Decreto cautelare 13 marzo 2021
Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2021, proposto da
OR Di Bari, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NS OF, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Fasano prot. n. 39 dell'11 febbraio 2021, successivamente conosciuta;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire n. 116 del 17 giugno 2020 nella parte in cui indica come termine di validità il 31 ottobre 2020;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fasano (Br);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IO SC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
Violazione art. 3 L. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili;
Violazione art. 103 D.L. 18/2020 e L. 159/2020, eccesso di potere per irragionevolezza;
Violazione art. 31 commi 2 e 3 del DPR 380/2011 ed eccesso di potere sotto altro profilo;
Violazione art. 7 L. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione.
Con decreto presidenziale n. 145/2021 del 13.3.2021 è stata concessa al ricorrente tutela cautelare, successivamente decaduto per effetto della rinuncia all’istanza cautelare, come da dichiarazione dei procuratori del ricorrente ressa nella CC 14.4.2021.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fasano per resistere al ricorso.
All’udienza del 12 febbraio 2026, tenutasi in modalità da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero l’impugnato provvedimento con cui si ingiungeva lo smontaggio delle strutture di facile amovibilità entro il termine di giorni trenta, a prescindere da ogni altra considerazione nel merito, risulta superato dal successivo rilascio del nuovo permesso stagionale, di cui al provvedimento n. 91/2021 del 13 aprile 2021 e con validità fino al 31 ottobre 2021.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente, Estensore
EL AR, Primo Referendario
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO SC |
IL SEGRETARIO