Articolo 13 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 12Articolo 14
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19 aprile 1942
Art. 13.

I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica e' iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto della consegna e' redatto inventario, di cui e' trasmessa copia al presidente del tribunale.

Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale giudiziario procedente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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