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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:45, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VIRGONE GUGLIELMO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
VIRGONE GUGLIELMO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 22.3.2024 adiva il Giudice del lavoro Parte_1 affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al sig. Parte_1 il giorno 12 luglio 2023 presso la Casa Circondariale di rientra tra quelli indennizzabili da parte CP_1 dell' in forza della “Convenzione per l'affidamento all' della gestione dell'assicurazione dei detenuti CP_1 CP_1
e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative”. b) conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente quanto CP_1 dovuto, in virtù della Convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l' , a titolo di indennità per i CP_1 giorni di inabilità temporanea assoluta che vanno dal 8 settembre 2023 al 30 dicembre 2023, nonché a titolo di rendita per invalidità permanente tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3 di detta Convenzione, che prevede che
l'indennità temporanea assoluta deve essere liquidata sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai detenuti e che la rendita per inabilità permanente deve essere liquidata sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 116 del T.U. 30 giugno 1965 n 1124.
Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente che, in data 12.7.2023, allorquando trasportava alcune taniche di latte, andava ad urtare contro un cancello di chiusura dei reparti e riportava un grave trauma contusivo al ginocchio sinistro con versamento articolare. Chiariva il di Pt_1 aver provveduto nell'immediatezza alla denuncia alla guardia penitenziaria addetta alla vigilanza e di essere stato visitato dal medico di guardia che confermava il trauma con la prognosi di “inabilità temporanea assoluta dal giorno 12/07/2023 fino a tutto il 15/07/2023”, (poi seguiti da ulteriori prescrizioni sino al 30/12/2023). Lamentava, dunque, parte attrice come, nonostante l'infortunio si fosse verificato durante lo svolgimento di attività lavorativa presso la Casa Circondariale di
, attività rientrante dunque nell'ambito applicativo della Circolare 10/1980, CP_1 CP_1
l' riconosceva il diritto del ricorrete soltanto per il periodo compreso tra il 16/7/23 ed il CP_2
7/9/2023 mentre non riconosceva il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità per gli ulteriori giorni di inabilità e neppure riconosceva il danno da invalidità permanente.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, l' convenuto eccepiva la nullità parziale e/o inammissibilità CP_3 della domanda di riconoscimento dell'infortunio atteso l'intervenuto riconoscimento sino al
7/9/2023 per non essere il periodo successivo di pertinenza dell' , nonché la nullità parziale CP_1
pagina 2 di 5 e/o inammissibilità della domanda di rendita per non essere specificata in ricorso l'entità della richiesta, richiamando nel merito le considerazioni spese dal dott. Pt_2
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU medico-legale era infine discussa e decisa in esito alla udienza odierna come da sentenza con motivazione contestuale.
Anzitutto, deve ritenersi sussistente la prova del fatto storico per essere lo stesso pacifico tra le parti ed avendo l' già riconosciuto l'infortunio, sebbene ritenendo l'inabilità temporanea per CP_1 il periodo dal 12 luglio al 7 settembre del 2023.
Tanto premesso, dunque, non può che ritenersi che l'infortunio del ricorrente, avvenuto durante lo svolgimento di attività lavorativa presso la Casa Circondariale, rientri nell'ambito di applicazione della Circolare 10/1980 (cfr. docc. 7 e 8 allegati al ricorso). CP_1
Avuto riguardo al periodo ulteriore di invalidità temporanea dedotto in ricorso, nonché alla richiesta di danno permanente non può mancare di osservarsi che il CTU nominato, dott.
[...]
ha chiarito “(..) Il sig. ebbe a riportare in data 12/07/2023 traumatismo Per_1 Pt_1 prevalentemente contusivo del ginocchio sinistro (non risulta invero approfondita la dinamica in atti) con documentata lesività meniscale laterale in contesto degenerativo. Si rese necessario precoce accesso in ambito ortopedico ospedaliero ove fu sottoposto ad artrocentesi di liquido sieroso e dove fu prescritta effettuazione di indagine diagnostica strumentale. La RM eseguita in effetti il 21/08/2023 confermò la lesione meniscale del corpo e corpo posteriore del menisco laterale in un contesto di meniscopatia degenerativa con versamento articolare. Si è visionata anche la documentazione prodotta da parte convenuta laddove si sostiene ammissibile ad indennizzo, in assenza di riscontri diretti dell'infortunato nell'intero periodo di inabilità temporanea certificata, soltanto fino al 07/09/2023. Tale data coincide con la visita ortopedica ospedaliera dove si indicava la necessità dell'intervento chirurgico per la meniscopatia. L'ortopedico che redasse tale certificazione prescriveva in tale occasione riposo funzionale del ginocchio sinistro per ulteriori trenta giorni. Seguono poi altre certificazioni redatte dai sanitari afferenti la casa circondariali che protraggono il periodo metatraumatico fino a fine dicembre. Indubbiamente il periodo post-traumatico certificato nella prima fase (dal 12/07/2023 al 31/12/2023) è eccessivo avuto conto della lesività documentata, ma altrettanto ritengo che i trenta giorni prescritti in riposo funzionale dallo specialista ortopedico in data 07/09/2023 debbano essere computati come inabilità post- traumatica. Da parte convenuta si invoca la degenerazione meniscale obiettivata nella RM come causa esclusiva della lesione meniscale laterale poi trattata chirurgicamente con meniscectomia selettiva e pertanto vengono rigettate le
pagina 3 di 5 richieste di ammissione della temporanea della ricaduta ed il danno biologico permanente ascrivibile a tale noxa. A mio avviso l'indebolimento degenerativo documentato può considerarsi certamente concausa con il traumatismo prevalentemente contusivo a determinare la lesione meniscale poi operata (menisco laterale indebolito dalla degenerazione nel cui contesto il traumatismo trovò minore resistenza per determinare la lesione del corpo e corno posteriore, descritta poi come a manico di secchia. In definitiva ritengo che debbano ammettersi ad indennizzo da parte convenuta i periodi di inabilità dal 12/07/2023 al 06/10/2023 e dall'01/03/2024 al 27/03/2024. Residuano esiti di meniscectomia laterale selettiva che, con riferimento alla voce tabellare 282 del DM del 2000 nel 2%(due per cento)..” (cfr. elaborato peritale in atti).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed avendo il dott. preso precisa posizione sulle note Per_1 critiche del TP . CP_1
In particolare, chiariva il CTU nominato “Le osservazioni della collega correttamente si rifanno alla posizione dell'istituto già espletata in sede di atti precontenzioso: rigetto del caso attribuendo le problematiche del ginocchio esclusivamente a fatti degenerativi pregressi. In effetti nella mia relazione ho evidenziato la presenza di tali aspetti degenerativi che certamente agirono da concausa nel determinismo della lesione meniscale: cionondimeno non vi è prova che tale lesione fosse preesistente al fatto e non già provocata da una valida contusione in concorso con
l'indebolimento meniscale da meniscosi. La rilevanza del trauma appare comunque indirettamente provata dal riconoscimento da parte dell'Istituto di circa due mesi di temporanea idoneità che per una mera contusione apparirebbero decisamente eccessivi. In definitiva, non essendovi prova che la lesione meniscale fosse preesistente al trauma de quo, ed anzi apparendo suggestiva l'ipotesi di concausalità di tale lesione fra l'evento traumatico e la degenerazione meniscale pregressa, ritengo di confermare le conclusioni sopra esposte.” (v., ancora, perizia depositata).
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo per inabilità temporanea assoluta dall'8 settembre al 6 ottobre 2023, dunque nei limiti di quanto richiesto in ricorso, in applicazione del principio della domanda.
In effetti, non può mancare di osservarsi che, nel caso di specie, le conclusioni formulate in ricorso sono specifiche (“b) conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente quanto dovuto, in virtù della Convenzione stipulata tra il
Ministero della Giustizia e l' , a titolo di indennità per i giorni di inabilità temporanea assoluta che vanno CP_1 dal 8 settembre 2023 al 30 dicembre 2023, nonché a titolo di rendita per invalidità permanente tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3 di detta Convenzione, che prevede che l'indennità temporanea assoluta deve essere
pagina 4 di 5 liquidata sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai detenuti e che la rendita per inabilità permanente deve essere liquidata sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 116 del T.U. 30 giugno 1965 n 1124”), difettando domanda in relazione all'invalidità temporanea per il periodo successivo, pure riconosciuto dal CTU, avendo a ben vedere il procuratore di parte ricorrente riservato di proporre in punto una nuova e diversa azione.
In assenza del prescritto requisito medico-legale, non può invece dichiararsi il diritto della parte ricorrente all'indennizzo a titolo di invalidità permanente.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano ragioni per compensarle nella misura della metà attesa la soccombenza reciproca;
per la restante frazione le spese di lite seguono invece la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario come in dispositivo, ex D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio;
le spese di ctu seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per inabilità dall'8.9.2023 al 6.10.2023 in forza della Convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l' e per l'effetto condanna l' CP_1 CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo per tali giorni di inabilità, nella misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà; condanna l' al pagamento CP_1 dell'ulteriore metà in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario liquidata per tale frazione in euro 675,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:45, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VIRGONE GUGLIELMO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
VIRGONE GUGLIELMO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 22.3.2024 adiva il Giudice del lavoro Parte_1 affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al sig. Parte_1 il giorno 12 luglio 2023 presso la Casa Circondariale di rientra tra quelli indennizzabili da parte CP_1 dell' in forza della “Convenzione per l'affidamento all' della gestione dell'assicurazione dei detenuti CP_1 CP_1
e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative”. b) conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente quanto CP_1 dovuto, in virtù della Convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l' , a titolo di indennità per i CP_1 giorni di inabilità temporanea assoluta che vanno dal 8 settembre 2023 al 30 dicembre 2023, nonché a titolo di rendita per invalidità permanente tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3 di detta Convenzione, che prevede che
l'indennità temporanea assoluta deve essere liquidata sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai detenuti e che la rendita per inabilità permanente deve essere liquidata sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 116 del T.U. 30 giugno 1965 n 1124.
Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente che, in data 12.7.2023, allorquando trasportava alcune taniche di latte, andava ad urtare contro un cancello di chiusura dei reparti e riportava un grave trauma contusivo al ginocchio sinistro con versamento articolare. Chiariva il di Pt_1 aver provveduto nell'immediatezza alla denuncia alla guardia penitenziaria addetta alla vigilanza e di essere stato visitato dal medico di guardia che confermava il trauma con la prognosi di “inabilità temporanea assoluta dal giorno 12/07/2023 fino a tutto il 15/07/2023”, (poi seguiti da ulteriori prescrizioni sino al 30/12/2023). Lamentava, dunque, parte attrice come, nonostante l'infortunio si fosse verificato durante lo svolgimento di attività lavorativa presso la Casa Circondariale di
, attività rientrante dunque nell'ambito applicativo della Circolare 10/1980, CP_1 CP_1
l' riconosceva il diritto del ricorrete soltanto per il periodo compreso tra il 16/7/23 ed il CP_2
7/9/2023 mentre non riconosceva il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità per gli ulteriori giorni di inabilità e neppure riconosceva il danno da invalidità permanente.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, l' convenuto eccepiva la nullità parziale e/o inammissibilità CP_3 della domanda di riconoscimento dell'infortunio atteso l'intervenuto riconoscimento sino al
7/9/2023 per non essere il periodo successivo di pertinenza dell' , nonché la nullità parziale CP_1
pagina 2 di 5 e/o inammissibilità della domanda di rendita per non essere specificata in ricorso l'entità della richiesta, richiamando nel merito le considerazioni spese dal dott. Pt_2
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU medico-legale era infine discussa e decisa in esito alla udienza odierna come da sentenza con motivazione contestuale.
Anzitutto, deve ritenersi sussistente la prova del fatto storico per essere lo stesso pacifico tra le parti ed avendo l' già riconosciuto l'infortunio, sebbene ritenendo l'inabilità temporanea per CP_1 il periodo dal 12 luglio al 7 settembre del 2023.
Tanto premesso, dunque, non può che ritenersi che l'infortunio del ricorrente, avvenuto durante lo svolgimento di attività lavorativa presso la Casa Circondariale, rientri nell'ambito di applicazione della Circolare 10/1980 (cfr. docc. 7 e 8 allegati al ricorso). CP_1
Avuto riguardo al periodo ulteriore di invalidità temporanea dedotto in ricorso, nonché alla richiesta di danno permanente non può mancare di osservarsi che il CTU nominato, dott.
[...]
ha chiarito “(..) Il sig. ebbe a riportare in data 12/07/2023 traumatismo Per_1 Pt_1 prevalentemente contusivo del ginocchio sinistro (non risulta invero approfondita la dinamica in atti) con documentata lesività meniscale laterale in contesto degenerativo. Si rese necessario precoce accesso in ambito ortopedico ospedaliero ove fu sottoposto ad artrocentesi di liquido sieroso e dove fu prescritta effettuazione di indagine diagnostica strumentale. La RM eseguita in effetti il 21/08/2023 confermò la lesione meniscale del corpo e corpo posteriore del menisco laterale in un contesto di meniscopatia degenerativa con versamento articolare. Si è visionata anche la documentazione prodotta da parte convenuta laddove si sostiene ammissibile ad indennizzo, in assenza di riscontri diretti dell'infortunato nell'intero periodo di inabilità temporanea certificata, soltanto fino al 07/09/2023. Tale data coincide con la visita ortopedica ospedaliera dove si indicava la necessità dell'intervento chirurgico per la meniscopatia. L'ortopedico che redasse tale certificazione prescriveva in tale occasione riposo funzionale del ginocchio sinistro per ulteriori trenta giorni. Seguono poi altre certificazioni redatte dai sanitari afferenti la casa circondariali che protraggono il periodo metatraumatico fino a fine dicembre. Indubbiamente il periodo post-traumatico certificato nella prima fase (dal 12/07/2023 al 31/12/2023) è eccessivo avuto conto della lesività documentata, ma altrettanto ritengo che i trenta giorni prescritti in riposo funzionale dallo specialista ortopedico in data 07/09/2023 debbano essere computati come inabilità post- traumatica. Da parte convenuta si invoca la degenerazione meniscale obiettivata nella RM come causa esclusiva della lesione meniscale laterale poi trattata chirurgicamente con meniscectomia selettiva e pertanto vengono rigettate le
pagina 3 di 5 richieste di ammissione della temporanea della ricaduta ed il danno biologico permanente ascrivibile a tale noxa. A mio avviso l'indebolimento degenerativo documentato può considerarsi certamente concausa con il traumatismo prevalentemente contusivo a determinare la lesione meniscale poi operata (menisco laterale indebolito dalla degenerazione nel cui contesto il traumatismo trovò minore resistenza per determinare la lesione del corpo e corno posteriore, descritta poi come a manico di secchia. In definitiva ritengo che debbano ammettersi ad indennizzo da parte convenuta i periodi di inabilità dal 12/07/2023 al 06/10/2023 e dall'01/03/2024 al 27/03/2024. Residuano esiti di meniscectomia laterale selettiva che, con riferimento alla voce tabellare 282 del DM del 2000 nel 2%(due per cento)..” (cfr. elaborato peritale in atti).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed avendo il dott. preso precisa posizione sulle note Per_1 critiche del TP . CP_1
In particolare, chiariva il CTU nominato “Le osservazioni della collega correttamente si rifanno alla posizione dell'istituto già espletata in sede di atti precontenzioso: rigetto del caso attribuendo le problematiche del ginocchio esclusivamente a fatti degenerativi pregressi. In effetti nella mia relazione ho evidenziato la presenza di tali aspetti degenerativi che certamente agirono da concausa nel determinismo della lesione meniscale: cionondimeno non vi è prova che tale lesione fosse preesistente al fatto e non già provocata da una valida contusione in concorso con
l'indebolimento meniscale da meniscosi. La rilevanza del trauma appare comunque indirettamente provata dal riconoscimento da parte dell'Istituto di circa due mesi di temporanea idoneità che per una mera contusione apparirebbero decisamente eccessivi. In definitiva, non essendovi prova che la lesione meniscale fosse preesistente al trauma de quo, ed anzi apparendo suggestiva l'ipotesi di concausalità di tale lesione fra l'evento traumatico e la degenerazione meniscale pregressa, ritengo di confermare le conclusioni sopra esposte.” (v., ancora, perizia depositata).
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo per inabilità temporanea assoluta dall'8 settembre al 6 ottobre 2023, dunque nei limiti di quanto richiesto in ricorso, in applicazione del principio della domanda.
In effetti, non può mancare di osservarsi che, nel caso di specie, le conclusioni formulate in ricorso sono specifiche (“b) conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente quanto dovuto, in virtù della Convenzione stipulata tra il
Ministero della Giustizia e l' , a titolo di indennità per i giorni di inabilità temporanea assoluta che vanno CP_1 dal 8 settembre 2023 al 30 dicembre 2023, nonché a titolo di rendita per invalidità permanente tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3 di detta Convenzione, che prevede che l'indennità temporanea assoluta deve essere
pagina 4 di 5 liquidata sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai detenuti e che la rendita per inabilità permanente deve essere liquidata sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 116 del T.U. 30 giugno 1965 n 1124”), difettando domanda in relazione all'invalidità temporanea per il periodo successivo, pure riconosciuto dal CTU, avendo a ben vedere il procuratore di parte ricorrente riservato di proporre in punto una nuova e diversa azione.
In assenza del prescritto requisito medico-legale, non può invece dichiararsi il diritto della parte ricorrente all'indennizzo a titolo di invalidità permanente.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano ragioni per compensarle nella misura della metà attesa la soccombenza reciproca;
per la restante frazione le spese di lite seguono invece la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario come in dispositivo, ex D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio;
le spese di ctu seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per inabilità dall'8.9.2023 al 6.10.2023 in forza della Convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l' e per l'effetto condanna l' CP_1 CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo per tali giorni di inabilità, nella misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà; condanna l' al pagamento CP_1 dell'ulteriore metà in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario liquidata per tale frazione in euro 675,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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