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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14455 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ) con l'Avv. RE SIMONA e
[...] C.F._3
l'Avv. BESTETTI GIANPAOLO MARCO ALFREDO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTI -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 10/12/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro – e Controparte_1 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previa declaratoria di accertamento in merito al fatto che i ricorrenti, alle dipendenze di
[...]
abbiano prestato la propria opera, per il periodo oggetto di Controparte_3 causa, o per quel diverso periodo che risulterà in corso di causa, nel contesto dell'appalto di servizi intercorso tra la suddetta datrice di lavoro e
l'odierna resistente Accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti CP_2 a percepire i seguenti importi: : l'importo complessivo di € Parte_1
9.696,64= di cui € 8.881,95= per TFR, € 258,07= per Ferie, € 253,01= per
Permessi riduzione orario ed € 303,61= per Permessi ex festività;
[...]
l'importo complessivo di € 8.747,80= di cui € Parte_2
8.121,33=per TFR, € 87,44= per Ferie, € 281,86= per Permessi riduzione orario ed € =257,17 per Permessi ex festività; 3)
[...]
l'importo complessivo di € 7.311,82= Parte_4 di cui € 6.345,33=per TFR, € 278,31= per Ferie, € 344,09= per Permessi riduzione orario ed € 344,09= per Permessi ex festività; o quella maggiore
o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre rivalutazione ai sensi dell'art. 2120 c.c., nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condannare in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a ciascuno dei ricorrenti degli importi sopra indicati o di quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di causa oltre rivalutazione ai sensi dell'art.
2120 c.c., nonché agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Condannare altresì in solido, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 29. II comma, D.Lgs 276/2003 e di cui all'art 1676
c.c., la resistente in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, a corrispondere ai ricorrenti gli importi sopra indicati o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di causa, oltre rivalutazione ai sensi dell'art. 2120 c.c., nonché agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. In tutti i casi ordinare alla datrice di lavoro la consegna ai ricorrenti del cedolino paga relativo alle competenze di fine rapporto e al TFR maturati e non corrisposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, in favore dei procuratori antistatari”. Contr 2. Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. La società , benché Controparte_1 ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia. Contr
4. All'udienza del 1° aprile 2025 la società e i ricorrenti hanno raggiunto un accordo conciliativo e veniva quindi dichiarata l'estinzione
2 del giudizio tra i ricorrenti e disponendosi la prosecuzione della CP_2 causa contro per il residuo delle domande, con Controparte_3 invito ai procuratori di parte ricorrente a depositare conteggi escludendo le somme oggetto del verbale di conciliazione.
5. In data 29 aprile 2025, sono stati depositati nuovi conteggi da parte ricorrente, riducendo le pretese originare tenuto conto di quanto corrisposto in sede di conciliazione.
6. All'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti delle conclusioni precisate con il documento del 29 aprile 2024.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale i ricorrenti abbiano lavorato alle dipendenze della società
[...]
con le decorrenze indicate in ricorso Controparte_1 Pt_1
dal 23/01/2018; dal
[...] Parte_2
24/01/2018; dal 11/02/2020 Parte_4 cfr. docc. 4,5,6) e sino al 31 marzo 2023. Il rapporto di lavoro è cessato a seguito di cambio appalto.
3. I ricorrenti lamentano che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la datrice di lavoro non avrebbe provveduto a corrispondere le competenze di fine rapporto - nonché il TFR, oggetto della conciliazione con dagli stessi maturati, omettendo di consegnare agli stessi le CP_2 relative buste paga.
4. Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in
3 via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
5. Il datore di lavoro nel Controparte_1 rimanere contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
- : € 814,69 a titolo di ferie e permessi non goduti;
Parte_1
- : €626,47 a titolo di ferie e Parte_2 permessi non goduti;
- €966,50 a titolo di Parte_4 ferie e permessi non goduti come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle ultime buste paga nonché delle previsioni del CCNL.
**
6. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, . deve Controparte_1 essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) condanna . al pagamento Controparte_1 in favore di parte ricorrente dei seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
- FIORIN MARCO: € 814,69;
- : €626,47 Parte_2
- €966,50 Parte_4
2) condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre I.V.A.
4 e C.P.A. e 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,08/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ) con l'Avv. RE SIMONA e
[...] C.F._3
l'Avv. BESTETTI GIANPAOLO MARCO ALFREDO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTI -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 10/12/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro – e Controparte_1 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previa declaratoria di accertamento in merito al fatto che i ricorrenti, alle dipendenze di
[...]
abbiano prestato la propria opera, per il periodo oggetto di Controparte_3 causa, o per quel diverso periodo che risulterà in corso di causa, nel contesto dell'appalto di servizi intercorso tra la suddetta datrice di lavoro e
l'odierna resistente Accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti CP_2 a percepire i seguenti importi: : l'importo complessivo di € Parte_1
9.696,64= di cui € 8.881,95= per TFR, € 258,07= per Ferie, € 253,01= per
Permessi riduzione orario ed € 303,61= per Permessi ex festività;
[...]
l'importo complessivo di € 8.747,80= di cui € Parte_2
8.121,33=per TFR, € 87,44= per Ferie, € 281,86= per Permessi riduzione orario ed € =257,17 per Permessi ex festività; 3)
[...]
l'importo complessivo di € 7.311,82= Parte_4 di cui € 6.345,33=per TFR, € 278,31= per Ferie, € 344,09= per Permessi riduzione orario ed € 344,09= per Permessi ex festività; o quella maggiore
o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre rivalutazione ai sensi dell'art. 2120 c.c., nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condannare in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a ciascuno dei ricorrenti degli importi sopra indicati o di quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di causa oltre rivalutazione ai sensi dell'art.
2120 c.c., nonché agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Condannare altresì in solido, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 29. II comma, D.Lgs 276/2003 e di cui all'art 1676
c.c., la resistente in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, a corrispondere ai ricorrenti gli importi sopra indicati o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di causa, oltre rivalutazione ai sensi dell'art. 2120 c.c., nonché agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. In tutti i casi ordinare alla datrice di lavoro la consegna ai ricorrenti del cedolino paga relativo alle competenze di fine rapporto e al TFR maturati e non corrisposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, in favore dei procuratori antistatari”. Contr 2. Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. La società , benché Controparte_1 ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia. Contr
4. All'udienza del 1° aprile 2025 la società e i ricorrenti hanno raggiunto un accordo conciliativo e veniva quindi dichiarata l'estinzione
2 del giudizio tra i ricorrenti e disponendosi la prosecuzione della CP_2 causa contro per il residuo delle domande, con Controparte_3 invito ai procuratori di parte ricorrente a depositare conteggi escludendo le somme oggetto del verbale di conciliazione.
5. In data 29 aprile 2025, sono stati depositati nuovi conteggi da parte ricorrente, riducendo le pretese originare tenuto conto di quanto corrisposto in sede di conciliazione.
6. All'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti delle conclusioni precisate con il documento del 29 aprile 2024.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale i ricorrenti abbiano lavorato alle dipendenze della società
[...]
con le decorrenze indicate in ricorso Controparte_1 Pt_1
dal 23/01/2018; dal
[...] Parte_2
24/01/2018; dal 11/02/2020 Parte_4 cfr. docc. 4,5,6) e sino al 31 marzo 2023. Il rapporto di lavoro è cessato a seguito di cambio appalto.
3. I ricorrenti lamentano che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la datrice di lavoro non avrebbe provveduto a corrispondere le competenze di fine rapporto - nonché il TFR, oggetto della conciliazione con dagli stessi maturati, omettendo di consegnare agli stessi le CP_2 relative buste paga.
4. Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in
3 via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
5. Il datore di lavoro nel Controparte_1 rimanere contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
- : € 814,69 a titolo di ferie e permessi non goduti;
Parte_1
- : €626,47 a titolo di ferie e Parte_2 permessi non goduti;
- €966,50 a titolo di Parte_4 ferie e permessi non goduti come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle ultime buste paga nonché delle previsioni del CCNL.
**
6. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, . deve Controparte_1 essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) condanna . al pagamento Controparte_1 in favore di parte ricorrente dei seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
- FIORIN MARCO: € 814,69;
- : €626,47 Parte_2
- €966,50 Parte_4
2) condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre I.V.A.
4 e C.P.A. e 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,08/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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