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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Rosario Murgida Presidente
2. dott. Antonio Cestone Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 790 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Alessia Longo ---- appellante Parte_1
E appellato non costituito Controparte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Maria Grazia CP_2
Carnovale, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Conclusioni per l'appellante: “… • Accertare e dichiarare che tra il sig. Pt_1
ed il in persona del Sindaco legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore con sede in alla via Roma n. 115 è stato instaurato ed è intercorso un CP_1
rapporto di lavoro di tipo subordinato dalla data del 28.08.2018 in cui il medesimo ha avuto inizio di esecuzione;
• per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, al pagamento in CP_1
favore del ricorrente di tutte le differenze retributive maturate dalla data del
21.08.2018 a quella del 27.08.2018 a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, ferie non godute e non pagate, trattamento di fine rapporto;
• accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, ha receduto CP_1
anticipatamente ed illegittimamente dal contratto di lavoro configurando tale condotta inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. Attesa l'assenza di giusta causa, giustificato motivo ed impossibilità sopravvenuta della prestazione;
• per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, a corrispondere CP_1
al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale da quantificarsi ex art. 1223 c.c., la somma corrispondente alla retribuzione relativa alle
51 giornate lavorative, durata prevista per contratto di lavoro, nella specie pari ad euro 3335,39 come da conteggio analitico allegato;
• accertare e dichiarare la nullità del contratto a termine attesa la mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam;
• per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, alla CP_1
corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 5 del D. lgs n. 165/2001;
• accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dal CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in
[...] CP_3 CP_1
alla via Roma n. 115 per tutte le motivazioni esposte;
• e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, al pagamento CP_1
della somma pari ad euro 827,52 (quantificazione dell'indennità di disoccupazione agricola che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire) a titolo di risarcimento del danno patito da perdita di chance;
• ancora per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115 al pagamento in CP_1
favore dell'istituto previdenziale della somma a titolo di contributi spettanti al CP_2
lavoratore al fine di regolarizzare la posizione contributiva del Persona_1
medesimo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarre in favore dei costituiti procuratori, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”;
Conclusioni per l'appellato “… rigettare la domanda in quanto infondata, CP_2
per i motivi di cui sopra;
in subordine, in caso di accertata fondatezza della domanda, condannare il al pagamento in favore dell dei contributi Controparte_1 CP_2
omessi per il periodo dal 21.8.2018 al 27.8.2018, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, oltre ulteriori importi per somme aggiuntive maturate e maturande, secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In fatto ed in diritto
1. Con ricorso dell'11/3/2019, rivolto al tribunale di Crotone, il Sig. Pt_1
ha dedotto: a) di aver lavorato per il comune di dal 21 al 27 agosto
[...] CP_1
2018, per sei ore e mezza al giorno, nell'ambito del progetto “sollievo occupazione giovanile”, con cui l'ente aveva reclutato 22 unità lavorative da assumere a tempo determinato, per un massimo di 51 giornate, allo scopo di far fronte “alla carenza occupazionale con consistente e conseguente calo della natalità e pericolo di spopolamento”; b) che il rapporto non era stato regolarizzato, perché il Comune non lo aveva “denunciato”, omettendo di adempiere alle proprie obbligazioni retributive e contributive;
c) che, in data 27 agosto 2018, il Comune, in autotutela, aveva annullato il progetto che aveva avviato con deliberazione di giunta n.
66/2018, comunicando ai lavoratori impegnati in quel progetto solo di averlo sospeso.
2. Pertanto, il ricorrente ha chiesto:
a) di accertare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con il CP_1
[...] [...]
e, “per l'effetto”, di condannare quest'ultimo a corrispondergli “le differenze
[...]
retributive maturate dalla data del 21.08.2018 a quella del 27.08.2018”, comprensive di ferie e trattamento di fine rapporto;
b) di accertare l'illegittimo recesso anticipato del da quel rapporto di CP_1
lavoro e, “per l'effetto”, di condannarlo a risarcirgli i danni da inadempimento contrattuale, da quantificarsi in misura corrispondente “alla retribuzione” dovuta per la prevista durata del rapporto, pari ad € 3.335,39;
c) di accertare le nullità del contratto a termine concluso con il “attesa la CP_1
mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam” e, “per l'effetto”, di condannare il a corrispondergli l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 36, c. 5, del CP_1
d.lgs. 165/2001;
d) di accertare l'illegittimità della condotta posta in essere dall'Ente e, per l'effetto, condannarlo anche ad un risarcimento del danno di € 827,52, parametrato all'indennità di disoccupazione agricola che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire;
e) di condannare il a versare all' le somme occorrenti per CP_1 CP_2
“regolarizzare la” sua “posizione contributiva”.
3. Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che il ricorrente non avesse “dimostrato di avere prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del , giudicando insufficienti i documenti prodotti a Controparte_1
sostegno della domanda, in quanto: i) la delibera di approvazione del progetto lavorativo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere impegnato era stata annullata in autotutela dal Comune;
ii) il registro che attestava le presenze al lavoro del ricorrente per almeno cinque giorni non era riconducibile al Comune. Ha, infine, compensato tra le parti le spese di lite.
4. Il ricorrente appella la sentenza perché:
1) in primo luogo, addebita al tribunale di aver trascurato: a) la missiva del
15.11.2018, con cui il riscontrando la diffida che gli era pervenuta dai CP_1
lavoratori, aveva riconosciuto l'esecuzione della loro prestazione lavorativa e aveva promesso di onorare i propri obblighi retributivi e contributivi;
b) il provvedimento di sospensione del rapporto lavorativo che il Comune aveva comunicato il 28.8.2018 al ricorrente;
c) la delibera di giunta con cui il Comune aveva deciso di costituirsi per resistere nel presente giudizio, nella quale ammetteva di aver assunto 17 operai agricoli da destinare al progetto sopra indicato;
2) in secondo luogo, lamenta che il tribunale, senza alcuna motivazione, non abbia ammesso la prova testimoniale articolata in ricorso e ribadita in udienza per dimostrare l'effettiva esecuzione dell'attività lavorativa che, a causa del carattere elementare e ripetitivo delle prestazioni eseguite, era da ricondursi nel paradigma della subordinazione;
3) in terzo luogo, imputa al tribunale di aver erroneamente valorizzato l'intervenuto annullamento in autotutela della deliberazione della giunta comunale che aveva approvato il progetto di lavoro, benché la documentazione versata in atti dimostrasse l'illegittimità dell'annullamento che era stata deciso in ragione di una insussistente situazione di criticità finanziaria del CP_1
5. Quest'ultimo è rimasto contumace in appello.
6. L' ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, ha rivendicato il CP_2
pagamento dei contributi previdenziali omessi per il rapporto di lavoro che forma oggetto di controversia.
7. La Corte alla fissata udienza, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltati i procuratori presenti ha deciso come da dispositivo di cui è stata data lettura in udienza.
8. L'appello è parzialmente fondato.
9. La pacifica assenza di un contratto stipulato per iscritto osta all'instaurazione di un valido rapporto di lavoro tra le parti. Ed invero, tutti i contratti della pubblica amministrazione, e dunque anche quello di lavoro, sono contratti formali ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923 e, pertanto, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità1. Da ciò consegue il rigetto delle 1 È consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui, in ottemperanza al disposto del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, per l'attività anche di diritto privato della p.a. è richiesta la forma scritta ad substantiam: cfr. ex multis Cass. 170/2006; Cass. 1752/2007; Cass. 1167/2013. In materia di pubblico impiego, cfr. Cass. 24666/2016 che ha confermato la pronuncia di appello che domande risarcitorie che l'appellante ripropone, perché esse presuppongono l'esistenza di una valida fonte attributiva delle posizioni creditorie azionate.
10. Allo stesso modo, va disattesa la pretesa risarcitoria che scaturisce dalla denunciata illegittima instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, che l'appellante ripropone ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001.
10.1 Osta al suo accoglimento l'assenza di allegazioni e prove relative ai danni subiti che non possono coincidere con le retribuzioni perdute e con i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro2.
10.2 Né il danno può presumersi in re ipsa, perché tanto ricorre, secondo l'insegnamento della Cassazione, solo nell'ipotesi dell'abusiva reiterazione dell'assunzione illegittima, che è estranea alla fattispecie in esame3.
11. Inammissibili, poi, sono le domande risarcitorie da responsabilità precontrattuale e da perdita di chance che l'appellante ripropone senza però confrontarsi con le argomentazioni in forza delle quali il tribunale le ha disattese.
Il tribunale ha, infatti, ritenuto che il risarcimento non possa estendersi oltre il limite delle spese sostenute e delle occasioni di lavoro perdute, di cui però, nella specie, il ricorrente non fa menzione. Siffatta motivazione – oltre ad essere fondata4 – non forma oggetto di specifica ed argomentata contestazione. Sicché la aveva escluso la costituzione di rapporti a tempo indeterminato pur in presenza di contratti a termine nulli perché privi della forma scritta. 2 Cass. 6046/2018: “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro”. 3 Cass. 28422/2020: “… Il danno comunitario presunto nel settore pubblico … è quello conseguente all'abuso per l'"utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato", come prevede la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. L'illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione
…”. 4 Cass. 1632/2000: “Nella materia della responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), pretesa del ricorrente di ottenere, a titolo risarcitorio, il controvalore dell'indennità di disoccupazione che non ha percepito a causa della mancata instaurazione di un rapporto lavorativo della durata minima necessaria, finisce inammissibilmente per appuntarsi su un'utilità scaturente dall'esecuzione del contratto e, dunque, ha ad oggetto il risarcimento dell'interesse positivo che il tribunale, con quell'insuperata motivazione, ha escluso.
12. L'appello merita invece accoglimento nella parte in cui il ricorrente lamenta che il tribunale ha disatteso le sue rivendicazioni retributive e contributive, ritenendo carente la prova delle prestazioni lavorative a cui quelle rivendicazioni afferiscono, senza però compiutamente esaminare la prova documentale acquisita.
13. Sul punto è sufficiente richiamare le motivazioni che pedissequamente si riprendono dai precedenti di questa Corte (cfr. sentenze n. 1500/22 e n. 1396/22), giustificandosi a fortiori il rinvio a quelle motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., perché trattasi di sentenze che sono state rese in vicende contenziose identiche alla presente, intercorse tra lavoratori assistiti dalla stessa procuratrice dell'odierno appellante e la medesima amministrazione appellata, e sulle quali si è formato il giudicato perché non sono state impugnate in Cassazione.
14. In conformità agli arresti di questa Corte occorre quindi ritenere superflua la prova testimoniale sollecitata dall'appellante, atteso che:
1) egli aveva esplicitamente dedotto di avere prestato attività lavorativa nella settimana dal 21 al 27 agosto, indicando anche le mansioni svolte (che pure erroneamente qualifica come di operaio agricolo) e gli orari di lavoro seguiti, e tali circostanze non sono mai state specificamente contestate dal che si è CP_1
limitato a disconoscere i soli fogli di presenza contenuti nel fascicolo attoreo;
2) egli aveva, inoltre, prodotto la nota del sindaco n° 5092 del 15\11\2018 con rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso. Consegue che la disposizione di cui all'art. 1337 cod. civ. non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto. la quale, in riscontro alle richieste del difensore dei lavoratori (le stesse per cui oggi
è causa), le respinge tutte come infondate, tranne quella relativa al pagamento delle giornate di lavoro prestate. Riguardo alle quali afferma, anzi, espressamente
“riteniamo che le richieste da Ella avanzate non trovino alcun accoglimento, se non quella che l'ente comunale provvederà al versamento retributivo e contributivo per le sole giornate effettivamente prestate dai lavoratori rientranti nel progetto Fondo
Sollievo Disoccupazione”. Documento mai disconosciuto è che ha un evidente valore confessorio, provenendo dal legale rappresentante dell'ente.
15. Si perviene dunque al riconoscimento della prestazione lavorativa resa dall'odierno appellante della cui natura subordinata, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, non si può fondatamente dubitare.
16. Ciò in considerazione non solo della natura elementare e ripetitiva delle prestazioni lavorative rese in attuazione dell'anzidetto “progetto”, ma anche del trattamento economico spettante ai lavoratori. Per come risulta dalla richiesta di avviamento a selezione che il Comune ha indirizzato al Centro per l'impiego di
(e che il tribunale ha acquisito con ordinanza resa alla prima udienza), Parte_2
il trattamento è quello previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli: ossia è il trattamento retributivo previsto per i lavoratori subordinati. Del resto, da quella stessa richiesta si evince chiaramente la natura subordinata del rapporto con i lavoratori, in quanto di essi il Comune chiedeva l'avviamento a selezione proprio al fine di assumerli alle sue “dipendenze”.
17. Il diritto alla relativa retribuzione deve, però essere circoscritto alle sole giornate effettivamente lavorate ovvero con esclusione delle giornate del 25 e 26 agosto, perché sabato e domenica, giorni settimanali nei quali notoriamente i dipendenti pubblici non svolgono attività lavorativa. Sul punto fanno peraltro prova, contro il ricorrente, gli stessi fogli di presenza che egli ha prodotto e che non comprendono, infatti, queste due giornate.
18. La relativa condanna può essere generica, perché in tal senso risulta formulata la relativa domanda, ma occorre precisarne i parametri secondo le previsioni del CCNL di comparto, nel quale non è prevista la rivendicata qualifica di “operaio agricolo”.
Al riguardo, si può prendere come riferimento la categoria contrattuale comprendente mansioni che più si approssimano a quelle descritte in domanda e tale è certamente la categoria A di comparto.
19. La presenza in giudizio dell' unico soggetto legittimato a riscuoterli, CP_2
consente di estendere la condanna anche al versamento dei relativi contributi previdenziali.
20. Si compensano le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 2 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Crotone, giudice del lavoro, n. 251/2022, resa in data 24 marzo 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna il 1) a corrispondere all'appellante la retribuzione Controparte_1
dovuta per la prestazione lavorativa eseguita, con mansioni di operaio agricolo, nei giorni 21, 22, 23, 24 e 27 agosto 2018, oltre alla quota del rateo della tredicesima mensilità maturata negli stessi giorni e agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) a versare all'INPS la corrispondente contribuzione previdenziale e assistenziale, con le maggiorazioni di legge.
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di
Catanzaro, l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Rosario Murgida
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Rosario Murgida Presidente
2. dott. Antonio Cestone Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 790 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Alessia Longo ---- appellante Parte_1
E appellato non costituito Controparte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Maria Grazia CP_2
Carnovale, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Conclusioni per l'appellante: “… • Accertare e dichiarare che tra il sig. Pt_1
ed il in persona del Sindaco legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore con sede in alla via Roma n. 115 è stato instaurato ed è intercorso un CP_1
rapporto di lavoro di tipo subordinato dalla data del 28.08.2018 in cui il medesimo ha avuto inizio di esecuzione;
• per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, al pagamento in CP_1
favore del ricorrente di tutte le differenze retributive maturate dalla data del
21.08.2018 a quella del 27.08.2018 a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, ferie non godute e non pagate, trattamento di fine rapporto;
• accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, ha receduto CP_1
anticipatamente ed illegittimamente dal contratto di lavoro configurando tale condotta inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. Attesa l'assenza di giusta causa, giustificato motivo ed impossibilità sopravvenuta della prestazione;
• per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, a corrispondere CP_1
al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale da quantificarsi ex art. 1223 c.c., la somma corrispondente alla retribuzione relativa alle
51 giornate lavorative, durata prevista per contratto di lavoro, nella specie pari ad euro 3335,39 come da conteggio analitico allegato;
• accertare e dichiarare la nullità del contratto a termine attesa la mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam;
• per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, alla CP_1
corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 5 del D. lgs n. 165/2001;
• accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dal CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in
[...] CP_3 CP_1
alla via Roma n. 115 per tutte le motivazioni esposte;
• e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115, al pagamento CP_1
della somma pari ad euro 827,52 (quantificazione dell'indennità di disoccupazione agricola che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire) a titolo di risarcimento del danno patito da perdita di chance;
• ancora per l'effetto condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede in alla via Roma n. 115 al pagamento in CP_1
favore dell'istituto previdenziale della somma a titolo di contributi spettanti al CP_2
lavoratore al fine di regolarizzare la posizione contributiva del Persona_1
medesimo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarre in favore dei costituiti procuratori, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”;
Conclusioni per l'appellato “… rigettare la domanda in quanto infondata, CP_2
per i motivi di cui sopra;
in subordine, in caso di accertata fondatezza della domanda, condannare il al pagamento in favore dell dei contributi Controparte_1 CP_2
omessi per il periodo dal 21.8.2018 al 27.8.2018, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, oltre ulteriori importi per somme aggiuntive maturate e maturande, secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In fatto ed in diritto
1. Con ricorso dell'11/3/2019, rivolto al tribunale di Crotone, il Sig. Pt_1
ha dedotto: a) di aver lavorato per il comune di dal 21 al 27 agosto
[...] CP_1
2018, per sei ore e mezza al giorno, nell'ambito del progetto “sollievo occupazione giovanile”, con cui l'ente aveva reclutato 22 unità lavorative da assumere a tempo determinato, per un massimo di 51 giornate, allo scopo di far fronte “alla carenza occupazionale con consistente e conseguente calo della natalità e pericolo di spopolamento”; b) che il rapporto non era stato regolarizzato, perché il Comune non lo aveva “denunciato”, omettendo di adempiere alle proprie obbligazioni retributive e contributive;
c) che, in data 27 agosto 2018, il Comune, in autotutela, aveva annullato il progetto che aveva avviato con deliberazione di giunta n.
66/2018, comunicando ai lavoratori impegnati in quel progetto solo di averlo sospeso.
2. Pertanto, il ricorrente ha chiesto:
a) di accertare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con il CP_1
[...] [...]
e, “per l'effetto”, di condannare quest'ultimo a corrispondergli “le differenze
[...]
retributive maturate dalla data del 21.08.2018 a quella del 27.08.2018”, comprensive di ferie e trattamento di fine rapporto;
b) di accertare l'illegittimo recesso anticipato del da quel rapporto di CP_1
lavoro e, “per l'effetto”, di condannarlo a risarcirgli i danni da inadempimento contrattuale, da quantificarsi in misura corrispondente “alla retribuzione” dovuta per la prevista durata del rapporto, pari ad € 3.335,39;
c) di accertare le nullità del contratto a termine concluso con il “attesa la CP_1
mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam” e, “per l'effetto”, di condannare il a corrispondergli l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 36, c. 5, del CP_1
d.lgs. 165/2001;
d) di accertare l'illegittimità della condotta posta in essere dall'Ente e, per l'effetto, condannarlo anche ad un risarcimento del danno di € 827,52, parametrato all'indennità di disoccupazione agricola che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire;
e) di condannare il a versare all' le somme occorrenti per CP_1 CP_2
“regolarizzare la” sua “posizione contributiva”.
3. Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che il ricorrente non avesse “dimostrato di avere prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del , giudicando insufficienti i documenti prodotti a Controparte_1
sostegno della domanda, in quanto: i) la delibera di approvazione del progetto lavorativo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere impegnato era stata annullata in autotutela dal Comune;
ii) il registro che attestava le presenze al lavoro del ricorrente per almeno cinque giorni non era riconducibile al Comune. Ha, infine, compensato tra le parti le spese di lite.
4. Il ricorrente appella la sentenza perché:
1) in primo luogo, addebita al tribunale di aver trascurato: a) la missiva del
15.11.2018, con cui il riscontrando la diffida che gli era pervenuta dai CP_1
lavoratori, aveva riconosciuto l'esecuzione della loro prestazione lavorativa e aveva promesso di onorare i propri obblighi retributivi e contributivi;
b) il provvedimento di sospensione del rapporto lavorativo che il Comune aveva comunicato il 28.8.2018 al ricorrente;
c) la delibera di giunta con cui il Comune aveva deciso di costituirsi per resistere nel presente giudizio, nella quale ammetteva di aver assunto 17 operai agricoli da destinare al progetto sopra indicato;
2) in secondo luogo, lamenta che il tribunale, senza alcuna motivazione, non abbia ammesso la prova testimoniale articolata in ricorso e ribadita in udienza per dimostrare l'effettiva esecuzione dell'attività lavorativa che, a causa del carattere elementare e ripetitivo delle prestazioni eseguite, era da ricondursi nel paradigma della subordinazione;
3) in terzo luogo, imputa al tribunale di aver erroneamente valorizzato l'intervenuto annullamento in autotutela della deliberazione della giunta comunale che aveva approvato il progetto di lavoro, benché la documentazione versata in atti dimostrasse l'illegittimità dell'annullamento che era stata deciso in ragione di una insussistente situazione di criticità finanziaria del CP_1
5. Quest'ultimo è rimasto contumace in appello.
6. L' ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, ha rivendicato il CP_2
pagamento dei contributi previdenziali omessi per il rapporto di lavoro che forma oggetto di controversia.
7. La Corte alla fissata udienza, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltati i procuratori presenti ha deciso come da dispositivo di cui è stata data lettura in udienza.
8. L'appello è parzialmente fondato.
9. La pacifica assenza di un contratto stipulato per iscritto osta all'instaurazione di un valido rapporto di lavoro tra le parti. Ed invero, tutti i contratti della pubblica amministrazione, e dunque anche quello di lavoro, sono contratti formali ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923 e, pertanto, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità1. Da ciò consegue il rigetto delle 1 È consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui, in ottemperanza al disposto del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, per l'attività anche di diritto privato della p.a. è richiesta la forma scritta ad substantiam: cfr. ex multis Cass. 170/2006; Cass. 1752/2007; Cass. 1167/2013. In materia di pubblico impiego, cfr. Cass. 24666/2016 che ha confermato la pronuncia di appello che domande risarcitorie che l'appellante ripropone, perché esse presuppongono l'esistenza di una valida fonte attributiva delle posizioni creditorie azionate.
10. Allo stesso modo, va disattesa la pretesa risarcitoria che scaturisce dalla denunciata illegittima instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, che l'appellante ripropone ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001.
10.1 Osta al suo accoglimento l'assenza di allegazioni e prove relative ai danni subiti che non possono coincidere con le retribuzioni perdute e con i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro2.
10.2 Né il danno può presumersi in re ipsa, perché tanto ricorre, secondo l'insegnamento della Cassazione, solo nell'ipotesi dell'abusiva reiterazione dell'assunzione illegittima, che è estranea alla fattispecie in esame3.
11. Inammissibili, poi, sono le domande risarcitorie da responsabilità precontrattuale e da perdita di chance che l'appellante ripropone senza però confrontarsi con le argomentazioni in forza delle quali il tribunale le ha disattese.
Il tribunale ha, infatti, ritenuto che il risarcimento non possa estendersi oltre il limite delle spese sostenute e delle occasioni di lavoro perdute, di cui però, nella specie, il ricorrente non fa menzione. Siffatta motivazione – oltre ad essere fondata4 – non forma oggetto di specifica ed argomentata contestazione. Sicché la aveva escluso la costituzione di rapporti a tempo indeterminato pur in presenza di contratti a termine nulli perché privi della forma scritta. 2 Cass. 6046/2018: “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro”. 3 Cass. 28422/2020: “… Il danno comunitario presunto nel settore pubblico … è quello conseguente all'abuso per l'"utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato", come prevede la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. L'illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione
…”. 4 Cass. 1632/2000: “Nella materia della responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), pretesa del ricorrente di ottenere, a titolo risarcitorio, il controvalore dell'indennità di disoccupazione che non ha percepito a causa della mancata instaurazione di un rapporto lavorativo della durata minima necessaria, finisce inammissibilmente per appuntarsi su un'utilità scaturente dall'esecuzione del contratto e, dunque, ha ad oggetto il risarcimento dell'interesse positivo che il tribunale, con quell'insuperata motivazione, ha escluso.
12. L'appello merita invece accoglimento nella parte in cui il ricorrente lamenta che il tribunale ha disatteso le sue rivendicazioni retributive e contributive, ritenendo carente la prova delle prestazioni lavorative a cui quelle rivendicazioni afferiscono, senza però compiutamente esaminare la prova documentale acquisita.
13. Sul punto è sufficiente richiamare le motivazioni che pedissequamente si riprendono dai precedenti di questa Corte (cfr. sentenze n. 1500/22 e n. 1396/22), giustificandosi a fortiori il rinvio a quelle motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., perché trattasi di sentenze che sono state rese in vicende contenziose identiche alla presente, intercorse tra lavoratori assistiti dalla stessa procuratrice dell'odierno appellante e la medesima amministrazione appellata, e sulle quali si è formato il giudicato perché non sono state impugnate in Cassazione.
14. In conformità agli arresti di questa Corte occorre quindi ritenere superflua la prova testimoniale sollecitata dall'appellante, atteso che:
1) egli aveva esplicitamente dedotto di avere prestato attività lavorativa nella settimana dal 21 al 27 agosto, indicando anche le mansioni svolte (che pure erroneamente qualifica come di operaio agricolo) e gli orari di lavoro seguiti, e tali circostanze non sono mai state specificamente contestate dal che si è CP_1
limitato a disconoscere i soli fogli di presenza contenuti nel fascicolo attoreo;
2) egli aveva, inoltre, prodotto la nota del sindaco n° 5092 del 15\11\2018 con rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso. Consegue che la disposizione di cui all'art. 1337 cod. civ. non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto. la quale, in riscontro alle richieste del difensore dei lavoratori (le stesse per cui oggi
è causa), le respinge tutte come infondate, tranne quella relativa al pagamento delle giornate di lavoro prestate. Riguardo alle quali afferma, anzi, espressamente
“riteniamo che le richieste da Ella avanzate non trovino alcun accoglimento, se non quella che l'ente comunale provvederà al versamento retributivo e contributivo per le sole giornate effettivamente prestate dai lavoratori rientranti nel progetto Fondo
Sollievo Disoccupazione”. Documento mai disconosciuto è che ha un evidente valore confessorio, provenendo dal legale rappresentante dell'ente.
15. Si perviene dunque al riconoscimento della prestazione lavorativa resa dall'odierno appellante della cui natura subordinata, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, non si può fondatamente dubitare.
16. Ciò in considerazione non solo della natura elementare e ripetitiva delle prestazioni lavorative rese in attuazione dell'anzidetto “progetto”, ma anche del trattamento economico spettante ai lavoratori. Per come risulta dalla richiesta di avviamento a selezione che il Comune ha indirizzato al Centro per l'impiego di
(e che il tribunale ha acquisito con ordinanza resa alla prima udienza), Parte_2
il trattamento è quello previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli: ossia è il trattamento retributivo previsto per i lavoratori subordinati. Del resto, da quella stessa richiesta si evince chiaramente la natura subordinata del rapporto con i lavoratori, in quanto di essi il Comune chiedeva l'avviamento a selezione proprio al fine di assumerli alle sue “dipendenze”.
17. Il diritto alla relativa retribuzione deve, però essere circoscritto alle sole giornate effettivamente lavorate ovvero con esclusione delle giornate del 25 e 26 agosto, perché sabato e domenica, giorni settimanali nei quali notoriamente i dipendenti pubblici non svolgono attività lavorativa. Sul punto fanno peraltro prova, contro il ricorrente, gli stessi fogli di presenza che egli ha prodotto e che non comprendono, infatti, queste due giornate.
18. La relativa condanna può essere generica, perché in tal senso risulta formulata la relativa domanda, ma occorre precisarne i parametri secondo le previsioni del CCNL di comparto, nel quale non è prevista la rivendicata qualifica di “operaio agricolo”.
Al riguardo, si può prendere come riferimento la categoria contrattuale comprendente mansioni che più si approssimano a quelle descritte in domanda e tale è certamente la categoria A di comparto.
19. La presenza in giudizio dell' unico soggetto legittimato a riscuoterli, CP_2
consente di estendere la condanna anche al versamento dei relativi contributi previdenziali.
20. Si compensano le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 2 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Crotone, giudice del lavoro, n. 251/2022, resa in data 24 marzo 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna il 1) a corrispondere all'appellante la retribuzione Controparte_1
dovuta per la prestazione lavorativa eseguita, con mansioni di operaio agricolo, nei giorni 21, 22, 23, 24 e 27 agosto 2018, oltre alla quota del rateo della tredicesima mensilità maturata negli stessi giorni e agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) a versare all'INPS la corrispondente contribuzione previdenziale e assistenziale, con le maggiorazioni di legge.
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di
Catanzaro, l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Rosario Murgida