Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Rg. 5170/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Renditiso, ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sorrento, alla via
Fuorimura 20/b;
ATTORE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Staiano, ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa Lubrense, alla via
Traversa Santa Maria della Neve n. 5.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a Codesto Tribunale parte convenuta per ivi sentire:
“accertare e dichiarare che con la scrittura privata del 31.07.2012 il convenuto ha promesso di vendere al sig. CP_1 Parte_1
l'unità immobiliare sita in Massa Lubrense, località Annunziata, sita in via
Annunziata n. 28 riportato nel Catasto fabbricati del presente Comune in
l'intero prezzo come pattuito nel preliminare e, ciò nonostante, non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire al sig. l'unità Parte_1
abitativa sopra descritta;
conseguentemente emettere contro il sig. e in favore del Controparte_1
sig. sentenza - anche parziale - che, ai sensi dell'art. Parte_1
2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca al sig. l'unità immobiliare sita in Massa Parte_1
Lubrense (NA), località Annunziata, alla Via Annunziata n.28, riportato nel
Catasto fabbricati del presente Comune in ditta alla parte venditrice, al foglio 7, part. 331 sub 2, via Annunziata snc, pian terreno, cat. A/3, cl. 3, composta di tre vani catastali con annessa corte della superficie di circa 60
(sessanta) mq, R.C. euro 278,89; condannare il sig. al risarcimento, in favore del sig. Controparte_2
per ritardata stipula del contratto preliminare atteso Parte_1
che, in mancanza di un titolo idoneo l'attore non ha potuto adibire
l'immobile per cui è causa ad attività di casa vacanze per la quale ha avuto una proposta contrattuale di €. 12.000,00 all'anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al rilascio, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283
c.c.”
A fondamento della spiegata domanda, l'attore rappresentava di aver stipulato in data 31.07.2012 contratto preliminare avente ad oggetto la vendita della l'unità immobiliare sita in Massa Lubrense (NA), località
Annunziata, alla Via Annunziata n.28 di sua proprietà, versando al convenuto la somma complessiva di euro di euro 71.000,00 a mezzo assegni e 5.000,00 in contanti come da quietanza sottoscritta dal convenuto.
Rappresentava, inoltre, che nell'autunno del 2012, in seguito a un accertamento dell'ufficio tecnico comunale, venivano contestati al sig. illeciti urbanistici che impedivano la commerciabilità dell'immobile CP_1 e, conseguentemente, comportavano l'impossibilità di procedere alla stipula del rogito e che essa parte attrice sopportava le spese relative alla presentazione di un'istanza di autorizzazione in sanatoria, a nome del promittente venditore, nei confronti dell'ente comunale. Che il procedimento penale a carico del sig. conseguente alla CP_1
contestazione degli illeciti urbanistici, si conchiudeva con formula assolutoria piena. Che, eliminati gli ostacoli che ne impedivano la stipula, essendo nelle more intervenuta autorizzazione in sanatoria del Comune di
Massa Lubrense, invitava, anche a mezzo lettera A/R del 02.11.2020, il promittente venditore davanti al notaio per procedere al rogito, ma questi rifiutava di prestare il proprio consenso.
Si costituiva parte convenuta, la quale contestava nel merito la domanda di parte attrice, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Chiedeva di accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede dell'attore e di accogliere la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, nonché condannare parte attrice al pagamento del doppio della caparra confirmatoria per l'inadempimento da questa posto in essere, consistito nella realizzazione di opere, che aveva impedito la stipula del contratto definitivo nel termine previsto. Infine, chiedeva di condannare parte attrice al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento, da liquidarsi nella somma di euro 50.000,00 e/o in quella diversa somma maggiore o minore.
Parte convenuta confermava infatti la stipula di un preliminare di vendita dell'immobile per cui è causa, rappresentando, tuttavia, che questa fosse avvenuta in data 05/04/2012, per il prezzo concordato di € 70.000,00 e previsione della stipula del definitivo entro la data del 30 giugno 2012.
Rappresentava, poi, che nel predetto preliminare si era convenuto che l'immissione nel possesso dell'acquirente sarebbe avvenuta alla stipula del definitivo. Precisava, inoltre, che all'art. 7 del preliminare parte promittente venditrice dichiarava: “che l'unità immobiliare in oggetto è stata costruita in data anteriore al primo settembre 1967, che per le opere successivamente realizzate in assenza delle dovute autorizzazioni amministrative è stata presentata al Comune di Massa Lubrense, ai sensi della legge 724/94 domanda di condono assunta al n. 5803 del protocollo in data 1 marzo
1995. A tal uopo si precisa che detta domanda di condono dovrà essere integrata prima della data fissata per la stipula dell'atto definitivo con le relazioni tecniche ed il pagamento degli oneri di urbanizzazione e concessori. A tal uopo si precisa che le spese necessarie per dette procedure nonché tutte le altre somme che il Comune oblato dovesse chiedere resteranno a carico della parte acquirente.” e che, al solo fine di adempiere quanto pattuito relativamente al perfezionamento della pratica urbanistica, consegnava le chiavi dell'immobile a parte attrice, la quale, tuttavia, invece di attuare gli adempimenti necessari per ottenere la pratica di condono, effettuava opere senza alcuna autorizzazione. A seguito di ciò gli veniva indirizzata, quale proprietario dell'immobile, Ordinanza di sospensione dei lavori n. 202 del 24 ottobre 2012 (in quanto veniva accertata la demolizione e costruzione di alcuni tramezzi per lo spostamento del WC;
la rimozione parziale di alcuni tratti di pavimento e dei rivestimenti;
la parziale messa in opera di pavimenti;
la parziale realizzazione di una nicchia nella muratura perimetrale, eseguita in corrispondenza del nuovo WC;
la rimozione della vecchia scala ed installazione, in altro sito, di una nuova scala in legno per l'accesso al soppalco) e, con Ordinanza n. 23 del primo febbraio 2013 gli veniva ordinato di provvedere a sua cura e spese alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.
Deduceva il convenuto che dagli interventi abusivi compiuti dall'attore all'immobile erano derivate le predette ordinanze, nonché il suo rinvio a giudizio, causa per lui di grave turbamento emotivo, determinandosi, inoltre,
l'incommerciabilità dell'immobile e l'impossibilità di procedere al rogito entro la data convenuta. Pertanto spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 5 aprile 2012 e richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. ed all'esito del deposito delle relative memorie, ritenuta superflua la prova testimoniale richiesta, veniva ammessa ed espletata CTU. All'esito del deposito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi con ordinanza del 18.01.2025, relativa all'udienza cartolare del 16.12.2024, veniva introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO La domanda attorea principale è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
L'attore agisce nei confronti di onde conseguire Controparte_1
l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita stipulato con quest'ultimo in data 31.07.2012.
Orbene, l'oggetto della domanda giudiziale prevista dall'art. 2932 c.c. - diretta all'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare- non è costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì da quella particolare obbligazione di facere, consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso.
Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, l'art. 40, comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che richiede particolari formalità a pena di nullità per la stipulazione degli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti, influisce indirettamente anche sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ, la quale - avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto - non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano -nella forma e nel contenuto- l'autonomia negoziale delle parti (cfr. Cass. del 1997 n. 1199).
Tanto premesso si ritiene sussistere, nel caso di specie, il presupposto della regolarità urbanistica richiesto dalla predetta normativa. Ed invero, già nel preliminare parte promittente venditore dichiara che l'immobile promesso in vendita è stato realizzato anteriormente al 1967.
Inoltre, dalla perizia espletata, le cui risultanze vengono fatte proprie da questo giudice perché scevre da vizi logici e tecnici, è risultato che “Dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate- Territorio di Napoli è stata reperita copia dell'estratto di mappa del catasto terreni all'impianto
F. 7 Comune di Massa Lubrense sul quale sono riportati gli immobili
(all'epoca identificati solo al C.T.) presenti sul territorio comunale dal
15/09/1896 al 31.10.1899. Da tale ultimo documento si rileva che il fabbricato costituito dall'unità immobiliare de quo era già esistente alla data del 31.10.1899 con stessa forma dimensione in pianta di quella tutt'ora esistente. Il medesimo fabbricato alla data del 31.10.1899 era identificato in C.T. al F. 7 part. 331, ovvero con il medesimo identificativo catastale con il quale è passato all'urbano all'epoca del primo accatastamento (C.F. F. 7 part. 331) e che tutt'ora lo identifica. Dalle suddette ricerche è emerso che il fabbricato costituito dall'U.I. oggetto di CTU è stato edificato prima del
1935, in un'epoca in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio”.
Per quanto concerne le vicende successive accertate dal C.T.U. relative al cambio di destinazione d'uso subito dall'immobile, nonché ad un modesto ampliamento di circa 7 mq consistente nella realizzazione di un bagnetto e di un piccolo locale cucina, ritiene questo giudice che tali difformità non impediscano la commerciabilità del bene e di conseguenza la possibilità di pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c.
Ed invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez Un. del 22.3.2019 n. 8230) la nullità comminata dal DPR n. 380 del 2001 art. 46
e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c. n. 3, di cui costituisce una specifica declinazione e deve qualificarsi come nullità testuale. Con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile.
Ne deriva che il contratto (o un atto) che trasferisce un immobile è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. L'edificio abusivo non è commerciabile solo se non esiste un titolo edilizio che ne abbia assentito la costruzione oppure se nel rogito venga falsamente dichiarato l'avvenuto rilascio di un titolo edilizio invero inesistente;
se invece esiste un titolo edilizio e il manufatto è stato realizzato con variazioni, l'edificio è commerciabile. Insomma è sufficiente che nell'atto siano menzionati gli estremi del titolo edilizio che ne ha assentito la costruzione.
Nel caso di specie, si ribadisce, il Ctu ha accertato che l'immobile è precedente all'anno 1899 e rispetto al primo impianto, risalente al 1943, presenta solo le suddette modeste difformità, tra l'altro oggetto di domanda di condono ex L. 724/94, prot. 5803 del 1.03.1995 pratica n. 4241, ritenuta dall'ausiliario allo stato procedibile.
Procedendo nell'esame della domanda attorea, va rilevato che il ha Pt_1 dimostrato innanzitutto l'avvenuta conclusione del contratto preliminare in data 31.07.2012, depositato regolarmente agli atti.
A tal proposito, occorre rilevare che – così come evidenziato anche nella ctu
– sono stati depositati dalle parti due contratti preliminari recanti una data e un contenuto diversi e, rispettivamente, parte attrice ha prodotto il contratto preliminare datato 31.07.2012 (nel quale era previsto che il rogito sarebbe dovuto avvenire entro il 31.12.2012), mentre il contratto preliminare depositato da parte convenuta è datato 05.04.2012 (e nello stesso si stabilisce che il rogito sarebbe dovuto avvenire entro il 30.06.2012). Dal punto di vista contenutistico, il ctu ha evidenziato che, sebbene non identici,
i riferimenti catastali contenuti nei due diversi contratti si riferiscono alla medesima unità immobiliare, oggetto di variazione catastale ed attualmente identificata catastalmente in C.F. del Comune di Massa Lubrense al F. 7 part. 331 sub 2 (identificativo catastale riportato nel preliminare di compravendita contenuto nella produzione di parte attrice, datato
31.07.2012).
Occorre rilevare che parte convenuta, intempestivamente, solo nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. disconosce la scrittura del 31.07.2012
e la propria sottoscrizione in essa apposta. Orbene, ritiene questo giudice che il contratto preliminare che va a disciplinare il rapporto tra le parti per cui è causa sia quello depositato da parte attrice in quanto sottoscritto in data successiva e quindi sostitutivo del precedente, dovendosi ritenere inefficace il disconoscimento della firma da parte del convenuto avvenuto oltre i termini di cui all'art. 215 c.p.c.
Procedendo ulteriormente nell'esame delle posizioni delle parti, va rilevato che l'attore ha provato il pagamento integrale del prezzo pattuito, documentando il pagamento della somma di euro 71.000,00 mediante i seguenti assegni in favore di parte convenuta:
In data 10.04.2012 veniva rilasciato assegno bancario n. 103005675500 dell'importo di euro 3.000,00; in data 24.04.2012 veniva emesso assegno bancario n. 1030056756-01 dell'importo di euro 4.000,00; in data
30.04.2012 veniva emesso assegno bancario n. 13005675702 dell'importo di euro 3.000,00; in data 31.07.2012 veniva emesso assegno bancario n.
1035310901-01 dell'importo di euro 10.000,00; in data 31.08.2012 veniva emesso assegno bancario n. 1035310902-02 dell'importo di euro 10.000,00; in data 01.10.2012 veniva emesso assegno bancario n. 10353100904-04 dell'importo di euro 10.000,00; in data 05.11.2012 il sig. ritirava CP_1
l'assegno bancario n. 1035310906-06 dell'importo di euro 10.000,00; in data 23.12.2012 venivano consegnati assegni bancari n. 1036836722-12 e n.
1036836431 – 07 ciascuno dell'importo di euro 3.000,00; in data
04.01.2013 veniva emesso assegno bancario n. 10368367215-02 dell'importo di euro 5.000,00; in data 30.06.2013 veniva versato un assegno bancario n. 1036836433-09 dell'importo di euro 5.000,00; nell'anno 2015 veniva effettuato un versamento bancario n. 1036836434-10 della somma di euro 5.000,00. Inoltre, l'attore ha dedotto e provato di aver versato in contanti, in data 09.07.2012, l'importo di euro 5.000,00 a titolo di ulteriore acconto sul prezzo pattuito, depositando quietanza di pagamento sottoscritta dal . CP_1 CP_1
E' stata, poi, depositata la documentazione relativa alla espletata pratica di sanatoria cui l'attore si era obbligato nel preliminare, nonché invito al convenuto a presentarsi per la stipula del definitivo.
Parte convenuta nulla ha contestato in ordine all'integrale pagamento del prezzo, limitandosi ad eccepire la mancata stipula del definitivo entro la data, ritenuta termine essenziale, del 31.07.2012, indicata nel preliminare dalla stessa depositato. Ha dedotto, altresì l'esclusiva responsabilità dell'attore per il ritardo nella stipula dovuto alla realizzazione da parte attorea, senza il suo consenso, di opere abusive che avevano determinato il sequestro dell'immobile, con conseguente giudizio penale a suo carico e gravi ripercussioni emotive sul suo stato di salute.
Tali eccezioni e la contestuale domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare e di risarcimento del danno, impongono un'analisi del comportamento dovuto dalle parti all'interno del rapporto contrattuale, al fine di effettuare un giudizio di imputazione soggettiva della mancata stipula del contratto definitivo.
In punto di diritto, va rilevato che, come affermato in varie occasioni dalla
Corte di Cassazione “ai fini della pronuncia di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive in caso di inadempienze reciproche, il giudice per stabilire la sussistenza dell'inadempimento determinante a carico di uno dei contraenti non può limitarsi ad esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma deve procedere ad una valutazione unitaria della condotta di entrambi i contraenti per accertare gli inadempimenti reciprocamente lamentati dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto, nonché la conseguente ininfluenza sulla sorte del medesimo” (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 11784 del 07.09.2000; in senso conforme, si vedano anche:
Cass., Sez. 2, sentenza n. 7242 del 28.05.2001, e Cass., Sez. 2, sentenza n.
5920 del 23.04.2002).
Orbene, parte attrice addebita la mancata stipula del definitivo al comportamento di parte convenuta, la quale si sottraeva più volte all'invito di stipula anche presso lo studio notarile;
per converso, parte convenuta ritiene che l'inadempimento sia imputabile al comportamento di parte attrice, la quale, immessa nel possesso dell'immobile, iniziava lavori edili senza alcuna autorizzazione, rallentando di fatto il raggiungimento degli interessi regolamentati nel preliminare.
Dalla disamina degli atti emerge che effettivamente dopo il trasferimento del possesso dell'immobile all'attore, sia intervenuta da parte del Comune di
Massa Lubrense ordinanza di demolizione n. 23 prot. 2711 del 01.02.2013, cui è seguita la presentazione di S.C.I.A. prot. 3461 del 08.02.2013 dal sig. per l'esecuzione dei lavori edili presso l'immobile oggetto del CP_1
preliminare. Inoltre emerge dagli atti che, a seguito di accertamento tecnico del 28.03.2013, il accertava che lo stato dei Controparte_3
luoghi era stato riportato a quello preesistente così come riportato negli elaborati grafici trasmessi ad integrazione della pratica di condono n.
4241/C ed in atti al prot. 16504 del 24.07.2012.
In ottemperanza all'ordine di demolizione n. 23 del 01.02.2013, parte attrice comunicava, come risulta dalla pratica urb. N. 3461, l'inizio dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Agli atti sono stati depositati da parte attrice anche l'integrazione della S.C.I.A. prot. n. 3461 del 08/02/2013, la comunicazione di fine lavori datata 23.11.2014 e il relativo certificato di collaudo.
In una visione unitaria del compendio probatorio, risulta altresì depositata sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del sig. all'esito CP_1 del procedimento penale per i predetti illeciti urbanistici contestati dall'autorità giudiziaria.
Il giudice, in sede penale, con sentenza emessa in data 20.11.2017 accertava la non sussistenza, e soltanto per il capo c) la particolare tenuità del fatto, dei reati ascritti al sig. in quanto per le opere edilizie compiute non CP_1
era necessaria alcuna comunicazione al genio civile, essendo sufficiente una
S.C.I.A. Successivamente il sig. invitava parte convenuta, a mezzo Pt_1
lettera raccomandata a.r., a presentarsi innanzi al Notaio il giorno
18.11.2020 per la stipula dell'atto definitivo. Il Sig. prendeva atto CP_1 dell'invito in data 05.11.2020.
Dalla ricostruzione della vicenda non emergono elementi sufficienti a fondare l'inadempimento dell'attore, così come dedotto da parte convenuta.
Ed invero nulla il convenuto ha dedotto e provato in ordine ad una sua opposizione all'attività svolta dall'attore. Anzi, ha subito un giudizio penale senza eccepire la sua completa estraneità all'esecuzione delle opere abusive, né indicare nell'attore il reale autore delle stesse. Continuando, tra l'altro, a percepire il pagamento del prezzo che nelle more gli proveniva dall'attore, ben oltre il termine del 31.07.2012, che egli indica come termine essenziale per la stipula.
Sul punto va rilevato, altresì, che nell'immediatezza della scadenza del predetto termine il convenuto non ha posto in essere alcuna iniziativa, né per sollecitare la stipula del definitivo, né per chiedere la risoluzione del preliminare, avendo chiesto la stessa solo con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio.
Inoltre, in ordine alla natura del termine essenziale del 31.07.2012, su cui parte convenuta fonda la propria domanda riconvenzionale, questo giudice, oltre a richiamare quanto detto in precedenza riguardo l'esistenza di un valido accordo preliminare successivo che ha spostato in avanti il termine per la stipula del definitivo, rileva che la giurisprudenza si è espressa a più riprese, sostenendo che la mera locuzione “entro e non oltre” usata nel caso di specie non sia di per sé sufficiente a individuare un termine essenziale: una tale conclusione potrebbe, al più, ottenersi a seguito di una indagine sugli elementi del contratto, per verificare se risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale ultima indagine, nel caso di specie, induce a ritenere un disinteresse del convenuto alla stipula del definitivo e/o alla risoluzione del preliminare con riferimento alle scadenze di entrambi i preliminari, non rinvenendosi in atti alcun invito formale alla stipula e/o richiesta di risoluzione. Ottenuto
l'integrale pagamento del prezzo, non si comprende quale sia stato il pregiudizio subito dal convenuto derivante dalla mancata stipula entro il termine del 31.12.2012. Inoltre alcuna idonea prova il convenuto ha dato in ordine al danno alla salute conseguente allo stress derivante dal procedimento penale, che, in ogni caso, lo ha visto assolto. La documentazione medica prodotta induce, invero, a ritenere la carenza del nesso di causalità tra i fatti di causa e lo stato psicologico del convenuto.
Va anche rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno per non aver potuto sfruttare economicamente il bene a causa della mancata stipula, in assenza di idonea prova al riguardo.
Tutto quanto premesso considerato, si può affermare che sussistono i presupposti per una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Pertanto, va disposta l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, nascente dal contratto preliminare stipulato tra le parti, con conseguente trasferimento da a dell'unità Controparte_1 Parte_1
immobiliare sita nel Comune di Massa Lubrense (NA) alla località
Annunziata, alla via Annunziata n. 28, posta al piano terra, composta di tre vani catastali con annessa corte della superficie di circa 60 mq;
riportato nel catasto fabbricati di detto Comune in ditta alla parte venditrice, al foglio 7, particella 331 sub 2, via Annunziata snc, piano T, cat. A/3, cl. 3, vani 3,
R.C. euro 278,89.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., trasferisce da
[...]
a il diritto di proprietà sull'immobile sito nel CP_1 Parte_1
Comune di Massa Lubrense (NA) alla località Annunziata, alla via
Annunziata n. 28, posta al piano terra, composta di tre vani catastali, con annessa corte della superficie di circa 60 mq;
riportato nel catasto fabbricati di detto Comune in ditta a al foglio 7, particella 331 sub Controparte_1
2, via Annunziata snc, piano T, cat. A/3, cl. 3, vani 3, R.C. euro 278,89.
b) ordina al competente Conservatore RRII di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
c) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti dell'attore;
d) rigetta ogni altra domanda;
e) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;
f) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore di parte attrice, che si liquidano in € 786,00 per esborsi, € 5.000,00 per compenso;
rimb. forf. sp. gen. al 15% , IVA e CPA ,
Così deciso in Torre Annunziata, lì 28.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano