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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2743/2021/CC, avverso la sentenza n. 1011/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il giorno
01.02.2021;
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.04.1939, residente in [...], e
(C.F.: , nato in [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
07.09.1943, residente a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Cerino (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, come da procura Email_1 speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
a Frattamaggiore (Na), ove risiede in Via C. Pezzullo n. 35, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cabato (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_5
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad Email_2
1 litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la memoria difensiva d'appello;
APPELLATO
E
(C.F.: ), residente Controparte_2 CodiceFiscale_6
a Napoli in Via A. Scarlatti n. 201.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso, ex art. 447-bis c.p.c., depositato il 5 giugno 2019, ritualmente notificato nei giorni 11 e 12 luglio 2019 unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 19 giugno 2019,
e convenivano in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, ed , chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra quale Controparte_2 obbligato principale in virtù del contratto di locazione da ella sottoscritto per non aver adempiuto alle obbligazioni da esso derivanti;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Dott. , quale Controparte_1 obbligato in solido in virtù del contratto fideiussorio da quest'ultimo stipulato, per non aver adempiuto alle obbligazioni di garanzia assunte;
3) per l'effetto condannare la sig.ra ed il sig. , come Controparte_2 Controparte_1 sopra domiciliati, al pagamento in solido o per quanto di ragione al pagamento complessivo della somma di € 11.962,64 a titolo di canoni di locazione non versati, nonché oneri condominiali ed accessori, come sopra specificati, oltre interessi, come per legge dal giorno della scadenza fino al effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
A sostegno della loro domanda, le parti istanti allegavano: a) di essere usufruttuari dell'unità immobiliare ubicata nella Città di Napoli in Via Tito
Livio n. 16, interno 1/b, censita nel N.C.E.U. di tale città al foglio 30, particella
2 16; b) di aver concesso in locazione l'unità immobiliare de qua, ad uso abitativo, alla convenuta, mediante il contratto Controparte_2 sottoscritto il 10 maggio 2011; c) di aver concordato il canone annuo della locazione in ragione di € 15.600,00, da corrispondere in 12 rate mensili anticipate dell'importo di € 1.300,00 cadauna;
d) di aver stipulato nella stessa giornata del 10 maggio 2011 con , coniuge separato di Controparte_1
un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto il Controparte_2 medesimo immobile di cui al capo sub a), in forza del quale, come stabilito dall'art. 3, il primo si era obbligato a destinare l'unità immobiliare in questione all'esclusivo utilizzo gratuito della seconda, oltre che a rispondere per l'intero tutte le obbligazioni a carico del conduttore, manlevando l'effettiva utilizzatrice di tale immobile;
e) che aveva provveduto, in Controparte_1 esecuzione del secondo contratto, a consegnare all'attrice Parte_1
l'assegno bancario n. 1023609696 dal medesimo tratto sul c/c bancario accesso presso il Banco di Napoli, emesso il 10 maggio 2011, incorporante la somma di € 1.400,00, a fronte del pagamento del primo canone di locazione, pari ad €
1.300,00, oltre che delle prime spese condominiali, in ragione di € 100,00; f) che in tale circostanza aveva richiesto agli attori, in presenza Controparte_1 di testimoni, che gli venisse concessa la possibilità di poter indicare, nei giorni immediatamente successivi, quale dei due contratti di locazione sottoporre a registrazione, rassicurandoli sulla propria qualità di fideiussore, assunta verbalmente e asseverata da quanto previsto all'art. 3 del contratto dallo stesso sottoscritto, che avrebbe in ogni caso conservato valore di contratto fideiussorio;
g) le parti istanti, assecondando la richiesta di , Controparte_1 il 19 maggio 2011 avevano provveduto, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate competente, alla registrazione del primo contratto di locazione sottoscritto da la quale con la lettera raccomandata Controparte_2 recapitata il 20 gennaio 2014 aveva manifestato la propria intenzione di recedere da tale contratto dalla medesima sottoscritto, cessando di corrispondere le somme dovute a titolo di canoni di locazione e di oneri rimanendo nel godimento dell'immobile sino al 22 luglio 2014, CP_3
3 data dell'effettivo rilascio, rendendo così morosa sé, oltre che CP_1
, suo fideiussore, per la complessiva somma di € 11.962,64, oltre agli
[...] interessi come per legge, di cui € 9.100,00 per i canoni di locazione non corrisposti nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di luglio dell'anno 2014; € 910,00 per gli oneri condominiali e per le spese di guardianìa per il medesimo periodo di tempo a carico della conduttrice, ex art. 11 del contratto di locazione, anticipate dagli attori;
€ 168,22 per le utenze idriche a carico della conduttrice, ex art. 11 del contratto di locazione, relative all' intero anno 2013 ed ai primi due trimestri dell'anno 2014, anticipate dagli istanti;
€
539,42, pari al 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione in ordine alle annualità 2011-2012-2013, per metà a carico della conduttrice, ex art. 12 del contratto di locazione, anticipate dalle parti istanti;
€ 1.245,00 per la tassa di smaltimento dei rifiuti, a carico della conduttrice, ex art. 11 del contratto di locazione, per le annualità 2011-2012-2013-2014, anticipate dagli istanti.
1.2. - Con la memoria difensiva depositata il 4 dicembre 2019 si costituiva in giudizio , eccependo: a) il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, essendo stato registrato, a seguito della facoltà di scelta concessagli ed esercitata, il contratto di locazione intercorso tra i ricorrenti e avendo perso efficacia il contratto di locazione Controparte_2 intercorso tra i ricorrenti e il resistente, risolto per mutuo dissenso, per non essere stato registrato e, comunque, sfornito del carattere fideiussorio attribuitogli dalla controparte;
b) la nullità del contratto di locazione, non registrato, intercorso tra i ricorrenti e l'eccipiente, come testualmente stabilito dalla legge in materia di locazione;
c) concludendo per la reiezione dell'avversa domanda attrice e formulando l'istanza di condanna delle parti istanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Dichiarata la contumacia di , non essendosi Controparte_2 costituita in giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata a comparirvi;
acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale formulata dalle stesse;
a seguito del
4 deposito delle rispettive note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza di discussione orale della causa fissata per il giorno 1° febbraio 2021, la stessa veniva decisa mediante la sentenza n. 1011/2021, resa a seguito di tale udienza e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli, così testualmente stabiliva: “1) Rigetta le domande avanzate
contro
; 2) Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
e di € 9.362,64 oltre interessi legali dal 22/7/2014 al saldo;
Parte_2
3) Condanna al pagamento in favore dell'Avv. TONEVA Controparte_2
TA procuratore anticipatario delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.300/00 di cui Euro 300/00 per spese ed Euro 3.000/00 per compenso, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge;
4)
Compensa le spese del rapporto processuale tra i ricorrenti ed il resistente
.” Controparte_1
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) essere l'esclusiva conduttrice dell'immobile de quo, Controparte_2 in forza del prodotto primo contratto di locazione, sottoscritto il 10 maggio
2011, regolarmente registrato, nei cui confronti ne era stata richiesta la risoluzione per inadempimento, ex 1453 c.c., con l'atto di citazione per la convalida di sfratto del 30 giugno 2014, all'esito della quale l'intimata aveva riconsegnato ai ricorrenti tale unità immobiliare il 22 luglio 2014; b) viziato di nullità il secondo contratto di locazione, sottoscritto il 10 maggio 2011 ed intercorso tra i ricorrenti ed , coniuge separato di Controparte_1 CP_2
avente ad oggetto lo stesso immobile, per non essere stato registrato,
[...] non essendo possibile che un medesimo immobile venga concesso in locazione a due soggetti diversi tra loro, non conviventi, in base a due negozi giuridici distinti, essendo il secondo contratto privo di “oggetto”; c) sfornito del carattere fideiussorio il secondo contratto in questione;
d) privo di legittimazione passiva il resistente;
d) debitrice la resistente Controparte_1
nei confronti dei locatori-ricorrenti, della complessiva Controparte_2 somma di € 9.362,64 per tutti i titoli reclamati nel libello introduttivo, non
5 avendo la conduttrice-debitrice fornito la prova di aver pagato le somme richieste, pari ad € 11.962,64, dalle quali veniva espunto l'importo di €
2.600,00, versato dalla medesima ai locatori a titolo di deposito cauzionale.
2. - L'LO
2.1. - Avverso tale sentenza con il ricorso depositato il 17 giugno 2021, ritualmente notificato nei giorni 1° e 14 luglio 2021 unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti pubblicato il giorno 1° luglio 2021, e proponevano appello Parte_1 Parte_2 innanzi a questa Corte, chiedendone la parziale riforma - sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) confermare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra quale obbligato principale in Controparte_2 virtù del contratto di locazione da ella sottoscritto per non aver adempiuto alle obbligazioni da esso derivanti;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Dott. , quale obbligato in solido in virtù del Controparte_1 contratto fideiussorio da quest'ultimo stipulato, per non aver adempiuto alle obbligazioni di garanzia assunte;
3) per l'effetto condannare la sig.ra
ed il sig. , come sopra domiciliati, in Controparte_2 Controparte_1 solido al pagamento complessivo della somma di € 11.962,64 a titolo di canoni di locazione non versati nonché oneri condominiali ed accessori come sopra specificati, oltre interessi come per legge dal giorno della scadenza fino al effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
In subordine, ove l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere necessario, si insiste per l'ammissione della prova diretta sui capi e con i testimoni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.”
2.2. - Con la memoria difensiva depositata il 16 novembre 2023 si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi Controparte_4
d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'istanza di condanna degli appellanti per responsabilità aggravata, ai sensi del comma 2 dell'art. 96
c.p.c., oltre che al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale Cabato, dichiaratosi antistatario.
6 2.3. - Dichiarata mediante l'ordinanza pubblicata il giorno 8 marzo 2022 la contumacia di non essendosi costituita in giudizio, Controparte_2 nonostante fosse stata ritualmente citata a comparirvi;
nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
mediante il decreto del Presidente della sezione, pubblicato e comunicato il 10 settembre
2025, in riferimento alla fissata udienza di discussione, ex art. 437 c.p.c., del 7 ottobre 2025 veniva disposta, a norma degli artt. 127, comma 3, e 127-ter
c.p.c., introdotti con il d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023, la trattazione scritta della presente causa, cui seguiva il deposito delle note di trattazione scritta, a cura di entrambe le parti in causa, che reiteravano le conclusioni, così come rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase, nonché la camera di consiglio e la pronuncia della decisione, così come da dispositivo depositato nel fascicolo elettronico del procedimento.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione Parte_1
e criticavano la decisione gravata, per avere, a suo
[...] Parte_2 dire, il primo giudice erroneamente: a) ritenuto nullo il secondo contratto di locazione sottoscritto dagli appellanti e da , avendolo Controparte_1 reputato non idoneo “a supportare una obbligazione di garanzia assunta dal
per le obbligazioni della conduttrice Controparte_1 Controparte_2
(del primo contratto debitamente registrato) tanto non risultando dal documento contrattuale”; b) escluso la natura di contratto di fideiussione, con il quale si sarebbe obbligato a manlevare Controparte_1 CP_2 da tutte le obbligazioni economiche nascenti dal contratto di
[...] locazione.
Più precisamente, secondo la prospettazione di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la circostanza secondo la quale il primo contratto, sottoscritto da è quello relativo Controparte_2 al rapporto di locazione, mentre il secondo sottoscritto da , Controparte_1 sorto originariamente anch'esso come contratto misto di locazione e di fideiussione, avrebbe successivamente, per espressa volontà delle parti,
7 assunto il solo scopo di garanzia fideiussoria, come stabilito dal dato letterale dell'art. 3 di tale secondo negozio giuridico.
3.2. - Il motivo di censura è privo di fondamento logico-giuridico, per cui va respinto, con la consequenziale conferma della decisione impugnata.
3.3. - Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti impugnanti e coerentemente a quanto stabilito dal giudice di prime cure, la Corte è dell'avviso che, nella fattispecie in esame, l'unico rapporto di locazione perfezionatosi sia stato quello disciplinato dal primo contratto di locazione sottoscritto il 10 maggio 2011, registrato il 19 maggio 2011, intercorso tra i locatori, e e la conduttrice, Parte_1 Parte_2 CP_2
dovendosi correttamente ritenere che il secondo contratto di
[...] locazione sottoscritto il 10 maggio 2011 dai medesimi locatori, da una parte, e l'ivi indicato conduttore, , dall'altra, sia stato viziato da Controparte_1 nullità, non essendo stato registrato, in applicazione dell'art. 1, comma 346, L.
30 dicembre 2004, n. 311, secondo il quale: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.”
Del resto, l'invocato art. 3, contenuto nel richiamato secondo contratto di locazione, nullo per le ragioni sopra indicate, non corrobora affatto il motivo di critica sollevato dagli appellanti, atteso che è proprio tale disposizione pattizia: I) a qualificare l'appellato costituito quale conduttore dell'unità immobiliare locatagli, tenuto all'adempimento delle obbligazioni a suo carico, ex art. 1587 c.c., seppure autorizzato a concedere in comodato gratuito tale immobile alla moglie;
II) ad escludere la sussistenza, nella specie, di qualsivoglia preteso negozio fideiussorio, essendo del seguente tenore letterale: “Il sig. conduttore dell'immobile in parola, non lo Controparte_1 utilizzerà personalmente ma si obbliga a destinarlo all'esclusivo e gratuito uso del coniuge sig.ra nata a [...] il [...] che potrà Controparte_2 disporne nei limiti di legge. In capo al sig. vi saranno tutte Controparte_1 le obbligazioni del conduttore, in particolare quelle economiche, per le quali
8 risponderà interamente manlevando la sig.ra Il locatore Controparte_2 prende atto delle antescritte condizioni e le accetta espressamente.”
Infatti, ove mai tale secondo contratto di locazione fosse stato valido ed efficace, , in quanto conduttore, sarebbe stato obbligato Controparte_1 personalmente al pagamento dei canoni locativi e degli ulteriori oneri connessi alla locazione, per cui, non essendo la comodataria, Controparte_2 tenuta al pagamento degli stessi per espressa volontà dei contraenti, il primo non avrebbe dovuto garantire alcun adempimento d'obbligazioni nascenti a carico della seconda, in quanto del tutto insussistenti.
A ciò si aggiunga che il sopra riportato art. 3 si pone in evidente contrasto col successivo art. 4, che esclude che il conduttore potesse concedere in comodato gratuito alla moglie il cespite immobiliare locatogli, essendo del seguente tenore letterale: “Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione del contratto (ipso jure).”
Ad abundantiam, il Collegio evidenzia che l'appellato costituito sarebbe stato obbligato, ex art. 1936 c.c., verso i locatori-impugnanti ad adempiere alle obbligazioni scaturenti dal primo contratto di locazione a carico della conduttrice, , soltanto se all'interno di tale contratto, Controparte_2 poi, regolarmente registrato, fosse stata prevista la sopra riportata clausola, secondo la quale: “In capo al sig. vi saranno tutte le Controparte_1 obbligazioni del conduttore, in particolare quelle economiche, per le quali risponderà interamente manlevando la sig.ra ” Controparte_2
4. - DOMANDA RISARCITORIA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo ai medesimi impugnanti, ovvero di una loro condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che
9 avrebbe dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio 2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96 c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente
(Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio degli appellanti per lite temeraria.
5. - RICHIESTE ISTRUTTORIE
Sul piano istruttorio il Collegio ritiene l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale, così come articolata dalla parte ricorrente, la cui istanza d'ammissione veniva reiterata pure in questa fase del giudizio sulle circostanze sub 1), 2), 3), 4) e 5) del libello introduttivo di primo grado, in quanto finalizzata a far riferire all'unico testimone addotto: a) il pacifico ed incontestato luogo di sottoscrizione dei due contratti di locazione in atti
(capitolo sub 1); b) la qualificazione giuridica, non demandabile al teste, dei due contratti di locazione in atti, entrambi sottoscritti il 10 maggio 2011, di cui il primo effettivamente registrato il 19 maggio 2011 ed il secondo non registrato (capitolo sub 2) per espressa richiesta in tal senso di uno dei contraenti del secondo negozio giuridico, (capitolo 3), Controparte_1 assecondata dai locatori-ricorrenti-impugnanti (capitolo 5); c) l'assunzione del ruolo di fideiussore di rispetto alle obbligazioni assunte da Controparte_1
10 sottoscrittrice del primo contratto di locazione, quale Controparte_2 conduttrice (capitolo 4), circostanza non ammissibile ex art. 2722 c.c., come ritualmente eccepito dalla parte resistente-appellata costituita, in quanto mirata a provare patti aggiunti o contrari al contenuto del primo contratto di locazione richiamato, per i quali i ricorrenti-appellanti allegavano che la stipulazione fosse stata contemporanea.
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte impugnante.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo della presente fase, le spese di questo grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di Parte_1
e di , in favore di , in applicazione
[...] Parte_2 Controparte_4 del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la distrazione in favore dell'avv. Pasquale Cabato, dichiaratosi antistatario.
7.2. - Nulla per le spese nei confronti non Controparte_2 costituitasi nella presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1011/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata
[...] il giorno 01.02.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale Parte_1 Parte_2 rifusione, in favore di , delle spese processuali del presente Controparte_4 grado del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi
11 detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Cabato, dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese nei confronti Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di e dell'ulteriore importo del Parte_1 Parte_2 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 7 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2743/2021/CC, avverso la sentenza n. 1011/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il giorno
01.02.2021;
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.04.1939, residente in [...], e
(C.F.: , nato in [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
07.09.1943, residente a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Cerino (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, come da procura Email_1 speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
a Frattamaggiore (Na), ove risiede in Via C. Pezzullo n. 35, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cabato (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_5
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad Email_2
1 litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la memoria difensiva d'appello;
APPELLATO
E
(C.F.: ), residente Controparte_2 CodiceFiscale_6
a Napoli in Via A. Scarlatti n. 201.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso, ex art. 447-bis c.p.c., depositato il 5 giugno 2019, ritualmente notificato nei giorni 11 e 12 luglio 2019 unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 19 giugno 2019,
e convenivano in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, ed , chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra quale Controparte_2 obbligato principale in virtù del contratto di locazione da ella sottoscritto per non aver adempiuto alle obbligazioni da esso derivanti;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Dott. , quale Controparte_1 obbligato in solido in virtù del contratto fideiussorio da quest'ultimo stipulato, per non aver adempiuto alle obbligazioni di garanzia assunte;
3) per l'effetto condannare la sig.ra ed il sig. , come Controparte_2 Controparte_1 sopra domiciliati, al pagamento in solido o per quanto di ragione al pagamento complessivo della somma di € 11.962,64 a titolo di canoni di locazione non versati, nonché oneri condominiali ed accessori, come sopra specificati, oltre interessi, come per legge dal giorno della scadenza fino al effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
A sostegno della loro domanda, le parti istanti allegavano: a) di essere usufruttuari dell'unità immobiliare ubicata nella Città di Napoli in Via Tito
Livio n. 16, interno 1/b, censita nel N.C.E.U. di tale città al foglio 30, particella
2 16; b) di aver concesso in locazione l'unità immobiliare de qua, ad uso abitativo, alla convenuta, mediante il contratto Controparte_2 sottoscritto il 10 maggio 2011; c) di aver concordato il canone annuo della locazione in ragione di € 15.600,00, da corrispondere in 12 rate mensili anticipate dell'importo di € 1.300,00 cadauna;
d) di aver stipulato nella stessa giornata del 10 maggio 2011 con , coniuge separato di Controparte_1
un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto il Controparte_2 medesimo immobile di cui al capo sub a), in forza del quale, come stabilito dall'art. 3, il primo si era obbligato a destinare l'unità immobiliare in questione all'esclusivo utilizzo gratuito della seconda, oltre che a rispondere per l'intero tutte le obbligazioni a carico del conduttore, manlevando l'effettiva utilizzatrice di tale immobile;
e) che aveva provveduto, in Controparte_1 esecuzione del secondo contratto, a consegnare all'attrice Parte_1
l'assegno bancario n. 1023609696 dal medesimo tratto sul c/c bancario accesso presso il Banco di Napoli, emesso il 10 maggio 2011, incorporante la somma di € 1.400,00, a fronte del pagamento del primo canone di locazione, pari ad €
1.300,00, oltre che delle prime spese condominiali, in ragione di € 100,00; f) che in tale circostanza aveva richiesto agli attori, in presenza Controparte_1 di testimoni, che gli venisse concessa la possibilità di poter indicare, nei giorni immediatamente successivi, quale dei due contratti di locazione sottoporre a registrazione, rassicurandoli sulla propria qualità di fideiussore, assunta verbalmente e asseverata da quanto previsto all'art. 3 del contratto dallo stesso sottoscritto, che avrebbe in ogni caso conservato valore di contratto fideiussorio;
g) le parti istanti, assecondando la richiesta di , Controparte_1 il 19 maggio 2011 avevano provveduto, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate competente, alla registrazione del primo contratto di locazione sottoscritto da la quale con la lettera raccomandata Controparte_2 recapitata il 20 gennaio 2014 aveva manifestato la propria intenzione di recedere da tale contratto dalla medesima sottoscritto, cessando di corrispondere le somme dovute a titolo di canoni di locazione e di oneri rimanendo nel godimento dell'immobile sino al 22 luglio 2014, CP_3
3 data dell'effettivo rilascio, rendendo così morosa sé, oltre che CP_1
, suo fideiussore, per la complessiva somma di € 11.962,64, oltre agli
[...] interessi come per legge, di cui € 9.100,00 per i canoni di locazione non corrisposti nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di luglio dell'anno 2014; € 910,00 per gli oneri condominiali e per le spese di guardianìa per il medesimo periodo di tempo a carico della conduttrice, ex art. 11 del contratto di locazione, anticipate dagli attori;
€ 168,22 per le utenze idriche a carico della conduttrice, ex art. 11 del contratto di locazione, relative all' intero anno 2013 ed ai primi due trimestri dell'anno 2014, anticipate dagli istanti;
€
539,42, pari al 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione in ordine alle annualità 2011-2012-2013, per metà a carico della conduttrice, ex art. 12 del contratto di locazione, anticipate dalle parti istanti;
€ 1.245,00 per la tassa di smaltimento dei rifiuti, a carico della conduttrice, ex art. 11 del contratto di locazione, per le annualità 2011-2012-2013-2014, anticipate dagli istanti.
1.2. - Con la memoria difensiva depositata il 4 dicembre 2019 si costituiva in giudizio , eccependo: a) il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, essendo stato registrato, a seguito della facoltà di scelta concessagli ed esercitata, il contratto di locazione intercorso tra i ricorrenti e avendo perso efficacia il contratto di locazione Controparte_2 intercorso tra i ricorrenti e il resistente, risolto per mutuo dissenso, per non essere stato registrato e, comunque, sfornito del carattere fideiussorio attribuitogli dalla controparte;
b) la nullità del contratto di locazione, non registrato, intercorso tra i ricorrenti e l'eccipiente, come testualmente stabilito dalla legge in materia di locazione;
c) concludendo per la reiezione dell'avversa domanda attrice e formulando l'istanza di condanna delle parti istanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Dichiarata la contumacia di , non essendosi Controparte_2 costituita in giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata a comparirvi;
acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale formulata dalle stesse;
a seguito del
4 deposito delle rispettive note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza di discussione orale della causa fissata per il giorno 1° febbraio 2021, la stessa veniva decisa mediante la sentenza n. 1011/2021, resa a seguito di tale udienza e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli, così testualmente stabiliva: “1) Rigetta le domande avanzate
contro
; 2) Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
e di € 9.362,64 oltre interessi legali dal 22/7/2014 al saldo;
Parte_2
3) Condanna al pagamento in favore dell'Avv. TONEVA Controparte_2
TA procuratore anticipatario delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.300/00 di cui Euro 300/00 per spese ed Euro 3.000/00 per compenso, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge;
4)
Compensa le spese del rapporto processuale tra i ricorrenti ed il resistente
.” Controparte_1
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) essere l'esclusiva conduttrice dell'immobile de quo, Controparte_2 in forza del prodotto primo contratto di locazione, sottoscritto il 10 maggio
2011, regolarmente registrato, nei cui confronti ne era stata richiesta la risoluzione per inadempimento, ex 1453 c.c., con l'atto di citazione per la convalida di sfratto del 30 giugno 2014, all'esito della quale l'intimata aveva riconsegnato ai ricorrenti tale unità immobiliare il 22 luglio 2014; b) viziato di nullità il secondo contratto di locazione, sottoscritto il 10 maggio 2011 ed intercorso tra i ricorrenti ed , coniuge separato di Controparte_1 CP_2
avente ad oggetto lo stesso immobile, per non essere stato registrato,
[...] non essendo possibile che un medesimo immobile venga concesso in locazione a due soggetti diversi tra loro, non conviventi, in base a due negozi giuridici distinti, essendo il secondo contratto privo di “oggetto”; c) sfornito del carattere fideiussorio il secondo contratto in questione;
d) privo di legittimazione passiva il resistente;
d) debitrice la resistente Controparte_1
nei confronti dei locatori-ricorrenti, della complessiva Controparte_2 somma di € 9.362,64 per tutti i titoli reclamati nel libello introduttivo, non
5 avendo la conduttrice-debitrice fornito la prova di aver pagato le somme richieste, pari ad € 11.962,64, dalle quali veniva espunto l'importo di €
2.600,00, versato dalla medesima ai locatori a titolo di deposito cauzionale.
2. - L'LO
2.1. - Avverso tale sentenza con il ricorso depositato il 17 giugno 2021, ritualmente notificato nei giorni 1° e 14 luglio 2021 unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti pubblicato il giorno 1° luglio 2021, e proponevano appello Parte_1 Parte_2 innanzi a questa Corte, chiedendone la parziale riforma - sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) confermare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra quale obbligato principale in Controparte_2 virtù del contratto di locazione da ella sottoscritto per non aver adempiuto alle obbligazioni da esso derivanti;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Dott. , quale obbligato in solido in virtù del Controparte_1 contratto fideiussorio da quest'ultimo stipulato, per non aver adempiuto alle obbligazioni di garanzia assunte;
3) per l'effetto condannare la sig.ra
ed il sig. , come sopra domiciliati, in Controparte_2 Controparte_1 solido al pagamento complessivo della somma di € 11.962,64 a titolo di canoni di locazione non versati nonché oneri condominiali ed accessori come sopra specificati, oltre interessi come per legge dal giorno della scadenza fino al effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
In subordine, ove l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere necessario, si insiste per l'ammissione della prova diretta sui capi e con i testimoni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.”
2.2. - Con la memoria difensiva depositata il 16 novembre 2023 si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi Controparte_4
d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'istanza di condanna degli appellanti per responsabilità aggravata, ai sensi del comma 2 dell'art. 96
c.p.c., oltre che al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale Cabato, dichiaratosi antistatario.
6 2.3. - Dichiarata mediante l'ordinanza pubblicata il giorno 8 marzo 2022 la contumacia di non essendosi costituita in giudizio, Controparte_2 nonostante fosse stata ritualmente citata a comparirvi;
nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
mediante il decreto del Presidente della sezione, pubblicato e comunicato il 10 settembre
2025, in riferimento alla fissata udienza di discussione, ex art. 437 c.p.c., del 7 ottobre 2025 veniva disposta, a norma degli artt. 127, comma 3, e 127-ter
c.p.c., introdotti con il d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023, la trattazione scritta della presente causa, cui seguiva il deposito delle note di trattazione scritta, a cura di entrambe le parti in causa, che reiteravano le conclusioni, così come rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase, nonché la camera di consiglio e la pronuncia della decisione, così come da dispositivo depositato nel fascicolo elettronico del procedimento.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione Parte_1
e criticavano la decisione gravata, per avere, a suo
[...] Parte_2 dire, il primo giudice erroneamente: a) ritenuto nullo il secondo contratto di locazione sottoscritto dagli appellanti e da , avendolo Controparte_1 reputato non idoneo “a supportare una obbligazione di garanzia assunta dal
per le obbligazioni della conduttrice Controparte_1 Controparte_2
(del primo contratto debitamente registrato) tanto non risultando dal documento contrattuale”; b) escluso la natura di contratto di fideiussione, con il quale si sarebbe obbligato a manlevare Controparte_1 CP_2 da tutte le obbligazioni economiche nascenti dal contratto di
[...] locazione.
Più precisamente, secondo la prospettazione di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la circostanza secondo la quale il primo contratto, sottoscritto da è quello relativo Controparte_2 al rapporto di locazione, mentre il secondo sottoscritto da , Controparte_1 sorto originariamente anch'esso come contratto misto di locazione e di fideiussione, avrebbe successivamente, per espressa volontà delle parti,
7 assunto il solo scopo di garanzia fideiussoria, come stabilito dal dato letterale dell'art. 3 di tale secondo negozio giuridico.
3.2. - Il motivo di censura è privo di fondamento logico-giuridico, per cui va respinto, con la consequenziale conferma della decisione impugnata.
3.3. - Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti impugnanti e coerentemente a quanto stabilito dal giudice di prime cure, la Corte è dell'avviso che, nella fattispecie in esame, l'unico rapporto di locazione perfezionatosi sia stato quello disciplinato dal primo contratto di locazione sottoscritto il 10 maggio 2011, registrato il 19 maggio 2011, intercorso tra i locatori, e e la conduttrice, Parte_1 Parte_2 CP_2
dovendosi correttamente ritenere che il secondo contratto di
[...] locazione sottoscritto il 10 maggio 2011 dai medesimi locatori, da una parte, e l'ivi indicato conduttore, , dall'altra, sia stato viziato da Controparte_1 nullità, non essendo stato registrato, in applicazione dell'art. 1, comma 346, L.
30 dicembre 2004, n. 311, secondo il quale: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.”
Del resto, l'invocato art. 3, contenuto nel richiamato secondo contratto di locazione, nullo per le ragioni sopra indicate, non corrobora affatto il motivo di critica sollevato dagli appellanti, atteso che è proprio tale disposizione pattizia: I) a qualificare l'appellato costituito quale conduttore dell'unità immobiliare locatagli, tenuto all'adempimento delle obbligazioni a suo carico, ex art. 1587 c.c., seppure autorizzato a concedere in comodato gratuito tale immobile alla moglie;
II) ad escludere la sussistenza, nella specie, di qualsivoglia preteso negozio fideiussorio, essendo del seguente tenore letterale: “Il sig. conduttore dell'immobile in parola, non lo Controparte_1 utilizzerà personalmente ma si obbliga a destinarlo all'esclusivo e gratuito uso del coniuge sig.ra nata a [...] il [...] che potrà Controparte_2 disporne nei limiti di legge. In capo al sig. vi saranno tutte Controparte_1 le obbligazioni del conduttore, in particolare quelle economiche, per le quali
8 risponderà interamente manlevando la sig.ra Il locatore Controparte_2 prende atto delle antescritte condizioni e le accetta espressamente.”
Infatti, ove mai tale secondo contratto di locazione fosse stato valido ed efficace, , in quanto conduttore, sarebbe stato obbligato Controparte_1 personalmente al pagamento dei canoni locativi e degli ulteriori oneri connessi alla locazione, per cui, non essendo la comodataria, Controparte_2 tenuta al pagamento degli stessi per espressa volontà dei contraenti, il primo non avrebbe dovuto garantire alcun adempimento d'obbligazioni nascenti a carico della seconda, in quanto del tutto insussistenti.
A ciò si aggiunga che il sopra riportato art. 3 si pone in evidente contrasto col successivo art. 4, che esclude che il conduttore potesse concedere in comodato gratuito alla moglie il cespite immobiliare locatogli, essendo del seguente tenore letterale: “Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione del contratto (ipso jure).”
Ad abundantiam, il Collegio evidenzia che l'appellato costituito sarebbe stato obbligato, ex art. 1936 c.c., verso i locatori-impugnanti ad adempiere alle obbligazioni scaturenti dal primo contratto di locazione a carico della conduttrice, , soltanto se all'interno di tale contratto, Controparte_2 poi, regolarmente registrato, fosse stata prevista la sopra riportata clausola, secondo la quale: “In capo al sig. vi saranno tutte le Controparte_1 obbligazioni del conduttore, in particolare quelle economiche, per le quali risponderà interamente manlevando la sig.ra ” Controparte_2
4. - DOMANDA RISARCITORIA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo ai medesimi impugnanti, ovvero di una loro condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che
9 avrebbe dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio 2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96 c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente
(Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio degli appellanti per lite temeraria.
5. - RICHIESTE ISTRUTTORIE
Sul piano istruttorio il Collegio ritiene l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale, così come articolata dalla parte ricorrente, la cui istanza d'ammissione veniva reiterata pure in questa fase del giudizio sulle circostanze sub 1), 2), 3), 4) e 5) del libello introduttivo di primo grado, in quanto finalizzata a far riferire all'unico testimone addotto: a) il pacifico ed incontestato luogo di sottoscrizione dei due contratti di locazione in atti
(capitolo sub 1); b) la qualificazione giuridica, non demandabile al teste, dei due contratti di locazione in atti, entrambi sottoscritti il 10 maggio 2011, di cui il primo effettivamente registrato il 19 maggio 2011 ed il secondo non registrato (capitolo sub 2) per espressa richiesta in tal senso di uno dei contraenti del secondo negozio giuridico, (capitolo 3), Controparte_1 assecondata dai locatori-ricorrenti-impugnanti (capitolo 5); c) l'assunzione del ruolo di fideiussore di rispetto alle obbligazioni assunte da Controparte_1
10 sottoscrittrice del primo contratto di locazione, quale Controparte_2 conduttrice (capitolo 4), circostanza non ammissibile ex art. 2722 c.c., come ritualmente eccepito dalla parte resistente-appellata costituita, in quanto mirata a provare patti aggiunti o contrari al contenuto del primo contratto di locazione richiamato, per i quali i ricorrenti-appellanti allegavano che la stipulazione fosse stata contemporanea.
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte impugnante.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo della presente fase, le spese di questo grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di Parte_1
e di , in favore di , in applicazione
[...] Parte_2 Controparte_4 del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la distrazione in favore dell'avv. Pasquale Cabato, dichiaratosi antistatario.
7.2. - Nulla per le spese nei confronti non Controparte_2 costituitasi nella presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1011/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata
[...] il giorno 01.02.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale Parte_1 Parte_2 rifusione, in favore di , delle spese processuali del presente Controparte_4 grado del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi
11 detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Cabato, dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese nei confronti Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di e dell'ulteriore importo del Parte_1 Parte_2 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 7 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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