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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/12/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AL LA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1253/2018 R.g.a.c. in materia di divisione endo-esecutiva proposta da:
(c.f. e p.i. , con sede in Roma alla v. Controparte_1 P.IVA_1
Carucci 131, quale procuratrice di (c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla v. P.IVA_2
Carucci 131, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 30.10.2018, dall'avv.
NG LB MA, domiciliato in Matera alla piazzetta Silone 2 bis presso lo studio dell'avv. Giuseppe MIOLLA;
-attrice – creditrice procedente- contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
27.2.1953;
-convenuta contumace-
e contro
(c.f. ), nata in Controparte_4 C.F._2
Germania l'8.1.1976, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione del 14.11.2021, dall'avv. Nicola SANTARCANGELO, domiciliatario;
-convenuta-
***
CONCLUSIONI
Per l'attrice : “…Si riporta alla nota di precisazione del credito depositata e chiede che l'On. Giudice voglia procedere alla liquidazione, con assegnazione, delle somme a favore della relativamente alle somme Controparte_2 anticipate per il presente giudizio di divisione pari ad euro 6.960,95 per spese esenti da iva ed euro 4.925,99 per competenze legali, e le restanti somme rimesse al G.E.”.
Per la convenuta : “…Chiede che le venga Controparte_4 riconosciuto e dichiarato il diritto a vedersi assegnata la metà della somma, al lordo delle spese di procedura, ricavata dalla vendita dell'immobile sottoposto ad esecuzione, nella misura di € 10.000,00 e conseguentemente il progetto di riparto di cui alla istanza 20/10/2025 redatto dal Professionista Delegato – Avv.
Giuseppe VIZZIELLO- venga modificato nel senso che alla comproprietaria non debitrice venga assegnata la somma di €.10.000,00 (diecimila), pari alla metà dell'importo ricavato dalla vendita, oltre la liquidazione, a carico della massa, delle spese e competenze di procedura, da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario e distrattario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto previsto dall'art. 132, co. 1, n. 4) c.p.c., come novellato dall'art. 45, co. 17 l. n.
69/09.
E' insorta tra le parti costituite - rispettivamente, la creditrice procedente nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 7/2003 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Matera e la già comproprietaria non esecutata (ora pag. 2/5 proprietaria esclusiva) del compendio oggetto del presente giudizio di divisione endo-esecutiva – controversia circa il criterio di imputazione delle spese relative al compenso del professionista delegato alla vendita dell'intero compendio dividendo ed alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli e di tenuta del conto corrente intestato al giudizio n. 1253/2018 R.G.
Nelle osservazioni formulate avverso il progetto di ripartizione del ricavato della vendita predisposto dall'avv. G. VIZZIELLO, infatti, Controparte_4
ha chiesto l'attribuzione in proprio favore della metà dell'importo
[...] corrispondente al prezzo della liquidazione, al lordo di tali spese, deducendo che
“mentre nella divisione ordinaria il comproprietario ha interesse alla divisione ricevendone una certa utilità (la liquidazione della sua quota), nel procedimento di divisone endo-esecutiva il comproprietario non esecutato subisce la vendita forzosa del suo immobile senza ricavarne alcun utile e senza avervi alcun interesse. Pertanto, mentre nella divisione ordinaria, il comproprietario è onerato dalle spese perché dirette a conseguire una propria utilità, ciò non avviene nella divisione esecutiva ove l'utilità la consegue il solo creditore”.
Tuttavia, seppur debba darsi atto che il principio rivendicato dalla deducente odierna convenuta possa essere astrattamente sostenuto sul presupposto della peculiarità della natura del giudizio di divisione endo-esecutivo rispetto a quello ordinario di scioglimento della comunione, in ragione della sua strumentalità rispetto al processo espropriativo immobiliare, si reputa preferibile perché maggiormente condivisibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui anche “nel procedimento di divisione (nella specie, pregiudiziale rispetto ad un giudizio di esecuzione forzata), le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una parte “(Cass., III, n. 12758/2001).
pag. 3/5 Che, dunque, le spese relative all'attività di liquidazione del compendio siano nella fattispecie in esame riconducibili ad un interesse comune dei comproprietarii è desumibile in astratto dall'oggetto del giudizio (scioglimento della comunione con equa attribuzione del ricavato secondo il valore delle rispettive quote) e dal generale favor divisionis espresso dall'ordinamento ed, in concreto, dalla circostanza che la comproprietaria non soltanto non CP_4 abbia sollevato contestazioni in ordine all'an ed al quomodo dividendum, ma addirittura si sia resa aggiudicataria del compendio, così indubbiamente giovandosi dell'opera prestata dal professionista delegato e dell'attività di cancellazione dei gravami pregiudizievoli.
Ne consegue che corretta si appalesa la decurtazione, in ragione di ½ dell'importo complessivo, di tali spese dalla quota facente capo alla
, come operata nel progetto di ripartizione sottoposto CP_4 all'approvazione delle parti, con la precisazione che dalla somma di € 6.527,97 spettante alla procedura esecutiva n. 7/2003 R.G.E. dovranno essere decurtati €
3.376,00 (dei quali € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per quella introduttiva ed € 1.680,00 per la fase di trattazione) oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, a titolo di spese processuali liquidate in favore della creditrice attrice ed € 1.170,92, sempre in favore della parte attrice, per esborsi documentati, essendo il relativo importo complessivo annoverabile tra le spese di esecuzione finalizzate al soddisfacimento coattivo del credito azionato.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale Controparte_1
procuratrice di in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. contro e , Controparte_3 Controparte_4
pag. 4/5 dichiara esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato depositato dal professionista delegato in data 20.10.2025; dispone che dalla somma di € 6.527,97 spettante alla procedura esecutiva n.
7/2003 R.G.E. siano decurtati e versati in favore della creditrice procedente attrice € 3.376,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, a titolo di spese processuali ed € 1.170,92 per esborsi documentati;
manda alla cancelleria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, disponendo che l'importo giacente sul conto intestato al presente giudizio n.
1253/2018 R.G., per la quota facente capo alla debitrice
[...]
ed al netto delle decurtazioni di cui al capo che precede, sia CP_3 versato in favore della procedura esecutiva immobiliare n. 7/2003 R.G.E.; dichiara estinto il presente giudizio di divisione endo-esecutiva per raggiungimento dello scopo.
Così deciso in Matera il 17.12.2025
Il Giudice
AL LA LI
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AL LA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1253/2018 R.g.a.c. in materia di divisione endo-esecutiva proposta da:
(c.f. e p.i. , con sede in Roma alla v. Controparte_1 P.IVA_1
Carucci 131, quale procuratrice di (c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla v. P.IVA_2
Carucci 131, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 30.10.2018, dall'avv.
NG LB MA, domiciliato in Matera alla piazzetta Silone 2 bis presso lo studio dell'avv. Giuseppe MIOLLA;
-attrice – creditrice procedente- contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
27.2.1953;
-convenuta contumace-
e contro
(c.f. ), nata in Controparte_4 C.F._2
Germania l'8.1.1976, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione del 14.11.2021, dall'avv. Nicola SANTARCANGELO, domiciliatario;
-convenuta-
***
CONCLUSIONI
Per l'attrice : “…Si riporta alla nota di precisazione del credito depositata e chiede che l'On. Giudice voglia procedere alla liquidazione, con assegnazione, delle somme a favore della relativamente alle somme Controparte_2 anticipate per il presente giudizio di divisione pari ad euro 6.960,95 per spese esenti da iva ed euro 4.925,99 per competenze legali, e le restanti somme rimesse al G.E.”.
Per la convenuta : “…Chiede che le venga Controparte_4 riconosciuto e dichiarato il diritto a vedersi assegnata la metà della somma, al lordo delle spese di procedura, ricavata dalla vendita dell'immobile sottoposto ad esecuzione, nella misura di € 10.000,00 e conseguentemente il progetto di riparto di cui alla istanza 20/10/2025 redatto dal Professionista Delegato – Avv.
Giuseppe VIZZIELLO- venga modificato nel senso che alla comproprietaria non debitrice venga assegnata la somma di €.10.000,00 (diecimila), pari alla metà dell'importo ricavato dalla vendita, oltre la liquidazione, a carico della massa, delle spese e competenze di procedura, da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario e distrattario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto previsto dall'art. 132, co. 1, n. 4) c.p.c., come novellato dall'art. 45, co. 17 l. n.
69/09.
E' insorta tra le parti costituite - rispettivamente, la creditrice procedente nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 7/2003 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Matera e la già comproprietaria non esecutata (ora pag. 2/5 proprietaria esclusiva) del compendio oggetto del presente giudizio di divisione endo-esecutiva – controversia circa il criterio di imputazione delle spese relative al compenso del professionista delegato alla vendita dell'intero compendio dividendo ed alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli e di tenuta del conto corrente intestato al giudizio n. 1253/2018 R.G.
Nelle osservazioni formulate avverso il progetto di ripartizione del ricavato della vendita predisposto dall'avv. G. VIZZIELLO, infatti, Controparte_4
ha chiesto l'attribuzione in proprio favore della metà dell'importo
[...] corrispondente al prezzo della liquidazione, al lordo di tali spese, deducendo che
“mentre nella divisione ordinaria il comproprietario ha interesse alla divisione ricevendone una certa utilità (la liquidazione della sua quota), nel procedimento di divisone endo-esecutiva il comproprietario non esecutato subisce la vendita forzosa del suo immobile senza ricavarne alcun utile e senza avervi alcun interesse. Pertanto, mentre nella divisione ordinaria, il comproprietario è onerato dalle spese perché dirette a conseguire una propria utilità, ciò non avviene nella divisione esecutiva ove l'utilità la consegue il solo creditore”.
Tuttavia, seppur debba darsi atto che il principio rivendicato dalla deducente odierna convenuta possa essere astrattamente sostenuto sul presupposto della peculiarità della natura del giudizio di divisione endo-esecutivo rispetto a quello ordinario di scioglimento della comunione, in ragione della sua strumentalità rispetto al processo espropriativo immobiliare, si reputa preferibile perché maggiormente condivisibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui anche “nel procedimento di divisione (nella specie, pregiudiziale rispetto ad un giudizio di esecuzione forzata), le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una parte “(Cass., III, n. 12758/2001).
pag. 3/5 Che, dunque, le spese relative all'attività di liquidazione del compendio siano nella fattispecie in esame riconducibili ad un interesse comune dei comproprietarii è desumibile in astratto dall'oggetto del giudizio (scioglimento della comunione con equa attribuzione del ricavato secondo il valore delle rispettive quote) e dal generale favor divisionis espresso dall'ordinamento ed, in concreto, dalla circostanza che la comproprietaria non soltanto non CP_4 abbia sollevato contestazioni in ordine all'an ed al quomodo dividendum, ma addirittura si sia resa aggiudicataria del compendio, così indubbiamente giovandosi dell'opera prestata dal professionista delegato e dell'attività di cancellazione dei gravami pregiudizievoli.
Ne consegue che corretta si appalesa la decurtazione, in ragione di ½ dell'importo complessivo, di tali spese dalla quota facente capo alla
, come operata nel progetto di ripartizione sottoposto CP_4 all'approvazione delle parti, con la precisazione che dalla somma di € 6.527,97 spettante alla procedura esecutiva n. 7/2003 R.G.E. dovranno essere decurtati €
3.376,00 (dei quali € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per quella introduttiva ed € 1.680,00 per la fase di trattazione) oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, a titolo di spese processuali liquidate in favore della creditrice attrice ed € 1.170,92, sempre in favore della parte attrice, per esborsi documentati, essendo il relativo importo complessivo annoverabile tra le spese di esecuzione finalizzate al soddisfacimento coattivo del credito azionato.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale Controparte_1
procuratrice di in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. contro e , Controparte_3 Controparte_4
pag. 4/5 dichiara esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato depositato dal professionista delegato in data 20.10.2025; dispone che dalla somma di € 6.527,97 spettante alla procedura esecutiva n.
7/2003 R.G.E. siano decurtati e versati in favore della creditrice procedente attrice € 3.376,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, a titolo di spese processuali ed € 1.170,92 per esborsi documentati;
manda alla cancelleria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, disponendo che l'importo giacente sul conto intestato al presente giudizio n.
1253/2018 R.G., per la quota facente capo alla debitrice
[...]
ed al netto delle decurtazioni di cui al capo che precede, sia CP_3 versato in favore della procedura esecutiva immobiliare n. 7/2003 R.G.E.; dichiara estinto il presente giudizio di divisione endo-esecutiva per raggiungimento dello scopo.
Così deciso in Matera il 17.12.2025
Il Giudice
AL LA LI
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