TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
, con sede in Via Luigi Einaudi n. 62, Parte_1
06073 Corciano (PG) P.I/CF , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 Parte_2
, nata a [...], Cuba il 04.02.1961, (C.F. ), elettivamente
[...] C.F._1 domiciliata in Perugia, Via Fiume, 17 presso lo studio dell'Avv. Monica Raichini, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Monica Raichini del foro di Perugia (C.F.
- FAX: 075/5734103 – Pec: e C.F._2 Email_1 dall'Avv. Silvia Ricci del Foro di Perugia (C.F. : – FAX: 075.5008661; Pec: C.F._3
giusta procura alle liti allegata al presente alla citazione. Email_2
OPPONENTI
E con sede in Orte Scalo (VT) S.S. 315, km 10, p.iva , cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_2
, in persona dell'Amm.re Unico , ed elettivamente P.IVA_3 Controparte_2 domiciliata in Guidonia alla Via Nerone 3, presso lo studio dell'Avv. Mario Benedetti c.f.
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa. C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: annullamento del contratto di compravendita per dolo ovvero risoluzione per grave inadempimento.
posta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti conclusioni: per l'opponente: “in via preliminare di rito: accertare e dichiarare la tardività della costituzione della e conseguentemente la tardività e quindi la inammissibilità e/o illegittimità di tutte CP_1 le eccezioni sollevate dalla nella comparsa di costituzione e risposta in quanto, peraltro, CP_1 nessuna delle eccezioni sollevate dalla controparte nella detta comparsa di costituzione e risposta è rilevabile di ufficio dal Giudice;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste per tutti i motivi illustrati nell'atto di citazione, per l'effetto, accogliere la presente opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nullo e/o illegittimo e/o invalido per tutte le ragioni sopra esposte;
in via riconvenzionale e principale accertare e dichiarare l'annullamento del contratto sottoscritto dalle parti in data 20 febbraio 2020 e la conseguente illegittimità della emissione della relativa fattura n. 137 del 29 febbraio 2020 e conseguentemente accertare e dichiarare che la nulla deve alla e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_1 la al ritiro del bene come descritto nel contratto del 20 febbraio 2020 dalla sede della Controparte_1
a propria cura e spese e a risarcire la del danno patito che ammonta ad Parte_1 Parte_1
€ 20.000,00 o a quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
in via riconvenzionale e subordinata: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della con riferimento al contratto del 20 febbraio 2020 e conseguentemente accertare e Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto del 20 febbraio 2020 per grave inadempimento della CP_1 per l'effetto condannare la al ritiro di tutti i beni compravenduti come descritto nel
[...] Controparte_1 contratto del 20 febbraio 2020 dalla sede della a propria cura e spese e a risarcire la Parte_1 del danno patito che ammonta ad € 20.000,00 o a quella diversa somma che dovesse Parte_1 essere accertata in corso di causa;
in via riconvenzionale e ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della con riferimento al contratto del Controparte_1
20 febbraio 2020 limitatamente a tutti i beni oggetto di compravendita tranne che per il Motore elettrico Marelli 560 KW e conseguentemente accertare e dichiarare la risoluzione parziale del contratto del 20 febbraio 2020 per grave inadempimento della che rimane in essere Controparte_1 limitatamente all'acquisto del Motore elettrico Marelli 560 KW il cui prezzo non potrà essere superiore ad € 10.000,00 e per l'effetto condannare la al ritiro di tutti i beni Controparte_1 compravenduti ad eccezione del Motore elettrico Marelli 560 KW, come descritto nel contratto del
20 febbraio 2020 dalla sede della a propria cura e spese e a risarcire la Parte_1 Parte_1 del danno patito che ammonta ad € 15.000,00 o a quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.” per l'opposto; “Piaccia al Tribunale ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2020, siccome Parte_1 inammissibile e comunque infondata nel merito, respingendo ogni altra domanda proposta dalla opponente, autorizzando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
IN FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
466/2020 emesso dal Tribunale di Viterbo il 20.5.2020, con cui la gli ha ingiunto il CP_1 pagamento della somma di € 40.000, oltre interessi e spese, in adempimento all'accordo del 20 febbraio 2020 relativo all'acquisto di un macchinario usato che si era rivelato in condizioni di assoluto degrado e inidoneo e pericoloso all'uso.
In particolare, l'opponente premesso di aver acquistato un densificatore D- 1500 Costarelli - comprensivo di motore elettrico Marelli 560 kw, che il venditore gli aveva assicurato le buone condizioni dello strumento, fornendogli le foto e la fattura di manutenzione del motore, che, dopo che i pezzi della macchina erano stati smontati, tali buone condizioni si erano dimostrate insussistenti, concludeva per l'annullamento del contratto per dolo ovvero per la sua risoluzione per grave inadempimento o, in subordine, per la risoluzione parziale, con limitazione dell'efficacia all'acquisto del motore elettrico Marelli 560 KW, per il prezzo massimo di € 10.000,00.
Nella resistenza dell'opposto, che si è tardivamente costituito, dopo una serie di rinvii chiesti dall'opponente per pendenza di trattative, e che ha eccepito l'inammissibilità della domanda per contraddittorietà tra petitum e causa petendi, la sua infondatezza anche in relazione alla richiesta di risoluzione parziale, peraltro impossibile in ragione della natura unitaria del bene venduto, la causa
è stata istruita mediante escussione testimoniale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini ex articolo
190 cpc.
La domanda di annullamento del contratto e quella di risoluzione per grave inadempimento vanno rigettate seppure la somma di cui si è chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo dev'essere ridotta.
In via preliminare, va considerato che il limite alla prova testimoniale di cui all'articolo 2722 c.c. non opera quando la prova non è diretta a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato (Cass. n. 4601/2017) e che, ai sensi dell'articolo 2723 c.c., il giudice può autorizzare la prova testimoniale per dimostrare un patto aggiunto o contrario al contenuto del documento e di formazione successiva, lì ove la qualità delle parti, la natura del contratto e ogni altra circostanza rendano verosimili le aggiunte o modificazioni verbali.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che il contratto stipulato dalle parti il 20 febbraio 2020 aveva ad oggetto l'acquisto di un macchinario composto da un densificatore D-1500 un Parte_1 motore elettrico, un banco di strumentazione, una tramoggia e un quadro elettrico, al prezzo, pattuito a corpo, di € 40.000, da corrispondere in sei rate.
Il documento non specifica alcunché in merito allo stato di conservazione del bene e all'uso a cui fosse destinato;
tuttavia, la necessità che esso fosse sottoposto a delle riparazioni emerge sia dal fatto, pacifico, che si trattava di un macchinario usato, sia dall'attività svolta dalla che è Parte_1 dedita alla produzione e commercializzazione dei macchinari per il riciclaggio dei rifiuti plastici e si occupa anche della loro riparazione.
Quest'ultima attività è stata riferita espressamente dal testimone che ha Testimone_1 condotto la trattativa per l'acquisto di cui è causa per conto della società opposta di cui, all'epoca dei fatti, era un dipendente;
il testimone ha riferito che l'attività della consiste anche nella Parte_1 riparazione e che i macchinari vengono sempre disassemblati per verificarne lo stato di conservazione e per procedere alle eventuali riparazioni.
Nella specifica fattispecie il livello di usura riscontrato è stato particolarmente significativo poiché, dopo che i pezzi sono stati disassemblati, alcune componenti, tra cui il piano di lavoro, si sono rilevate talmente deteriorate da pregiudicare l'utilizzo del sistema, che richiedeva delle riparazioni
(cfr testimonianza di e ). Testimone_2 Testimone_3
L'entità delle riparazioni ha indotto le parti a rinegoziare il prezzo già pattuito, prevedendo un ribasso.
La circostanza è stata dichiarata dal sig. che proprio perché aveva raccolto le Tes_1 contestazioni dell'acquirente in relazione al grado di usura lo aveva invitato a fissare un prezzo congruo, che tenesse conto dell'entità dei lavori necessari, e sul nuovo prezzo le parti si sono accordate.
Deve, quindi, concludersi che la pattuizione verbale successivamente intervenuta ha modificato il negozio originariamente concluso così da escludere sia la sussistenza del dolo, di cui non vi è prova, da parte del venditore, che evidentemente non conosceva lo stato effettivo del macchinario ma che, una volta reso edotto dall'acquirente, ha consentito alla modifica del prezzo, sia la possibilità della risoluzione per inadempimento.
Quest'ultima richiede, infatti, l'esistenza di un vizio di tale gravità da rendere la cosa del tutto inidonea all'uso a cui è destinata e che, evidentemente, non ricorre quando l'acquirente accetta lo sconto sul prezzo, confermando così l'interesse al negozio.
D'altronde, proprio la rinegoziazione del prezzo esclude la possibilità di annullare o risolvere, in tutto o in parte, il contratto pregresso, poiché i suoi termini non sono più efficaci tra le parti.
Venendo all'importo da pagare il testimone pur avendo confermato con assoluta Tes_1 certezza la pattuizione di un nuovo prezzo, ha precisato di non essere sicuro che l'importo stabilito fosse di € 30.000.
Orbene, tale circostanza non rende inattendibile la testimonianza poiché il nuovo accordo è verosimile in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto e alle modalità di conclusione dell'affare, che aveva ad un oggetto un bene usato e il cui effettivo stato di manutenzione è stato in concreto verificato solo dopo che i singoli componenti sono stati smontati.
D'altronde, l'incertezza del ricordo del testimone, in difetto di ulteriori elementi di riscontro, e il notevole livello di usura confermato dagli altri testimoni escussi ( e Testimone_2 Testimone_3
) induce ad operare un'ulteriore decurtazione del 20% rispetto a € 30.000, con
[...] conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 24.000, oltre interessi di legge dalla data della domanda fino al saldo.
L'esito della lite e il contegno processuale dell'opposta, che nulla ha riferito in merito alla rinegoziazione del prezzo, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo n. 466/2020 emesso dal Tribunale di Viterbo e condanna a pagare a la somma di € 24.000, Parte_1 Parte_1 CP_1 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo il 23 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi