Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5365 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11035/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice unico dott. ALESSIA NOTARO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11035 / 2024 del Ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione all'udienza del 26.5.25 EX ART.. 281 terdecies cpc e vertente TRA (GIA' Parte_1 Parte_2
C.F. / P.IVA , con sede legale in 10153 Torino,
[...] P.IVA_1
Largo Regio Parco n. 9, in persona del procuratore speciale pro tempore rappresentata e difesa per procura alle liti, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e
Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata in Via Carlo Poerio n. 90, 80121, Napoli, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Sepe RICORRENTE
E
(C.F. ) residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Italia, 247, 80010 Quarto (NA) RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 26.5.2025 il ricorrente concludeva come da relativo verbale da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
La , odierna ricorrente, è una società autorizzata ad operare nel settore Pt_1
Energetico. Più in particolare, la stessa svolge attività di distribuzione del gas alle società che, nel singolo mercato di riferimento, operano la vendita del gas (i cosiddetti “utenti”) agli acquirenti / consumatori (detti anche “utenti finali”) i quali lo acquistano per uso proprio.
La è, dunque, proprietaria delle infrastrutture di rete nonchè di tutte le Pt_1 attrezzature funzionali al servizio di distribuzione, gestione e manutenzione degli impianti, attuando altresì tutte le attività che si rendono necessarie sugli stessi, ivi compresi la chiusura e l'asporto dei punti di prelievo del gas. Al fine di comprendere i fatti oggetto del presente giudizio è, pertanto, necessario fare un preliminare cenno alla regolamentazione del rapporto commerciale intercorrente tra società di vendita e la società di distribuzione.
Invero, le rispettive prerogative, oneri e obbligazioni sono disciplinate dal regolamento denominato “Codice di Rete” predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. “ARERA”). Proprio tale regolamento, nei casi di morosità dell'utente finale nel pagamento a favore del venditore del servizio di fornitura del gas, (cfr. combinato disposto di cui agli artt.
8.2.8.1 del Codice di Rete e 5 del Testo Integrato
Morosità Gas ) dispone che la società di distribuzione deve attivarsi al fine di procurare la “chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale”. In altri termini, in forza del predetto onere posto in capo alla società di distribuzione, l'attività di chiusura / disalimentazione del punto di riconsegna deve essere espletata da;
Pt_1 attività che, nella maggior parte dei casi, non richiede di passare attraverso un filtro giurisdizionale e/o uno strumento autorizzativo ulteriore rispetto alla facoltà già attribuitale dalla legge.
Tuttavia, nei casi in cui la società di distribuzione non riesca materialmente (in considerazione delle specificità logistiche del caso o di altri impedimenti di varia natura, quali ad esempio il diniego all'accesso frapposto dall'utente moroso) ad effettuare la chiusura per sospensione del punto di riconsegna, l'art.
6.3 del T.I.M.G. prevede che la stessa ha l'obbligo - in base all'art. 10 del T.I.M.G. - di darne contezza alla società venditrice, segnalandole altresì l'eventuale “fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna” (che costituisce dunque un passaggio successivo).
Ove, però, anche il predetto intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR non dovesse risultare fattibile (tecnicamente e/o economicamente), oppure il tentativo di intervento dovesse dare esito negativo, l'art. 13 del dispone che la società di vendita del gas attivi il distributore affinché Pt_3 questi procuri la cessazione amministrativa dell'utenza per morosità. Quest'ultimo passaggio consiste nell'attivazione, sempre da parte della società di distribuzione , in un incombente quale, come accaduto nel Pt_1 caso di specie, agire giudizialmente per ottenere in via forzosa la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, così come previsto dall'art. 13bis del T.I.M.G. e dagli artt. 35.5 e 40.2 del T.I.V.G.
Ecco, quindi, che sulla scorta di tale quadro normativo si può giungere ai fatti del presente giudizio. è risultata proprietaria del contatore gas Pt_1 matricola n. 0032949268 installato presso il P.D.R. n. , sito PartitaIVA_2 in Corso Italia, 247, 80010 Quarto (NA), il cui contratto di fornitura gas era intestato a (C.F. ), parte debitrice Controparte_1 C.F._1 morosa.
Indi, previa richiesta della società di vendita, ha, dapprima proceduto Pt_1 alla chiusura del punto di riconsegna per “sospensione della fornitura per morosità”; successivamente, ha richiesto la “cessazione amministrativa a
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seguito di impossibilità di interruzione del punto di riconsegna” per morosità dell'utente finale. L'odierna ricorrente, tuttavia, non è riuscita ad eseguire l'attività di chiusura richiesta, in quanto non le è stato possibile raggiungere fisicamente il PDR moroso, nonostante i tentativi posti in essere. Da qui, l'instaurazione del presente giudizio, da parte di , al fine di ottenere il riconoscimento del Pt_1 diritto di ad accedere al contatore gas matricola n. Parte_1 0032949268 ubicato presso l'immobile sito in Corso Italia, 247, 80010 Quarto (NA) così da poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.
00352506641577. Indi, si costituiva nei termini la società ricorrente, mentre restava contumace la parte resistente.
Nelle more della pendenza del presente giudizio, tuttavia, la parte ricorrente faceva pervenire, fuori termine, la memoria difensiva del 25.6.24 a cui era allegata la deliberazione n. 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, con cui la interveniva sulla materia in argomento modificando l'art. 13bis CP_2 sopra richiamato. Nello specifico, la modifica regolamentare ha riguardato l'innalzamento del valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie volte ad ottenere la disalimentazione dei PdR, portando tale valore a 5.000 mc/anno. L'odierno giudizio era stato avviato per un PdR il cui consumo annuo era inferiore a 5.000 mc/anno; pertanto, così come è dato evincersi dalla citata memoria, il ricorrente ha dichiarato che “la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione legale, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso”. In altri termini, ha dichiarato di voler rinunciare a tutti i propri atti Pt_1 difensivi, chiedendo, alla luce della modifica normativa sopra menzionata, la pronuncia della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente ha, quindi, manifestato disinteresse alla prosecuzione del giudizio e alla udienza del 26.5.2025 è stata chiesta la dichiarazione della cessata materia del contendere. E', dunque, in corso di causa venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire del ricorrente con riguardo al riconoscimento del suo diritto ad accedere al contatore gas matricola n. 0032949268 ubicato presso l'immobile sito in Corso Italia, 247, 80010 Quarto (NA) così da poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 00352506641577. Invero, per “interesse ad agire” deve intendersi quella “condizione dell'azione” espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale
“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
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L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901). Più esattamente, l'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre 1985 n. 6177). In altre parole, ancora, l'interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice. Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass. 2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in Giust. civ.
Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ.
Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ.
Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ.
Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ.
Mass. 1990, fasc. 3; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ.
Mass. 1988, fasc. 10; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giurisprudenza Piemonte on line ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line).
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006).
Nel caso di specie la parte nella nota difensiva ha chiesto di compensare le spese, mentre nel verbale di udienza di condannare.
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Ritenuto che, nel dubbio sulla volontà della parte e in considerazione della particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
così provvede: Parte_1
dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite tra le parti. Napoli,29.05.2025
Il Giudice Unico
(dott.ssa. A. Notaro)
Il presente provvedimento è stato scritto con la collaborazione della dr.ssa Antonia Conte, Magistrato Ordinari in Tirocinio, nominata con D.M. del 4.4.25
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