Articolo 17 della Legge 31 ottobre 1988, n. 480
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 novembre 1988
Art. 17. Copertura della contribuzione figurativa
dei periodi di ammissione alle integrazioni salariali 1. Per i periodi di sospensione dal lavoro e di riduzione di orario, per i quali nei confronti di soggetti iscritti al Fondo e' stata ammessa l'integrazione salariale, anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3, comma terzo, della legge 20 maggio 1975, n. 164 , e all' articolo 8, comma quinto, della legge 23 aprile 1981, n. 155 , con versamento delle somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa a favore del Fondo a carico della Cassa integrazione guadagni.
Note all' art. 17 :
- L' art. 3, comma terzo, della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e' cosi' formulato: "Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
- L' art. 8, comma quinto, della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione vigente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) e' cosi' formulato: "Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Entrata in vigore il 27 novembre 1988
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