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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20063 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20063/2017 viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Stilo FR nell'interesse di
[...]
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato il Pt_1
6.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.09.2025 (fissata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – come da provvedimento del
4.05.2024 poi reiterato) pronuncia la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Romeo Palamara in via F.
Mancuso, Lipari, rappresentato e difeso dall'avv. FR Stilo giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
c.f.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per procura speciale alle liti in atti, dall'avv. Milena
Sindoni, funzionario preposto all'Ufficio Legale del elettivamente CP_1
domiciliato per la carica presso la casa comunale CONVENUTO
avente ad oggetto: lesione personale.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il rappresentando che tra la notte del 16 e il 17 Controparte_1
agosto del 2015, alle ore 23,00 circa, mentre camminava in via AR IS,
Stromboli, in direzione di via Marina, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo, a suo dire, a circa due metri dal fondo stradale, stante la presenza di un dislivello, e a causa della insufficiente illuminazione. Esponeva che, a seguito della caduta, egli riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale sicché, quella stessa sera, veniva trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale Papardo di Messina, ove gli si diagnosticava “sublussazione acromion claveare destra e problemi al ginocchio sinistro” ed era dimesso con una prognosi di guarigione di venti giorni e applicazione di un tutore. L'attore riferiva di essersi poi sottoposto a controlli medici (radiografici ed ortopedici) alla spalla destra e al ginocchio sinistro, nonché ad ulteriori visite mediche, riportando “una lunga inabilità temporanea, ma anche una invalidità permanente” e subendo “in ogni caso un danno biologico…nonché autonomi danni patrimoniali”. Pertanto, il Pt_1
infruttuosamente, inviava lettera di raccomandata A/R in data 18.02.2016, pervenuta il 20.02.2016, al Quindi, si rivolgeva all'intestato Controparte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate: “1) accertare la responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso Controparte_1
per cui è causa, avvenuto la notte tra il 16-17 Agosto 2015 nell'isola di Stromboli e per
l'effetto condannare il detto in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni, subite da
[...]
ed, in particolare: 1) dell'importo di €.18.455,00 a titolo di risarcimento del Pt_1
danno non patrimoniale, di cui €.10.955,00 quale danno biologico nella percentuale del 5% e danno da invalidità permanente ed invalidità temporanea, dell'importo di
€.6.000,00 quale danno morale e dell'importo di €.1.500,00 quale risarcimento per non
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aver potuto godere delle vacanze. 2) Nonché il danno patrimoniale quantificato in
€.5.637,91, di cui €.2.402,26 per le spese di soggiorno e di viaggio, €.735,65 per spese mediche documentate, di €.1.500,00 per spese non documentabili (vestiario, trasporti, collaborazioni), di €.1.000,00 quale lucro cessante e così la complessiva somma di
€.24.092,91 (18.455,00+5.637,91) od a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. 3) Con vittoria di spese e competenze di giustizie, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Con comparsa depositata in data 21.11.2017, si costituiva in giudizio il
[...]
che deduceva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto basata CP_1
su riferimenti generici sia avuto riguardo alla responsabilità ex art 2051 c.c. sia, in via subordinata, alla responsabilità ex art 2043 c.c. Concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le domande, anche istruttorie, avanzate da parte attrice ovvero, in subordine, concludeva per il riconoscimento della responsabilità concorsuale di parte attrice con una pronunzia a carico dell'Ente in ragione dell'effettivo danno provato, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 26.05.2018 era ammessa la prova per testi articolata da parte attrice, limitatamente alle circostanze dettagliatamente indicate nella citata ordinanza.
Dopo l'escussione dei testi è stata disposta la C.T.U., richiesta sulla persona dell'attore. Depositata la relazione in data 10.12.2023, parte attrice concludeva come da note scritte pervenute ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.09.2025 e, in particolare ha chiedeva di “Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del
per l'effetto dell'evento lesivo l'attore ha subito lesioni personali che Controparte_2
hanno causato un danno biologico valutabile nell'8% di invalidità permanente per
€12.786,24 con una Inv. Temp. Tot di giorni 40; una Inv. Temp. parziale al 75% di 10 giorni,; una Inv. Temp. Parz. al 25% di 10 giorni per totali€ 3.089,90; un danno Pag. 3 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
patrimoniale per spese mediche di € 735,65, spese non documentabili per €1.500,00, un danno per le vacanze interrotte di €1.000,00, un danno morale 33% per € 5.291,52 e così per un totale di € 24.403,31 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo, o quella diversa misura che sarà determinata c) subordinatamente se ritenuto un danno biologico del 5% valutare quest'ultimo in € 5.708,15, la Inv. Temp. complessiva in € 3.089,90, il danno morale al 33% in €2.932,39, spese mediche €
735,65, spese non documentate per € 1.500,00, il danno per le vacanze interrotte per
€1.000,00 e così per un Totale di € 14.966,09 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro, o quella diversa misura che sarà determinata.”
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione all'udienza del 6.02.2025, rimessa poi per i medesimi adempimenti all'udienza del 15.09.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti), e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso, in merito alla nota proveniente dall'avv. Sindoni e depositata in data 6/07/2026, che quanto in essa esposto non rientri fra le ipotesi previste dalla legge determinanti la interruzione del giudizio;
né sia assimilabile alla ipotesi di decesso dell'avvocato ovvero della sua cancellazione dall'Albo professionale, causa anch'esse di interruzione del giudizio, poiché come detto nella medesima nota “... dal 15 giugno 2022-come risulta dall'albo avvocati di Messina- è stato trasferito per comando alla Avvocatura Inail di Messina e dunque a far tempo dal 15 giugno 2022 non è più avvocato del comune di Lipari...”, ipotesi equiparabile alla rinuncia ovvero alla revoca del mandato che, ex art. 301 cpc ultimo comma, non sono causa di interruzione.
Nel merito.
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L'attore ha imputato la responsabilità della caduta in questione alla sconnessione del manto stradale, configurante una situazione non visibile e non prevedibile, per cui egli rovinava nel terrapieno sottostante, procurandosi le lamentate lesioni.
L'attore, pertanto, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento CP_1
dei danni subiti a seguito del sinistro.
La controversia, in tali termini sintetizzata, richiama la nota tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche. A tal proposito è noto che risulta ormai abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A. con titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., sostituendosi il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4039 del 2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 2009). Nel caso di strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, l'Ente proprietario risponde, ai sensi dell'art. 2051 C.C., dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso. Di recente la S. C. ha richiamato, con la sentenza 13/01/2015 n. 287, noti principi in tema di responsabilità oggettiva con riferimento al danno provocato dalla cosa in custodia, che comporta l'imputabilità dell'evento dannoso, in capo al soggetto che esercita tale potere, salvo il caso fortuito, configurabile anche alla stregua di un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Per quanto concerne, dunque, il riparto dell'onere della prova, la Corte di
Cassazione, facendo applicazione dei principi consolidatisi con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, ha affermato che “…graverà sul danneggiato
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l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A...” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006); graverà sull' convenuto, invece, fornire “..la prova del fortuito, consistente non CP_3
già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni” o dal fatto “estraneo” alla sfera di custodia -ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod. strada;
art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994;
D.M. LL.PP. n. 223 del 1992) e già del principio generale del “neminem laedere”, di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa” (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006).
Sulla base di tali premesse occorre, allora, verificare se nella fattispecie in esame sussistano i presupposti per l'affermazione della responsabilità per danno da cose in custodia.
La prima questione che occorre esaminare riguarda la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. La custodia postula l'esistenza di un effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete di regola al proprietario, ma che può competere anche al possessore o detentore. Nel caso di specie è pacifico che il sinistro oggetto di causa è avvenuto in una strada comunale e, di conseguenza, non può dubitarsi che la strada fosse nella custodia del quale soggetto che aveva l'effettivo potere di CP_1
ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa.
Il secondo elemento della fattispecie che occorre indagare riguarda l'esistenza del Pag. 6 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
nesso eziologico tra il sinistro e la cosa, che sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa (Cass. 7276/97; Cass. 6407/87).
Ebbene, dall'istruttoria espletata appare avvalorato quanto esposto dal Pt_1
in ordine alla verificazione del sinistro nelle circostanze di spazio e di luogo allegate in atti, stante la situazione di pericolo non visibile e non prevedibile
(“fondo stradale sconnesso e sdrucciolevole, dall'assenza di luci e di transennamenti”,
v. memoria ex art. 183 c.p.c. n.2 del 20.04.2018) e ai traumi riportati dal Pt_1
come accertati dal CTU dott. (v. infra), con l'effetto che va Persona_1
ritenuta la responsabilità del convenuto per il danno subito nei termini CP_1
di seguito indicati.
Nello specifico, quanto alla dinamica del sinistro, il teste ha Testimone_1
affermato: “Riguardo alla prima circostanza che mi viene letta” (v. circostanza n. 1 della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, per come ammessa con l'ordinanza del 26.05.2018 “Vero che, la notte del 16 Agosto del 2015,
[...]
, che era in vacanza sull'isola di Stromboli, nell'immobile preso in affitto in Via Pt_1
AR IS, verso le ore 23.00, percorreva a piedi la suddetta Via C. IS senza illuminazione, in direzione di Via Marina”), “posso dire che io sono intervenuto sul posto, avvisato dalla guardia medica di Stromboli che coadiuvava per il soccorso in elicottero e quindi ci occupiamo che l'infortunato giunga alla pista e venga imbarcato sull'elicottero. Ciò detto arrivato sul posto, ho trovato una persona corpulenta distesa per terra, nella parte sottostante la via AR IS che penso che sia privata e all'epoca non recintata;
e adesso invece mi risulta recintata. Confermo poi che la via
AR IS è senza illuminazione e, se non ricordo male, anche l'orario del fatto è avvenuto intorno alle 23:00”; “Confermo che sul posto c'erano delle persone che non so
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se erano i familiari e che hanno coadiuvato i soccorsi, coordinati da me, e con me c'era un altro militare di cui non ricordo il nome”; “Della circostanza di cui al punto 4 (v. circostanza n. 4 della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, “Vero che i sanitari della guardia medica, dopo aver prestato i primi soccorsi, attesa la gravità delle lesioni riportate da allertavano l'elisoccorso 118 di Parte_1
Messina, che con l'elicottero trasportava l'infortunato presso Parte_1
l'Ospedale Papardo di Messina, dove veniva riscontrata la lussazione della spalla destra, sospetta frattura acromion clavicare, trauma al ginocchio sinistro con prognosi di 20 giorni“) posso dire che l'infortunato è stato imbarcato sull'elicottero e trasportato all'ospedale Papardo di Messina, così come mi ha riferito il pilota” (v. processo verbale dell'11.10.2018). Parimenti, il teste pur non avendo Testimone_2
visto personalmente la caduta, riferiva circostanze rilevanti ai fini del decidere.
Ha dichiarato testualmente “Confermo che il 16 agosto 2015, era in Parte_1
vacanza all'isola di Stromboli unitamente a me e alla figlia di primo letto e verso le
23:00 percorrevano tutti la via AR IS di Stromboli e ricordo che lui era un paio di metri avanti, davanti a noi. Ricordo altresì che la strada non era illuminata”.
“Confermo altresì che la suddetta strada cioè la via AR IS, presentava un dislivello rispetto al fondo sottostante di circa 2 m e non vi era transennamento né protezione laterale. Confermo che cadeva e precipitava sul suddetto Parte_1
fondo. Preciso che io mi trovavo assieme alla figlia e stavamo Persona_2
chiudendo il portone d'ingresso ed abbiamo sentito un rumore ed un tonfo”. “Confermo che sono stata io con la figlia chiara ad attirare l'attenzione di alcuni passanti e con essi a prestare le prime cure al e a chiamare il 118. Giunti sul posto gli Pt_1
operatori sanitari, hanno chiamato loro i carabinieri”. “Confermo altresì che intervenne l'elisoccorso che trasportò a Messina, all'ospedale Parte_1
Papardo. E lungo il viaggio fu accompagnato dalla figlia ” (v. processo verbale Per_2
dell'udienza dell'16.09.2019). Le dichiarazioni di cui sopra erano poi comprovate dalla documentazione fotografica allegata all'atto di citazione (v. all.ti 28, 29, 30),
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ove si evince che la via AR IS di Stromboli presentava un avvallamento e dislivello laterale rispetto alla sede stradale e, quindi, una situazione di pericolo non segnalata né transennata e che non sussistevano condizioni di sufficiente visibilità. A tal riguardo, va considerato che l'occorso si è verificato verso le ore
23:00, ovvero in assenza di luce naturale, nonché in condizioni di scarsa illuminazione pubblica, come riferito dai testi.
Quindi, sull'an debeatur, risulta provato il nesso eziologico tra il sinistro oggetto del procedimento ed i danni alla persona lamentati da in Parte_1
virtù non solo degli esiti delle prove testimoniali, ma sulla base della documentazione medica prodotta nonché, a fortiori, dagli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., dott. , chiamato ad illustrare le cause a cui Persona_1
ascrivere la dinamica dell'incidente. Segnatamente, dal certificato del pronto soccorso di Messina del 17.08.2015 infatti è emerso che il riferiva Pt_1
“caduta accidentale a Stromboli” e presentava “sublussazione acromion claveare destra e problemi al ginocchio sinistro “(v. all. 3 dell'atto di citazione). In sede di consulenza tecnica, il consulente – ricorrendo ad uno scrupoloso accertamento, analitico e ben motivato, che può recepirsi ai fini della presente decisione - ha accertato e dichiarato la sussistenza del “nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate” nonché del “nesso causale tra la le lesioni riportate in occasione del sinistro per cui è causa e i postumi oggi obiettivabili” ed ha altresì riscontrato la sussistenza di esiti del suddetto trauma riferendo che il risultava “affetto Pt_1
da esiti dolorosi di persistente lussazione completa acromion-claveare in arto dominante” (v. pag. 3 della relazione medico legale depositata il 10.12.2023).
L'istruttoria compiuta, pertanto, consente di affermare che nella fattispecie in esame sussiste la responsabilità del da cose in custodia, ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c. Infatti, il nesso eziologico tra il sinistro e la cosa sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e
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sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa (Cass. 7276/97; Cass. 6407/87).
Ritenuta, quindi, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, può affermarsi la responsabilità del in relazione al sinistro per Controparte_1
cui è causa.
Sul punto, il non ha fornito la prova che l'alterazione dei Controparte_1
luoghi fosse imprevista. Parte attrice ha, quindi, fornito la prova dell'evento, mentre il convenuto non ha fornito la prova del caso fortuito, che lo CP_1
avrebbe esonerato da responsabilità. Ritiene tuttavia questo giudice che nel caso di specie sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Al riguardo occorre ricordare che l'ipotesi del concorso colposo del danneggiato è astrattamente ravvisabile anche nell'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia.
Infatti, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08/05/2008,
n. 11227; Cass. 06/07/2006, n. 15384). L'art. 1227 c.c., comma 1, a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità oggettiva del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. (Cass.
20/07/2002, n. 10641; Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n.
7727). Pag. 10 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
Orbene, applicando i superiori principi e avuto riguardo alle specificità dell'occorso, deve ritenersi che alla causazione del danno abbia concorso anche la negligenza dell'attore il quale ha omesso di prestare la dovuta attenzione mentre camminava sul manto stradale. Va considerata, infatti, la particolarità dei luoghi dell'isola di Stromboli, che si caratterizzano tutti per la minima illuminazione serale, tant'è che è in uso camminare lungo le vie di notte con torce
–particolarità diffusa su tutta la isola e che non poteva non essere nota all'attore peraltro già in passato frequentatore dei luoghi (“qualche anno prima avevo villeggiato a Stromboli ma in un'altra zona”, v. ancora dichiarazioni rese dal teste all'udienza dell'16.09.2019), sicché, anche in condizioni di Testimone_2
normalità della strada, può essere pretesa la massima attenzione ai frequentatori dell'isola. In buona sostanza, l'attore avrebbe potuto rilevare il dislivello stradale o comunque avrebbe potuto evitare di caderci rovinosamente dentro, atteso che, come si evince dall'istruttoria espletata e dalla documentazione fotografica versata in atti, si trattava di un dissesto importante, del quale avrebbe potuto avvedersi ove avesse prestato maggiore attenzione mentre percorreva la strada, tenuto altresì conto della scarsa visibilità nell'ora tarda del sinistro.
Tali considerazioni, se pur non valgono, a parere di questo giudice, ad escludere la responsabilità del per l'omessa manutenzione della strada, appaiono CP_1
comunque idonee a configurare un concorso colposo, equitativamente determinato in misura pari al 50%, nella causazione del sinistro in capo all'attore, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.
Accertata quindi la responsabilità concorrente del convenuto ex art. CP_1
2051 c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità dello stesso, i danni subiti dall'attore a causa del sinistro de quo
In punto di danno si rileva che la consulenza medico legale, eseguita dal dott. Pag. 11 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
, risulti fondata su scrupoloso accertamento, analitica e ben Persona_1
motivata sicché può recepirsi ai fini della presente decisione. In particolare, il consulente ha concluso che il sinistro ha provocato all'attore una inabilità temporanea parziale di giorni 40 al 75%, di giorni 20 al 50% e di giorni 10 al 25%; nonché una invalidità permanente pari al 5 % (v. pagg.
4-5 della CTU in atti), che costituisce danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute.
Pretestuose risultano le critiche avanzate dall'attore in seno alle note dell'11.04.2024 concernenti il grado di inabilità assoluta/temporanea calcolata dal consulente (v. note in atti). Si osserva, innanzitutto, che parte attrice non ha inviato al consulente, nel termine assegnato per osservazioni ex art. 195 c.p.c., alcuna contestazione medico-legale. Di contro, le conclusioni rassegnate dal CTU possono essere condivise posto che l'incidenza e l'entità del dato patologico contestato (ovvero l'utilizzo da parte del di un tutore sull'arto superiore Pt_1
destro per un periodo di 40 giorni) risultano essere state valutate nel grado di inabilità temporanea parziale al 75%, non ravvisandosi, pertanto, alcuna carenza o deficienza diagnostica all'elaborato peritale.
In ordine al quantum, questo Tribunale ritiene di assumere come valore orientativo quello espresso dalle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, anche nell'ipotesi di postumi di lieve entità ove non connessi alla circolazione stradale, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale (cfr. Cass. Civ., sez. III,
06/03/2014, n. 5243). Al riguardo, è bene precisare che il danno non patrimoniale
è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
l'interpretazione costituzionale dell'art.
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2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Inoltre, in relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno “micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico-fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno non patrimoniale
(cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Di talché, venendo alla quantificazione della somma spettante all'attore, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (52, essendo nato il
3.06.1963 ed accaduto il sinistro il 16-17/08/2015), va liquidato un risarcimento pari, complessivamente, a € 8.095,80 (di cui: €. 1.685,40 per invalidità temporanea parziale al 75%; €. 561,80 per invalidità temporanea parziale al 50%;
€. 140,45 per quella al 25% ed €. 5.708,15 per danno biologico permanente).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo né ad un'ulteriore personalizzazione del danno, non avendo l'istante neanche allegato in cosa si fosse sostanziato il pregiudizio derivatogli, né la serietà di esso, tale da supportare
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la domanda e di giustificarne l'accoglimento, dovendosi piuttosto ritenere già pienamente ristorato il danno non patrimoniale, stante la natura unitaria ed omnicomprensiva, con la liquidazione del pregiudizio derivato dalle lesioni subite al bene salute. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione dì diritti inviolabili della persona, costituisce infatti danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato (cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto
2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724; Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828;
Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 1604).
Nel caso de quo non vi è prova alcuna che il abbia subito un pregiudizio Pt_1
ulteriore, in termini di sofferenza psichica e fisica, rispetto a quanto già liquidato a titolo di danno non patrimoniale sotto la "voce" danno biologico. In particolare, nulla è emerso in sede di CTU medico-legale. Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di liquidazione di pregiudizi non patrimoniali ulteriori rispetto alla lesione del diritto alla salute.
Né risulta che il abbia rinunciato alla vacanza stessa, per la quale egli ha Pt_1
avanzato domanda risarcitoria per “l'importo di €.1.500,00 quale risarcimento per non aver potuto godere delle vacanze”, parametrando il danno non patrimoniale a quanto speso per l'affitto della casa a Stromboli (v. atto di citazione e all.18).
Talaltro, l'attore ha aggiunto tale voce di danno nel ristoro della componente patrimoniale “per le spese di soggiorno e di viaggio” (v. atto di citazione), facendo convergere la domanda tra il danno non patrimoniale da vacanza rovinata e il danno emergente da possibilità di godimento perduta. Tuttavia, la richiesta appare infondata tanto per l'una che per l'altra voce di danno. Invero, la stessa teste convivente di parte attrice, ha riferito che il Testimone_2 Pt_1
“il giorno dopo fu dimesso su sua richiesta e tornò a Stromboli” e, insieme con i familiari “sono rientrati a Napoli il 28 agosto 2015”, portando a termine la vacanza
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programmata, posto che “l'affitto della casa era previsto dal 15 al 28 agosto 2015”
(v. processo verbale dell'udienza dell'16.09.2019), sicché è emerso che l'attore ha potuto usufruire della struttura e che la vacanza non è risultata compromessa.
Pertanto, queste ulteriori voci di danno non patrimoniale debbono essere respinte e la domanda dell'attore deve essere accolta per la somma determinata in complessivi € 8.095,80.
Considerato però il concorso di colpa dell'attore nella misura in precedenza indicata che, se attenua, non esclude la responsabilità dell'Ente convenuto, la somma dovuta da quest'ultimo alla stessa parte attrice è pari alla complessiva somma di € 4.047,9 già decurtata del 50% per il dichiarato concorso, già rivalutata alla data odierna perché calcolata sulla base di valori attuali, oltre gli interessi legali dalla data del fatto (16.08.2015) alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati secondo l'indirizzo giurisprudenziale manifestato in Cass. Sezioni Unite
17.2.1995 n. 1712, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Con riguardo al danno patrimoniale, sulla scorta della documentazione prodotta, deve riconoscersi all'attore l'importo di €.337,75, pari al %50 delle spese mediche e spese connesse alle cure e terapie, così come riconosciute dal CTU (il quale ha operato una valutazione di congruità delle spese documentate dal nella Pt_1
misura complessiva di €. 675,50; v. relazione peritale e all.ti 6,7,9,10,11,14,15,16 dell'atto di citazione). La cifra liquidata a titolo di danno patrimoniale rappresenta voce di danno emergente e quindi vanno accordati, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita dalla data dell'esborso, gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali Pag. 15 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
sulla cifra così determinata dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Risultano infondate le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dal Sul Pt_1
punto, non può essere accolta la richiesta di rimborso per le “spese non documentabili (vestiario, trasporti, collaborazioni)” stante la genericità delle stesse e considerato che, talaltro, dei biglietti di trasporto allegati non è stata fornita la prova dell'effettivo esborso da parte del (v. all. 20, 21, 22 dell'atto di Pt_1
citazione). In mancanza di utile allegazione, non può riconoscersi la somma richiesta, nemmeno in via equitativa. Non vi è prova, inoltre, che egli abbia dovuto sostenere un maggior addebito dei costi della vacanza (id est “per le spese di soggiorno e di viaggio”) a causa dell'avvenuto sinistro, sicché non va accolta la relativa domanda risarcitoria.
Parimenti, non sussiste alcuna prova del danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella “mancata acquisizione di beni e di vantaggi economici dei quali il danneggiato avrebbe disposto se non fosse avvenuto l'evento lesivo” (v. atto di citazione). Invero, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance", inoltre, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità,
e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 4052/2009; 11353/2010; 22376/2012). Mentre, nel caso di specie, l'attore non ha provveduto a formulare mezzi di prova che conducessero ad accertare quali fossero le “occasioni” perdute, né ha spiegato il ragionamento logico, aritmetico ed economico seguito per giungere a un mancato guadagno di
€.1.000,00, sicché la domanda va rigettata.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio che ha determinato l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto Pag. 16 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
preteso e del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore, vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e, fra esse, in ragione di metà ciascuno, con obbligo di restituzione all'attore per quanto eventualmente anticipato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n. 20063/2017 R. G., così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda attorea, nei limiti e per le causali di cui in parte motiva, e dichiara la responsabilità del in Controparte_1
persona del Sindaco p.t. per quanto occorso all'attore in data
16.08.2015, nei termini esposti in parte motiva;
2. CONDANNA, per l'effetto, il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento in favore di della Parte_1
somma pari a €. 4.385,65, già decurtata del 50% a titolo di concorso dell'attore (complessiva di €.4.047,9 a titolo di danno non patrimoniale complessivamente considerato e di €.337,75 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche e di cura documentate); somma già rivalutata alla data odierna perché calcolata sulla base di valori attuali, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro
(16.08.2015), sino al soddisfo sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di Pag. 17 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3. COMPENSA le spese di giudizio tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u. poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuno.
Così deciso in Barcellona P. G. il 15.10.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got FR ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20063/2017 viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Stilo FR nell'interesse di
[...]
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato il Pt_1
6.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.09.2025 (fissata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – come da provvedimento del
4.05.2024 poi reiterato) pronuncia la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Romeo Palamara in via F.
Mancuso, Lipari, rappresentato e difeso dall'avv. FR Stilo giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
c.f.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per procura speciale alle liti in atti, dall'avv. Milena
Sindoni, funzionario preposto all'Ufficio Legale del elettivamente CP_1
domiciliato per la carica presso la casa comunale CONVENUTO
avente ad oggetto: lesione personale.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il rappresentando che tra la notte del 16 e il 17 Controparte_1
agosto del 2015, alle ore 23,00 circa, mentre camminava in via AR IS,
Stromboli, in direzione di via Marina, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo, a suo dire, a circa due metri dal fondo stradale, stante la presenza di un dislivello, e a causa della insufficiente illuminazione. Esponeva che, a seguito della caduta, egli riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale sicché, quella stessa sera, veniva trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale Papardo di Messina, ove gli si diagnosticava “sublussazione acromion claveare destra e problemi al ginocchio sinistro” ed era dimesso con una prognosi di guarigione di venti giorni e applicazione di un tutore. L'attore riferiva di essersi poi sottoposto a controlli medici (radiografici ed ortopedici) alla spalla destra e al ginocchio sinistro, nonché ad ulteriori visite mediche, riportando “una lunga inabilità temporanea, ma anche una invalidità permanente” e subendo “in ogni caso un danno biologico…nonché autonomi danni patrimoniali”. Pertanto, il Pt_1
infruttuosamente, inviava lettera di raccomandata A/R in data 18.02.2016, pervenuta il 20.02.2016, al Quindi, si rivolgeva all'intestato Controparte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate: “1) accertare la responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso Controparte_1
per cui è causa, avvenuto la notte tra il 16-17 Agosto 2015 nell'isola di Stromboli e per
l'effetto condannare il detto in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni, subite da
[...]
ed, in particolare: 1) dell'importo di €.18.455,00 a titolo di risarcimento del Pt_1
danno non patrimoniale, di cui €.10.955,00 quale danno biologico nella percentuale del 5% e danno da invalidità permanente ed invalidità temporanea, dell'importo di
€.6.000,00 quale danno morale e dell'importo di €.1.500,00 quale risarcimento per non
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aver potuto godere delle vacanze. 2) Nonché il danno patrimoniale quantificato in
€.5.637,91, di cui €.2.402,26 per le spese di soggiorno e di viaggio, €.735,65 per spese mediche documentate, di €.1.500,00 per spese non documentabili (vestiario, trasporti, collaborazioni), di €.1.000,00 quale lucro cessante e così la complessiva somma di
€.24.092,91 (18.455,00+5.637,91) od a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. 3) Con vittoria di spese e competenze di giustizie, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Con comparsa depositata in data 21.11.2017, si costituiva in giudizio il
[...]
che deduceva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto basata CP_1
su riferimenti generici sia avuto riguardo alla responsabilità ex art 2051 c.c. sia, in via subordinata, alla responsabilità ex art 2043 c.c. Concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le domande, anche istruttorie, avanzate da parte attrice ovvero, in subordine, concludeva per il riconoscimento della responsabilità concorsuale di parte attrice con una pronunzia a carico dell'Ente in ragione dell'effettivo danno provato, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 26.05.2018 era ammessa la prova per testi articolata da parte attrice, limitatamente alle circostanze dettagliatamente indicate nella citata ordinanza.
Dopo l'escussione dei testi è stata disposta la C.T.U., richiesta sulla persona dell'attore. Depositata la relazione in data 10.12.2023, parte attrice concludeva come da note scritte pervenute ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.09.2025 e, in particolare ha chiedeva di “Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del
per l'effetto dell'evento lesivo l'attore ha subito lesioni personali che Controparte_2
hanno causato un danno biologico valutabile nell'8% di invalidità permanente per
€12.786,24 con una Inv. Temp. Tot di giorni 40; una Inv. Temp. parziale al 75% di 10 giorni,; una Inv. Temp. Parz. al 25% di 10 giorni per totali€ 3.089,90; un danno Pag. 3 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
patrimoniale per spese mediche di € 735,65, spese non documentabili per €1.500,00, un danno per le vacanze interrotte di €1.000,00, un danno morale 33% per € 5.291,52 e così per un totale di € 24.403,31 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo, o quella diversa misura che sarà determinata c) subordinatamente se ritenuto un danno biologico del 5% valutare quest'ultimo in € 5.708,15, la Inv. Temp. complessiva in € 3.089,90, il danno morale al 33% in €2.932,39, spese mediche €
735,65, spese non documentate per € 1.500,00, il danno per le vacanze interrotte per
€1.000,00 e così per un Totale di € 14.966,09 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro, o quella diversa misura che sarà determinata.”
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione all'udienza del 6.02.2025, rimessa poi per i medesimi adempimenti all'udienza del 15.09.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti), e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso, in merito alla nota proveniente dall'avv. Sindoni e depositata in data 6/07/2026, che quanto in essa esposto non rientri fra le ipotesi previste dalla legge determinanti la interruzione del giudizio;
né sia assimilabile alla ipotesi di decesso dell'avvocato ovvero della sua cancellazione dall'Albo professionale, causa anch'esse di interruzione del giudizio, poiché come detto nella medesima nota “... dal 15 giugno 2022-come risulta dall'albo avvocati di Messina- è stato trasferito per comando alla Avvocatura Inail di Messina e dunque a far tempo dal 15 giugno 2022 non è più avvocato del comune di Lipari...”, ipotesi equiparabile alla rinuncia ovvero alla revoca del mandato che, ex art. 301 cpc ultimo comma, non sono causa di interruzione.
Nel merito.
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L'attore ha imputato la responsabilità della caduta in questione alla sconnessione del manto stradale, configurante una situazione non visibile e non prevedibile, per cui egli rovinava nel terrapieno sottostante, procurandosi le lamentate lesioni.
L'attore, pertanto, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento CP_1
dei danni subiti a seguito del sinistro.
La controversia, in tali termini sintetizzata, richiama la nota tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche. A tal proposito è noto che risulta ormai abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A. con titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., sostituendosi il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4039 del 2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 2009). Nel caso di strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, l'Ente proprietario risponde, ai sensi dell'art. 2051 C.C., dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso. Di recente la S. C. ha richiamato, con la sentenza 13/01/2015 n. 287, noti principi in tema di responsabilità oggettiva con riferimento al danno provocato dalla cosa in custodia, che comporta l'imputabilità dell'evento dannoso, in capo al soggetto che esercita tale potere, salvo il caso fortuito, configurabile anche alla stregua di un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Per quanto concerne, dunque, il riparto dell'onere della prova, la Corte di
Cassazione, facendo applicazione dei principi consolidatisi con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, ha affermato che “…graverà sul danneggiato
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l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A...” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006); graverà sull' convenuto, invece, fornire “..la prova del fortuito, consistente non CP_3
già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni” o dal fatto “estraneo” alla sfera di custodia -ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod. strada;
art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994;
D.M. LL.PP. n. 223 del 1992) e già del principio generale del “neminem laedere”, di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa” (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006).
Sulla base di tali premesse occorre, allora, verificare se nella fattispecie in esame sussistano i presupposti per l'affermazione della responsabilità per danno da cose in custodia.
La prima questione che occorre esaminare riguarda la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. La custodia postula l'esistenza di un effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete di regola al proprietario, ma che può competere anche al possessore o detentore. Nel caso di specie è pacifico che il sinistro oggetto di causa è avvenuto in una strada comunale e, di conseguenza, non può dubitarsi che la strada fosse nella custodia del quale soggetto che aveva l'effettivo potere di CP_1
ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa.
Il secondo elemento della fattispecie che occorre indagare riguarda l'esistenza del Pag. 6 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
nesso eziologico tra il sinistro e la cosa, che sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa (Cass. 7276/97; Cass. 6407/87).
Ebbene, dall'istruttoria espletata appare avvalorato quanto esposto dal Pt_1
in ordine alla verificazione del sinistro nelle circostanze di spazio e di luogo allegate in atti, stante la situazione di pericolo non visibile e non prevedibile
(“fondo stradale sconnesso e sdrucciolevole, dall'assenza di luci e di transennamenti”,
v. memoria ex art. 183 c.p.c. n.2 del 20.04.2018) e ai traumi riportati dal Pt_1
come accertati dal CTU dott. (v. infra), con l'effetto che va Persona_1
ritenuta la responsabilità del convenuto per il danno subito nei termini CP_1
di seguito indicati.
Nello specifico, quanto alla dinamica del sinistro, il teste ha Testimone_1
affermato: “Riguardo alla prima circostanza che mi viene letta” (v. circostanza n. 1 della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, per come ammessa con l'ordinanza del 26.05.2018 “Vero che, la notte del 16 Agosto del 2015,
[...]
, che era in vacanza sull'isola di Stromboli, nell'immobile preso in affitto in Via Pt_1
AR IS, verso le ore 23.00, percorreva a piedi la suddetta Via C. IS senza illuminazione, in direzione di Via Marina”), “posso dire che io sono intervenuto sul posto, avvisato dalla guardia medica di Stromboli che coadiuvava per il soccorso in elicottero e quindi ci occupiamo che l'infortunato giunga alla pista e venga imbarcato sull'elicottero. Ciò detto arrivato sul posto, ho trovato una persona corpulenta distesa per terra, nella parte sottostante la via AR IS che penso che sia privata e all'epoca non recintata;
e adesso invece mi risulta recintata. Confermo poi che la via
AR IS è senza illuminazione e, se non ricordo male, anche l'orario del fatto è avvenuto intorno alle 23:00”; “Confermo che sul posto c'erano delle persone che non so
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se erano i familiari e che hanno coadiuvato i soccorsi, coordinati da me, e con me c'era un altro militare di cui non ricordo il nome”; “Della circostanza di cui al punto 4 (v. circostanza n. 4 della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, “Vero che i sanitari della guardia medica, dopo aver prestato i primi soccorsi, attesa la gravità delle lesioni riportate da allertavano l'elisoccorso 118 di Parte_1
Messina, che con l'elicottero trasportava l'infortunato presso Parte_1
l'Ospedale Papardo di Messina, dove veniva riscontrata la lussazione della spalla destra, sospetta frattura acromion clavicare, trauma al ginocchio sinistro con prognosi di 20 giorni“) posso dire che l'infortunato è stato imbarcato sull'elicottero e trasportato all'ospedale Papardo di Messina, così come mi ha riferito il pilota” (v. processo verbale dell'11.10.2018). Parimenti, il teste pur non avendo Testimone_2
visto personalmente la caduta, riferiva circostanze rilevanti ai fini del decidere.
Ha dichiarato testualmente “Confermo che il 16 agosto 2015, era in Parte_1
vacanza all'isola di Stromboli unitamente a me e alla figlia di primo letto e verso le
23:00 percorrevano tutti la via AR IS di Stromboli e ricordo che lui era un paio di metri avanti, davanti a noi. Ricordo altresì che la strada non era illuminata”.
“Confermo altresì che la suddetta strada cioè la via AR IS, presentava un dislivello rispetto al fondo sottostante di circa 2 m e non vi era transennamento né protezione laterale. Confermo che cadeva e precipitava sul suddetto Parte_1
fondo. Preciso che io mi trovavo assieme alla figlia e stavamo Persona_2
chiudendo il portone d'ingresso ed abbiamo sentito un rumore ed un tonfo”. “Confermo che sono stata io con la figlia chiara ad attirare l'attenzione di alcuni passanti e con essi a prestare le prime cure al e a chiamare il 118. Giunti sul posto gli Pt_1
operatori sanitari, hanno chiamato loro i carabinieri”. “Confermo altresì che intervenne l'elisoccorso che trasportò a Messina, all'ospedale Parte_1
Papardo. E lungo il viaggio fu accompagnato dalla figlia ” (v. processo verbale Per_2
dell'udienza dell'16.09.2019). Le dichiarazioni di cui sopra erano poi comprovate dalla documentazione fotografica allegata all'atto di citazione (v. all.ti 28, 29, 30),
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ove si evince che la via AR IS di Stromboli presentava un avvallamento e dislivello laterale rispetto alla sede stradale e, quindi, una situazione di pericolo non segnalata né transennata e che non sussistevano condizioni di sufficiente visibilità. A tal riguardo, va considerato che l'occorso si è verificato verso le ore
23:00, ovvero in assenza di luce naturale, nonché in condizioni di scarsa illuminazione pubblica, come riferito dai testi.
Quindi, sull'an debeatur, risulta provato il nesso eziologico tra il sinistro oggetto del procedimento ed i danni alla persona lamentati da in Parte_1
virtù non solo degli esiti delle prove testimoniali, ma sulla base della documentazione medica prodotta nonché, a fortiori, dagli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., dott. , chiamato ad illustrare le cause a cui Persona_1
ascrivere la dinamica dell'incidente. Segnatamente, dal certificato del pronto soccorso di Messina del 17.08.2015 infatti è emerso che il riferiva Pt_1
“caduta accidentale a Stromboli” e presentava “sublussazione acromion claveare destra e problemi al ginocchio sinistro “(v. all. 3 dell'atto di citazione). In sede di consulenza tecnica, il consulente – ricorrendo ad uno scrupoloso accertamento, analitico e ben motivato, che può recepirsi ai fini della presente decisione - ha accertato e dichiarato la sussistenza del “nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate” nonché del “nesso causale tra la le lesioni riportate in occasione del sinistro per cui è causa e i postumi oggi obiettivabili” ed ha altresì riscontrato la sussistenza di esiti del suddetto trauma riferendo che il risultava “affetto Pt_1
da esiti dolorosi di persistente lussazione completa acromion-claveare in arto dominante” (v. pag. 3 della relazione medico legale depositata il 10.12.2023).
L'istruttoria compiuta, pertanto, consente di affermare che nella fattispecie in esame sussiste la responsabilità del da cose in custodia, ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c. Infatti, il nesso eziologico tra il sinistro e la cosa sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e
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sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa (Cass. 7276/97; Cass. 6407/87).
Ritenuta, quindi, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, può affermarsi la responsabilità del in relazione al sinistro per Controparte_1
cui è causa.
Sul punto, il non ha fornito la prova che l'alterazione dei Controparte_1
luoghi fosse imprevista. Parte attrice ha, quindi, fornito la prova dell'evento, mentre il convenuto non ha fornito la prova del caso fortuito, che lo CP_1
avrebbe esonerato da responsabilità. Ritiene tuttavia questo giudice che nel caso di specie sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Al riguardo occorre ricordare che l'ipotesi del concorso colposo del danneggiato è astrattamente ravvisabile anche nell'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia.
Infatti, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08/05/2008,
n. 11227; Cass. 06/07/2006, n. 15384). L'art. 1227 c.c., comma 1, a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità oggettiva del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. (Cass.
20/07/2002, n. 10641; Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n.
7727). Pag. 10 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
Orbene, applicando i superiori principi e avuto riguardo alle specificità dell'occorso, deve ritenersi che alla causazione del danno abbia concorso anche la negligenza dell'attore il quale ha omesso di prestare la dovuta attenzione mentre camminava sul manto stradale. Va considerata, infatti, la particolarità dei luoghi dell'isola di Stromboli, che si caratterizzano tutti per la minima illuminazione serale, tant'è che è in uso camminare lungo le vie di notte con torce
–particolarità diffusa su tutta la isola e che non poteva non essere nota all'attore peraltro già in passato frequentatore dei luoghi (“qualche anno prima avevo villeggiato a Stromboli ma in un'altra zona”, v. ancora dichiarazioni rese dal teste all'udienza dell'16.09.2019), sicché, anche in condizioni di Testimone_2
normalità della strada, può essere pretesa la massima attenzione ai frequentatori dell'isola. In buona sostanza, l'attore avrebbe potuto rilevare il dislivello stradale o comunque avrebbe potuto evitare di caderci rovinosamente dentro, atteso che, come si evince dall'istruttoria espletata e dalla documentazione fotografica versata in atti, si trattava di un dissesto importante, del quale avrebbe potuto avvedersi ove avesse prestato maggiore attenzione mentre percorreva la strada, tenuto altresì conto della scarsa visibilità nell'ora tarda del sinistro.
Tali considerazioni, se pur non valgono, a parere di questo giudice, ad escludere la responsabilità del per l'omessa manutenzione della strada, appaiono CP_1
comunque idonee a configurare un concorso colposo, equitativamente determinato in misura pari al 50%, nella causazione del sinistro in capo all'attore, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.
Accertata quindi la responsabilità concorrente del convenuto ex art. CP_1
2051 c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità dello stesso, i danni subiti dall'attore a causa del sinistro de quo
In punto di danno si rileva che la consulenza medico legale, eseguita dal dott. Pag. 11 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
, risulti fondata su scrupoloso accertamento, analitica e ben Persona_1
motivata sicché può recepirsi ai fini della presente decisione. In particolare, il consulente ha concluso che il sinistro ha provocato all'attore una inabilità temporanea parziale di giorni 40 al 75%, di giorni 20 al 50% e di giorni 10 al 25%; nonché una invalidità permanente pari al 5 % (v. pagg.
4-5 della CTU in atti), che costituisce danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute.
Pretestuose risultano le critiche avanzate dall'attore in seno alle note dell'11.04.2024 concernenti il grado di inabilità assoluta/temporanea calcolata dal consulente (v. note in atti). Si osserva, innanzitutto, che parte attrice non ha inviato al consulente, nel termine assegnato per osservazioni ex art. 195 c.p.c., alcuna contestazione medico-legale. Di contro, le conclusioni rassegnate dal CTU possono essere condivise posto che l'incidenza e l'entità del dato patologico contestato (ovvero l'utilizzo da parte del di un tutore sull'arto superiore Pt_1
destro per un periodo di 40 giorni) risultano essere state valutate nel grado di inabilità temporanea parziale al 75%, non ravvisandosi, pertanto, alcuna carenza o deficienza diagnostica all'elaborato peritale.
In ordine al quantum, questo Tribunale ritiene di assumere come valore orientativo quello espresso dalle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, anche nell'ipotesi di postumi di lieve entità ove non connessi alla circolazione stradale, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale (cfr. Cass. Civ., sez. III,
06/03/2014, n. 5243). Al riguardo, è bene precisare che il danno non patrimoniale
è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
l'interpretazione costituzionale dell'art.
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2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Inoltre, in relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno “micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico-fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno non patrimoniale
(cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Di talché, venendo alla quantificazione della somma spettante all'attore, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (52, essendo nato il
3.06.1963 ed accaduto il sinistro il 16-17/08/2015), va liquidato un risarcimento pari, complessivamente, a € 8.095,80 (di cui: €. 1.685,40 per invalidità temporanea parziale al 75%; €. 561,80 per invalidità temporanea parziale al 50%;
€. 140,45 per quella al 25% ed €. 5.708,15 per danno biologico permanente).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo né ad un'ulteriore personalizzazione del danno, non avendo l'istante neanche allegato in cosa si fosse sostanziato il pregiudizio derivatogli, né la serietà di esso, tale da supportare
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la domanda e di giustificarne l'accoglimento, dovendosi piuttosto ritenere già pienamente ristorato il danno non patrimoniale, stante la natura unitaria ed omnicomprensiva, con la liquidazione del pregiudizio derivato dalle lesioni subite al bene salute. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione dì diritti inviolabili della persona, costituisce infatti danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato (cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto
2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724; Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828;
Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 1604).
Nel caso de quo non vi è prova alcuna che il abbia subito un pregiudizio Pt_1
ulteriore, in termini di sofferenza psichica e fisica, rispetto a quanto già liquidato a titolo di danno non patrimoniale sotto la "voce" danno biologico. In particolare, nulla è emerso in sede di CTU medico-legale. Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di liquidazione di pregiudizi non patrimoniali ulteriori rispetto alla lesione del diritto alla salute.
Né risulta che il abbia rinunciato alla vacanza stessa, per la quale egli ha Pt_1
avanzato domanda risarcitoria per “l'importo di €.1.500,00 quale risarcimento per non aver potuto godere delle vacanze”, parametrando il danno non patrimoniale a quanto speso per l'affitto della casa a Stromboli (v. atto di citazione e all.18).
Talaltro, l'attore ha aggiunto tale voce di danno nel ristoro della componente patrimoniale “per le spese di soggiorno e di viaggio” (v. atto di citazione), facendo convergere la domanda tra il danno non patrimoniale da vacanza rovinata e il danno emergente da possibilità di godimento perduta. Tuttavia, la richiesta appare infondata tanto per l'una che per l'altra voce di danno. Invero, la stessa teste convivente di parte attrice, ha riferito che il Testimone_2 Pt_1
“il giorno dopo fu dimesso su sua richiesta e tornò a Stromboli” e, insieme con i familiari “sono rientrati a Napoli il 28 agosto 2015”, portando a termine la vacanza
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programmata, posto che “l'affitto della casa era previsto dal 15 al 28 agosto 2015”
(v. processo verbale dell'udienza dell'16.09.2019), sicché è emerso che l'attore ha potuto usufruire della struttura e che la vacanza non è risultata compromessa.
Pertanto, queste ulteriori voci di danno non patrimoniale debbono essere respinte e la domanda dell'attore deve essere accolta per la somma determinata in complessivi € 8.095,80.
Considerato però il concorso di colpa dell'attore nella misura in precedenza indicata che, se attenua, non esclude la responsabilità dell'Ente convenuto, la somma dovuta da quest'ultimo alla stessa parte attrice è pari alla complessiva somma di € 4.047,9 già decurtata del 50% per il dichiarato concorso, già rivalutata alla data odierna perché calcolata sulla base di valori attuali, oltre gli interessi legali dalla data del fatto (16.08.2015) alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati secondo l'indirizzo giurisprudenziale manifestato in Cass. Sezioni Unite
17.2.1995 n. 1712, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Con riguardo al danno patrimoniale, sulla scorta della documentazione prodotta, deve riconoscersi all'attore l'importo di €.337,75, pari al %50 delle spese mediche e spese connesse alle cure e terapie, così come riconosciute dal CTU (il quale ha operato una valutazione di congruità delle spese documentate dal nella Pt_1
misura complessiva di €. 675,50; v. relazione peritale e all.ti 6,7,9,10,11,14,15,16 dell'atto di citazione). La cifra liquidata a titolo di danno patrimoniale rappresenta voce di danno emergente e quindi vanno accordati, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita dalla data dell'esborso, gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali Pag. 15 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
sulla cifra così determinata dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Risultano infondate le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dal Sul Pt_1
punto, non può essere accolta la richiesta di rimborso per le “spese non documentabili (vestiario, trasporti, collaborazioni)” stante la genericità delle stesse e considerato che, talaltro, dei biglietti di trasporto allegati non è stata fornita la prova dell'effettivo esborso da parte del (v. all. 20, 21, 22 dell'atto di Pt_1
citazione). In mancanza di utile allegazione, non può riconoscersi la somma richiesta, nemmeno in via equitativa. Non vi è prova, inoltre, che egli abbia dovuto sostenere un maggior addebito dei costi della vacanza (id est “per le spese di soggiorno e di viaggio”) a causa dell'avvenuto sinistro, sicché non va accolta la relativa domanda risarcitoria.
Parimenti, non sussiste alcuna prova del danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella “mancata acquisizione di beni e di vantaggi economici dei quali il danneggiato avrebbe disposto se non fosse avvenuto l'evento lesivo” (v. atto di citazione). Invero, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance", inoltre, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità,
e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 4052/2009; 11353/2010; 22376/2012). Mentre, nel caso di specie, l'attore non ha provveduto a formulare mezzi di prova che conducessero ad accertare quali fossero le “occasioni” perdute, né ha spiegato il ragionamento logico, aritmetico ed economico seguito per giungere a un mancato guadagno di
€.1.000,00, sicché la domanda va rigettata.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio che ha determinato l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto Pag. 16 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
preteso e del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore, vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e, fra esse, in ragione di metà ciascuno, con obbligo di restituzione all'attore per quanto eventualmente anticipato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n. 20063/2017 R. G., così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda attorea, nei limiti e per le causali di cui in parte motiva, e dichiara la responsabilità del in Controparte_1
persona del Sindaco p.t. per quanto occorso all'attore in data
16.08.2015, nei termini esposti in parte motiva;
2. CONDANNA, per l'effetto, il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento in favore di della Parte_1
somma pari a €. 4.385,65, già decurtata del 50% a titolo di concorso dell'attore (complessiva di €.4.047,9 a titolo di danno non patrimoniale complessivamente considerato e di €.337,75 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche e di cura documentate); somma già rivalutata alla data odierna perché calcolata sulla base di valori attuali, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro
(16.08.2015), sino al soddisfo sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di Pag. 17 a 18 R. G. n. 20063 / 2017
pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3. COMPENSA le spese di giudizio tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u. poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuno.
Così deciso in Barcellona P. G. il 15.10.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got FR ER
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