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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 31/10/2025 N. 4770/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to BLASI GIANLUCA ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Milano, c.so Venezia n. 24
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
SE ES e dall'Avv.to ROVELLI STEFANO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data il ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 il , chiedendo al Giudice;
Controparte_2
“In via principale e nel merito: accertato il diritto di parte ricorrente a non essere collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni per tutti i motivi svolti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 4.820,35 (euro quattromilaottocentoventi//35), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
Il ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che insegna da ultimo presso Scuola Primo Grado - Secondaria I Grado Via Emilia - Buccinasco.
Ha prestato servizio dalla 08/10/2020 al 30/06/2024 per mezzo di una pluralità di contratti a tempo determinato ed in particolare: nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 per complessivi 265 giorni con diritto a fruire di
22,08 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per complessivi giorni 25,08 di ferie;
nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 per complessivi 296 giorni con diritto a fruire di
24,67 giorni di ferie +6 di riposo per festività soppresse per un totale di 30,67 giorni di ferie;
nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 per complessivi 300 giorni con diritto a fruire di
25,00 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di 28,00 giorni di ferie.
Nel corso di questi anni, la ricorrente ha riferito di aver fruito dei seguenti giorni di ferie:
0 nell'anno scolastico 2020/2021
0 nell'anno scolastico 2021/2022
2/5 Dott. Riccardo Atanasio 0 nell'anno scolastico 2023/2024.
La ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 83,75 giorni di ferie non godute, vale a dire:
25,08 per il 2019/2020
30,67 per il 2020/2021
28,00 per il 2023/2024, con diritto all'importo di euro 4.820,35, pari al numero di ferie complessivamente non godute
(83,75) moltiplicate per lo stipendio giornaliero.
Il ha eccepito – producendo documentazione a sostegno (docc. 16, 17 e 18) – che CP_1 parte ricorrente ha goduto di 1 giorno di ferie a richiesta nell'a.s. 2019/20, di 2 giorni di ferie a richiesta nell'a.s. 2020/21 e di 1 giorno di ferie a richiesta nell'a.s. 2023/24. Cont Il ha ulteriormente eccepito che al ricorrente sono stati liquidati 5 giorni a titolo di indennità di ferie non godute con riferimento all'a.s. 2023/24.
Infine, parte resistente ha rilevato che nell'a.s. 2020/21 il ricorrente ha prestato servizio con orario pari a 14 ore su 18 e nell'a.s. 2021/22 con orario pari a 12 ore su 18, con necessità, quindi, in caso di accoglimento, di riparametrare il calcolo dell'indennità in base alla paga giornaliera per le ore effettivamente lavorate (pari a 48,99 € lordi per l'a.s. 2020/21 e 41,99 € lordi per l'a.s. 2021/22)
La domanda è fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
3/5 Dott. Riccardo Atanasio 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto
a percepire l'indennità sostitutiva.”
Il Ministero, tuttavia, non ha offerto prova che l abbia invitato il ricorrente a usufruire CP_4 delle ferie residue.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 4.201,39 CP_1
(cos' rideterminato l'importo dovuto a seguito di nuovo conteggio della ricorrente), oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute
4/5 Dott. Riccardo Atanasio In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti BLASI GIANLUCA CP_1
e – che si dichiarano antistatari – le spese di lite che si determinano in € 1.100,00
(comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 [...]
la somma di € lordi 4.201,39, a titolo di ferie non godute;
Parte_1 condanna il a rimborsare agli Avv.ti BLASI GIANLUCA e – che si dichiarano CP_1 antistatari – le spese di lite che liquida in € 1.100,00 (comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 31/10/2025 N. 4770/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to BLASI GIANLUCA ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Milano, c.so Venezia n. 24
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
SE ES e dall'Avv.to ROVELLI STEFANO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data il ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 il , chiedendo al Giudice;
Controparte_2
“In via principale e nel merito: accertato il diritto di parte ricorrente a non essere collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni per tutti i motivi svolti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 4.820,35 (euro quattromilaottocentoventi//35), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
Il ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che insegna da ultimo presso Scuola Primo Grado - Secondaria I Grado Via Emilia - Buccinasco.
Ha prestato servizio dalla 08/10/2020 al 30/06/2024 per mezzo di una pluralità di contratti a tempo determinato ed in particolare: nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 per complessivi 265 giorni con diritto a fruire di
22,08 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per complessivi giorni 25,08 di ferie;
nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 per complessivi 296 giorni con diritto a fruire di
24,67 giorni di ferie +6 di riposo per festività soppresse per un totale di 30,67 giorni di ferie;
nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 per complessivi 300 giorni con diritto a fruire di
25,00 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di 28,00 giorni di ferie.
Nel corso di questi anni, la ricorrente ha riferito di aver fruito dei seguenti giorni di ferie:
0 nell'anno scolastico 2020/2021
0 nell'anno scolastico 2021/2022
2/5 Dott. Riccardo Atanasio 0 nell'anno scolastico 2023/2024.
La ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 83,75 giorni di ferie non godute, vale a dire:
25,08 per il 2019/2020
30,67 per il 2020/2021
28,00 per il 2023/2024, con diritto all'importo di euro 4.820,35, pari al numero di ferie complessivamente non godute
(83,75) moltiplicate per lo stipendio giornaliero.
Il ha eccepito – producendo documentazione a sostegno (docc. 16, 17 e 18) – che CP_1 parte ricorrente ha goduto di 1 giorno di ferie a richiesta nell'a.s. 2019/20, di 2 giorni di ferie a richiesta nell'a.s. 2020/21 e di 1 giorno di ferie a richiesta nell'a.s. 2023/24. Cont Il ha ulteriormente eccepito che al ricorrente sono stati liquidati 5 giorni a titolo di indennità di ferie non godute con riferimento all'a.s. 2023/24.
Infine, parte resistente ha rilevato che nell'a.s. 2020/21 il ricorrente ha prestato servizio con orario pari a 14 ore su 18 e nell'a.s. 2021/22 con orario pari a 12 ore su 18, con necessità, quindi, in caso di accoglimento, di riparametrare il calcolo dell'indennità in base alla paga giornaliera per le ore effettivamente lavorate (pari a 48,99 € lordi per l'a.s. 2020/21 e 41,99 € lordi per l'a.s. 2021/22)
La domanda è fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
3/5 Dott. Riccardo Atanasio 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto
a percepire l'indennità sostitutiva.”
Il Ministero, tuttavia, non ha offerto prova che l abbia invitato il ricorrente a usufruire CP_4 delle ferie residue.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 4.201,39 CP_1
(cos' rideterminato l'importo dovuto a seguito di nuovo conteggio della ricorrente), oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute
4/5 Dott. Riccardo Atanasio In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti BLASI GIANLUCA CP_1
e – che si dichiarano antistatari – le spese di lite che si determinano in € 1.100,00
(comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 [...]
la somma di € lordi 4.201,39, a titolo di ferie non godute;
Parte_1 condanna il a rimborsare agli Avv.ti BLASI GIANLUCA e – che si dichiarano CP_1 antistatari – le spese di lite che liquida in € 1.100,00 (comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio