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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 16247/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16247 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BAIOCCHI DAVIDE, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 5 48121 RAVENNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 07/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11/12/2023, il ricorrente, cittadino del NIGERIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 27 settembre 2023, notificato il
10/11/2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo
25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 27/06/2023.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto dell'11 gennaio 2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, decreto poi confermato in sede di udienza l'11 settembre 2024.
Il non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza dell'11 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: dal 2015
D: per quale ragione ha lasciato la Nigeria? R: per via di mio zio, che mi perseguitava
D: dove abita e con chi vive?
R: vivo a Faenza, con mio fratello che si chiama NU BE
D: è sposato?
R: sì. Mia moglie è a , si chiama è nata il [...] CP_1 CP_3
D: avete figli?
R: sì, due. Si chiamano ED RI, di quattro anni e ED OU, di un anno
D: dove lavora?
R: a Napoli. Dormo a Castel Volturno durante la settimana
D: quanto guadagna?
R: circa 700 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sì, quando ero in accoglienza
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: non faccio nulla, sto con mia moglie
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: ho amici nigeriani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no»
A domanda del difensore, risponde: mia moglie non lavora, la mantengo io».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale (estratto previdenziale contratto di lavoro), rinviando all'udienza CP_4 collegiale del 22 gennaio 2025, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Pagina 2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D, lgs 286/1998, evidenziando di trovarsi sul territorio italiano da molti anni, di avere avviato un'attività lavorativa autonoma e di avere altresì instaurato legami affettivi, convivendo con la compagna.
Sul punto, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in Questura in data 27/06/2023, in sede di riesame del provvedimento di rigetto di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, quindi, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI.
La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel
Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n.
24413/2021).
Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19 co.
1.1 TUI non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo TUI, norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di
Pagina 3 tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto
(13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e
31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8
CEDU.
L'art. 8 CEDU prevede al co. 1 che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal co. 2 (sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). La norma è dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88,
c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del Per_1
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008,
Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
Pagina 4 Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979,
n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali Per_2 vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, Per_3 Per_4 cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_5
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del
14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie Per_6 relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. Per_7
37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi indicati dal co. 2 dell'art. 8 CEDU, ossia “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto, è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. Per_8
13441/1987, c. Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità Per_9 di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Per_10
Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca dunque un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985,
Pagina 5 serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Per_11 Per_12 Per_13
UJ c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § Per_1 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner Per_7 ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. Per_1 7.12.2021, n. 57467/2015, c. ). Per_16
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del
23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_7
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 25/09/2023 agli atti si legge in particolare che: il ricorrente faceva ingresso nel territorio italiano in data 29/06/2015; presentava richiesta di protezione richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla competente commissione territoriale il 10/05/2016; il rigetto veniva confermato sia dal Tribunale di Brescia che dalla Corte
d'appello; in data 16/07/2021 il richiedente presentava domanda di protezione internazionale reiterata, dichiarata inammissibile nel 2021. Che a carico dell'istante risulta una citazione a giudizio presso il Giudice di Pace di Arezzo per il reato cui all'art. 10-bis D.lgs. 286/1998 e vi è una notizia reato ex art. 73 c. 5 D.P.R. 309/1990 ed ex art. 588 c.p., che non trovano riscontro nei certificati penali. Per quanto riguarda l'attività lavorativa si rappresenta che il ricorrente ha lavorato solo nel
2021 e nel 2022, dagli accertamenti effettuati.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legame con il territorio, ove risiede anche sua moglie e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 32, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2015 a causa delle persecuzioni subite dallo zio;
è giunto in Italia nel 2016.
Pagina 6 Attualmente è ospite di un connazionale a Faenza (cfr. estratto conto previdenziale) ed è assunto con contratto a tempo determinato in regime di part-time dalla ditta individuale MO
IA (v. contratto). Dalla documentazione in atti, emerge una retribuzione mensile che ammonta circa a € 700,00 (cfr. buste paga).
Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente ha intrecciato in Italia numerosi legami sociali e, soprattutto, familiari. In Italia si trovano infatti sia la moglie- a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiata- che i figli, nati in Italia nel 2023 e nel 2023. Il ricorrente ha intessuto quindi legami familiari molto forti, tali che la loro recisione costituirebbe una grave lesione del diritto del ricorrente alla vita privata e familiari. Come affermato in sede di udienza, oltre ad un legame affettivo, il sostentamento del nucleo familiare del ricorrente ricade esclusivamente sui redditi prodotti dal medesimo.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_9 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie, seppur dai rilievi dattiloscopici risulta un procedimento presso il Giudice di Pace di Arezzo per il reato cui all'art. 10-bis D.lgs. 286/1998, una notizia reato ex art. 73 c. 5 D.P.R.
309/1990 ed ex art. 588 c.p essi non trovano riscontro nel casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti in atti. Tale circostanza, unitamente al fatto che il ricorrente ha instaurato forti legami familiari, non consentono di affermare la pericolosità sociale del ricorrente in relazione ai parametri dell'art 19 TUI prevalga sul diritto alla vita privata e familiare.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia, pari a dieci anni, corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Pagina 7 Appare quindi che la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, la presenza del nucleo familiare formatosi tra l'altro in Italia, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 26.3.25
Il Presidente rel est.
Dott. Luca Minniti
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16247 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BAIOCCHI DAVIDE, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 5 48121 RAVENNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 07/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11/12/2023, il ricorrente, cittadino del NIGERIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 27 settembre 2023, notificato il
10/11/2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo
25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 27/06/2023.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto dell'11 gennaio 2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, decreto poi confermato in sede di udienza l'11 settembre 2024.
Il non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza dell'11 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: dal 2015
D: per quale ragione ha lasciato la Nigeria? R: per via di mio zio, che mi perseguitava
D: dove abita e con chi vive?
R: vivo a Faenza, con mio fratello che si chiama NU BE
D: è sposato?
R: sì. Mia moglie è a , si chiama è nata il [...] CP_1 CP_3
D: avete figli?
R: sì, due. Si chiamano ED RI, di quattro anni e ED OU, di un anno
D: dove lavora?
R: a Napoli. Dormo a Castel Volturno durante la settimana
D: quanto guadagna?
R: circa 700 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sì, quando ero in accoglienza
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: non faccio nulla, sto con mia moglie
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: ho amici nigeriani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no»
A domanda del difensore, risponde: mia moglie non lavora, la mantengo io».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale (estratto previdenziale contratto di lavoro), rinviando all'udienza CP_4 collegiale del 22 gennaio 2025, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Pagina 2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D, lgs 286/1998, evidenziando di trovarsi sul territorio italiano da molti anni, di avere avviato un'attività lavorativa autonoma e di avere altresì instaurato legami affettivi, convivendo con la compagna.
Sul punto, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in Questura in data 27/06/2023, in sede di riesame del provvedimento di rigetto di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, quindi, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI.
La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel
Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n.
24413/2021).
Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19 co.
1.1 TUI non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo TUI, norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di
Pagina 3 tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto
(13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e
31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8
CEDU.
L'art. 8 CEDU prevede al co. 1 che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal co. 2 (sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). La norma è dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88,
c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del Per_1
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008,
Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
Pagina 4 Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979,
n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali Per_2 vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, Per_3 Per_4 cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_5
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del
14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie Per_6 relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. Per_7
37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi indicati dal co. 2 dell'art. 8 CEDU, ossia “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto, è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. Per_8
13441/1987, c. Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità Per_9 di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Per_10
Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca dunque un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985,
Pagina 5 serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Per_11 Per_12 Per_13
UJ c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § Per_1 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner Per_7 ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. Per_1 7.12.2021, n. 57467/2015, c. ). Per_16
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del
23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_7
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 25/09/2023 agli atti si legge in particolare che: il ricorrente faceva ingresso nel territorio italiano in data 29/06/2015; presentava richiesta di protezione richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla competente commissione territoriale il 10/05/2016; il rigetto veniva confermato sia dal Tribunale di Brescia che dalla Corte
d'appello; in data 16/07/2021 il richiedente presentava domanda di protezione internazionale reiterata, dichiarata inammissibile nel 2021. Che a carico dell'istante risulta una citazione a giudizio presso il Giudice di Pace di Arezzo per il reato cui all'art. 10-bis D.lgs. 286/1998 e vi è una notizia reato ex art. 73 c. 5 D.P.R. 309/1990 ed ex art. 588 c.p., che non trovano riscontro nei certificati penali. Per quanto riguarda l'attività lavorativa si rappresenta che il ricorrente ha lavorato solo nel
2021 e nel 2022, dagli accertamenti effettuati.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legame con il territorio, ove risiede anche sua moglie e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 32, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2015 a causa delle persecuzioni subite dallo zio;
è giunto in Italia nel 2016.
Pagina 6 Attualmente è ospite di un connazionale a Faenza (cfr. estratto conto previdenziale) ed è assunto con contratto a tempo determinato in regime di part-time dalla ditta individuale MO
IA (v. contratto). Dalla documentazione in atti, emerge una retribuzione mensile che ammonta circa a € 700,00 (cfr. buste paga).
Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente ha intrecciato in Italia numerosi legami sociali e, soprattutto, familiari. In Italia si trovano infatti sia la moglie- a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiata- che i figli, nati in Italia nel 2023 e nel 2023. Il ricorrente ha intessuto quindi legami familiari molto forti, tali che la loro recisione costituirebbe una grave lesione del diritto del ricorrente alla vita privata e familiari. Come affermato in sede di udienza, oltre ad un legame affettivo, il sostentamento del nucleo familiare del ricorrente ricade esclusivamente sui redditi prodotti dal medesimo.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_9 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie, seppur dai rilievi dattiloscopici risulta un procedimento presso il Giudice di Pace di Arezzo per il reato cui all'art. 10-bis D.lgs. 286/1998, una notizia reato ex art. 73 c. 5 D.P.R.
309/1990 ed ex art. 588 c.p essi non trovano riscontro nel casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti in atti. Tale circostanza, unitamente al fatto che il ricorrente ha instaurato forti legami familiari, non consentono di affermare la pericolosità sociale del ricorrente in relazione ai parametri dell'art 19 TUI prevalga sul diritto alla vita privata e familiare.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia, pari a dieci anni, corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Pagina 7 Appare quindi che la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, la presenza del nucleo familiare formatosi tra l'altro in Italia, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 26.3.25
Il Presidente rel est.
Dott. Luca Minniti
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