese quelle della chiamata in causa della terza assicuratrice, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle controparti le spese processuali, così come liquidate d'ufficio in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (tra 26.001 e 52.000) tenuto conto dei caratteri della controversia e della qualità delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al N.R.G.74042 dell'anno 2022 promossa da Parte_1
e contro e ,
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
così provvede:
- rigetta la domanda in quanto infondata;
- dichiara tenute e condanna le attrici, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare a Controparte_1 le spese del presente, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-dichiara tenute e condanna le attrici, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare a le spese CP_2 del presente, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-dichiara tenuta e condanna le attrici, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla terza chiamata in causa le spese del presente, liquidate d'ufficio in complessivi Controparte_3 Euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 14.8.2025
Si comunichi Il g.o.t.
ON UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. ON UP, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 74042 dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'Avv. Giovanni Nappi e l'Avv. Maria Beatrice Bruni C.F._2
ATTRICI
Contro
(P.IVA/C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. Ermanno Gatto
CONVENUTA
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
con gli Avv.ti Giancarlo Mattei e Giuseppe Mattei
CONVENUTA- CHIAMANTE IN CAUSA
NONCHÉ
Controparte_3
con l'Avv. Laura Opilio
PARTE TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le signore e hanno agito contro la società Parte_1 Parte_2 [...]
e contro l'TE per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 CP_2 all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel MERITO: - Accertare e dichiarare che le opere eseguite dalla CI non sono state eseguite a regola Controparte_1
d'arte, in violazione degli adempimenti contrattuali assunti;
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'inadempimento della D.L. Arch. ; - Condannare i convenuti, in CP_2 solido tra loro, al pagamento della somma di € 50.000,00, ovvero di quella maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia;
- Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Le attrici hanno lamentato l'inesatta esecuzione delle opere oggetto delle obbligazioni assunte dalla società nonché l'omesso controllo sulla corretta esecuzione dei predetti lavori da Controparte_1 parte dell'TE quale D.LL. CP_2
In fatto hanno esposto:
1) che il rapporto contrattuale tra esse attrici e la società convenuta era Controparte_1 regolata dal contratto scritto datato 30.03.2017 (doc. 1 citazione);
2) che il rapporto contrattuale tra esse attrici e l'TE , quale direttore dei CP_2 lavori, era regolato dalla lettera di incarico del 30.1.2027 (doc. 2 citazione);
3) che con la nota di servizio n. 2 del 3.5.17 venivano espressamente indicati i lavori che avrebbe dovuto eseguire la (Doc. 4 – Nota di servizio n. 2/2017); Controparte_1
4) che in data 16.10.2018 avevano avanzato richiesta di risarcimento per i danni causati nel corso della esecuzione dei lavori da parte della società convenuta, in danno della proprietà, nonché per il disfunzionamento dell'impianto di climatizzazione Mitsubishi (Doc.6 – Lettera Avv. ;
5) che l'TE aveva omesso di svolgere i dovuti controlli quale D.LL. sulla corretta CP_2 esecuzione dei lavori, non segnalando le suddette inadempienze poste in essere dalla società convenuta;
6) che, le doglianze della parte attrice venivano tutte evidenziate nella consulenza redatta dall'Arch. del 26.06.2018 (Doc. 7 – CTP); Persona_1
7) che, di conseguenza, la parte attrice aveva dovuto far intervenire altre ditte per ovviare a tali inadempienze della CI , nemmeno riuscendo ad eliminare definitivamente i danni CP_1 arrecati all'impianto e meglio tecnicamente argomentati nella consulenza suindicata (Doc. 8 – Verbale interventi TO OU RL e Doc. 9 – Verbali;
Parte_3 8) che veniva avviata invano la convenzione di negoziazione assistita in data7.5.19 (Doc. 10 – Convenzione di negoziazione);
9) che, successivamente alla esperita negativa negoziazione di cui sopra, l'odierna società convenuta citava in giudizio la IG.ra , per ottenere il saldo di quanto a suo dire dovuto in Parte_1 relazione all'esecuzione delle opere de quibus (Doc. 11 – Atto di citazione);
10) che la IG.ra si costituiva tardivamente in quel giudizio (Trib. Roma RG 19799/99 Parte_1
Sez. VIII Civile);
11) che con sentenza del 8.10.22 il Tribunale di Roma condannava la predetta al pagamento della somma a saldo di € 15.409,00 oltre iva ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali (Doc. 12 – Sent.Tribunale di Roma);
12) che, non essendosi formato il giudicato sostanziale nella sentenza succitata in ordine alla propria domanda risarcitoria non avanzata in via riconvenzionale in quel procedimento, permaneva l'interesse ad agire per proporla in via autonoma;
13) che il danno maggiore subito riguardava l'impianto di climatizzazione, ove si riscontravano gravi vizi nell'impianto di alimentazione e rotture di elementi causati da un errato montaggio;
14) che inoltre l'impianto dell'acqua calda difettava di alcuni componenti per cui si era reso necessario installare un boiler esterno.
La costituitasi con tempestiva comparsa, ha contestato ogni addebito e a sua Controparte_1 volta ha esposto:
1) che, diversamente da quanto riferito dalle istanti, il rapporto contrattuale tra le parti è stato regolato dal preventivo redatto dalla di importo pari ad € 26.500,00 oltre iva (pro. Controparte_1
591/17 CD/dp del 26.10.2017 – all.2) accettato in pari data dalle committenti per il tramite del loro tecnico fiduciario e rappresentante TE;
Persona_2
2) che detto contratto sostituiva e parzialmente modificava quello precedente, traente origine dal preventivo della (prot. 195/17 CD/dp del 30.03.2017) dell' importo di € 24.900,00 Controparte_1 oltre iva. (all.3) - ugualmente accettato dalle committenti per il tramite del loro tecnico fiduciario Arch.
- rispetto al quale prevedeva un potenziamento dell'impianto di climatizzazione, opere Persona_2 integrative dell'impianto idricosanitario, opere integrative dell'impianto di riscaldamento e l'eliminazione di interventi sulla linea di adduzione del gas;
3) che avviati i lavori, la riceveva dalle committenti un acconto di € 11.091,00 Controparte_1 oltre iva (fattura n.706 del 23.11.2017 – all.4) e procedeva speditamente e correttamente al completamento delle opere appaltate;
4) che, richiesto dalla un ulteriore acconto (€ 10.000,00 oltre iva - fatt. n.568 Controparte_1 del 09.10.2018 – all. 5), la committente IG.ra con lettera in data 16.10.2018 a Parte_1 firma dell'Avv. Alessandro Ilari contestava detta richiesta, nonostante per tutto il corso delle lavorazioni le committenti non avessero mai contestato alla società convenuta la difformità delle opere eseguite rispetto a quelle appaltate né l'esecuzione delle stesse non a regola d'arte;
5) che stante il persistere della morosità, con lettera raccomandata a.r. del 18.12.2018 la invitava la IG.ra a concludere una convenzione di negoziazione Controparte_1 Parte_4 assistita ex art. 2 e segg. D.L. 132/14 (all. 6) ma, rivelatosene l'esito negativo, si vedeva costretta ad agire in giudizio per il recupero del credito, ottenendo la condanna della IG.ra al Parte_1 pagamento del saldo prezzo dell'appalto. La ha così concluso in comparsa di costituzione: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito rigettare le domande tutte proposte dalle IG.re e Parte_1 Parte_2 siccome infondate e non provate. Con vittoria di spese di lite”.
L'altra parte convenuta, TE , pure tempestivamente costituitasi in giudizio, ha CP_2 chiesto -in via preliminare- autorizzarsi la chiamata in causa della propria assicuratrice per la responsabilità professionale e nel merito volersi – “rigettare tutte le domande avanzate dalla sig.ra
(C.F. ), ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi esposti in C.F._2 narrativa del presente atto;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale se eventualmente provate, delle richieste dalla sig.ra (C.F. Parte_1
), residente a [...]ed (C.F. ed C.F._1 Parte_2 C.F._2 anche in ipotesi di riconoscimento di un eventuale concorso di colpa con la soc. Controparte_1 nella causazione dei danni rappresentati dalle Attrici e, comunque, nei limiti in cui sarà raggiunta la prova dei paventati danni subiti e della relativa responsabilità ascrivibile alla sola condotta dell'Arch.
, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_5 tempore con sede legale in Corso Garibaldi n. 86 CAP 20121 Milano REA MI2540259 CF:
, a manlevare e/o garantire e rimborsare di tutto quanto l'Arch. sarà tenuta P.IVA_2 CP_2
a pagare alle sig.re , ed , in conseguenza delle vicende di Parte_1 Parte_2 cui è causa, anche in ordine all'eventuale condanna, nonchè al pagamento di tutte le spese di lite e di causa”.
In fatto la convenuta TE ha allegato: CP_2
1) che non ha mai ricevuto alcuna contestazione da parte dei committenti Parte_1
e ; Parte_2
2) che nel Luglio 2018, stante i ritardi deIle committenti nei pagamenti ai fornitori, tra cui la soc.
si è trovata nell'impossibilità materiale di poter adempiere al proprio incarico Controparte_1 professionale quale Direttore dei lavori non potendo chiudere la parte contabile delle lavorazioni eseguite;
3) che a causa della suddetta condotta delle committenti l'Arch in accordo con la CP_2 proprietà, si è dimessa dall'incarico di Direttore dei Lavori e constestualmente le committenti nominavano come nuovo Direttore dei Lavori l'Arch. e che quest'ultimo in data 26 Persona_1 giugno 2018 aveva già rilasciato alle stesse committenti una perizia tecnica sulla congruità dei lavori di ristrutturazione sotto la precedente progettazione e direzione dei lavori da parte dell'Arch. ; CP_2
4) che quest'ultima Direttrice dei Lavori tempo per tempo aveva rilasciato alle committenti note di servizio - mai contestate dalle committenti - sugli stati di avanzamento dei lavori;
5) che in data 05.12.2018 l'Arch pur non essendo più Direttore dei Lavori, CP_2 rammentava alle committenti che entro il 14.03.2020 doveva concludersi il fine lavori, elencando tra l'altro la documentazione necessaria per chiudere l'iter autorizzativo, quali progetto aggiornato, modello di fine lavori, collaudo tecnico ed amministrativo a firma del Direttore dei Lavori e aggiornamento catastale;
6) che alcun riscontro era stato dato alla predetta lettera del 5/12/2018, nè alcuna comunicazione della procedura per la chiusura della CILA era a lei pervenuta. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale dell'TE si è costituita in causa la che sulla domanda CP_2 Controparte_3 di manlevala ha evidenziato come la polizza prevede espressamente che la data di retroattività decorra dal 23.05.2017 (cfr. pag. 6 di 33 della Polizza, doc. 1). Al contrario, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha assunto il suo incarico di progettista e direttore lavori – per il Parte_5 quale è stata avanzata l'odierna domanda risarcitoria – in data 30.01.2017, ovverosia circa sei mesi prima dell'inizio del periodo di retroattività (i.e. 23.05.2017)(cfr. doc. 2 dell'atto di citazione). Ha, quindi dedotto che, laddove nel corso del giudizio dovesse emergere che i presunti errori contestati all'Assicurata siano stati commessi antecedentemente all'inizio del periodo di retroattività (i.e. 23.05.2017), la Polizza non potrà operare per gli stessi e la domanda di manleva va rigettata. Nel merito la terza chiamata ha aderito integralmente alle difese della propria Assicurata e ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. in via principale, rigettare la domanda di manleva svolta dall'Assicurata;
2. sempre in via principale, rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti dell'Arch. e, pertanto, rigettare la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei CP_2 confronti degli Assicuratori;
3. in via subordinata, limitare l'indennizzo assicurativo alla sola quota di responsabilità addebitabile all'Assicurata, in ogni caso, nel rispetto dei limiti previsti dal massimale e dalla franchigia;
4. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con l'ordinanza n. 1701 del 2025, la Corte di cassazione è significativamente intervenuta in ordine ai criteri degli oneri probatori ove si controverta in materia di appalto, ribadendo la distinzione tra eccezione di inadempimento e domanda di garanzia per vizi. Il criterio dirimente è rappresentato dalla qualificazione dell'atto processuale: se si tratta di eccezione, l'onere probatorio ricade sull'appaltatore; se si tratta di domanda riconvenzionale, l'onere è in capo al committente. In questo modo, la Corte riafferma l'importanza della chiarezza sistematica e del rigore interpretativo nell'applicazione delle norme processuali e sostanziali, con particolare riguardo alla corretta dinamica del sinallagma contrattuale e alla tutela dell'equilibrio tra le parti nel contratto di appalto.
La Suprema Corte ha svolto un'accurata ricostruzione dogmatica della distinzione tra eccezione d'inadempimento e azione di garanzia per vizi, sottolineando come solo nel primo caso l'onere della prova dell'esatto adempimento gravi sull'appaltatore, mentre nel secondo è il committente, quale attore sostanziale, a dover provare la sussistenza dei difetti lamentati e le loro conseguenze dannose.
Il discrimen fondamentale individuato dalla Corte consiste nella natura della contestazione mossa dal committente. Se questi si limita a sollevare, in via di mera difesa, un'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., allora è l'appaltatore che, agendo per ottenere il pagamento del corrispettivo, deve fornire la prova di aver adempiuto regolarmente l'obbligazione, eseguendo l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum.
Al contrario, se il committente propone una vera e propria domanda di riduzione del prezzo per vizi dell'opera, egli si pone nella posizione di attore sostanziale rispetto alla pretesa, e pertanto gli compete dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi, nonché l'entità della riduzione richiesta. La Cassazione chiarisce che una tale domanda non può essere considerata un'eccezione, ma una domanda riconvenzionale che amplia il thema decidendum, e che, come tale, è soggetta al regime probatorio proprio dell'azione di garanzia.
La prova richiesta varia a seconda che si deduca una difformità — ossia la mancata conformità a determinate pattuizioni contrattuali — o un vizio tecnico — cioè un'anomalia che incide sul valore o sul rendimento dell'opera. In ogni caso, la Cassazione riafferma la validità del principio di vicinanza della prova: è colui che ha la disponibilità fisica e giuridica dell'opera (cioè il committente, una volta acquisita l'opera) a trovarsi nella posizione più idonea per dimostrare l'esistenza dei difetti.
Orbene posto che le IGnore e agiscono facendo valere la loro qualità di Parte_1 Parte_2 committenti contro la società quale appaltatrice, per l'accertamento dei vizi Controparte_1 delle opere eseguite in difformità delle regole dell'arte, trova senz'altro applicazione il seguente principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza: «In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione;
mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso committente dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate».
Il caso in esame soggiace, quindi, al rispetto della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio contemplata dall'art. 2697, primo comma, c.c., secondo cui spetta a chi intenda far valere un diritto in giudizio dare la prova della sua pretesa, ossia dimostrare i fatti costitutivi il fondamento del diritto fatto valere.
Pertanto in applicazione di tale regola generale e del già menzionato principio di diritto della Suprema Corte occorre valutare se, all'esito dell'espletata istruttoria, le attrici abbiano assolto a tale onere probatorio.
In primo luogo va evidenziato che ognuno dei documenti prodotti dalle attrici allo scopo di fornire prova degli asseriti vizi dei lavori eseguiti dalla è stato oggetto di specifica e Controparte_1 articolata contestazione nel merito.
Ebbene sotto il profilo dell'onere probatorio va osservato che le attrici non hanno fornito la prova dei vizi delle opere eseguite dalla società appaltatrice, non valendo a tale scopo la perizia di parte da esse prodotta.
A tale riguardo va richiamata quella giurisprudenza di legittimità – pienamente condivisibile – che riconosce che la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”)”.
Va comunque aggiunto che nella perizia di parte non vengono rilevati vizi concernenti gli impianti realizzati dalla società sicché detta produzione appare del tutto irrilevante. Controparte_1
Va, inoltre, chiarito che allo scopo di formare la prova dei vizi nel corso di questo giudizio non si sarebbe potuto ricorrere utilmente ad una CTU, posto che per stessa ammissione delle attrici altre ditte sono intervenute con lavori sulle stesse opere appaltate alla (cfr. quanto Controparte_1 allegato alle pagg. 2 e 3 citazione) (Doc. 8 – Verbale interventi TO OU RL e Doc. 9 – Verbali
nonché a pag. 4 comparsa conclusionale), così modificandole e rendendo di fatto Parte_3 impossibile l'accertamento degli asseriti vizi e dell'asserita ascrivibilità degli stessi vizi a responsabilità della società appaltatrice convenuta. Non essendo le attrici riuscite a provare l'esistenza di vizi nei lavori seguiti dalla Controparte_1 consegue che è rimasta del tutto indimostrata anche l'asserita responsabilità contrattuale da condotta omissiva in capo all'altra convenuta TE che in assenza di prova contraria CP_2 deve presumersi abbia diligentemente svolto l'incarico di Direttore dei lavori, facendo eseguire all'appaltatrice le opere nel rispetto del progetto esecutivo, del capitolato e delle normative tecniche vigenti. Peraltro è pacifico che l'TE in accordo con la proprietà, si sia dimessa CP_2 dall'incarico di Direttore dei Lavori e che ad ella sia subentrato su scelta delle stesse committenti il nuovo Direttore dei Lavori TE . E' altresì provato documentalmente che tale Persona_1 nuovo tecnico di fiducia - Arch. - in data 26 giugno 2018 ha verificato la congruità dei Persona_1 lavori di ristrutturazione e da tale valutazione non emergono rilievi tecnici critici in ordine ai lavori già effettuate dalle singole ditte (fornitori) cfr. all. 6 note ex art, 183 VI comma n.2 cpc depositate dall'TE CP_2
Conclusivamente va detto che la domanda avanzata dalle attrici nei confronti delle parti convenute va respinta in quanto infondata.
Le domande di risarcimento del danno ex art. 96 terzo comma cpc avanzate dalla Controparte_1
e dalla convenuta non possono essere accolte, non ravvisando questo tribunale nella parte CP_2 soccombente il requisito del dolo né della colpa grave (Cass. Sez. VI n. 3376 del 22.2.2016; Cass. Sez. VI del 30.11.2012 n. 21570).
Riguardo alle spese di lite, comprese quelle della chiamata in causa della terza assicuratrice, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle controparti le spese processuali, così come liquidate d'ufficio in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (tra 26.001 e 52.000) tenuto conto dei caratteri della controversia e della qualità delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al N.R.G.74042 dell'anno 2022 promossa da Parte_1
e contro e ,
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
così provvede:
- rigetta la domanda in quanto infondata;
- dichiara tenute e condanna le attrici, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare a Controparte_1 le spese del presente, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-dichiara tenute e condanna le attrici, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare a le spese CP_2 del presente, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-dichiara tenuta e condanna le attrici, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla terza chiamata in causa le spese del presente, liquidate d'ufficio in complessivi Controparte_3 Euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 14.8.2025
Si comunichi Il g.o.t.
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