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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA AL Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa SS NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3730 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BORIA Parte_1
ANDREA;
ricorrente contro
ato a Jesi (AN) il 20.06.1978, rappresentato e difeso dall'avv. CATANI Controparte_1
MANUELA;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.11.2025, le parti hanno precisano le conclusioni come da proposta conciliativa formulata dal giudice di seguito riportata: “1. il minore Persona_1 sarà affidato a entrambi i genitori, in modalità condivisa;
2. le parti intraprenderanno tempestivamente un percorso congiunto di supporto alla genitorialità presso il Consultorio familiare di Jesi, che provvederà a trasmettere relazioni semestrali al giudice tutelare, cui si delega la vigilanza sul nucleo familiare;
1 3. il minore trascorrerà con i genitori tempi sostanzialmente paritetici, così ripartiti:
Prima settimana
Il minore starà con la sig.ra Parte_1
- dal lunedì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del martedì, quando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione paterna;
- dal mercoledì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del giovedì, quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì alle ore 16:00 sino alla mattina del lunedì, quando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione paterna.
Seconda settimana
Il minore starà con la sig.ra Parte_1
- dal mercoledì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del giovedì, quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì alle ore 16:00 sino al sabato alle ore 10:00, quando lo accompagnerà presso l'abitazione paterna (nei periodi di sospensione scolastica).
4. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno;
5. Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui il minore non passerà il giorno di Natale (25 dicembre);
6. Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7. I genitori s'impegnano a rispettare gli orari di consegna del minore, organizzandosi preventivamente in caso di impedimenti lavorativi o personali. Ciascun genitore s'impegna, nei periodi in cui il minore si trova presso l'altro genitore, a limitarsi ad una sola telefonata o videochiamata al giorno, salvo diverso accordo tra le parti o specifiche esigenze del minore;
8. l'assegno unico sarà percepito per intero dal sig. CP_1
9.
Considerato che
la soluzione dell'affidamento paritetico non esclude la possibilità del riconoscimento di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli e tenuto conto dei redditi
2 delle parti, la sig.ra verserà al sig. a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 CP_1 ordinario del minore, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
10. le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
11. spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale Parte_1 per ottenere la regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato il [...] dalla relazione sentimentale intercorsa con il sig. Persona_1
La ricorrente ha allegato un elevato livello di conflittualità con l'ex convivente, Controparte_1 difficoltà nella gestione quotidiana del minore e la necessità di stabilizzare tempi e modalità di permanenza. La stessa ha altresì richiesto l'emissione di provvedimenti indifferibili;
richiesta respinta dal giudice con provvedimento del 6.08.2025.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero.
Con comparsa depositata in data 4.10.2025, si è costituito in giudizio il sig. il quale ha CP_1 contestato la ricostruzione della controparte, evidenziando di essere stato il principale riferimento quotidiano del minore e offrendo una diversa ricostruzione delle abitudini di vita del bambino.
All'udienza del 6.11.2025, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “1. il minore sarà affidato a entrambi i genitori, in modalità condivisa;
2. le parti Persona_1 intraprenderanno tempestivamente un percorso congiunto di supporto alla genitorialità presso il
Consultorio familiare di Jesi, che provvederà a trasmettere relazioni semestrali al giudice tutelare, cui si delega la vigilanza sul nucleo familiare;
3. il minore trascorrerà con i genitori tempi sostanzialmente paritetici, così ripartiti: Prima settimana Il minore starà con la sig.ra - Parte_1 dal lunedì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del martedì, quando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione paterna;
- dal mercoledì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del giovedì, quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì alle ore 16:00 sino alla mattina del lunedì, quando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione paterna. Seconda settimana Il minore starà con la sig.ra - dal mercoledì Parte_1
(dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del giovedì, quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì alle ore 16:00 sino al sabato alle ore 10:00, quando lo accompagnerà presso
3 l'abitazione paterna (nei periodi di sospensione scolastica).
4. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno;
5. Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui il minore non passerà il giorno di Natale (25 dicembre);
6. Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7. I genitori s'impegnano a rispettare gli orari di consegna del minore, organizzandosi preventivamente in caso di impedimenti lavorativi o personali.
Ciascun genitore s'impegna, nei periodi in cui il minore si trova presso l'altro genitore, a limitarsi ad una sola telefonata o videochiamata al giorno, salvo diverso accordo tra le parti o specifiche esigenze del minore;
8. l'assegno unico sarà percepito per intero dal sig.
9. Considerato CP_1 che la soluzione dell'affidamento paritetico non esclude la possibilità del riconoscimento di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli e tenuto conto dei redditi delle parti, la sig.ra verserà al sig. a titolo di concorso al mantenimento ordinario del minore, la Parte_1 CP_1 somma di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
10. le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
11. spese di lite compensate”. Tale proposta è stata accettata dal resistente, mentre la sig.ra ha chiesto un brevissimo rinvio al fine di valutare Parte_1 la possibilità di accettarla.
Alla successiva udienza del 12.11.2025, anche la sig.ra ha accettato la proposta Parte_1 conciliativa.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni facendo propria la proposta conciliativa e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione. Hanno specificato, inoltre, che:
- l'assegno di mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, decorrerà a partire da dicembre 2025;
- il minore avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
- gli orari stabiliti per la consegna del minore resteranno validi anche durante il periodo di vacanze scolastiche estive;
- il passaggio del minore tra i genitori avverrà alternativamente presso l'abitazione paterna o materna, salvo che non avvenga direttamente a scuola;
- a partire da lunedì 17 novembre 2025 verrà applicato il nuovo calendario di frequentazione, con inizio dalla cosiddetta “seconda settimana”;
4 - in relazione alle festività natalizie 2025, il minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con il padre, mentre sarà con la madre il giorno della Vigilia di Natale (con pernottamento) e dal 1° al 6 gennaio.
Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti sia meritevole d'integrale recepimento, poiché realizza in modo adeguato l'interesse morale e materiale del minore.
La vicenda processuale porta a ritenere opportuno, nell'interesse del minore, che l'attuazione dell'accordo avvenga all'interno di un quadro di sostegno che accompagni i genitori nella gestione condivisa delle responsabilità educative. In tale prospettiva, l'impegno assunto da entrambi a rivolgersi al Consultorio familiare di Jesi costituisce un elemento imprescindibile, perché introduce uno spazio neutrale di confronto e di supporto, idoneo a favorire modalità comunicative più stabili e a prevenire il riemergere di tensioni che in passato hanno reso difficoltosa l'organizzazione della quotidianità del minore.
La previsione di relazioni periodiche al giudice tutelare – cui è delegata la vigilanza – assicura una forma equilibrata di monitoraggio, funzionale a garantire che il percorso intrapreso sia effettivamente orientato alla tutela del minore e alla continuità del progetto educativo condiviso.
Anche la disciplina dei tempi di frequentazione appare conforme ai criteri dell'art. 337-ter c.c., in quanto garantisce una presenza significativa e continuativa di entrambe le figure genitoriali, riduce le occasioni di conflitto legate alla gestione quotidiana e assicura al minore un quadro prevedibile e stabile.
Parimenti equilibrata risulta la regolamentazione degli aspetti economici: il contributo di € 200,00 mensili e l'attribuzione dell'assegno unico al sig. tiene conto della diversa capacità CP_1 reddituale dei genitori.
Tutto ciò premesso, il Collegio, preso atto della volontà delle parti, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
dispone che il Consultorio familiare di Jesi convochi tempestivamente i genitori al fine di intraprendere un percorso congiunto di supporto alla genitorialità, trasmettendo relazioni semestrali al giudice tutelare, cui si delega la vigilanza sul nucleo familiare;
compensa le spese di lite.
5 Si comunichi alle parti, al Consultorio familiare di Jesi e al giudice tutelare presso questo Tribunale.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SS NI IA AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA AL Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa SS NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3730 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BORIA Parte_1
ANDREA;
ricorrente contro
ato a Jesi (AN) il 20.06.1978, rappresentato e difeso dall'avv. CATANI Controparte_1
MANUELA;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.11.2025, le parti hanno precisano le conclusioni come da proposta conciliativa formulata dal giudice di seguito riportata: “1. il minore Persona_1 sarà affidato a entrambi i genitori, in modalità condivisa;
2. le parti intraprenderanno tempestivamente un percorso congiunto di supporto alla genitorialità presso il Consultorio familiare di Jesi, che provvederà a trasmettere relazioni semestrali al giudice tutelare, cui si delega la vigilanza sul nucleo familiare;
1 3. il minore trascorrerà con i genitori tempi sostanzialmente paritetici, così ripartiti:
Prima settimana
Il minore starà con la sig.ra Parte_1
- dal lunedì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del martedì, quando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione paterna;
- dal mercoledì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del giovedì, quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì alle ore 16:00 sino alla mattina del lunedì, quando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione paterna.
Seconda settimana
Il minore starà con la sig.ra Parte_1
- dal mercoledì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del giovedì, quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì alle ore 16:00 sino al sabato alle ore 10:00, quando lo accompagnerà presso l'abitazione paterna (nei periodi di sospensione scolastica).
4. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno;
5. Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui il minore non passerà il giorno di Natale (25 dicembre);
6. Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7. I genitori s'impegnano a rispettare gli orari di consegna del minore, organizzandosi preventivamente in caso di impedimenti lavorativi o personali. Ciascun genitore s'impegna, nei periodi in cui il minore si trova presso l'altro genitore, a limitarsi ad una sola telefonata o videochiamata al giorno, salvo diverso accordo tra le parti o specifiche esigenze del minore;
8. l'assegno unico sarà percepito per intero dal sig. CP_1
9.
Considerato che
la soluzione dell'affidamento paritetico non esclude la possibilità del riconoscimento di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli e tenuto conto dei redditi
2 delle parti, la sig.ra verserà al sig. a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 CP_1 ordinario del minore, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
10. le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
11. spese di lite compensate”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale Parte_1 per ottenere la regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato il [...] dalla relazione sentimentale intercorsa con il sig. Persona_1
La ricorrente ha allegato un elevato livello di conflittualità con l'ex convivente, Controparte_1 difficoltà nella gestione quotidiana del minore e la necessità di stabilizzare tempi e modalità di permanenza. La stessa ha altresì richiesto l'emissione di provvedimenti indifferibili;
richiesta respinta dal giudice con provvedimento del 6.08.2025.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero.
Con comparsa depositata in data 4.10.2025, si è costituito in giudizio il sig. il quale ha CP_1 contestato la ricostruzione della controparte, evidenziando di essere stato il principale riferimento quotidiano del minore e offrendo una diversa ricostruzione delle abitudini di vita del bambino.
All'udienza del 6.11.2025, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “1. il minore sarà affidato a entrambi i genitori, in modalità condivisa;
2. le parti Persona_1 intraprenderanno tempestivamente un percorso congiunto di supporto alla genitorialità presso il
Consultorio familiare di Jesi, che provvederà a trasmettere relazioni semestrali al giudice tutelare, cui si delega la vigilanza sul nucleo familiare;
3. il minore trascorrerà con i genitori tempi sostanzialmente paritetici, così ripartiti: Prima settimana Il minore starà con la sig.ra - Parte_1 dal lunedì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del martedì, quando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione paterna;
- dal mercoledì (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del giovedì, quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì alle ore 16:00 sino alla mattina del lunedì, quando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione paterna. Seconda settimana Il minore starà con la sig.ra - dal mercoledì Parte_1
(dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16:00 nei periodi di sospensione scolastica) alla mattina del giovedì, quando lo accompagnerà a scuola o presso l'abitazione paterna nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì alle ore 16:00 sino al sabato alle ore 10:00, quando lo accompagnerà presso
3 l'abitazione paterna (nei periodi di sospensione scolastica).
4. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno;
5. Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui il minore non passerà il giorno di Natale (25 dicembre);
6. Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7. I genitori s'impegnano a rispettare gli orari di consegna del minore, organizzandosi preventivamente in caso di impedimenti lavorativi o personali.
Ciascun genitore s'impegna, nei periodi in cui il minore si trova presso l'altro genitore, a limitarsi ad una sola telefonata o videochiamata al giorno, salvo diverso accordo tra le parti o specifiche esigenze del minore;
8. l'assegno unico sarà percepito per intero dal sig.
9. Considerato CP_1 che la soluzione dell'affidamento paritetico non esclude la possibilità del riconoscimento di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli e tenuto conto dei redditi delle parti, la sig.ra verserà al sig. a titolo di concorso al mantenimento ordinario del minore, la Parte_1 CP_1 somma di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
10. le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
11. spese di lite compensate”. Tale proposta è stata accettata dal resistente, mentre la sig.ra ha chiesto un brevissimo rinvio al fine di valutare Parte_1 la possibilità di accettarla.
Alla successiva udienza del 12.11.2025, anche la sig.ra ha accettato la proposta Parte_1 conciliativa.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni facendo propria la proposta conciliativa e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione. Hanno specificato, inoltre, che:
- l'assegno di mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, decorrerà a partire da dicembre 2025;
- il minore avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
- gli orari stabiliti per la consegna del minore resteranno validi anche durante il periodo di vacanze scolastiche estive;
- il passaggio del minore tra i genitori avverrà alternativamente presso l'abitazione paterna o materna, salvo che non avvenga direttamente a scuola;
- a partire da lunedì 17 novembre 2025 verrà applicato il nuovo calendario di frequentazione, con inizio dalla cosiddetta “seconda settimana”;
4 - in relazione alle festività natalizie 2025, il minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con il padre, mentre sarà con la madre il giorno della Vigilia di Natale (con pernottamento) e dal 1° al 6 gennaio.
Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti sia meritevole d'integrale recepimento, poiché realizza in modo adeguato l'interesse morale e materiale del minore.
La vicenda processuale porta a ritenere opportuno, nell'interesse del minore, che l'attuazione dell'accordo avvenga all'interno di un quadro di sostegno che accompagni i genitori nella gestione condivisa delle responsabilità educative. In tale prospettiva, l'impegno assunto da entrambi a rivolgersi al Consultorio familiare di Jesi costituisce un elemento imprescindibile, perché introduce uno spazio neutrale di confronto e di supporto, idoneo a favorire modalità comunicative più stabili e a prevenire il riemergere di tensioni che in passato hanno reso difficoltosa l'organizzazione della quotidianità del minore.
La previsione di relazioni periodiche al giudice tutelare – cui è delegata la vigilanza – assicura una forma equilibrata di monitoraggio, funzionale a garantire che il percorso intrapreso sia effettivamente orientato alla tutela del minore e alla continuità del progetto educativo condiviso.
Anche la disciplina dei tempi di frequentazione appare conforme ai criteri dell'art. 337-ter c.c., in quanto garantisce una presenza significativa e continuativa di entrambe le figure genitoriali, riduce le occasioni di conflitto legate alla gestione quotidiana e assicura al minore un quadro prevedibile e stabile.
Parimenti equilibrata risulta la regolamentazione degli aspetti economici: il contributo di € 200,00 mensili e l'attribuzione dell'assegno unico al sig. tiene conto della diversa capacità CP_1 reddituale dei genitori.
Tutto ciò premesso, il Collegio, preso atto della volontà delle parti, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
dispone che il Consultorio familiare di Jesi convochi tempestivamente i genitori al fine di intraprendere un percorso congiunto di supporto alla genitorialità, trasmettendo relazioni semestrali al giudice tutelare, cui si delega la vigilanza sul nucleo familiare;
compensa le spese di lite.
5 Si comunichi alle parti, al Consultorio familiare di Jesi e al giudice tutelare presso questo Tribunale.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SS NI IA AL
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