Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2017, proposto da EO OL, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio OL, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Tiberio 32 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. studiolegalefaiola@arubapec.it;
contro
Comune di Sperlonga (LT), in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza urbanistica n. 6 del 27 gennaio 2017, notificata in pari data, recante ingiunzione alla demolizione di abusi edilizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 27 marzo 2026 il cons. LE OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Comando di polizia locale di Sperlonga, giusta nota prot. n. 5998 del 29 marzo 2016, ha accertato l’avvenuta realizzazione senza titolo sull’immobile distinto nel locale catasto al foglio n. 8, particella n. 627, di proprietà di EO OL, di due distinte unità abitative di circa mq 38,00 ciascuna, collocate all’interno di un manufatto abusivo preesistente, intonacato e rifinito con copertura a lastrico solare, ognuna delle quali strutturata su tre vani pavimentati all’interno e complete di finestre, porte infissi interni ed esterni con predisposizione per gli allacci idrici e idraulici ma prive di sanitari.
Pertanto, con ordinanza urbanistica n. 6 del 27 gennaio 2017, notificata in pari data, il Comune di Sperlonga ha ingiunto la demolizione dei suddetti abusi, ricadenti in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, rilevando che la richiesta di permesso di costruire in sanatoria di cui alla nota prot. n. 3025 del 1° marzo 1995 è stata “ rigettata con provvedimento n. 442/2002 ” e che con verbale prot. n. 10446/PM del 5 luglio 2002 è stata anche constatata l’inottemperanza alla precedente “ ordinanza di demolizione n. 25/2002 ”.
Con il ricorso all’esame, notificato il 3 aprile 2017 e depositato il successivo giorno 28, L.F. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre ad eccesso di potere, perché l’istanza di titolo in sanatoria presentata il 1° marzo 1995 non sarebbe stata mai evasa, sì che l’ordine di demolizione non avrebbe potuto essere adottato;
II) violazione degli artt. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, 31 e 33, d.P.R. n. 380 del 2001, oltre ad eccesso di potere e violazione del principio di buona fede, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il conseguente affidamento maturato in ordine al mantenimento dell’edificato;
III) violazione dell’art. 8, l. n. 241 del 1990, ed eccesso di potere, perché non è stata rappresentata al ricorrente la facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di produrre scritti difensivi;
IV) violazione degli artt. 3, l. n. 241 cit. e 3, d.P.R. n. 380 cit., oltre ad eccesso di potere, non essendo mai stato comunicato l’avvio del procedimento, in assenza di ragioni d’urgenza debitamente esternate dall’amministrazione ed in considerazione del fatto che gli interventi contestati consisterebbero nel mero recupero/risanamento conservativo di un edificato preesistente e che le misure riportate nel provvedimento sono opinabili.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
2.1 Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato in fatto, posto che l’ordine di demolizione dà esplicitamente conto del fatto che l’istanza di sanatoria del 1° marzo 1995 è stata rigettata nel 2002, senza che parte ricorrente abbia sul punto specificamente contestato l’inesattezza di un simile assunto.
2.2 Il secondo ordine di censure è anch’esso palesemente destituito di fondamento, sol che si consideri che, sulla base di consolidata giurisprudenza dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in materia di repressione degli abusi edilizi, ove vengono in rilievo atti vincolati, “ non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare ” (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 10 settembre 2025 n. 2575; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. VII, 24 febbraio 2026 nn. 1476, 1478 e 1490; sez. VII, 16 febbraio 2026 n. 1197).
2.3 Non utilmente delibabile è anche il terzo mezzo di gravame, atteso che, in disparte il fatto che l’art. 8, l. n. 241 cit., riguarda il contenuto della comunicazione di avvio e non del provvedimento conclusivo del procedimento, costituente l’oggetto dell’odierno ricorso, parte ricorrente ha per legge diritto di accedere agli atti del fascicolo sanzionatorio ed è suo onere esercitarlo al fine di reperire quanto gli occorre per difendersi in giudizio avverso la pretesa ripristinatoria azionata dall’amministrazione.
2.4 Privo di basi è anche l’ultimo motivo di ricorso, atteso che, come è ben noto, il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e repressivi in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 4 marzo 2026 nn. 688 e 689; sez. II, 18 febbraio 2026 n. 506; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 gennaio 2026 n. 444; sez. II, 10 settembre 2025 n. 2575).
Inoltre, quanto alla consistenza delle opere abusive, dalla descrizione fatta nel provvedimento si evince con chiarezza che si tratta di interventi di nuova edificazione, venendo in questione la realizzazione di due nuove unità immobiliari autonome, il che non può in alcun modo qualificarsi alla stregua di un recupero/risanamento conservativo dell’edificato preesistente.
3. – Non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituito il Comune di Sperlonga.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE OR, Consigliere, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE OR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO