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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2398/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
), elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Bologna 58/b, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Irene Costantino, del Foro di Ferrara, ( , pec C.F._2
,) che lo rappresenta assiste e difende giusta mandato Email_1
rilasciato su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto di citazione mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 c.p.c. comma terzo
RICORRENTE
Nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA
RESISTENTE
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara in composizione Collegiale: 1)
Autorizzare il sig. all'intervento chirurgico di vaginoplastica. 2) Autorizzare il sig. Parte_1
alla rettifica su tutti i propri documenti del genere anagrafico e del nome (da Parte_1 Pt_1
a )”. Per_1
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , non coniugato e senza prole, esponeva di Parte_1
aver evidenziato, fin dalla più tenera età, una evidente disforia di genere, assumendo comportamenti e atteggiamenti via via più femminili, fino ad arrivare alla completa identificazione, ormai da circa tre anni, nel genere femminile;
di aver intrapreso il percorso di affermazione del genere presso l'Ospedale
Careggi di Firenze, supportato da tutta la famiglia, che lo appoggia e lo capisce;
che la propria vita sociale è quella normale di una ragazza della sua età e tutte le esperienze di vita, da circa 3 anni a questa parte, vengono vissute nel genere congruente con la propria identità.
Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere femminile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto;
nonché di essere autorizzato all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici.
All'esito dell'istruttoria documentale risulta comprovato che parte attrice è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
E', infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento pagina 2 di 4 conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte Costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che parte attrice è affetta da disforia/incongruenza di genere (DSM-S ICD
11) in persona confermata da equipe multidisciplinare e specialistica;
sono assenti Pt_2 psicopatologie associate interferenti con l'iter diagnostico e psicoterapeutico;
è capace di assumere decisioni dopo aver ricevuto esaustive informazioni e firma del consenso al trattamento;
è in terapia ormonale dall'aprile 2024 (cfr. documentazione medica di cui al doc. 2).
si sta sottoponendo a regolare terapia ormonale, ha effettuato la crioconservazione in data Pt_1
23/2/2024 ed è interessato agli interventi di mastoplastica e vaginoplastica, non appena saranno possibili, secondo le indicazioni mediche (cfr. doc. 5).
Agli atti è stata inoltre prodotto recente certificato a firma della dott.ssa psichiatra e Persona_2
psicoterapeuta che ha confermato la diagnosi di incongruenza di genere F64.2 secondo ICD 10 in persona con ritardo cognitivo lieve.
La documentazione dianzi richiamata, confermata peraltro dall'audizione personale di parte attrice all'udienza innanzi al giudice relatore in data 3 aprile 2025, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
pagina 3 di 4 La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire a alias la Persona_3 Per_4 risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree:
1) Autorizza , nato a Ferrara il [...], ad [...] il trattamento Parte_1
medico-chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili.
2) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...], mediante attribuzione di sesso femminile in luogo di
[...] sesso maschile e conseguente modifica dell'attuale prenome in quello di Pt_1
. Per_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a , nato a Ferrara il [...], in [...] alla Parte_1 presente sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo al medesimo sesso femminile in luogo di sesso maschile ed il prenome di in luogo di Per_1 Pt_1
(atto di nascita – Comune di Ferrara anno 2003, n. 654, Parte I Serie A).
4) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Ferrara il 4 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2398/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
), elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Bologna 58/b, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Irene Costantino, del Foro di Ferrara, ( , pec C.F._2
,) che lo rappresenta assiste e difende giusta mandato Email_1
rilasciato su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto di citazione mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 c.p.c. comma terzo
RICORRENTE
Nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA
RESISTENTE
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara in composizione Collegiale: 1)
Autorizzare il sig. all'intervento chirurgico di vaginoplastica. 2) Autorizzare il sig. Parte_1
alla rettifica su tutti i propri documenti del genere anagrafico e del nome (da Parte_1 Pt_1
a )”. Per_1
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , non coniugato e senza prole, esponeva di Parte_1
aver evidenziato, fin dalla più tenera età, una evidente disforia di genere, assumendo comportamenti e atteggiamenti via via più femminili, fino ad arrivare alla completa identificazione, ormai da circa tre anni, nel genere femminile;
di aver intrapreso il percorso di affermazione del genere presso l'Ospedale
Careggi di Firenze, supportato da tutta la famiglia, che lo appoggia e lo capisce;
che la propria vita sociale è quella normale di una ragazza della sua età e tutte le esperienze di vita, da circa 3 anni a questa parte, vengono vissute nel genere congruente con la propria identità.
Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere femminile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto;
nonché di essere autorizzato all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici.
All'esito dell'istruttoria documentale risulta comprovato che parte attrice è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
E', infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento pagina 2 di 4 conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte Costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che parte attrice è affetta da disforia/incongruenza di genere (DSM-S ICD
11) in persona confermata da equipe multidisciplinare e specialistica;
sono assenti Pt_2 psicopatologie associate interferenti con l'iter diagnostico e psicoterapeutico;
è capace di assumere decisioni dopo aver ricevuto esaustive informazioni e firma del consenso al trattamento;
è in terapia ormonale dall'aprile 2024 (cfr. documentazione medica di cui al doc. 2).
si sta sottoponendo a regolare terapia ormonale, ha effettuato la crioconservazione in data Pt_1
23/2/2024 ed è interessato agli interventi di mastoplastica e vaginoplastica, non appena saranno possibili, secondo le indicazioni mediche (cfr. doc. 5).
Agli atti è stata inoltre prodotto recente certificato a firma della dott.ssa psichiatra e Persona_2
psicoterapeuta che ha confermato la diagnosi di incongruenza di genere F64.2 secondo ICD 10 in persona con ritardo cognitivo lieve.
La documentazione dianzi richiamata, confermata peraltro dall'audizione personale di parte attrice all'udienza innanzi al giudice relatore in data 3 aprile 2025, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
pagina 3 di 4 La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire a alias la Persona_3 Per_4 risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree:
1) Autorizza , nato a Ferrara il [...], ad [...] il trattamento Parte_1
medico-chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili.
2) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...], mediante attribuzione di sesso femminile in luogo di
[...] sesso maschile e conseguente modifica dell'attuale prenome in quello di Pt_1
. Per_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a , nato a Ferrara il [...], in [...] alla Parte_1 presente sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo al medesimo sesso femminile in luogo di sesso maschile ed il prenome di in luogo di Per_1 Pt_1
(atto di nascita – Comune di Ferrara anno 2003, n. 654, Parte I Serie A).
4) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Ferrara il 4 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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