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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9814/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 9814/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
CUI: 06AAEIQ con il patrocinio dell'Avv. CASCIANO FELICIA RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “in via principale: di accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, con ogni conseguenza”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 5.7.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli CP_1 il 6.6.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura di , il richiedente risulta giunto CP_1 in Italia nel 2021 con un visto per volontariato ottenuto mediante invito da parte dell'Associazione Ergon a favore dei sordi: è ospite di un cittadino marocchino e ha conseguito un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2; non risulta aver mai svolto attività lavorativa in Italia né ha addotto altri elementi a sostegno di un'eventuale integrazione sul territorio […] il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
1.3. In data 10.7.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_2
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla relazione prodotta dall'amministrazione e relativi allegati (decreto impugnato;
parere della CT di richiesta di parere). CP_1
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 21.11.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “ho ottenuto una borsa di studio per un progetto da fare qui. È durato un anno. Ho fatto un corso di italiano e un corso di lingua dei segni. Ho pensato di continuare i miei studi in Italia. Prima ero stato in Libano e Austria. Tutto questo perché volevo studiare negli Stati Uniti. Poi sono arrivato a Torino e mi sono trovato bene. Ho trovato amici. Avevo preparato i documenti per studiare all'università di Torino. Quando ho ottenuto il mio permesso di soggiorno era già scaduto ed è di un tipo che non si può convertire. Così non ho potuto iscrivermi. Avevo anche pensato di tornare nel mio Paese ma poi ho temuto di non poter ottenere un altro visto per uscire. Tramite un conoscente ho contattato un avvocato di e ho chiesto la protezione speciale. La durata della CP_1 procedura è stata molto lunga. Qui a ho trovato lavoro e una persona che mi ospita. Sto facendo pulizie e CP_1 facchinaggio. Lavoro part time. Ho anche un progetto che curo da solo da casa con il mio pc. Vorrei fare il social media manager. Ho aperto una pagina Instagram nella quale pubblico i miei video. Il nome su Instagram, FB e YouTube è
Ho fatto l'application all'università di Torino per Global Law perché mi interessa tanto la politica. In questi video Pt_1 cerco di fare piccoli passi per smuovere qualcosa nel mio Paese. Qui ho trovato la libertà di esprimermi che non avevo in Egitto. Sono convinto che per cambiare le cose ci si debba muovere gradualmente. Tra l'altro non posso essere particolarmente esplicito nei miei video perché la mia famiglia è in Egitto. Qui sono una figura pubblica con tanti followers. In Egitto non avrei mai potuto fare questo tipo di video”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al Collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 6 – ricevuta di appuntamento del 14.11.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del Per_1
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61).
6.3. Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che l'integrazione sociale del ricorrente meriti di essere tutelata ai sensi della normativa in parola. Egli, cittadino egiziano di 22 anni, è giunto in Italia il 22 novembre 2021, con regolare visto d'ingresso per volontariato (cfr. doc. 9), nell'ambito di un progetto finanziato con i fondi del Corpo europeo di solidarietà (European solidarity corps). Nello specifico, l'istante ha ottenuto, nell'ottobre 2021, una formale lettera d'invito a prestare servizio presso l'associazione Ergon a favore dei sordi (cfr. doc. 8), nella provincia di Torino, così sottoscrivendo un accordo di volontariato per un periodo di 8 mesi dal 1.11.2021 al 18.7.2022, durante i quali ha goduto di stabilità abitativa ed economica in forza del progetto intrapreso, che prevedeva la copertura delle spese di trasporto, oltre a vitto ed alloggio, e la corresponsione giornaliera di circa € 5 a titolo di pocket money (cfr. doc. 7). Occorre in questa sede evidenziare che l'istante ha potuto beneficiare di tale opportunità in quanto membro dell'organizzazione egiziana denominata Have a Dream, ente accreditato presso il progetto European solidarity corps, come risulta dal documento firmato dalle parti contraenti nel gennaio 2021 (cfr. doc. 13). Tale esperienza ha permesso al ricorrente di accrescere il proprio desiderio di partecipazione sociale attiva, oltre che di formazione personale. Egli ha infatti dichiarato di aver avuto, in origine, l'intenzione di studiare negli Stati Uniti, ma di aver trovato nel territorio torinese un ambiente accogliente, finendo così per intrecciare importanti rapporti sociali e per maturare, infine, la consapevolezza di voler proseguire la propria crescita personale e professionale in Italia (cfr. verbale di udienza “Ho pensato di continuare i miei studi in Italia. Prima ero stato in Libano e Austria. Tutto questo perché volevo studiare negli Stati Uniti. Poi sono arrivato a Torino e mi sono trovato bene. Ho trovato amici. Avevo preparato i documenti per studiare all'università di Torino”). Ciò, tuttavia, non è accaduto per ragioni essenzialmente legate al tipo di visto di ingresso e di permesso di soggiorno ottenuti in forza del progetto di volontariato (“Quando ho ottenuto il mio permesso di soggiorno era già scaduto ed è di un tipo che non si può convertire. Così non ho potuto iscrivermi. Avevo anche pensato di tornare nel mio Paese ma poi ho temuto di non poter ottenere un altro visto per uscire. Tramite un conoscente ho contattato un avvocato di
e ho chiesto la protezione speciale”). Tale circostanza è comprovata dalla documentazione in atti, che CP_1 attesta i plurimi tentativi da parte del ricorrente di regolarizzare la propria posizione ben prima della scadenza del progetto di volontariato, a partire dall'aprile 2022, e, dunque, ben prima della scadenza del permesso di soggiorno, venendo infine informato dalla stessa Università di Torino dell'impossibilità di procedere all'iscrizione in assenza di titolo idoneo, a nulla rilevando a tal fine la ricevuta di appuntamento per la presentazione dell'istanza di protezione speciale, il cui diniego è stato qui impugnato (cfr. doc. 13). Peraltro, l'istante ha prodotto in questa sede l'originario permesso di soggiorno per volontariato, con scadenza indicata al 18.7.2022 (cfr. doc. 1 dep. 29.11.2024), che risulta in effetti insuscettibile di conversione, ai sensi del disposto di cui al comma 5 dell'art. 27-bis D.lgs. n. 286/1998, che prevede tra l'altro “in nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi”. Sotto questo profilo, dunque, sebbene il ricorrente fosse entrato in Italia con un titolo inidoneo al successivo soggiorno, al contempo ha opportunamente tentato di regolarizzare la propria posizione giuridica sul territorio dello Stato, stabilendosi a al fine di reperire un supporto legale. Inoltre, CP_1
l'istante si è impegnato a reperire un'occupazione in regola e a procurarsi così fonti di reddito lecite. Difatti, egli ha di recente stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato dal 20.5.2024 al 31.12.2024 in qualità di facchino, percependo un guadagno complessivo di € 550 da maggio a settembre (cfr. buste paga) e ha dichiarato in udienza di curare un progetto in proprio mediante la diffusione di video sui propri canali social (Instagram Facebook e Youtube) (cfr. verbale di udienza “In questi video cerco di fare piccoli passi per smuovere qualcosa nel mio Paese. Qui ho trovato la libertà di esprimermi che non avevo in Egitto. Sono convinto che per cambiare le cose ci si debba muovere gradualmente. Tra l'altro non posso essere particolarmente esplicito nei miei video perché la mia famiglia è in Egitto. Qui sono una figura pubblica con tanti followers. In Egitto non avrei mai potuto fare questo tipo di video”). Infine, occorre evidenziare che il ricorrente gode di stabilità abitativa presso la dimora di un conoscente e ha dimostrato una ottima conoscenza della lingua italiana, avendo egli reso dichiarazioni in udienza senza l'ausilio di interprete.
Ebbene, alla luce di quanto sino ad ora rilevato, può ritenersi che il ricorrente, in Italia da oltre 3 anni, abbia qui radicato una propria identità sociale e intrecciato importanti relazioni interpersonali, anzitutto nell'ambito dell'attività di volontariato finanziata dal Corpo europeo di solidarietà, dimostrando così di aderire a quei valori fondamentali unionali e costituzionali che ispirano i progetti umanitari volti allo sviluppo della responsabilità individuale e collettiva per il bene comune mediante azioni concrete. Inoltre, egli ha dimostrato di aver costruito durante la permanenza sul territorio una rete di relazioni sociali solida, riuscendo così a godere di supporto abitativo ed economico, mediante la sua attività di diffusione di contenuti su piattaforme digitali e, da ultimo, con impiego in regola, seppur a tempo parziale e determinato. La buona conoscenza della lingua italiana, poi, non può che favorirne l'integrazione sociale e l'autonomia sul territorio. Ciò è significativo anche considerata l'intenzione espressa dal ricorrente e comprovata dalla documentazione in atti di proseguire la propria formazione universitaria sul territorio italiano.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_2 Per_3 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Appare, dunque, che il ricorrente abbia compiuto un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento e costruito sul territorio italiano una vita privata meritevole di tutela, anche alla luce del suo vissuto personale, certamente ispirato ai principi di solidarietà sociale.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Considerata la natura delle questioni trattate, le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 23/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 9814/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
CUI: 06AAEIQ con il patrocinio dell'Avv. CASCIANO FELICIA RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “in via principale: di accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, con ogni conseguenza”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 5.7.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli CP_1 il 6.6.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura di , il richiedente risulta giunto CP_1 in Italia nel 2021 con un visto per volontariato ottenuto mediante invito da parte dell'Associazione Ergon a favore dei sordi: è ospite di un cittadino marocchino e ha conseguito un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2; non risulta aver mai svolto attività lavorativa in Italia né ha addotto altri elementi a sostegno di un'eventuale integrazione sul territorio […] il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
1.3. In data 10.7.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_2
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla relazione prodotta dall'amministrazione e relativi allegati (decreto impugnato;
parere della CT di richiesta di parere). CP_1
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 21.11.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “ho ottenuto una borsa di studio per un progetto da fare qui. È durato un anno. Ho fatto un corso di italiano e un corso di lingua dei segni. Ho pensato di continuare i miei studi in Italia. Prima ero stato in Libano e Austria. Tutto questo perché volevo studiare negli Stati Uniti. Poi sono arrivato a Torino e mi sono trovato bene. Ho trovato amici. Avevo preparato i documenti per studiare all'università di Torino. Quando ho ottenuto il mio permesso di soggiorno era già scaduto ed è di un tipo che non si può convertire. Così non ho potuto iscrivermi. Avevo anche pensato di tornare nel mio Paese ma poi ho temuto di non poter ottenere un altro visto per uscire. Tramite un conoscente ho contattato un avvocato di e ho chiesto la protezione speciale. La durata della CP_1 procedura è stata molto lunga. Qui a ho trovato lavoro e una persona che mi ospita. Sto facendo pulizie e CP_1 facchinaggio. Lavoro part time. Ho anche un progetto che curo da solo da casa con il mio pc. Vorrei fare il social media manager. Ho aperto una pagina Instagram nella quale pubblico i miei video. Il nome su Instagram, FB e YouTube è
Ho fatto l'application all'università di Torino per Global Law perché mi interessa tanto la politica. In questi video Pt_1 cerco di fare piccoli passi per smuovere qualcosa nel mio Paese. Qui ho trovato la libertà di esprimermi che non avevo in Egitto. Sono convinto che per cambiare le cose ci si debba muovere gradualmente. Tra l'altro non posso essere particolarmente esplicito nei miei video perché la mia famiglia è in Egitto. Qui sono una figura pubblica con tanti followers. In Egitto non avrei mai potuto fare questo tipo di video”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al Collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 6 – ricevuta di appuntamento del 14.11.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del Per_1
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61).
6.3. Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che l'integrazione sociale del ricorrente meriti di essere tutelata ai sensi della normativa in parola. Egli, cittadino egiziano di 22 anni, è giunto in Italia il 22 novembre 2021, con regolare visto d'ingresso per volontariato (cfr. doc. 9), nell'ambito di un progetto finanziato con i fondi del Corpo europeo di solidarietà (European solidarity corps). Nello specifico, l'istante ha ottenuto, nell'ottobre 2021, una formale lettera d'invito a prestare servizio presso l'associazione Ergon a favore dei sordi (cfr. doc. 8), nella provincia di Torino, così sottoscrivendo un accordo di volontariato per un periodo di 8 mesi dal 1.11.2021 al 18.7.2022, durante i quali ha goduto di stabilità abitativa ed economica in forza del progetto intrapreso, che prevedeva la copertura delle spese di trasporto, oltre a vitto ed alloggio, e la corresponsione giornaliera di circa € 5 a titolo di pocket money (cfr. doc. 7). Occorre in questa sede evidenziare che l'istante ha potuto beneficiare di tale opportunità in quanto membro dell'organizzazione egiziana denominata Have a Dream, ente accreditato presso il progetto European solidarity corps, come risulta dal documento firmato dalle parti contraenti nel gennaio 2021 (cfr. doc. 13). Tale esperienza ha permesso al ricorrente di accrescere il proprio desiderio di partecipazione sociale attiva, oltre che di formazione personale. Egli ha infatti dichiarato di aver avuto, in origine, l'intenzione di studiare negli Stati Uniti, ma di aver trovato nel territorio torinese un ambiente accogliente, finendo così per intrecciare importanti rapporti sociali e per maturare, infine, la consapevolezza di voler proseguire la propria crescita personale e professionale in Italia (cfr. verbale di udienza “Ho pensato di continuare i miei studi in Italia. Prima ero stato in Libano e Austria. Tutto questo perché volevo studiare negli Stati Uniti. Poi sono arrivato a Torino e mi sono trovato bene. Ho trovato amici. Avevo preparato i documenti per studiare all'università di Torino”). Ciò, tuttavia, non è accaduto per ragioni essenzialmente legate al tipo di visto di ingresso e di permesso di soggiorno ottenuti in forza del progetto di volontariato (“Quando ho ottenuto il mio permesso di soggiorno era già scaduto ed è di un tipo che non si può convertire. Così non ho potuto iscrivermi. Avevo anche pensato di tornare nel mio Paese ma poi ho temuto di non poter ottenere un altro visto per uscire. Tramite un conoscente ho contattato un avvocato di
e ho chiesto la protezione speciale”). Tale circostanza è comprovata dalla documentazione in atti, che CP_1 attesta i plurimi tentativi da parte del ricorrente di regolarizzare la propria posizione ben prima della scadenza del progetto di volontariato, a partire dall'aprile 2022, e, dunque, ben prima della scadenza del permesso di soggiorno, venendo infine informato dalla stessa Università di Torino dell'impossibilità di procedere all'iscrizione in assenza di titolo idoneo, a nulla rilevando a tal fine la ricevuta di appuntamento per la presentazione dell'istanza di protezione speciale, il cui diniego è stato qui impugnato (cfr. doc. 13). Peraltro, l'istante ha prodotto in questa sede l'originario permesso di soggiorno per volontariato, con scadenza indicata al 18.7.2022 (cfr. doc. 1 dep. 29.11.2024), che risulta in effetti insuscettibile di conversione, ai sensi del disposto di cui al comma 5 dell'art. 27-bis D.lgs. n. 286/1998, che prevede tra l'altro “in nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi”. Sotto questo profilo, dunque, sebbene il ricorrente fosse entrato in Italia con un titolo inidoneo al successivo soggiorno, al contempo ha opportunamente tentato di regolarizzare la propria posizione giuridica sul territorio dello Stato, stabilendosi a al fine di reperire un supporto legale. Inoltre, CP_1
l'istante si è impegnato a reperire un'occupazione in regola e a procurarsi così fonti di reddito lecite. Difatti, egli ha di recente stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato dal 20.5.2024 al 31.12.2024 in qualità di facchino, percependo un guadagno complessivo di € 550 da maggio a settembre (cfr. buste paga) e ha dichiarato in udienza di curare un progetto in proprio mediante la diffusione di video sui propri canali social (Instagram Facebook e Youtube) (cfr. verbale di udienza “In questi video cerco di fare piccoli passi per smuovere qualcosa nel mio Paese. Qui ho trovato la libertà di esprimermi che non avevo in Egitto. Sono convinto che per cambiare le cose ci si debba muovere gradualmente. Tra l'altro non posso essere particolarmente esplicito nei miei video perché la mia famiglia è in Egitto. Qui sono una figura pubblica con tanti followers. In Egitto non avrei mai potuto fare questo tipo di video”). Infine, occorre evidenziare che il ricorrente gode di stabilità abitativa presso la dimora di un conoscente e ha dimostrato una ottima conoscenza della lingua italiana, avendo egli reso dichiarazioni in udienza senza l'ausilio di interprete.
Ebbene, alla luce di quanto sino ad ora rilevato, può ritenersi che il ricorrente, in Italia da oltre 3 anni, abbia qui radicato una propria identità sociale e intrecciato importanti relazioni interpersonali, anzitutto nell'ambito dell'attività di volontariato finanziata dal Corpo europeo di solidarietà, dimostrando così di aderire a quei valori fondamentali unionali e costituzionali che ispirano i progetti umanitari volti allo sviluppo della responsabilità individuale e collettiva per il bene comune mediante azioni concrete. Inoltre, egli ha dimostrato di aver costruito durante la permanenza sul territorio una rete di relazioni sociali solida, riuscendo così a godere di supporto abitativo ed economico, mediante la sua attività di diffusione di contenuti su piattaforme digitali e, da ultimo, con impiego in regola, seppur a tempo parziale e determinato. La buona conoscenza della lingua italiana, poi, non può che favorirne l'integrazione sociale e l'autonomia sul territorio. Ciò è significativo anche considerata l'intenzione espressa dal ricorrente e comprovata dalla documentazione in atti di proseguire la propria formazione universitaria sul territorio italiano.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_2 Per_3 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Appare, dunque, che il ricorrente abbia compiuto un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento e costruito sul territorio italiano una vita privata meritevole di tutela, anche alla luce del suo vissuto personale, certamente ispirato ai principi di solidarietà sociale.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Considerata la natura delle questioni trattate, le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 23/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti