Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza di discussione del 21 maggio 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22334 R.G. lavoro e previdenza 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo Studio e la persona dell'avv. Roberto Valettini in Aulla (MS), Viale Della Resistenza 40, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto VALETTINI congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Benedetta BERTOLINI del Foro di Massa Carrara, come da atti
RICORRENTE
E
E
– in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio, dall'avv. Gianluca Tellone e dall'avv. Nicola Di Ronza, in virtù di procura generale alle liti Rep.n.37590 del 23.01.2023 del notaio di Roma, elettivamente domiciliato presso il Persona_1 [...]
, in Napoli, in via Medina,n.61 come da atti Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo indebito FATTO E DIRITTO
IL RIOCRSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata riassume il giudizio a seguito dell'ordinanza di declinatoria di competenza territoriale del tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro del 3.10.2023. CP_ Deduce di essere dipendente dell' proveniente per mobilità volontaria da altra Amministrazione pubblica, presso cui godeva in origine di trattamenti retributivi più alti rispetto a quelli erogati dall'Istituto previdenziale di destinazione e aver percepito un assegno ad personam, denominato assegno di garanzia, per mantenere inalterata la misura della retribuzione già goduta presso l'amministrazione di provenienza, con riassorbimento in presenza di incrementi retributivi fissati dai successivi Contratti Collettivi di Lavoro di
Comparto. Deduce che nell'ottobre del 2007 l'Amministrazione datrice di lavoro e le Organizzazioni Sindacali firmavano un verbale di intesa in forza del quale veniva previsto, tra le altre cose, la sospensione per un anno dalla sottoscrizione della procedura di riassorbimento dell'assegno ad personam relativamente agli incrementi retributivi sanciti dal CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007 e che trascorso un anno dalla firma del verbale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, qualora non fosse intervenuto “un accordo risolutivo” di
Eccepisce preliminarmente la intervenuta prescrizione decennale del credito azionato CP_ dall' , quale ripetizione di indebito, considerato quale dies a quo del termine prescrizionale quello di scadenza dell'anno di sospensione del meccanismo di riassorbimento di cui agli accordi sopra richiamati. Eccepisce, in subordine, l'irripetibilità di quanto erogato, in considerazione anche del rilevante periodo di tempo intercorrente tra la percezione delle somme e l'emanazione del provvedimento di sospensione dell'erogazione adottato dalla Amministrazione datrice di lavoro, in applicazione del principio del legittimo affidamento ingenerato nel dipendente pubblico. CP_ Chiede pertanto dichiararsi insussistente la pretesa restitutoria , con illegittimità delle trattenute recuperatoria in busta paga e con la condanna alla restituzione delle somme trattenute dal marzo 2019.
LA COSTITUZIONE DELL' . CP_1 Si è costituito l resistente, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. CP_3
Deduce l'infondatezza delle avverse pretese ed eccezioni, in particolare di quella di prescrizione, specificando che la decorrenza di essa va riferita alla scadenza della proroga dell'accordo di ottobre 2007 fissata al mese di febbraio 2009 con successivo verbale d'intesa sindacale, rispetto alla quale la nota inviata il 18.2.2019 ha prodotto valido ed efficace effetto interruttivo. Deduce, inoltre, che la sussistenza di tale accordo di proroga deve essere CP_ desunto da comportamenti concludenti assunti dalle parti e, in particolare, dal fatto che l ha continuato a non applicare il riassorbimento sino a marzo 2019 senza alcuna contestazione del lavoratore per il mancato riassorbimento sino a tale data né per la ripresa del riassorbimento da essa.
Deduce, ancora, che il termine di prescrizione deve considerarsi decorrente, in considerazione della unitarietà della procedura di riassorbimento, solo dal marzo 2009, e non mese per mese, ovvero solo dalla data di stipula del nuovo accordo collettivo del 2018, quale termine da cui ha acquisito certezza l'esito negativo del tentativo di accordo con ripristino del meccanismo di riassorbimento.
Deduce, ancora, che in ogni caso la nota del 18.2.2019 richiamata anche dalla controparte costituisce valido atto interruttivo del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione almeno per la pretesa riferita al mese di febbraio 2009.
Conclude quindi per il rigetto.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE All'udienza del 12 giugno 2024 nessuno compariva e la causa è stata rinviata ai sensi del disposto di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c.. Alla successiva udienza del 26 giugno 2024, la difesa di parte ricorrente ha chiesto autorizzazione alla rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo sul presupposto della mancata conoscenza del decreto di fissazione CP_ dell'udienza precedente. Autorizzata la rinnovazione della notificazione, costituitosi l , all'udienza del 6 novembre 2025, ritenuto la causa matura per la discussione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna e, all'esito, viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento anche se non integrale, secondo i limiti dettati dalla seguente motivazione. Assume rilievo dirimente l'esame della questione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, sollevata da parte ricorrente. CP_ Deve ritenersi che il termine di prescrizione della pretesa , riconducibile all'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha durata ordinaria decennale e che inizia a decorrere dalla data del pagamento indebito, in applicazione del disposto di cui all'art. 2033 c.c. e degli articoli 2935 e ss c.c..
Con particolare riguardo alla fattispecie in esame va ritenuto inoltre che il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal 11 ottobre 2008 alla scadenza del termine annuale di cui all'intesa di cui all'accordo sindacale. del 11.10.2007. Deve infatti ritenersi, in conformità ai numerosi precedenti di merito prodotti dalla difesa di parte ricorrente, che sia chiaro il contenuto del predetto verbale di intesa firmato dall'Amministrazione e dalle CP_1
Organizzazioni Sindacali nell'ottobre del 2007, in forza del quale veniva sospesa, per un anno a partire dalla sottoscrizione del verbale (ottobre 2007), la procedura di riassorbimento dell'assegno ad personam relativamente agli incrementi retributivi sanciti dal CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007. Con tale atto, le parti convenivano che, trascorso un anno dalla firma del verbale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, qualora non fosse intervenuto “un accordo risolutivo” di cui agli articoli 38 e 39 del CCNL 2006/2009, l'Amministrazione avrebbe provveduto “all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione ed a riattivare le procedure di riassorbimento”. CP_ Trascorso tale termine annuale l avrebbe potuto dunque attivarsi per chiedere la restituzione degli importi di assegno ad personam non riassorbiti per effetto della predetta sospensione, oltre che per applicare il riassorbimento per le mensilità successive, sicché è dalla scadenza di tale termine.- ottobre 2008- che decorre il termine di prescrizione in esame. Alcuna valenza può avere, a parere dello Scrivente, il “verbale sindacale di proroga dell'accordo sino al mese di febbraio2009”, prodotto da parte resistente e che risulta privo di firme e privo di data e pertanto tale non poter essere considerato quale valido ed efficace accordo di proroga del predetto termine sino al marzo 2009. Deve, invero, ritenersi che la mancata prova della sottoscrizione in data certa induce a ritenere tale accordo tamquam CP_ non esset. Tale conclusione risulta, del resto, avallata dalle stesse difese che danno atto della impossibilità di provare la effettiva sottoscrizione dell'accordo di proroga e insistono piuttosto sulla sussistenza di una volontà di proroga desumibile dal preteso comportamento concludente delle parti.
Ritiene il Tribunale che nessuna rilevanza nel senso prospettato può aver assunto la CP_ circostanza per cui l ha omesso il recupero e continuato a pagare quanto non dovuto dopo la scadenza del termine di ottobre 2008, tenuto conto che tale inerzia non appare significata di alcuna volontà negoziale e considerato, in ogni caso, che non può parlarsi di acquiescenza del lavoratore, posto che “l'acquiescenza è l'accettazione di fatto di un comportamento contrario al proprio interesse, non di un comportamento vantaggioso;
non si può evidentemente attribuire valore di consenso tacito al fatto che non sia insorto contro il mancato riassorbimento, che gli lascava più denaro in busta paga. In assenza di un CP_ accordo sottoscritto da entrambe le parti, la spontanea esecuzione da parte dell' di una bozza di accordo mai giunto a stipulazione, resta confinata nell'ambito di un comportamento unilaterale e di fatto, non derivante da alcun obbligo giuridico” (v. sentenza App. Brescia 20/5/2021; App. Brescia 31.3.2022).
Il recupero delle somme non riassorbite, secondo quanto previsto dal verbale di intesa dell'11.10.2007, è stato peraltro subordinato ad una condizione negativa (mancata adozione dell'accordo risolutivo) e il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione deve individuarsi nel mese di ottobre 2008 proprio perché il verbale di intesa dell'ottobre 2007 ha espressamente previsto che, qualora non fosse intervenuto un accordo risolutivo ex artt. 38 e 39 CCNL 2006/2009, decorso un anno dalla sottoscrizione del predetto verbale, l' CP_1 avrebbe provveduto al recupero immediato delle somme non riassorbite durante la sospensione – in tal senso in particolare sentenza app. Salerno 511\2021. Ciò posto, considerata la decorrenza della prescrizione dall'ottobre 2008 (precisamente dall'11.10.2008) e rilevato che non è intervenuto alcun tto interruttivo sino al 18 febbraio 2019 deve ritenersi prescritto il credito restitutorio di sino al 18 febbraio 2009. Ne CP_1 CP_ consegue la declaratoria di insussistenza della pretesa restitutoria azionata dell' per quanto erogato indebitamente sino a tale data, con conseguente condanna dell' alla CP_3 restituzione delle somme trattenute in busta paga per la causale in esame- recupero riassorbimento da gennaio 2006 a gennaio 2009. Deve viceversa ritenersi che per effetto dell'efficacia interruttiva della prescrizione di cui alla nota del 18.2.2019 in atti – vedi anche fascicolo ricorrente allegato sub n. 3 – non può CP_ ritenersi prescritto il credito restitutorio in relazione alla quota di riassorbimento sospesa per il mese di febbraio 2009, considerato che la stessa è stata erogata in data 27.2.2009 – CP_ si vedano risultanze della busta paga febbraio 2009 nel fascicolo , e che, pertanto, non risulta decorso il decennio del termine prescrizionale al momento dell'atto interruttivo richiamato. Pacifica la natura indebita dell'erogazione deve ritenersi sussistente e legittima CP_ in parte qua la pretesa di ripetizione dell' contrastata con il presente ricorso. Tanto premesso, il ricorso va accolto per quanto sopra, con declaratoria di insussistenza CP_ della pretesa restitutoria azionata dell' in relazione a quanto erogato sino al 18 febbraio 2009, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute in CP_3 busta paga per la causale in esame- recupero riassorbimento da gennaio 2006 a gennaio 2009 – a far data dal marzo 2009, oltre alla maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle trattenute al saldo. Va respinta per il resto la pretesa.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara insussistente la pretesa restitutoria CP_
per i pagamenti sino al 18 febbraio 2009, con la condanna dell' resistente alla CP_3 restituzione delle somme trattenute in busta paga in relazione al periodo da gennaio 2006
a gennaio 2009, oltre alla maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle trattenute al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.cp.c.
Napoli, 21.5.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo