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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3695/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUAZZELLI Parte_1 C.F._1
PIETRO
e
AN AR EA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
NI MA
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa, il 21 settembre 2023, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 2023, Parte II, Serie A, n°71 e che, dalla loro unione, non erano nati i figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e AN AR Parte_1
EA, uniti in matrimonio il 21 settembre 2023 in Pisa, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 2023, Parte II, Serie A, n°71, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga più opportuno, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La Sig.ra Ungureanu, in accordo con il Sig. , si impegna entro e non oltre il giorno 30 Pt_1 novembre 2025 a portare via i propri effetti personali consistenti in vestiti ed abbigliamento femminile dalla casa coniugale ubicata in Cascina (PI) in Via Dei Palazzi Sud n. 48 i. 4 entro e non oltre il giorno 30 novembre 2025;
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i coniugi si dichiarano autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno/a dall'altra/o a qualsiasi titolo ed eccezione.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3695/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUAZZELLI Parte_1 C.F._1
PIETRO
e
AN AR EA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
NI MA
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa, il 21 settembre 2023, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 2023, Parte II, Serie A, n°71 e che, dalla loro unione, non erano nati i figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e AN AR Parte_1
EA, uniti in matrimonio il 21 settembre 2023 in Pisa, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 2023, Parte II, Serie A, n°71, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga più opportuno, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La Sig.ra Ungureanu, in accordo con il Sig. , si impegna entro e non oltre il giorno 30 Pt_1 novembre 2025 a portare via i propri effetti personali consistenti in vestiti ed abbigliamento femminile dalla casa coniugale ubicata in Cascina (PI) in Via Dei Palazzi Sud n. 48 i. 4 entro e non oltre il giorno 30 novembre 2025;
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i coniugi si dichiarano autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno/a dall'altra/o a qualsiasi titolo ed eccezione.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina