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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
TE MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 437/2024
PROMOSSA DA
, nella qualità di titolare della ditta individuale (avv. Parte_1 CP_1
Marco Ripamonti) parte ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore (direttrice Controparte_3 parte resistente
Conclusioni: come risultanti dalle note di trattazione scritta depositate entro il termine scaduto il
18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da , nella qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale , avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 4438 del CP_1
23.01.2024, notificata il 26.01.2024, con cui L'agenzia gli ha Controparte_2 ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 per la violazione dell'art. 7, comma 3quater, del d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 e ha disposto il sequestro amministrativo ex art. 13 della legge
689/81.
L'opponente-ricorrente ha chiesto, in particolare, la sospensione della provvisoria esecutività e la revoca dell'ordinanza e, on via gradata la rimessione di questione pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE o di q.l.c. alla Corte Costituzionale, vinte le spese di lite.
Pag. 1 a 2 L'Agenzia opposta resistente ha chiesto, invece, la conferma dell'ordinanza-ingiunzione, vinte le spese di lite.
2. Reiterata l'istanza di sospensione nel sub-procedimento n. 437-1/2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta con ordinanza dell'11.05.2024.
2.1 Fissata l'udienza di discussione e decisione, parte ricorrente ha chiesto l'anticipazione dell'udienza in considerazione dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità da parte della
Consulta con la sentenza n. 104/2025.
Ritenuta insussistente l'urgenza di provvedere in ragione della sospensione già disposta con ordinanza, il tribunale ha rigettato l'istanza e ha confermato la data dell'udienza di discussione e decisione, da celebrarsi nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., come richiesto da parte ricorrente senza opposizione di parte opposta.
2.2 Nelle note finali, l' resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia CP_2 del contendere con compensazione delle spese di lite, in ragione dell'avvenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza-ingiunzione e del mutamento giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale.
Viceversa, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell alla rifusione delle spese CP_2 di lite.
2.3 All'esito della discussione orale sostituita dalle note di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., depositate dalle parti per l'odierna udienza del 18.12.2025, il giudizio viene definito con la presente sentenza, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
3. Verificato che parte opposta ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta nel presente giudizio con provvedimento comunicato alla controparte (v. allegati nota deposito del 09.09.2025), si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. in ragione del mutamento giurisprudenziale-normativo rappresentato dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/2025.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
TE MO
Pag. 2 a 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
TE MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 437/2024
PROMOSSA DA
, nella qualità di titolare della ditta individuale (avv. Parte_1 CP_1
Marco Ripamonti) parte ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore (direttrice Controparte_3 parte resistente
Conclusioni: come risultanti dalle note di trattazione scritta depositate entro il termine scaduto il
18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da , nella qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale , avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 4438 del CP_1
23.01.2024, notificata il 26.01.2024, con cui L'agenzia gli ha Controparte_2 ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 per la violazione dell'art. 7, comma 3quater, del d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 e ha disposto il sequestro amministrativo ex art. 13 della legge
689/81.
L'opponente-ricorrente ha chiesto, in particolare, la sospensione della provvisoria esecutività e la revoca dell'ordinanza e, on via gradata la rimessione di questione pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE o di q.l.c. alla Corte Costituzionale, vinte le spese di lite.
Pag. 1 a 2 L'Agenzia opposta resistente ha chiesto, invece, la conferma dell'ordinanza-ingiunzione, vinte le spese di lite.
2. Reiterata l'istanza di sospensione nel sub-procedimento n. 437-1/2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta con ordinanza dell'11.05.2024.
2.1 Fissata l'udienza di discussione e decisione, parte ricorrente ha chiesto l'anticipazione dell'udienza in considerazione dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità da parte della
Consulta con la sentenza n. 104/2025.
Ritenuta insussistente l'urgenza di provvedere in ragione della sospensione già disposta con ordinanza, il tribunale ha rigettato l'istanza e ha confermato la data dell'udienza di discussione e decisione, da celebrarsi nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., come richiesto da parte ricorrente senza opposizione di parte opposta.
2.2 Nelle note finali, l' resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia CP_2 del contendere con compensazione delle spese di lite, in ragione dell'avvenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza-ingiunzione e del mutamento giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale.
Viceversa, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell alla rifusione delle spese CP_2 di lite.
2.3 All'esito della discussione orale sostituita dalle note di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., depositate dalle parti per l'odierna udienza del 18.12.2025, il giudizio viene definito con la presente sentenza, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
3. Verificato che parte opposta ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta nel presente giudizio con provvedimento comunicato alla controparte (v. allegati nota deposito del 09.09.2025), si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. in ragione del mutamento giurisprudenziale-normativo rappresentato dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/2025.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
TE MO
Pag. 2 a 2