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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 09/07/2025, innanzi al Giudice dott.SS VI UZ, viene chiamata la causa n. 90000787/2011 R.G.A.C.
Sono presenti l'Avv. DOMENICO SANTORO e l'Avv. MAURO
GIACOBELLO per delega dell'Avv. CICERO i quali si riportano a quanto chiesto e dedotto nei rispettivi atti e verbali di causa con particolare riferimento alle rispettive memorie conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice Istruttore
Decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.SS VI UZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 90000787/2011 R.G. promoSS da
DA (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Centonze n. 158 (studio Avv.ti Di Blasi), rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Cicero che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Barcellona P.G., via Garibaldi n. 72, presso lo studio dell'Avv. AleSSndro Cattafi, che la rappresenta e difende per procura in atti, attori, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via A. Martino
n. 52, presso lo studio dell'Avv. DOMENICO SANTORO che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuto,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9 luglio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina ex sezione distaccata di Taormina il ed esponevano: Controparte_1
- che il 24 ottobre 2010, alle ore 12,00 circa, l'autovettura BMW tg BX 906 GJ, appartenente a e condotta da , transitava Parte_2 Parte_3 sull'autostrada Catania-Messina quando, giunta all'interno della galleria S. Alessio, in territorio di Forza d'Agrò, veniva colpita da un pannello che si staccava dalla volta della galleria e cadeva sulla autovettura;
- che il conducente perdeva il controllo del mezzo ed andava ad urtare contro il guardrail;
- che l'autovettura riportava ingenti danni le cui riparazioni erano superiori rispetto al valore commerciale del mezzo (€ 12.000,00) che, pertanto, veniva rottamato;
- che il a causa del sinistro, riportava lesioni personali che comportavano Pt_3 un periodo di I.T.A. di gg. 40 e di I.T.P. di gg. 35, con postumi invalidanti a carattere permanente in misura del 6%, oltre ad un danno odontoiatrico, derivato dal trauma subito alla regione labiale, che comportava l'esborso di € 8.000,00 oltre all'ulteriore importo di € 9.200,00 che il danneggiato avrebbe dovuto sostenere per le future sostituzione delle capsule.
Domandavano, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “1) Ritenere e dichiarare il diritto degli istanti al risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente per cui è causa verificatosi il 24.10.2010; 2) Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle somme appresso indicate, dovute per le voci a margine specificate e nella misura accanto richiesta o in quella che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenza diretta dell'incidente per cui è causa, con gli interessi e le rivalutazioni di legge dal 24.10.2010 all'effettivo soddisfo” ovvero € 12.800,00 per il valore commerciale del mezzo danneggiato ed €
28.106,00 per le lesioni subite da , oltre la condanna al pagamento Parte_3 delle spese e dei compensi del giudizio.
Nella resistenza del la domanda deve essere Parte_4 rigettata.
In via preliminare, deve darsi atto che parte attrice – con ordinanza del 18 novembre 2016 -
è stata dichiarata decaduta dalla prova finalizzata all'escussione dei testimoni Tes_1
e mentre, in relazione al testimone parte
[...] Testimone_2 Testimone_3 attrice - all'udienza del 15 febbraio 2019 – ha dichiarato di rinunciare all'escussione dello stesso e parte convenuta ha accettato siffatta rinuncia.
A fronte del fatto che non si è, pertanto, proceduto all'audizione di alcun testimone al fine di verificare l'avvenuta verificazione del fatto secondo le modalità descritte dagli attori, non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità del . Controparte_1
Ciò in quanto dal Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose redatto dall'Ass. e dall'Ass. non può evincersi con un ragionevole grado Tes_4 Per_1 di probabilità l'esatta dinamica del fatto occorso in data 24 ottobre 2010.
In particolare, si osserva che gli Operatori di Polizia – intervenuti nell'immediatezza del fatto
– hanno concluso nel senso che – secondo la propria ricostruzione - la causa dell'incidente fosse da “ricondurre alla velocità non commisurata alle condizioni della strada in quanto bagnata da pioggia precedentemente caduta ovvero dalle condizioni dei pneumatici usurati anteriori”.
Il responsabile dell'ufficio, Sostituto CommiSSrio , ha invece rilevato che Persona_2 secondo il parere dell'Ufficio medesimo, “la causa della perdita del controllo del veicolo è da attribuire al pannello staccatosi dalla volta della galleria in quanto, lo stesso, veniva rinvenuto e rimosso dal piano viabile”.
È evidente, dunque, che non sussiste alcuna certezza in ordine alla ricostruzione del sinistro e che, in assenza di qualsiasi elemento certo e oggettivo rinvenibile negli atti di causa, non poSS rinvenirsi alcuna dimostrazione in ordine all'esistenza del sinistro secondo le modalità descritte dagli attori o, comunque, della riconducibilità dell'evento al fatto che il CP_1 avesse omesso di adempiere ai suoi obblighi di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti.
In particolare, non può non evidenziarsi che il conducente del mezzo – Parte_3
– così come riportato nel predetto prontuario ha dichiarato che “un oggetto in plastica –
[...] presumibilmente un pannello volante dalla volta della galleria arrivava sul parabrezza”, ma – dalle fotografie in atti – può agevolmente riscontrarsi che il parabrezza dell'autovettura non abbia riportato alcun danno.
A fronte di siffatte contraddizioni non può non escludersi sia che il pannello fosse già sul manto autostradale e sia che il violento impatto tra l'autovettura ed il guardrail sia avvenuto Contr per cause del tutto autonome rispetto alla condotta del
Per le ragioni esposte non potendosi, evidentemente, ricavare alcun elemento istruttorio utile per la ricostruzione della dinamica dalle certificazioni mediche in atti e dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione delle risultanze dei rilievi operati dagli Operatori di Polizia, sussistono gravi motivi per compensare le spese in ragione della metà. La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico degli attori in solido.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese del giudizio in ragione della metà e condanna gli attori in solido al pagamento della restante metà in favore di parte convenuta, liquidata in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese di c.t.u. Così deciso in Messina il 09/07/2025
Il Giudice dott.SS VI UZ