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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.ssa Benedetta Rossella Setta Giudice dott. Mario Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 292/2025 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente tra
( ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 appresentato e difeso, dall' avv. Laura Inverso del Foro di Vallo della Lucania, presso il cui studio elettivamente domiciliato in in Salento, alla via Provinciale per Orria, come da mandato in atti;
- ricorrente -
e ( ), nata il [...] in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Grambone, presso il cui studio elettivamente domiciliata in
Agropoli alla via F. S. Nitti n. 18, come da mandato in atti;
- resistente - nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario - CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
per il Pubblico Ministero: come da comunicazione dell'8/4/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Parte_1
Omignano (SA) con la sig.ra che dalla loro unione erano nate in CP_1 Persona_1
Agropoli in data 13.04.2014 e in Agropoli in data 09.02.2017 e di essersi Persona_2 consensualmente separato – chiedeva al Tribunale, non essendosi i coniugi riconciliati, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lamentava un peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, essendo divenuto padre di un'altra bambina, nata l' 11.06.2024 e chiedeva una riduzione dell'assegno Persona_3 originariamente fissato ad euro 300,00 mensili, ossia euro 150,00 per ciascuna figlia, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, di percepire il 50% dell'assegno unico, nonché di regolamentare il suo diritto di visita.
La sig.ra si costituiva in giudizio, aderiva alla richiesta di pronunciare la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio e si opponeva alla modifica delle condizioni contenute nell'accorso di separazione. Assumeva che il reddito del coniuge fosse più elevato di quanto rappresentato.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 24/6/2025, nel corso della quale, pur dichiarando che non era loro intenzione riconciliarsi, raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie;
il Tribunale assumeva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio, senza assumere provvedimenti temporanei.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa,
2 altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni oggetto di omologazione in sede di separazione con la seguente modifica: “il sig. sarà tenuto al versamento della somma di euro 200 mensili per Parte_1 ciascuna delle figlie, oltre concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie e la sig.ra CP_1 percepirà per intero l'assegno unico” ( cfr. verbale di udienza del 24/6/2025).
L'accordo concluso fra le parti può essere fatto proprio dal Collegio, perché consente ai minori di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori e appare rispondente agli interessi dei minori e milita per l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Omignano il
10/10/2013 fra e , alle condizioni di cui in parte Parte_1 CP_1 motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara
3 interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
La Presidente est.
dott. Elvira Bellantoni
4
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel. dott.ssa Benedetta Rossella Setta Giudice dott. Mario Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 292/2025 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente tra
( ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 appresentato e difeso, dall' avv. Laura Inverso del Foro di Vallo della Lucania, presso il cui studio elettivamente domiciliato in in Salento, alla via Provinciale per Orria, come da mandato in atti;
- ricorrente -
e ( ), nata il [...] in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Grambone, presso il cui studio elettivamente domiciliata in
Agropoli alla via F. S. Nitti n. 18, come da mandato in atti;
- resistente - nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario - CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
per il Pubblico Ministero: come da comunicazione dell'8/4/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Parte_1
Omignano (SA) con la sig.ra che dalla loro unione erano nate in CP_1 Persona_1
Agropoli in data 13.04.2014 e in Agropoli in data 09.02.2017 e di essersi Persona_2 consensualmente separato – chiedeva al Tribunale, non essendosi i coniugi riconciliati, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lamentava un peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, essendo divenuto padre di un'altra bambina, nata l' 11.06.2024 e chiedeva una riduzione dell'assegno Persona_3 originariamente fissato ad euro 300,00 mensili, ossia euro 150,00 per ciascuna figlia, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, di percepire il 50% dell'assegno unico, nonché di regolamentare il suo diritto di visita.
La sig.ra si costituiva in giudizio, aderiva alla richiesta di pronunciare la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio e si opponeva alla modifica delle condizioni contenute nell'accorso di separazione. Assumeva che il reddito del coniuge fosse più elevato di quanto rappresentato.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 24/6/2025, nel corso della quale, pur dichiarando che non era loro intenzione riconciliarsi, raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie;
il Tribunale assumeva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio, senza assumere provvedimenti temporanei.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa,
2 altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni oggetto di omologazione in sede di separazione con la seguente modifica: “il sig. sarà tenuto al versamento della somma di euro 200 mensili per Parte_1 ciascuna delle figlie, oltre concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie e la sig.ra CP_1 percepirà per intero l'assegno unico” ( cfr. verbale di udienza del 24/6/2025).
L'accordo concluso fra le parti può essere fatto proprio dal Collegio, perché consente ai minori di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori e appare rispondente agli interessi dei minori e milita per l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Omignano il
10/10/2013 fra e , alle condizioni di cui in parte Parte_1 CP_1 motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara
3 interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
La Presidente est.
dott. Elvira Bellantoni
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