TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/10/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 1259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri LI, in data 28 ottobre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1259/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. BRANCO DOMENICO LUIGI Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
CP_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il signor negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 ha lavorato Parte_1 alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza brevi e saltuari o sino Controparte_1 al termine delle attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrispondergli l'importo CP_1 nominale complessivo di € 1.500, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
La domanda è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di
2 utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
3 attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie il ricorrente nell'a.s. 2020/2021 ha concluso un contatto di supplenza full time con scadenza al 30 giugno, sì che nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tale annualità.
Nell'a.s. 2022/2023 ha concluso un contatto di supplenza per un part-time di 10 ore, ovvero superiore al 50% del full time, con scadenza al 30 giugno, sì che nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tale annualità.
Nell'a.s. 2023/2024 ha concluso un contatto di supplenza per un part-time di 8 ore, ovvero inferiore al 50% del full time, con scadenza al 30 giugno, sì che tale contratto non è idoneo a far maturare il diritto del ricorrente al bonus per cui è causa. Come sancito dalle pronunce della Corte di Giustizia, già sopra richiamate, e da ultimo nella causa C-268/24, l'esclusione del docente dal bonus della carta docente contrasta con la normativa europea solo in assenza di «ragioni oggettive», ovvero da una differenza di trattamento giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Nel caso di specie, la prestazione resa dal ricorrente per l'a.s. di che trattasi non è paragonabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Infatti, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, per cui non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus
4 lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'orario di lavoro complessivo del ricorrente era pari a 8 ore settimanali. Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus.
Il ricorrente ha, poi, svolto altra supplenza presso altro istituto scolastico fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2023/2024 per un part time di 6 ore settimanali, sì che va richiamato quanto già sopra affermato. E' evidente che le due supplenze non possono tra loro cumularsi in quanto la programmazione della didattica annua va riferita al singolo istituto scolastico e il docente vi partecipa con riguardo alla singola cattedra a lui assegnata.
Orbene, dai tali contratti si evince che il ricorrente non è stato assunto con un rapporto di lavoro paragonabile a quello dei docenti per i quali il legislatore ha previsto il bonus della carta docenti e sussistono ragioni oggettive, secondo la nozione del diritto unitario, per escludere il ricorrente dalla carta docenti in quanto le supplenze sono state di carattere temporalmente ridotto e da ricondursi ad una prestazione inferiore al 50% della cattedra ordinaria. Ciò rende non comparabile l'attività di supplenza svolta dal ricorrente all'annualità della supplenza (prevista nei casi in cui la supplenza sia fino al termine delle attività didattiche) cui è correlata l'annualità dell'attività didattica e la programmazione che, coerentemente, sostiene il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
Infatti, solo nel caso delle supplenze annuali, ovvero delle supplenze conferite per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.” può predicarsi la stretta connessione tra la didattica annua e i tempi della programmazione didattico-educativa che fonda il diritto all'attribuzione della Carta a favore dei docenti precari che in tale attività – al pari dei docenti di ruolo – sono coinvolti. Ciò necessariamente implica, sul piano formativo, l'esclusione del docente dal bonus per cui è causa, sussistendo evidenti ragioni oggettive, date dall'inesistenza di alcuna formazione del docente che con supplenza temporalmente ridotta può essere chiamato financo a compiere una sola ora settimanale di sostituzione su di una singola cattedra, sì che egli non può compiere alcuna utile attività formativa, né beneficiare di un bonus che risulterebbe financo superiore alla retribuzione mensile spettante al docente così assunto. Ne consegue che il docente part time non è escluso dalla carta docenti solo ove abbia svolto un'attività pari ad almeno il 50% del full time nell'ambito di una sola cattedra e presso un solo istituto scolastico, sì da essere paragonabile nelle attività didattiche annue ai docenti di ruolo e necessitare
5 di quelle esigenze formative che solo il docente chiamato a reggere l'intera cattedra nel lungo periodo – con la relativa attività programmatica.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2020/2021 e
2022/2023.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino ad 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.000), valori minimi in ragione della non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, della natura documentale della controversia e dell'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella fase decisoria rispetto a quelle già oggetto di trattazione nel ricorso, in € 321,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta docente” Parte_1 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore del ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma
6 pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Rigetta la domanda avanzata da per l'a.s. 2023/2024; Parte_1
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 321,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to BRANCO DOMENICO
LUIGI.
Ivrea, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Meri LI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri LI, in data 28 ottobre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1259/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. BRANCO DOMENICO LUIGI Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
CP_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il signor negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 ha lavorato Parte_1 alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza brevi e saltuari o sino Controparte_1 al termine delle attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrispondergli l'importo CP_1 nominale complessivo di € 1.500, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
La domanda è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di
2 utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
3 attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie il ricorrente nell'a.s. 2020/2021 ha concluso un contatto di supplenza full time con scadenza al 30 giugno, sì che nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tale annualità.
Nell'a.s. 2022/2023 ha concluso un contatto di supplenza per un part-time di 10 ore, ovvero superiore al 50% del full time, con scadenza al 30 giugno, sì che nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tale annualità.
Nell'a.s. 2023/2024 ha concluso un contatto di supplenza per un part-time di 8 ore, ovvero inferiore al 50% del full time, con scadenza al 30 giugno, sì che tale contratto non è idoneo a far maturare il diritto del ricorrente al bonus per cui è causa. Come sancito dalle pronunce della Corte di Giustizia, già sopra richiamate, e da ultimo nella causa C-268/24, l'esclusione del docente dal bonus della carta docente contrasta con la normativa europea solo in assenza di «ragioni oggettive», ovvero da una differenza di trattamento giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Nel caso di specie, la prestazione resa dal ricorrente per l'a.s. di che trattasi non è paragonabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Infatti, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, per cui non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus
4 lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'orario di lavoro complessivo del ricorrente era pari a 8 ore settimanali. Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus.
Il ricorrente ha, poi, svolto altra supplenza presso altro istituto scolastico fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2023/2024 per un part time di 6 ore settimanali, sì che va richiamato quanto già sopra affermato. E' evidente che le due supplenze non possono tra loro cumularsi in quanto la programmazione della didattica annua va riferita al singolo istituto scolastico e il docente vi partecipa con riguardo alla singola cattedra a lui assegnata.
Orbene, dai tali contratti si evince che il ricorrente non è stato assunto con un rapporto di lavoro paragonabile a quello dei docenti per i quali il legislatore ha previsto il bonus della carta docenti e sussistono ragioni oggettive, secondo la nozione del diritto unitario, per escludere il ricorrente dalla carta docenti in quanto le supplenze sono state di carattere temporalmente ridotto e da ricondursi ad una prestazione inferiore al 50% della cattedra ordinaria. Ciò rende non comparabile l'attività di supplenza svolta dal ricorrente all'annualità della supplenza (prevista nei casi in cui la supplenza sia fino al termine delle attività didattiche) cui è correlata l'annualità dell'attività didattica e la programmazione che, coerentemente, sostiene il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
Infatti, solo nel caso delle supplenze annuali, ovvero delle supplenze conferite per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.” può predicarsi la stretta connessione tra la didattica annua e i tempi della programmazione didattico-educativa che fonda il diritto all'attribuzione della Carta a favore dei docenti precari che in tale attività – al pari dei docenti di ruolo – sono coinvolti. Ciò necessariamente implica, sul piano formativo, l'esclusione del docente dal bonus per cui è causa, sussistendo evidenti ragioni oggettive, date dall'inesistenza di alcuna formazione del docente che con supplenza temporalmente ridotta può essere chiamato financo a compiere una sola ora settimanale di sostituzione su di una singola cattedra, sì che egli non può compiere alcuna utile attività formativa, né beneficiare di un bonus che risulterebbe financo superiore alla retribuzione mensile spettante al docente così assunto. Ne consegue che il docente part time non è escluso dalla carta docenti solo ove abbia svolto un'attività pari ad almeno il 50% del full time nell'ambito di una sola cattedra e presso un solo istituto scolastico, sì da essere paragonabile nelle attività didattiche annue ai docenti di ruolo e necessitare
5 di quelle esigenze formative che solo il docente chiamato a reggere l'intera cattedra nel lungo periodo – con la relativa attività programmatica.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2020/2021 e
2022/2023.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino ad 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.000), valori minimi in ragione della non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, della natura documentale della controversia e dell'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella fase decisoria rispetto a quelle già oggetto di trattazione nel ricorso, in € 321,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta docente” Parte_1 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore del ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma
6 pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Rigetta la domanda avanzata da per l'a.s. 2023/2024; Parte_1
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 321,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to BRANCO DOMENICO
LUIGI.
Ivrea, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Meri LI
7