Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 6065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6065 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6065 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Oggetto SEZIONE SỊ Composta dagli Illumi Sigg Ma trati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 3739/99 - Cron.13214 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA - Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 2205 Dott. SArio DE JULIO Consigliere- Ud. 27/02/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CO.E.SA. SRL, in persona del legale rapp.te p.t. Sig. MORETTI ERIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.1 che lo difende unitamente all'avvocato GIROMINI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROBERTO, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 1500 ricorrente
contro
IL CANCELLIERE AN FR, EL AN OS;
[€ 0,77: 1.1500 intimati CANCELLER avverso l'ordinanza R.G.5061/98 del Tribunale di LA 2001 SPEZIA, emessa il 14/12/98, depositata il 21/12/98; 355 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per 彭 l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I Pretore di La Spezia, con ordinanza del 19 ottobre 1998, dichiarò la propria incompetenza per valore sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, da NC ES e AN SA EL nei confronti della società Coesa. Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 21 dicembre 1998, in accoglimento del reclamo proposto dai soccombenti, ha revocato il provvedimento impugnato e dichiarato la competenza del Pretore. La società Coesa ricorre per cassazione con due motivi. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile essendo le pronunce sulla sola competenza, come quella in esame, impugnabili soltanto con l'istanza prevista dall'art. 42 del codice di procedura civile, considerata da tale norma il mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. E' vero che nella specie vi sono le condizioni formali e sostanziali per la conversione del ricorso per cassazione in regolamento di competenza, tuttavia anche questo rimedio è inammissibile, avendo come suo oggetto un'ordinanza deliberata dal Tribunale a seguito di reclamo avverso una decisione del Pretore emessa su un ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile. Ed, infatti, si ritiene dalla giurisprudenza di questa Corte (v.sent.sz.un.n.9337) NOK che, in tale ipotesi, l'inammissibilità del regolamento derivi "da una ragione testuale insuperabile, cioè dal fatto che il legislatore del 1990 - conscio del principio secondo cui presupposto necessario per l'ammissibilità del regolamento è l'emissione di una sentenza sulla competenza - ha chiaramente enunciato la propria volontà contraria, qualificando il provvedimento adottato in tema di competenza come ordinanza, e mantenendo tale natura anche al provvedimento emanato dal Tribunale sul reclamo" (art.669-septies e terdecies). Secondo la ricorrente il provvedimento in concreto impugnato ha natura di sentenza, in quanto contiene la statuizione sulle spese del processo, ma è facile replicare che • questa pronuncia è espressamente prevista dalla stessa norma (art.669-septies), che • definisce "ordinanza" il provvedimento sulla competenza in tema di procedimenti cautelari, e prescrive lo specifico rimedio dell'opposizione, ai sensi dell'art.645 cod. proc. civ., da proporre avverso la condanna alle spese. Nessun provvedimento deve essere emesso sulle spese di questo giudizio non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva. P. T. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. 20000 270000 Roma 27 febbraio 2001. . Il presidente. C Il consigliere estensore. (dott.F. Pontorieri) (dott. A. Vella) state colly IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Agenzia delle Entrate Velorics Ufficio di Roma 2, 01. Of 11 DEPORTAT CANCELLERIA 26 APR. 2001 Iscritto a ruglo il 2 Roma Art. n. IL CANCELLIERE C1