TAR
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00776/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00278 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00776/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'accertamento N. 00776/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del diniego opposto dal Comune di Gela (prot. -OMISSIS-del
30.04.2025), in relazione all'istanza di accesso agli atti n. -OMISSIS-/2025;
…con richiesta di condanna all'ostensione dei documenti richiesti e correlata possibilità di estrarne copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze collegiali nn. 1696/2025 del 23.07.2025 e 2196/2025 dell'8.10.2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Pierluigi
NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente domanda l'accertamento dell'illegittimità del diniego opposto dal Comune di Gela (provvedimento prot. -OMISSIS-del
30.04.2025), in relazione all'istanza di accesso agli atti n. -OMISSIS-/2025, con contestuale richiesta di condanna all'ostensione dei documenti richiesti e correlata possibilità di estrarne copia.
Con la predetta istanza, il ricorrente, destinatario di un procedimento penale e di un procedimento per l'accertamento della responsabilità contabile (riconducibili ad un'unica vicenda fattuale, collegata all'esercizio delle funzioni di Commissario
Straordinario del Comune di Gela, negli anni 2018-2019), aveva richiesto di poter prendere visione ed estrarre copia:
“- della Disposizione trasmessa al Comune di Gela dalla Procura della Corte dei
Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana il 17.02.2025 e acquisita in pari data al protocollo comunale n. -OMISSIS-/2025 e di tutti i suoi allegati; N. 00776/2025 REG.RIC.
- di ogni atto e/o documento relativo al procedimento -OMISSIS-/2019/CM e di tutti gli allegati in esso contenuto;
- di ogni atto e/o documento afferente alla contestazione effettuata nei confronti del
Dott. -OMISSIS- per € 4.651.873,79 versati al Comune di Gela in data 4.7.2017 a titolo di royalties e di ogni atto e/o documento che dimostrerebbe l'utilizzo contra legem di dette somme;
- di ogni atto e/o documento afferente alla presunta responsabilità erariale del Dott.
-OMISSIS-”.
Il ricorrente, evidenziando un interesse diretto, concreto ed attuale alla difesa della propria posizione nell'ambito del procedimento contabile, articola il ricorso su un unico motivo di diritto: illegittimità del silenzio per violazione degli artt. 22 e ss. e degli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 34 Cost.; sussistenza di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto di accesso agli atti.
2.- Il Comune di Gela ed il controinteressato originariamente evocato in giudizio non si costituivano.
3.- Con le ordinanze collegiali n. 1696/2025 del 23.07.2025 e 2196/2025 dell'8.10.2025, il Collegio disponeva incombenti al fine di garantire l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella vicenda a monte (sia sotto il profilo penale che contabile) per come emersi nell'ambito del giudizio.
Il ricorrente vi provvedeva nelle forme di legge ma nessuno si costituiva.
4.- Con memoria del 24.11.2025, il ricorrente prospettava che:
- il Comune di Gela, solamente in data 3.10.2025, aveva depositato la nota della
Procura Regionale della Corte dei Conti del 17.02.2025, con la quale si disponeva la costituzione in mora (anche) del ricorrente;
- persisteva l'interesse all'ostensione della restante parte dei documenti richiesti; N. 00776/2025 REG.RIC.
- all'udienza del 3.6.2025, nell'ambito del parallelo procedimento penale, il pubblico ministero aveva richiesto l'assoluzione del ricorrente.
5.- All'udienza camerale del 27.01.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è fondato.
6.1- Osserva il Collegio che:
- sussiste un'esigenza di conoscenza degli atti richiesti dal ricorrente, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, garantito sia a livello costituzionale che euro- unitario;
- nel bilanciamento degli interessi in gioco, risulta recessivo ogni profilo di riservatezza dei co-indagati (peraltro nessuno dei quali costituiti nel presente giudizio), anche in ragione dello stato di avanzamento sia del procedimento penale
(nell'ambito del quale è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p., con piena discovery delle attività compiute) che di quello contabile (nell'ambito del quale è già avvenuta la contestazione degli addebiti);
- sul punto, “Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24,97,111 e 113
Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla FU (artt. 41 e 47) devono indefettibilmente essere garantite. Di talché, allorquando la conoscenza degli atti sia necessaria all'esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi in tutto o in parte), l'interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recede, determinando la riespansione della regola generale costituita dall'ostensibilità degli atti. Un tale impianto normativo, in cui la tutela del diritto di difesa costituisce baluardo insuperabile, tale da giustificare
l'esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui "ordinariamente" la legge lo esclude, è del resto conforme ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l'equo contemperamento tra: a) le esigenze di conoscenza e di N. 00776/2025 REG.RIC.
trasparenza (artt. 15 del T.F.U.E. e 42 della Carta UE), b) le esigenze di segretezza a protezione dell'esercizio di determinate attività volte a garantire la sicurezza e
l'ordine pubblico ovvero la protezione dei dati personali; c) il diritto di difesa” (TAR
Napoli Campania, n. 697/2022);
- conseguentemente, il Comune di Gela, con salvezza delle proprie determinazioni sulla necessità o meno di procedere all'oscuramento di parti dei documenti a tutela degli interessi sensibili dei soggetti coinvolti nella vicenda, dovrà garantire al ricorrente l'accesso agli atti, in senso conforme alla sua richiesta, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.
6.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e limiti di cui sopra.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese per i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Gela al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge. Nulla per le spese per i controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 00776/2025 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi NO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi NO AL IA
IL SEGRETARIO N. 00776/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00278 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00776/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'accertamento N. 00776/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del diniego opposto dal Comune di Gela (prot. -OMISSIS-del
30.04.2025), in relazione all'istanza di accesso agli atti n. -OMISSIS-/2025;
…con richiesta di condanna all'ostensione dei documenti richiesti e correlata possibilità di estrarne copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze collegiali nn. 1696/2025 del 23.07.2025 e 2196/2025 dell'8.10.2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Pierluigi
NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente domanda l'accertamento dell'illegittimità del diniego opposto dal Comune di Gela (provvedimento prot. -OMISSIS-del
30.04.2025), in relazione all'istanza di accesso agli atti n. -OMISSIS-/2025, con contestuale richiesta di condanna all'ostensione dei documenti richiesti e correlata possibilità di estrarne copia.
Con la predetta istanza, il ricorrente, destinatario di un procedimento penale e di un procedimento per l'accertamento della responsabilità contabile (riconducibili ad un'unica vicenda fattuale, collegata all'esercizio delle funzioni di Commissario
Straordinario del Comune di Gela, negli anni 2018-2019), aveva richiesto di poter prendere visione ed estrarre copia:
“- della Disposizione trasmessa al Comune di Gela dalla Procura della Corte dei
Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana il 17.02.2025 e acquisita in pari data al protocollo comunale n. -OMISSIS-/2025 e di tutti i suoi allegati; N. 00776/2025 REG.RIC.
- di ogni atto e/o documento relativo al procedimento -OMISSIS-/2019/CM e di tutti gli allegati in esso contenuto;
- di ogni atto e/o documento afferente alla contestazione effettuata nei confronti del
Dott. -OMISSIS- per € 4.651.873,79 versati al Comune di Gela in data 4.7.2017 a titolo di royalties e di ogni atto e/o documento che dimostrerebbe l'utilizzo contra legem di dette somme;
- di ogni atto e/o documento afferente alla presunta responsabilità erariale del Dott.
-OMISSIS-”.
Il ricorrente, evidenziando un interesse diretto, concreto ed attuale alla difesa della propria posizione nell'ambito del procedimento contabile, articola il ricorso su un unico motivo di diritto: illegittimità del silenzio per violazione degli artt. 22 e ss. e degli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 34 Cost.; sussistenza di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto di accesso agli atti.
2.- Il Comune di Gela ed il controinteressato originariamente evocato in giudizio non si costituivano.
3.- Con le ordinanze collegiali n. 1696/2025 del 23.07.2025 e 2196/2025 dell'8.10.2025, il Collegio disponeva incombenti al fine di garantire l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella vicenda a monte (sia sotto il profilo penale che contabile) per come emersi nell'ambito del giudizio.
Il ricorrente vi provvedeva nelle forme di legge ma nessuno si costituiva.
4.- Con memoria del 24.11.2025, il ricorrente prospettava che:
- il Comune di Gela, solamente in data 3.10.2025, aveva depositato la nota della
Procura Regionale della Corte dei Conti del 17.02.2025, con la quale si disponeva la costituzione in mora (anche) del ricorrente;
- persisteva l'interesse all'ostensione della restante parte dei documenti richiesti; N. 00776/2025 REG.RIC.
- all'udienza del 3.6.2025, nell'ambito del parallelo procedimento penale, il pubblico ministero aveva richiesto l'assoluzione del ricorrente.
5.- All'udienza camerale del 27.01.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è fondato.
6.1- Osserva il Collegio che:
- sussiste un'esigenza di conoscenza degli atti richiesti dal ricorrente, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, garantito sia a livello costituzionale che euro- unitario;
- nel bilanciamento degli interessi in gioco, risulta recessivo ogni profilo di riservatezza dei co-indagati (peraltro nessuno dei quali costituiti nel presente giudizio), anche in ragione dello stato di avanzamento sia del procedimento penale
(nell'ambito del quale è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p., con piena discovery delle attività compiute) che di quello contabile (nell'ambito del quale è già avvenuta la contestazione degli addebiti);
- sul punto, “Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24,97,111 e 113
Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla FU (artt. 41 e 47) devono indefettibilmente essere garantite. Di talché, allorquando la conoscenza degli atti sia necessaria all'esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi in tutto o in parte), l'interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recede, determinando la riespansione della regola generale costituita dall'ostensibilità degli atti. Un tale impianto normativo, in cui la tutela del diritto di difesa costituisce baluardo insuperabile, tale da giustificare
l'esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui "ordinariamente" la legge lo esclude, è del resto conforme ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l'equo contemperamento tra: a) le esigenze di conoscenza e di N. 00776/2025 REG.RIC.
trasparenza (artt. 15 del T.F.U.E. e 42 della Carta UE), b) le esigenze di segretezza a protezione dell'esercizio di determinate attività volte a garantire la sicurezza e
l'ordine pubblico ovvero la protezione dei dati personali; c) il diritto di difesa” (TAR
Napoli Campania, n. 697/2022);
- conseguentemente, il Comune di Gela, con salvezza delle proprie determinazioni sulla necessità o meno di procedere all'oscuramento di parti dei documenti a tutela degli interessi sensibili dei soggetti coinvolti nella vicenda, dovrà garantire al ricorrente l'accesso agli atti, in senso conforme alla sua richiesta, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.
6.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e limiti di cui sopra.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese per i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Gela al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge. Nulla per le spese per i controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 00776/2025 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi NO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi NO AL IA
IL SEGRETARIO N. 00776/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.