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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. GI TT Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2850/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CARBONI ELOISE C.F._1
e
ZI NA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. LAMPIS ALDERICO PAOLO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“Espongono
- Che la SI.ra ed il SI. PI IZ hanno intrattenuto una relazione more Parte_2
uxorio a decorrere dall'anno 2018;
- che da tale unione nasceva il figlio nato a [...] il [...], regolarmente Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori. Il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico Per_1
di livello II, e segue regolarmente il percorso terapeutico a lui attribuito.
- che detti soggetti hanno stabilito, unitamente al figlio minore, residenza familiare in Narcao via
Pesus n.20, abitazione acquistata dai genitori in comproprietà nell'anno 2020;
- che attualmente i ricorrenti, essendo venuti meno i presupposti della vita di coppia, hanno deciso di cessare la propria convivenza con decorrenza dal mese di dicembre 2023;
- che in conseguenza di quanto sopra la signora si è trasferita in altra unità Parte_2
immobiliare in Sant'Antico, via Gorizia n. 40, unitamente al minore;
Persona_2
- che la SI.ra lavora stagionalmente come operaia presso una cooperativa agricola;
Pt_2
- che il sig. PI IZ lavora commerciante, titolare di una rivendita di bombole a gas
-che è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto al ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
*****
Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione della coppia, i SInori Parte_2
e PI IZ, come sopra rappresentai, difesi e domiciliati,
[...] chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito,
Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minore nelle modalità di seguito indicate:
1. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Sant'Antioco via Gorizia n.40. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La signora si impegna a cedere la propria quota pari al 50% della casa Pt_2
familiare sita in Narcao via Pesus n.22 (acquistata congiuntamente dagli odierni ricorrenti) al signor
PI IZ che si obbliga a corrisponderne il prezzo di €. 19.000,00 (diciannovemila/00) in un'unica soluzione mediante bonifico bancario ordinario su c/c postale intestato alla SI.ra
[...]
, avente codice IBAN [...] Parte_2
3. Tutte le spese relative alla cessione al sig. PI IZ della quota del 50% della casa familiare sita in Narcao via Pesus n.22 di proprietà della saranno ripartite al 50% tra Parte_2
la e il PI;
Pt_2
4. Il SI. PI IZ, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio il mercoledì dalle ore 16:00 sino alle ore 22:00. I fine settimana, alternativamente con la madre, dal sabato dalle ore 16:00 alla domenica alle ore 22:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio nonché nel rispetto delle volontà del minore.
5. Per quanto concerne le festività natalizie si determina sin da ora il principio di alternanza, in modo da garantire che ogni genitore trascorra con il figlio la cena del 24 o il pranzo del 25 dicembre,
così come la cena del 31 dicembre o il pranzo dell'1 gennaio;
Santo AN e l'epifania, con pernottamento. Durante le vacanze natalizie, inoltre, il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre che provvederà a comunicarli alla madre entro il 20 dicembre di ciascun anno.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le festività pasquali le parti concordano che il minore trascorrerà, alternativamente, la Pasqua con la mamma e la pasquetta con il padre, salvo diversi accordi. In riferimento al compleanno del minore i genitori prenderanno accordi per fare in modo che almeno per il pranzo o per la cena stiano in via esclusiva con uno di loro, qualora possibile, in base alle esigenze del minore e dei genitori.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
6. Il SI. PI IZ si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 250,00 (duecentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c postale intestato alla SI.ra , avente codice IBAN Parte_2
[...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
7. L'assegno unico universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre e, su accordo dei genitori, confluirà su un conto corrente intestato al minore;
8. le parti si impegnano a partecipare al 50% (cinquanta per cento) ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà
necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche,
fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
Scolastiche: corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione,
alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar,
macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Sempre le parti dichiarano che le spese di custodia del minore (baby-sitter) se rese Per_1
necessarie per loro impegni lavorativi, verranno direttamente sopportate dal genitore che vi ricorra senza diritto al rimborso, neppure in parte, nei confronti dell'altro genitore.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione. Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_2
e NA ZI.
[...]
Gli accordi intervenuti tra e NA ZI devono essere omologati Parte_2
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 08.10.2025
Il Presidente
GI TT